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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/07/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 670/2020.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 670/2020 R.G. e vertente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con l'avv. DONATO PATERA (C.F. pec: CodiceFiscale_2
Email_1
-appellante- nei confronti di
(P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo l.r.p.t. e qui di seguito anche solo “ , CP_1 con l'avv. PIETRO DE PASQUALE (C.F. CodiceFiscale_3
Email_2
-appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 281/2020, depositata in data 6.05.2020 ed emessa a definizione del proc. n. 799/2014 R.G..
* * *
Pagina 1 di 5 R.G. 670/2020.
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
10.07.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- Con atto di appello ritualmente notificato la parte appellante Parte_1
ha instaurato il presente giudizio di gravame (n. 670/2020), chiedendo la parziale
[...]
riforma e la sospensione ex art. 283 c.p.c. della sentenza di prime cure e concludendo con la richiesta alla Corte, in particolare, di voler: 1) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, per il capo che ivi riguarda il presente gravame, per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) in via principale e nel merito, accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della decisione resa, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e in particolare di voler: “nel merito rigettare la domanda attorea in quanto infondata sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in premessa e che qui debbono intendersi integralmente trascritti;
per l'effetto condannare la
[...]
al pagamento delle competenze e delle spese di lite da distarsi in favore del CP_1
procuratore costituito ex art. 93 cp.c.; emettere ogni altro provvedimento conseguenziale”.
Con il favore delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
I.2.- Con comparsa del 6.03.2024 si è poi costituita la contestando le CP_1
prospettazioni della parte appellante e chiedendo in particolare alla Corte di voler, previa reiezione dell'istanza ex art. 283 c.p.c., rigettare l'appello e confermare la sentenza n.
281/2020 resa inter partes dal Tribunale di Palmi, con vittoria di spese e compensi.
I.2.3.- Con provvedimento del 5.-8.04.2024, rigettate, per le ragioni ivi indicate, le istanze di dichiarazione di litispendenza e di sospensione del giudizio, la causa è stata poi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.12.2024.
Pagina 2 di 5 R.G. 670/2020.
I.2.4.- A tale udienza, svoltasi in forma cartolare, è stato poi accordato il rinvio congiuntamente richiesto dalle parti per la definizione in via bonaria della vertenza all'udienza del 10.07.2025.
I.2.5.- All'esito poi di tale udienza, la causa è stata assegnata a sentenza senza termini ex art. 190 c.p.c. alla luce delle note congiunte del 2.07.2025 mediante le quali le parti hanno allegato l'accordo raggiunto (in data 2.06.2025) e chiesto emettersi la “pronuncia di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese e competenze di lite”,
II.- L'appena menzionata richiesta congiunta delle parti è meritevole di essere accolta, occorrendo conseguentemente dichiarare cessata la materia del contendere (c.m.c.).
III.- A tale doverosa declaratoria occorre qui procedersi, in particolare, considerando che:
(A) non sussiste contrasto alcuno fra le parti a tal riguardo [versandosi dunque nel caso in cui
“i contendenti, nel darsi atto reciprocamente dell'intervenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso” e in cui pertanto la c.c. “può” e deve “essere dichiarata” (cfr., ex multis, Cass. civ., 29/07/2021,
n. 21757; Cass. civ., 23/07/2019, n. 19845; Cass. civ., 30/01/2014, n. 2063; Cass. civ., Sez. un., 8/07/2010, n. 16150; Cass. civ., 13/06/2008, n. 16017; Cass. civ., 22/12/2006, n. 27460;
Cass. civ., 22/05/2006, n. 11931; Cass. civ., 18/01/2006, n. 909; Cass. civ., 24/06/2000, n.
8607)];
(B) tale declaratoria può senz'altro poi emettersi anche in questo grado, atteso che, come noto, il giudice è tenuto a “dare atto … della cessazione della materia del contendere” “in qualsiasi stato e grado del processo”, e dunque, ovviamente, “anche in appello”, essendo tale declaratoria del resto soggetta a un regime di illimitata rilevabilità (attesa l'intrinseca necessità di porre fine ad un giudizio, in qualunque stato e grado versi, a fronte della sua sopravvenuta mancanza di oggetto, risultando ormai venuta meno la res litigiosa: v., da ultimo, Cass. civ., 25/05/2021, n. 14225; Cass. civ., 3/05/2017, n. 10728, nonché Corte App.
Potenza, 17/03/2020, in Leggi d'Italia.it);
(C) essa pacificamente poi deriva dall'effettiva circostanza, pacifica tra le parti e qui altresì documentata, della transazione intervenuta nelle more del giudizio d'appello [cfr. l'accordo del 2.06.2025, allegato alle note congiunte del 2.07.2025 e specificamente menzionante altresì
l'odierno giudizio - attesa la ivi evidenziata “necessità di definire”, ex aliis, anche l'odierna procedura, e in specie la “1) causa iscritta al n. 670/2020 RG Corte di Appello di Reggio
Pagina 3 di 5 R.G. 670/2020.
Calabria, avente ad oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 281/2020 resa inter partes dal Tribunale di Palmi” (cfr. pagg.
3-4 dell'accordo allegato alle note congiunte del 2.07.2025), rientrando quest'ultimo fra “i giudizi ancora pendenti ed in premessa descritti” per i quali le parti contraenti hanno precisato di “rinunciare” non solo
“agli atti”, ma anche “all'azione” (cfr. pag. 5, ult. cpv., dell'accordo)], essendo invero noto e pacifico che “l'intervenuta transazione dell'oggetto della lite determina l'obiettivo venir meno dell'interesse delle parti alle pronuncia giurisdizionale”, imponendo la declaratoria di
c.m.c. – e ciò considerando che, se “la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia”, essa è senz'altro correlata alla
“transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo”, costituendo quest'ultima un fatto sopravvenuto ovviamente idoneo a far cessare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia, nonché a rendere ogni eventuale sentenza inattuale, poiché relativa a un assetto dei rapporti irrimediabilmente superato dal sopraggiungere di una nuova regolamentazione
[da ciò altresì conseguendo la fisiologica estraneità all'odierna vertenza di qualsivoglia eventuale questione legata, poi, all'attuazione dell'intervenuta transazione (in quanto
“l'accordo transattivo, stipulato tra le parti in causa ed avente ad oggetto il rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, determina la cessazione della materia del contendere, atteso che da detto negozio derivano obbligazioni oggettivamente diverse da quelle preesistenti” e pertanto, “se è stato raggiunto un accordo, va dichiarata cessata la materia del contendere;
se poi i termini dell'accordo non vengano rispettati da una delle parti, tale inadempimento va fatto valere nelle sedi opportune, e non chiedendo una condanna all'adempimento al giudice del giudizio concluso dall'accordo conciliativo”], da ciò conseguendo, in definitiva, che “la transazione” integra un “atto stragiudiziale di definizione della lite” che senz'altro
“comport[a]” “la cessazione della materia del contendere” [cfr., ex multis e anche per le citazioni che precedono, Cass. n. 12899 del 2021; Cass. n. 8034 del 2020; Cass. n. 19568 del
2017; Cass. n. 4257 del 2017; Cass. n. 12439 del 1997; Cass. n. 4017 del 1994; Cass. n.
13740 del 1992; Cass. n. 3069 del 1988].
IV.- Quanto poi alle spese, sulle quali occorre pronunciarsi [atteso che la declaratoria di c.m.c., quale “riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale”, “non incide
Pagina 4 di 5 R.G. 670/2020.
sul principio che il processo civile deve concludersi in una delle forme previste dal codice di rito” e, in particolare, “non esonera il giudice dal pronunciare sulle spese processuali” – v., ex multis, Trib. Foggia, 29/01/2019, n. 563, sempre in Dejure.it], esse sono da integralmente compensarsi, considerando, anche al di là del principio generale ex art. 92, comma III, c.p.c.
(per cui, “se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate”), l'espressa e inequivoca richiesta in tal senso delle parti [avendo queste ultime chiaramente domandato, come detto, “pronuncia di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese e competenze di lite” (cfr. ancora note scritte congiunte depositate il 2.07.2025)].
IV.1.- A fronte della declaratoria qui da assumersi, poi, è da precisarsi che non ricorrono i presupposti ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, considerando, come noto e qui da ribadirsi, “in tema di impugnazione”, che “il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, è applicabile solo laddove il procedimento” di gravame “si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la “ordinaria” dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di … cessazione della materia del contendere” (cfr., ex multis, Cass. civ.,
26/11/2019, n. 30728; Cass. civ., Sez. un., 11/04/2018, n. 8980; Cass. civ., 28/08/2017, n.
20439; Cass. n. 13636/15; Cass. n. 3542/17).
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 670/2020
R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 281/2020, depositata in data 6.05.2020 ed emessa a definizione del proc. n. 799/2014 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) DICHIARA cessata la materia del contendere (c.m.c.);
2) DISPONE l'integrale compensazione delle spese e competenze di lite.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto dell'11 luglio 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
Pagina 5 di 5
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 670/2020 R.G. e vertente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con l'avv. DONATO PATERA (C.F. pec: CodiceFiscale_2
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-appellante- nei confronti di
(P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo l.r.p.t. e qui di seguito anche solo “ , CP_1 con l'avv. PIETRO DE PASQUALE (C.F. CodiceFiscale_3
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-appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 281/2020, depositata in data 6.05.2020 ed emessa a definizione del proc. n. 799/2014 R.G..
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Pagina 1 di 5 R.G. 670/2020.
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
10.07.2025.
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- Con atto di appello ritualmente notificato la parte appellante Parte_1
ha instaurato il presente giudizio di gravame (n. 670/2020), chiedendo la parziale
[...]
riforma e la sospensione ex art. 283 c.p.c. della sentenza di prime cure e concludendo con la richiesta alla Corte, in particolare, di voler: 1) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, per il capo che ivi riguarda il presente gravame, per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) in via principale e nel merito, accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della decisione resa, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e in particolare di voler: “nel merito rigettare la domanda attorea in quanto infondata sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in premessa e che qui debbono intendersi integralmente trascritti;
per l'effetto condannare la
[...]
al pagamento delle competenze e delle spese di lite da distarsi in favore del CP_1
procuratore costituito ex art. 93 cp.c.; emettere ogni altro provvedimento conseguenziale”.
Con il favore delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
I.2.- Con comparsa del 6.03.2024 si è poi costituita la contestando le CP_1
prospettazioni della parte appellante e chiedendo in particolare alla Corte di voler, previa reiezione dell'istanza ex art. 283 c.p.c., rigettare l'appello e confermare la sentenza n.
281/2020 resa inter partes dal Tribunale di Palmi, con vittoria di spese e compensi.
I.2.3.- Con provvedimento del 5.-8.04.2024, rigettate, per le ragioni ivi indicate, le istanze di dichiarazione di litispendenza e di sospensione del giudizio, la causa è stata poi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.12.2024.
Pagina 2 di 5 R.G. 670/2020.
I.2.4.- A tale udienza, svoltasi in forma cartolare, è stato poi accordato il rinvio congiuntamente richiesto dalle parti per la definizione in via bonaria della vertenza all'udienza del 10.07.2025.
I.2.5.- All'esito poi di tale udienza, la causa è stata assegnata a sentenza senza termini ex art. 190 c.p.c. alla luce delle note congiunte del 2.07.2025 mediante le quali le parti hanno allegato l'accordo raggiunto (in data 2.06.2025) e chiesto emettersi la “pronuncia di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese e competenze di lite”,
II.- L'appena menzionata richiesta congiunta delle parti è meritevole di essere accolta, occorrendo conseguentemente dichiarare cessata la materia del contendere (c.m.c.).
III.- A tale doverosa declaratoria occorre qui procedersi, in particolare, considerando che:
(A) non sussiste contrasto alcuno fra le parti a tal riguardo [versandosi dunque nel caso in cui
“i contendenti, nel darsi atto reciprocamente dell'intervenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso” e in cui pertanto la c.c. “può” e deve “essere dichiarata” (cfr., ex multis, Cass. civ., 29/07/2021,
n. 21757; Cass. civ., 23/07/2019, n. 19845; Cass. civ., 30/01/2014, n. 2063; Cass. civ., Sez. un., 8/07/2010, n. 16150; Cass. civ., 13/06/2008, n. 16017; Cass. civ., 22/12/2006, n. 27460;
Cass. civ., 22/05/2006, n. 11931; Cass. civ., 18/01/2006, n. 909; Cass. civ., 24/06/2000, n.
8607)];
(B) tale declaratoria può senz'altro poi emettersi anche in questo grado, atteso che, come noto, il giudice è tenuto a “dare atto … della cessazione della materia del contendere” “in qualsiasi stato e grado del processo”, e dunque, ovviamente, “anche in appello”, essendo tale declaratoria del resto soggetta a un regime di illimitata rilevabilità (attesa l'intrinseca necessità di porre fine ad un giudizio, in qualunque stato e grado versi, a fronte della sua sopravvenuta mancanza di oggetto, risultando ormai venuta meno la res litigiosa: v., da ultimo, Cass. civ., 25/05/2021, n. 14225; Cass. civ., 3/05/2017, n. 10728, nonché Corte App.
Potenza, 17/03/2020, in Leggi d'Italia.it);
(C) essa pacificamente poi deriva dall'effettiva circostanza, pacifica tra le parti e qui altresì documentata, della transazione intervenuta nelle more del giudizio d'appello [cfr. l'accordo del 2.06.2025, allegato alle note congiunte del 2.07.2025 e specificamente menzionante altresì
l'odierno giudizio - attesa la ivi evidenziata “necessità di definire”, ex aliis, anche l'odierna procedura, e in specie la “1) causa iscritta al n. 670/2020 RG Corte di Appello di Reggio
Pagina 3 di 5 R.G. 670/2020.
Calabria, avente ad oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 281/2020 resa inter partes dal Tribunale di Palmi” (cfr. pagg.
3-4 dell'accordo allegato alle note congiunte del 2.07.2025), rientrando quest'ultimo fra “i giudizi ancora pendenti ed in premessa descritti” per i quali le parti contraenti hanno precisato di “rinunciare” non solo
“agli atti”, ma anche “all'azione” (cfr. pag. 5, ult. cpv., dell'accordo)], essendo invero noto e pacifico che “l'intervenuta transazione dell'oggetto della lite determina l'obiettivo venir meno dell'interesse delle parti alle pronuncia giurisdizionale”, imponendo la declaratoria di
c.m.c. – e ciò considerando che, se “la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia”, essa è senz'altro correlata alla
“transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo”, costituendo quest'ultima un fatto sopravvenuto ovviamente idoneo a far cessare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia, nonché a rendere ogni eventuale sentenza inattuale, poiché relativa a un assetto dei rapporti irrimediabilmente superato dal sopraggiungere di una nuova regolamentazione
[da ciò altresì conseguendo la fisiologica estraneità all'odierna vertenza di qualsivoglia eventuale questione legata, poi, all'attuazione dell'intervenuta transazione (in quanto
“l'accordo transattivo, stipulato tra le parti in causa ed avente ad oggetto il rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, determina la cessazione della materia del contendere, atteso che da detto negozio derivano obbligazioni oggettivamente diverse da quelle preesistenti” e pertanto, “se è stato raggiunto un accordo, va dichiarata cessata la materia del contendere;
se poi i termini dell'accordo non vengano rispettati da una delle parti, tale inadempimento va fatto valere nelle sedi opportune, e non chiedendo una condanna all'adempimento al giudice del giudizio concluso dall'accordo conciliativo”], da ciò conseguendo, in definitiva, che “la transazione” integra un “atto stragiudiziale di definizione della lite” che senz'altro
“comport[a]” “la cessazione della materia del contendere” [cfr., ex multis e anche per le citazioni che precedono, Cass. n. 12899 del 2021; Cass. n. 8034 del 2020; Cass. n. 19568 del
2017; Cass. n. 4257 del 2017; Cass. n. 12439 del 1997; Cass. n. 4017 del 1994; Cass. n.
13740 del 1992; Cass. n. 3069 del 1988].
IV.- Quanto poi alle spese, sulle quali occorre pronunciarsi [atteso che la declaratoria di c.m.c., quale “riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale”, “non incide
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sul principio che il processo civile deve concludersi in una delle forme previste dal codice di rito” e, in particolare, “non esonera il giudice dal pronunciare sulle spese processuali” – v., ex multis, Trib. Foggia, 29/01/2019, n. 563, sempre in Dejure.it], esse sono da integralmente compensarsi, considerando, anche al di là del principio generale ex art. 92, comma III, c.p.c.
(per cui, “se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate”), l'espressa e inequivoca richiesta in tal senso delle parti [avendo queste ultime chiaramente domandato, come detto, “pronuncia di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese e competenze di lite” (cfr. ancora note scritte congiunte depositate il 2.07.2025)].
IV.1.- A fronte della declaratoria qui da assumersi, poi, è da precisarsi che non ricorrono i presupposti ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, considerando, come noto e qui da ribadirsi, “in tema di impugnazione”, che “il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, è applicabile solo laddove il procedimento” di gravame “si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la “ordinaria” dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di … cessazione della materia del contendere” (cfr., ex multis, Cass. civ.,
26/11/2019, n. 30728; Cass. civ., Sez. un., 11/04/2018, n. 8980; Cass. civ., 28/08/2017, n.
20439; Cass. n. 13636/15; Cass. n. 3542/17).
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 670/2020
R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 281/2020, depositata in data 6.05.2020 ed emessa a definizione del proc. n. 799/2014 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) DICHIARA cessata la materia del contendere (c.m.c.);
2) DISPONE l'integrale compensazione delle spese e competenze di lite.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto dell'11 luglio 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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