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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 3441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3441 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 28892/2022 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 28892/2022 r.g.a.c. Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 7.4.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 28892 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
Parte_1
, P.I. , in persona del Liquidatore p.t.,
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv. stabilito Guido
D'Amelia e dall'avv. Claudio Sabbatino, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Napoli alla via Cesario Console
n.3, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
, C.F. , rappresentato e CP_1 C.F._1
difeso dall'avv. Stefano Serra ed elett.te dom.to presso il suo studio in
Gragnano (NA) alla Piazza Aubry n. 4, giusta procura in atti
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
n. 28892/2022 r.g.a.c. Pag. 2 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data
29.11.2022, la società Parte_1
ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 7495/2022
[...]
(R.G. 23357/2022) emesso dal Tribunale di Napoli in data 17.10.2022
e notificato in data 20.11.2022, con il quale le veniva ingiunto di pagare,
a favore del rag. , la somma di € 9.107,00 oltre interessi, CP_1
compensi, spese di giudizio ed oneri di legge, quale importo dal medesimo maturato per l'attività professionale di consulenza del lavoro prestata in riferimento agli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.
In particolare l'opponente contestava l'insussistenza del credito, evidenziando che il d.i. opposto era stato emesso a seguito dell'allegazione di una semplice pro-forma di fattura e sostenendo che gli importi ivi riportati erano frutto di compensi mai concordati tra le parti nel quantum.
Eccepiva, altresì, l'inadempimento contrattuale da parte dell'opposto per aver violato l'obbligo di diligenza nell'espletamento dell'attività di consulenza, ragion per cui, ex art. 1460 c.c., tale responsabilità avrebbe determinato, a dire dell'opponente, la perdita del compenso n. 28892/2022 r.g.a.c. Pag. 3 professionale da parte dell'opposto. Nello specifico evidenziava che il calcolo della paga lorda dei dipendenti della società opponente, effettuato dall'opposto, sarebbe avvenuto senza il rispetto dei minimi contrattuali previsti dal contratto nazionale di riferimento (CCNL
Radiotelevisioni Private), nonché sarebbero stati commessi errori nel calcolo dell' e le ferie sarebbero state decurtate nelle voci assenze Pt_2
in modo da non azzerare mai i relativi contatori e che tali errori avevano esposto l'opponente al rischio concreto di sanzioni emesse dagli organi preposti per irregolarità contributive, oltre ad a potenziali contenziosi da parte dei dipendenti.
3. Si costituiva l'opposto eccependo l'infondatezza dell'opposizione, in particolare rappresentava di aver svolto per decenni attività professionale in favore della società opponente e che gli importi richiesti con i pro-forma posti alla base del procedimento monitorio, oltre ad essere in linea con le tariffe in materia di consulenza del lavoro, si erano mantenuti costanti con quanto già corrisposto dall'odierna opponente fin dall'inizio del rapporto, risalente all'anno 1987.
Con riguardo all'eccepito inadempimento contrattuale evidenziava l'assoluta pretestuosità e dilatorietà della stessa, in quanto mai alcuna contestazione era stata sollevata nel corso dell'attività professionale svolta dall'opposto in ordine a presunti errori e/o omissioni.
Eccepiva, a tal proposito, che gli atti depositati dall'opponente (cfr. racc. a.r. del 24/3/2021 e pec del 6/4/2021), a riprova delle contestazioni a base dell'invocato inadempimento, erano state inviate da soggetto del tutto diverso dalla società odierna opponente, e precisamente dalla società Telecapri s.r.l., e dunque non assolutamente opponibili al rag.
nel presente giudizio. CP_1
Sollevava, altresì, la genericità ed indeterminatezza delle contestazioni relative agli eccepiti errori commessi dall'opposto nell'elaborazione delle buste paga, specificando che queste ultime venivano compilate sulla base delle indicazioni fornite dalla società sia con riguardo al
C.C.N.L. applicato, sia con riferimento agli “acconti prossimi aumenti contrattuali”, denominati in busta paga A.P.A., da individuarsi nei n. 28892/2022 r.g.a.c. Pag. 4 “superminimi” o anche negli “assegni ad personam”, frutto di accordi tra la società opponente e alcuni dipendenti e concludeva per il rigetto dell'opposizione.
4. In prima udienza (6.4.2023), sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma
VI c.p.c., ma non la provvisoria esecuzione, rinviando alla nuova udienza del 29.1.2024, sostituendola con note scritte, ex art. 127-ter
c.p.c., con la seguente motivazione:
“Il Giudice,
…
in ordine all'istanza di concessione della provvisoria esecuzione:
alla luce delle contestazioni sollevate da parte opponente ben prima dell'introduzione del giudizio monitorio, non reputa opportuno concedere la provvisoria esecuzione, apparendo incerto, allo stato,
l'esito del giudizio”.
5. Depositava memoria ex art. 183 comma VI, I e II termine c.p.c. solo parte opposta. Nella prima memoria il rag. , a parziale modifica CP_1
della domanda già proposta nella fase monitoria, chiedeva la condanna della società opponente al pagamento della maggior somma complessiva di Euro 18.002,76, oltre oneri fiscali e previdenziali, così come risultante dal parere di congruità del Consiglio dell'Ordine dei consulenti del Lavoro di Napoli, depositato successivamente con la seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c..
6. All'udienza del 29.1.2024, sostituita con note scritte, ex art. 127-ter
c.p.c. rigettate le richieste di prove orali avanzate da parte opposta e ritenuta la causa matura per la decisione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. all'udienza del 7.4.2025, con termine per note fino al
24.3.2025.
7. Sostituita l'udienza odierna con note scritte, il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
n. 28892/2022 r.g.a.c. Pag. 5 8. L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi di seguito indicati.
Occorre premettere che la risoluzione della controversia non può prescindere dalla ricostruzione del rapporto professionale intercorso tra le parti.
L'opposto ha provato documentalmente l'attività svolta, consistente, in particolare: nella consulenza del lavoro con tenuta Libro Unico;
nella predisposizione e trasmissione telematica mensile delle dichiarazioni presso gli istituti previdenziali, dimostrando di essere autorizzato ad operare nel cassetto previdenziale della resistente sin dall'anno CP_2
2012; nella compilazione delle certificazioni e delle dichiarazioni di sostituto di imposta, nonché nell'inoltrare alla società, con cadenza periodica, i prospetti relativi al calcolo di ferie, permessi e TFR dei dipendenti della società (cfr. documentazione depositata al momento della costituzione in giudizio).
8.1 Con riguardo al compenso dovuto per l'attività professionale prestata dal rag. , va evidenziato che parte opponente nega CP_1
l'esistenza di un accordo sul quantum dei compensi richiesti con i pro- forma di fattura allegati al procedimento monitorio, mentre parte opposta, con la sua costituzione, ha dichiarato che tali compensi erano gli stessi applicati dal 1987 e che la società opponente, prima della notifica del decreto ingiuntivo, non ha mai contestato di essere debitrice dell'importo ingiunto in relazione agli anni di consulenza prestata in suo favore.
Con la prima memoria ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c. parte opposta, inoltre, ha modificato parzialmente la domanda azionata in sede monitoria e, in luogo di Euro 9.107,00, ha richiesto il pagamento della maggior somma complessiva di Euro 18.002,76, oltre oneri fiscali e previdenziali, sulla base del parere di congruità al competente
Consiglio dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli, richiesto nelle more del giudizio.
Ricordando che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è comunque un giudizio ordinario, pur in “prosecuzione” del giudizio n. 28892/2022 r.g.a.c. Pag. 6 monitorio (Cass. S.U. n. 927/2022), la S.C. (Cass. S.U. n. 26727/2024) ha espresso il seguente principio di diritto: “Nel giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora
l'opponente si avvalga dello "ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non "stricto sensu" riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.”.
Nel caso in esame l'opponente, dopo l'atto di opposizione, non si è avvalso dello ius variandi, con relativa inammissibilità della modifica della domanda.
Peraltro, nel presente giudizio, è lo stesso opposto, nella propria comparsa di costituzione, ad affermare la presenza di un accordo tra le parti relativamente alla misura dei compensi richiesti, richiamando i pro-forma allegati come prova di un avvenuto accordo sul compenso, istaurato sin dal 1987 e su tale deduzione non vi è stata contestazione specifica ex art. 115 c.p.c..
Giova ricordare che il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa, ed adeguato all'importanza dell'opera, solo ove non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di sua determinazione, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti e poi, esclusivamente in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, alle tariffe ed agli usi ed, infine, alla determinazione del giudice (Cass. civ. n. 1900/2017).
E l'esistenza di un accordo è lo stesso opposto/creditore ad evidenziarlo.
8.2. Va quindi disattesa la richiesta relativa alla condanna dell'opponente alla maggior somma di Euro 8.895,76, quale differenza n. 28892/2022 r.g.a.c. Pag. 7 tra l'importo di Euro 18.002,76 quantificato nel certificato di asseverazione rilasciato dal Consiglio Provinciale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro di Napoli, e l'importo di Euro 9.107,00 liquidato in decreto ingiuntivo.
Tuttavia il suddetto parere professionale è utile per comprendere come l'importo indicato nel decreto ingiuntivo sia del tutto congruo.
8.3. Infondata e non provata risulta essere, inoltre, l'eccezione di inadempimento contrattuale ex art. 1460 c.c. sollevata da parte opponente, con conseguente perdita del compenso da parte dell'opposto.
Infatti le comunicazioni depositate dalla società
[...]
, non sono riferibili ad essa, Parte_1
ma ad altra società, tale Telecapri s.r.l., che, seppur forse rientrante nelle società per le quali il rag prestava la propria opera professionale CP_1
di consulente del lavoro, non è parte del giudizio.
Ne discende che tali comunicazioni tamquam non esset.
Inoltre al punto 4), p. 5 della comparsa di costituzione e risposta parte opposta ha anche precisato in sostanza di aver agito secondo le indicazioni ricevute dall'opponente e che quest'ultima, nel corso dell'intero rapporto professionale, non gli ha mai segnalato eventuali errori al fine di emendarli.
Anche tale circostanza non è stata minimamente contestata, ex art. 115
c.p.c..
Per tutte queste ragioni l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del d.i. opposto che va dichiarato esecutivo.
9.. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri di cui al DM 55/14, così come modificati dal DM 147/2022, ai valori minimi stante la non particolare complessità della controversia
(scaglione: da € 5.201,00 a € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione n. 28892/2022 r.g.a.c. Pag. 8 promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il d.i. n.
7495/2022;
2) condanna la società Parte_1
, al pagamento, in favore di , delle spese di
[...] CP_1
lite che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre Iva, se dovuta, Cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Il Giudice
dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale ed è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Annarita Vertucci, G.O.P. in tirocinio presso il sopra intestato ufficio.
n. 28892/2022 r.g.a.c. Pag. 9
11 SEZIONE CIVILE
N. 28892/2022 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 28892/2022 r.g.a.c. Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 7.4.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 28892 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
Parte_1
, P.I. , in persona del Liquidatore p.t.,
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv. stabilito Guido
D'Amelia e dall'avv. Claudio Sabbatino, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Napoli alla via Cesario Console
n.3, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
, C.F. , rappresentato e CP_1 C.F._1
difeso dall'avv. Stefano Serra ed elett.te dom.to presso il suo studio in
Gragnano (NA) alla Piazza Aubry n. 4, giusta procura in atti
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
n. 28892/2022 r.g.a.c. Pag. 2 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data
29.11.2022, la società Parte_1
ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 7495/2022
[...]
(R.G. 23357/2022) emesso dal Tribunale di Napoli in data 17.10.2022
e notificato in data 20.11.2022, con il quale le veniva ingiunto di pagare,
a favore del rag. , la somma di € 9.107,00 oltre interessi, CP_1
compensi, spese di giudizio ed oneri di legge, quale importo dal medesimo maturato per l'attività professionale di consulenza del lavoro prestata in riferimento agli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.
In particolare l'opponente contestava l'insussistenza del credito, evidenziando che il d.i. opposto era stato emesso a seguito dell'allegazione di una semplice pro-forma di fattura e sostenendo che gli importi ivi riportati erano frutto di compensi mai concordati tra le parti nel quantum.
Eccepiva, altresì, l'inadempimento contrattuale da parte dell'opposto per aver violato l'obbligo di diligenza nell'espletamento dell'attività di consulenza, ragion per cui, ex art. 1460 c.c., tale responsabilità avrebbe determinato, a dire dell'opponente, la perdita del compenso n. 28892/2022 r.g.a.c. Pag. 3 professionale da parte dell'opposto. Nello specifico evidenziava che il calcolo della paga lorda dei dipendenti della società opponente, effettuato dall'opposto, sarebbe avvenuto senza il rispetto dei minimi contrattuali previsti dal contratto nazionale di riferimento (CCNL
Radiotelevisioni Private), nonché sarebbero stati commessi errori nel calcolo dell' e le ferie sarebbero state decurtate nelle voci assenze Pt_2
in modo da non azzerare mai i relativi contatori e che tali errori avevano esposto l'opponente al rischio concreto di sanzioni emesse dagli organi preposti per irregolarità contributive, oltre ad a potenziali contenziosi da parte dei dipendenti.
3. Si costituiva l'opposto eccependo l'infondatezza dell'opposizione, in particolare rappresentava di aver svolto per decenni attività professionale in favore della società opponente e che gli importi richiesti con i pro-forma posti alla base del procedimento monitorio, oltre ad essere in linea con le tariffe in materia di consulenza del lavoro, si erano mantenuti costanti con quanto già corrisposto dall'odierna opponente fin dall'inizio del rapporto, risalente all'anno 1987.
Con riguardo all'eccepito inadempimento contrattuale evidenziava l'assoluta pretestuosità e dilatorietà della stessa, in quanto mai alcuna contestazione era stata sollevata nel corso dell'attività professionale svolta dall'opposto in ordine a presunti errori e/o omissioni.
Eccepiva, a tal proposito, che gli atti depositati dall'opponente (cfr. racc. a.r. del 24/3/2021 e pec del 6/4/2021), a riprova delle contestazioni a base dell'invocato inadempimento, erano state inviate da soggetto del tutto diverso dalla società odierna opponente, e precisamente dalla società Telecapri s.r.l., e dunque non assolutamente opponibili al rag.
nel presente giudizio. CP_1
Sollevava, altresì, la genericità ed indeterminatezza delle contestazioni relative agli eccepiti errori commessi dall'opposto nell'elaborazione delle buste paga, specificando che queste ultime venivano compilate sulla base delle indicazioni fornite dalla società sia con riguardo al
C.C.N.L. applicato, sia con riferimento agli “acconti prossimi aumenti contrattuali”, denominati in busta paga A.P.A., da individuarsi nei n. 28892/2022 r.g.a.c. Pag. 4 “superminimi” o anche negli “assegni ad personam”, frutto di accordi tra la società opponente e alcuni dipendenti e concludeva per il rigetto dell'opposizione.
4. In prima udienza (6.4.2023), sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma
VI c.p.c., ma non la provvisoria esecuzione, rinviando alla nuova udienza del 29.1.2024, sostituendola con note scritte, ex art. 127-ter
c.p.c., con la seguente motivazione:
“Il Giudice,
…
in ordine all'istanza di concessione della provvisoria esecuzione:
alla luce delle contestazioni sollevate da parte opponente ben prima dell'introduzione del giudizio monitorio, non reputa opportuno concedere la provvisoria esecuzione, apparendo incerto, allo stato,
l'esito del giudizio”.
5. Depositava memoria ex art. 183 comma VI, I e II termine c.p.c. solo parte opposta. Nella prima memoria il rag. , a parziale modifica CP_1
della domanda già proposta nella fase monitoria, chiedeva la condanna della società opponente al pagamento della maggior somma complessiva di Euro 18.002,76, oltre oneri fiscali e previdenziali, così come risultante dal parere di congruità del Consiglio dell'Ordine dei consulenti del Lavoro di Napoli, depositato successivamente con la seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c..
6. All'udienza del 29.1.2024, sostituita con note scritte, ex art. 127-ter
c.p.c. rigettate le richieste di prove orali avanzate da parte opposta e ritenuta la causa matura per la decisione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. all'udienza del 7.4.2025, con termine per note fino al
24.3.2025.
7. Sostituita l'udienza odierna con note scritte, il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
n. 28892/2022 r.g.a.c. Pag. 5 8. L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi di seguito indicati.
Occorre premettere che la risoluzione della controversia non può prescindere dalla ricostruzione del rapporto professionale intercorso tra le parti.
L'opposto ha provato documentalmente l'attività svolta, consistente, in particolare: nella consulenza del lavoro con tenuta Libro Unico;
nella predisposizione e trasmissione telematica mensile delle dichiarazioni presso gli istituti previdenziali, dimostrando di essere autorizzato ad operare nel cassetto previdenziale della resistente sin dall'anno CP_2
2012; nella compilazione delle certificazioni e delle dichiarazioni di sostituto di imposta, nonché nell'inoltrare alla società, con cadenza periodica, i prospetti relativi al calcolo di ferie, permessi e TFR dei dipendenti della società (cfr. documentazione depositata al momento della costituzione in giudizio).
8.1 Con riguardo al compenso dovuto per l'attività professionale prestata dal rag. , va evidenziato che parte opponente nega CP_1
l'esistenza di un accordo sul quantum dei compensi richiesti con i pro- forma di fattura allegati al procedimento monitorio, mentre parte opposta, con la sua costituzione, ha dichiarato che tali compensi erano gli stessi applicati dal 1987 e che la società opponente, prima della notifica del decreto ingiuntivo, non ha mai contestato di essere debitrice dell'importo ingiunto in relazione agli anni di consulenza prestata in suo favore.
Con la prima memoria ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c. parte opposta, inoltre, ha modificato parzialmente la domanda azionata in sede monitoria e, in luogo di Euro 9.107,00, ha richiesto il pagamento della maggior somma complessiva di Euro 18.002,76, oltre oneri fiscali e previdenziali, sulla base del parere di congruità al competente
Consiglio dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli, richiesto nelle more del giudizio.
Ricordando che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è comunque un giudizio ordinario, pur in “prosecuzione” del giudizio n. 28892/2022 r.g.a.c. Pag. 6 monitorio (Cass. S.U. n. 927/2022), la S.C. (Cass. S.U. n. 26727/2024) ha espresso il seguente principio di diritto: “Nel giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora
l'opponente si avvalga dello "ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non "stricto sensu" riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.”.
Nel caso in esame l'opponente, dopo l'atto di opposizione, non si è avvalso dello ius variandi, con relativa inammissibilità della modifica della domanda.
Peraltro, nel presente giudizio, è lo stesso opposto, nella propria comparsa di costituzione, ad affermare la presenza di un accordo tra le parti relativamente alla misura dei compensi richiesti, richiamando i pro-forma allegati come prova di un avvenuto accordo sul compenso, istaurato sin dal 1987 e su tale deduzione non vi è stata contestazione specifica ex art. 115 c.p.c..
Giova ricordare che il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa, ed adeguato all'importanza dell'opera, solo ove non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di sua determinazione, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti e poi, esclusivamente in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, alle tariffe ed agli usi ed, infine, alla determinazione del giudice (Cass. civ. n. 1900/2017).
E l'esistenza di un accordo è lo stesso opposto/creditore ad evidenziarlo.
8.2. Va quindi disattesa la richiesta relativa alla condanna dell'opponente alla maggior somma di Euro 8.895,76, quale differenza n. 28892/2022 r.g.a.c. Pag. 7 tra l'importo di Euro 18.002,76 quantificato nel certificato di asseverazione rilasciato dal Consiglio Provinciale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro di Napoli, e l'importo di Euro 9.107,00 liquidato in decreto ingiuntivo.
Tuttavia il suddetto parere professionale è utile per comprendere come l'importo indicato nel decreto ingiuntivo sia del tutto congruo.
8.3. Infondata e non provata risulta essere, inoltre, l'eccezione di inadempimento contrattuale ex art. 1460 c.c. sollevata da parte opponente, con conseguente perdita del compenso da parte dell'opposto.
Infatti le comunicazioni depositate dalla società
[...]
, non sono riferibili ad essa, Parte_1
ma ad altra società, tale Telecapri s.r.l., che, seppur forse rientrante nelle società per le quali il rag prestava la propria opera professionale CP_1
di consulente del lavoro, non è parte del giudizio.
Ne discende che tali comunicazioni tamquam non esset.
Inoltre al punto 4), p. 5 della comparsa di costituzione e risposta parte opposta ha anche precisato in sostanza di aver agito secondo le indicazioni ricevute dall'opponente e che quest'ultima, nel corso dell'intero rapporto professionale, non gli ha mai segnalato eventuali errori al fine di emendarli.
Anche tale circostanza non è stata minimamente contestata, ex art. 115
c.p.c..
Per tutte queste ragioni l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del d.i. opposto che va dichiarato esecutivo.
9.. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri di cui al DM 55/14, così come modificati dal DM 147/2022, ai valori minimi stante la non particolare complessità della controversia
(scaglione: da € 5.201,00 a € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione n. 28892/2022 r.g.a.c. Pag. 8 promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il d.i. n.
7495/2022;
2) condanna la società Parte_1
, al pagamento, in favore di , delle spese di
[...] CP_1
lite che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre Iva, se dovuta, Cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Il Giudice
dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale ed è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Annarita Vertucci, G.O.P. in tirocinio presso il sopra intestato ufficio.
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