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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 6645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6645 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15709/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 1 luglio 2025 innanzi al giudice Rosamaria Ragosta, assistita dall'addetta al processo
Ottavia Martirani, sono comparsi: per parte appellante, l'avv. GIOVANNI BORRIELLO, per delega dell'avv. SEBASTIANI
ANNALISA; per parte appellata, l'avv. FRANCESCO SCOGNAMIGLIO, per delega dell'avv. GUARINO
UMBERTO.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori delle parti concludono riportandosi ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa, chiedendone l'accoglimento.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Rosamaria Ragosta, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 15709/2021 promossa da:
c.f.: con sede legale in Mogliano Veneto, via Controparte_1 P.IVA_1
Marocchesa n. 14, in perosna del procuratore speciale p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Annalisa Sebastiani, c.f.: , presso il cui studio sito in Nola alla via C.F._1
Seminario n.2 domicilia, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello.
- APPELLANTE
E
, c.f.: , elett.te dom.to alla Via Olbia 25 80038 Controparte_2 C.F._2
Pomigliano D'arco, presso lo studio dell'avv. GUARINO UMBERTO,
c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla C.F._3 comparsa di costituzione e risposta.
- APPELLATO
Conclusioni: come da verbale d cui sopra.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione, previa declaratoria di incompetenza del Giudice di Pace di Acerra, conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Napoli, la Controparte_2
in persona del legale rapp.te p.t., quale impresa designata per la Regione Controparte_1
Campania dal F.G.V.S, chiedendone la condanna al risarcimento delle lesioni personali subite in occasione del sinistro occorso in data 23.05.2016, alle ore 13.30 circa, allorquando, mentre percorreva via Stradera in Napoli, alla guida del proprio ciclomotore, veniva urtato pagina 2 di 8 dall'apertura improvvisa dello sportello anteriore sinistro di un'auto, tipo Lancia, ferma in sosta sul margine destro della carreggiata il cui conducente si allontanava immediatamente dopo la collisione, impedendo l'identificazione della targa del veicolo.
Si costituiva in giudizio in persona del legale rapp.te p.t., e contestato che Controparte_1 il sinistro fosse ascrivibile all'esclusiva responsabilità di un veicolo rimasto ignoto e, comunque, che l'attore avesse fatto tutto il possibile per identificare il responsabile nonché la compatibilità dei danni lamentati con la dinamica dello stesso, concludeva chiedendo rigettarsi la domanda.
Il giudizio veniva istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti, con l'escussione dei testi ammessi e con l'espletamento di una consulenza tecnica medico legale ed, all'esito, il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 41242/2020, accertata l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto ignoto nella causazione del sinistro ha condannato la in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento Controparte_1 del danno nella misura di 13.983,75 euro ed al pagamento delle spese di lite e della consulenza tecnica.
Avverso la predetta sentenza , in persona del legale rapp.te p.t., ha proposto Controparte_1 appello censurando la sentenza impugnata in quanto inficiata da ultrapetizione, avendo liquidato all'attore il danno in una misura superiore a quella richiesta dallo stesso nell'atto di citazione e per carente ed insufficiente motivazione, per cui ha concluso chiedendo di dichiarare la nullità della sentenza impugnata e di riformarla rigettando la domanda dell'attore e condannandolo alla restituzione della somma corrispostagli, con vittoria di spese diritti e onorari del doppio grado di giudizio.
Costituitosi in giudizio , ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per Controparte_2 violazione dell'art 342 c.p.c. e, nel merito, l'insussistenza del vizio di ultrapetizione per aver modificato, in corso di causa, il valore della domanda introduttiva, con contestuale integrazione del contributo unificato inizialmente versato, e condivisa, per il resto, la sentenza impugnata, ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ed, in subordine rigettarlo perché infondato.
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti.
pagina 3 di 8 In via pregiudiziale va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi di cui all'art. 342 c.p.c. atteso che l'atto di appello proposto consente infatti di individuare con chiarezza le specifiche critiche alla sentenza impugnata;
risultano, infatti, chiare le ragioni proposte a fondamento delle censure avanzate in contrapposizione con le ragioni addotte dal giudice di primo grado a giustificazione della decisione adottata.
Venendo al merito, giova premettere che l'attore ha esperto l'azione di risarcimento del danno nei confronti della come impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_1 gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, ai sensi dell'art. 283 lett. a) d. lgs. n. 209 del 2005, in quanto ha dedotto di aver subito lesioni in seguito ad un sinistro provocato da un veicolo non identificato.
Infatti, l'art. 283 comma 1, d. lgs. n. 209 del 2005, ha riproposto l'operatività del Fondo di garanzia vittime della strada (già istituito con n. 990 del 1969), con lo scopo di manlevare i CP_3
danneggiati dalla circolazione stradale di autoveicoli e natanti a fronte di possibili danni cagionati anche da veicoli non assicurati o non identificati o veicoli assicurati presso compagnia in stato di liquidazione coatta.
L' intervento del Fondo di Garanzia, tuttavia, non incide sugli oneri probatori gravanti sull'asserito danneggiato.
Infatti, con riguardo al contenuto dell'onere probatorio gravante sull'attore che agisca nei confronti del Fondo di Garanzia, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che
<
1969, art. 19 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno>> (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 19/04/2023, n. 10540 che cita
Cass. civ., Sez. III, Sent., 24/03/2016, n. 5892), quindi, il verificarsi del sinistro, la dinamica e, quindi, la responsabilità del conducente dell'altro veicolo, al fine di superare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., nonché di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e ciò al fine di superare l'imputazione di un concorso colposo, seppur non di pari grado, con il conducente dell'altro veicolo, nonché, a seconda dei casi la circostanza che pagina 4 di 8 quest'ultimo sia rimasto non identificato o che fosse privo di scopertura assicurativa;
inoltre, una volta allegata e provata l'esclusiva responsabilità del conducete dell'altro veicolo, l'attore deve allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione per equivalente, il cd. danno-conseguenza, nonché il nesso di causalità tra il fatto ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica.
La prova del fatto storico deve essere fornita in modo rigoroso atteso che l'impresa designata diventa contraddittore senza avere la possibilità di dimostrare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso eventualmente l'allegazione e la valutazione di rilievi svolti al momento dell'incidente dalle autorità preposte.
È stato infatti affermato che < strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato,
l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza. Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda>>
(cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/01/2025, n. 450)
Nel caso di specie, in mancanza dell'intervento di autorità, l'unica prova offerta dall'attore è affidata ai testi escussi, tuttavia, sussistono seri dubbi sulla verificazione del sinistro o, comunque, sulla circostanza che sia stato cagionato dall'esclusiva responsabilità del conducente di un veicolo rimasto non identificato.
pagina 5 di 8 Depone in tal senso la discrasia tra la dinamica dedotta dall'attore nella denuncia-querela sporta, dove ha rappresentato di essere stato “investito” da un veicolo rimasto ignoto, e quella descritta nell'atto di citazione, dove, invece, ha rappresentato di essere stato “improvvisamente urtato da un'auto tipo Lancia ferma in sosta sul margine destro della carreggiata il cui conducente apriva improvvisamente la portiera anteriore sinistra dell'autovettura…facendolo sbandare” per cui “rovinava al suolo sul suo lato destro”.
Inoltre, sussistono seri dubbi sull'attendibilità dei testi escussi non potendosi ritenere certa la loro presenza sul luogo del sinistro dato che l'attore non li ha indicati nella denuncia querela presentata contro ignoti alle competenti autorità.
Infatti, anche se non sussiste alcun automatismo tra la presentazione della denuncia contro ignoti e diligenza nell'identificazione del veicolo non identificato e l'esito della causa risarcitoria, è onere del danneggiato, attore nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, provare l'oggettiva impossibilità di identificare il veicolo, ma, nella fattispecie, il contegno del danneggiato non consente di ritenere che tale prova sia stata raggiunta.
Il non marginale rilievo dell'omessa indicazione dei nominativi delle persone che hanno assistito al sinistro e che le autorità competenti avrebbero potuto escutere per avviare le indagini nei confronti del cd. pirata della strada, invece, compiutamente indicate come testimoni nel presente giudizio di risarcimento, sono circostanze fattuali che non consentono di ritenere provato non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Tali incongruenze non consentono di ritenere provato il fatto e giustificano l'accoglimento dell'appello con conseguente rigetto della pretesa risarcitoria fatta valere da . Controparte_2
Al riguardo, resta solo da precisare che nell'accogliere l'appello per ragioni diverse da quelle poste a base dell'atto di appello, e cioè nel ritenere non assolto l'onere probatorio da parte dell'asserito danneggiato in ordine al verificarsi del fatto, non si incorre nella violazione del principio del "tantum devolutum quantum appellatum", dovendo richiamarsi il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui < il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum devolutum quantum appellatum, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonchè in base pagina 6 di 8 alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica, diverse da quelle invocate dall'istante. Inoltre, non incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice>> (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 15/06/2020, n. 11466).
A tanto la giurisprudenza di legittimità ha aggiunto che al < infatti, riesaminare le parti della sentenza di primo grado non formanti oggetto di specifica trattazione nell'atto di impugnazione, dovendo il giudice pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa, rapportandosi ai soli elementi essenziali della domanda, rappresentata dalla
"causa petendi" e dal "petitum">> (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 12/03/2024, n. 6533).
Applicando detti principi alla vicenda per cui è causa, si deve escludere che, entro il limite di quanto appellato nonché del petitum e della causa petendi, al giudice d'appello sia precluso respingere la domanda risarcitoria per ragioni diverse da quelle fatte proprie dal giudice di prime cure o dalla parte, ben potendosi in tal caso, accogliere l'appello, sulla base dei predetti motivi che ne rappresentano la ragione più liquida.
All'accoglimento dell'appello consegue una nuova regolamentazione delle spese di lite ivi comprese quelle di consulenza tecnica di ufficio di primo grado, per cui va Controparte_2
condannato: al pagamento delle spese del primo grado di giudizio che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri medi previsti per i giudizio di cognizione innanzi al
Giudice di Pace di valore compreso tra 1.101,00 e 5.200,00 euro tenuto conto di tutte quattro fasi del giudizio;
al pagamento delle spese della consulenza tecnica d'ufficio, in base a quanto liquidato dal Giudice di Pace;
al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri medi previsti per i giudizio di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra 1.101,00 e 5.200,00 euro tenuto conto della fase di studio, introduttiva e decisionale il cui importo va decurtato della metà per non essere stato disposto lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
, infine, va condannato alla restituzione delle somme eventualmente già Controparte_2
corrisposte dalla a in forza della decisione riformata, di Controparte_1 Controparte_2
pagina 7 di 8 quelle già riscosse dall'avv. dichiaratosi procuratore antistatario, nonché Controparte_4
delle spese di consulenza tecnica di ufficio di primo grado.
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Napoli n. 41242/2020, proposto da in persona del legale rapp.te p.t., nei confronti di Controparte_1 CP_2
, così provvede:
[...]
a) accoglie l'appello e, per l'effetto,:
1.rigetta la domanda risarcitoria proposta da;
Controparte_2
2.condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in Controparte_2
favore di in persona del legale rapp.te p.t., che si liquidano in 1.265,00 Controparte_1 euro per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
3. condanna alla restituzione in favore di in persona del Controparte_2 Controparte_1 legale rapp.te p.t., di quanto corrispostogli da quest'ultima in forza della decisione riformata, delle spese di lite già riscosse dall'avv. dichiaratosi procuratore Controparte_4
antistatario, nonché delle spese di consulenza tecnica di ufficio di primo grado;
4.condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in Controparte_2
favore di in persona del legale rapp.te p.t., che si liquidano in 174,00 per Controparte_1 spese e 1.276,00 euro per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 01/07/2025
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 1 luglio 2025 innanzi al giudice Rosamaria Ragosta, assistita dall'addetta al processo
Ottavia Martirani, sono comparsi: per parte appellante, l'avv. GIOVANNI BORRIELLO, per delega dell'avv. SEBASTIANI
ANNALISA; per parte appellata, l'avv. FRANCESCO SCOGNAMIGLIO, per delega dell'avv. GUARINO
UMBERTO.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori delle parti concludono riportandosi ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa, chiedendone l'accoglimento.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Rosamaria Ragosta, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 15709/2021 promossa da:
c.f.: con sede legale in Mogliano Veneto, via Controparte_1 P.IVA_1
Marocchesa n. 14, in perosna del procuratore speciale p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Annalisa Sebastiani, c.f.: , presso il cui studio sito in Nola alla via C.F._1
Seminario n.2 domicilia, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello.
- APPELLANTE
E
, c.f.: , elett.te dom.to alla Via Olbia 25 80038 Controparte_2 C.F._2
Pomigliano D'arco, presso lo studio dell'avv. GUARINO UMBERTO,
c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla C.F._3 comparsa di costituzione e risposta.
- APPELLATO
Conclusioni: come da verbale d cui sopra.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione, previa declaratoria di incompetenza del Giudice di Pace di Acerra, conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Napoli, la Controparte_2
in persona del legale rapp.te p.t., quale impresa designata per la Regione Controparte_1
Campania dal F.G.V.S, chiedendone la condanna al risarcimento delle lesioni personali subite in occasione del sinistro occorso in data 23.05.2016, alle ore 13.30 circa, allorquando, mentre percorreva via Stradera in Napoli, alla guida del proprio ciclomotore, veniva urtato pagina 2 di 8 dall'apertura improvvisa dello sportello anteriore sinistro di un'auto, tipo Lancia, ferma in sosta sul margine destro della carreggiata il cui conducente si allontanava immediatamente dopo la collisione, impedendo l'identificazione della targa del veicolo.
Si costituiva in giudizio in persona del legale rapp.te p.t., e contestato che Controparte_1 il sinistro fosse ascrivibile all'esclusiva responsabilità di un veicolo rimasto ignoto e, comunque, che l'attore avesse fatto tutto il possibile per identificare il responsabile nonché la compatibilità dei danni lamentati con la dinamica dello stesso, concludeva chiedendo rigettarsi la domanda.
Il giudizio veniva istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti, con l'escussione dei testi ammessi e con l'espletamento di una consulenza tecnica medico legale ed, all'esito, il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 41242/2020, accertata l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto ignoto nella causazione del sinistro ha condannato la in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento Controparte_1 del danno nella misura di 13.983,75 euro ed al pagamento delle spese di lite e della consulenza tecnica.
Avverso la predetta sentenza , in persona del legale rapp.te p.t., ha proposto Controparte_1 appello censurando la sentenza impugnata in quanto inficiata da ultrapetizione, avendo liquidato all'attore il danno in una misura superiore a quella richiesta dallo stesso nell'atto di citazione e per carente ed insufficiente motivazione, per cui ha concluso chiedendo di dichiarare la nullità della sentenza impugnata e di riformarla rigettando la domanda dell'attore e condannandolo alla restituzione della somma corrispostagli, con vittoria di spese diritti e onorari del doppio grado di giudizio.
Costituitosi in giudizio , ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per Controparte_2 violazione dell'art 342 c.p.c. e, nel merito, l'insussistenza del vizio di ultrapetizione per aver modificato, in corso di causa, il valore della domanda introduttiva, con contestuale integrazione del contributo unificato inizialmente versato, e condivisa, per il resto, la sentenza impugnata, ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ed, in subordine rigettarlo perché infondato.
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti.
pagina 3 di 8 In via pregiudiziale va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi di cui all'art. 342 c.p.c. atteso che l'atto di appello proposto consente infatti di individuare con chiarezza le specifiche critiche alla sentenza impugnata;
risultano, infatti, chiare le ragioni proposte a fondamento delle censure avanzate in contrapposizione con le ragioni addotte dal giudice di primo grado a giustificazione della decisione adottata.
Venendo al merito, giova premettere che l'attore ha esperto l'azione di risarcimento del danno nei confronti della come impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_1 gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, ai sensi dell'art. 283 lett. a) d. lgs. n. 209 del 2005, in quanto ha dedotto di aver subito lesioni in seguito ad un sinistro provocato da un veicolo non identificato.
Infatti, l'art. 283 comma 1, d. lgs. n. 209 del 2005, ha riproposto l'operatività del Fondo di garanzia vittime della strada (già istituito con n. 990 del 1969), con lo scopo di manlevare i CP_3
danneggiati dalla circolazione stradale di autoveicoli e natanti a fronte di possibili danni cagionati anche da veicoli non assicurati o non identificati o veicoli assicurati presso compagnia in stato di liquidazione coatta.
L' intervento del Fondo di Garanzia, tuttavia, non incide sugli oneri probatori gravanti sull'asserito danneggiato.
Infatti, con riguardo al contenuto dell'onere probatorio gravante sull'attore che agisca nei confronti del Fondo di Garanzia, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che
<
1969, art. 19 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno>> (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 19/04/2023, n. 10540 che cita
Cass. civ., Sez. III, Sent., 24/03/2016, n. 5892), quindi, il verificarsi del sinistro, la dinamica e, quindi, la responsabilità del conducente dell'altro veicolo, al fine di superare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., nonché di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e ciò al fine di superare l'imputazione di un concorso colposo, seppur non di pari grado, con il conducente dell'altro veicolo, nonché, a seconda dei casi la circostanza che pagina 4 di 8 quest'ultimo sia rimasto non identificato o che fosse privo di scopertura assicurativa;
inoltre, una volta allegata e provata l'esclusiva responsabilità del conducete dell'altro veicolo, l'attore deve allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione per equivalente, il cd. danno-conseguenza, nonché il nesso di causalità tra il fatto ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica.
La prova del fatto storico deve essere fornita in modo rigoroso atteso che l'impresa designata diventa contraddittore senza avere la possibilità di dimostrare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso eventualmente l'allegazione e la valutazione di rilievi svolti al momento dell'incidente dalle autorità preposte.
È stato infatti affermato che < strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato,
l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza. Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda>>
(cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/01/2025, n. 450)
Nel caso di specie, in mancanza dell'intervento di autorità, l'unica prova offerta dall'attore è affidata ai testi escussi, tuttavia, sussistono seri dubbi sulla verificazione del sinistro o, comunque, sulla circostanza che sia stato cagionato dall'esclusiva responsabilità del conducente di un veicolo rimasto non identificato.
pagina 5 di 8 Depone in tal senso la discrasia tra la dinamica dedotta dall'attore nella denuncia-querela sporta, dove ha rappresentato di essere stato “investito” da un veicolo rimasto ignoto, e quella descritta nell'atto di citazione, dove, invece, ha rappresentato di essere stato “improvvisamente urtato da un'auto tipo Lancia ferma in sosta sul margine destro della carreggiata il cui conducente apriva improvvisamente la portiera anteriore sinistra dell'autovettura…facendolo sbandare” per cui “rovinava al suolo sul suo lato destro”.
Inoltre, sussistono seri dubbi sull'attendibilità dei testi escussi non potendosi ritenere certa la loro presenza sul luogo del sinistro dato che l'attore non li ha indicati nella denuncia querela presentata contro ignoti alle competenti autorità.
Infatti, anche se non sussiste alcun automatismo tra la presentazione della denuncia contro ignoti e diligenza nell'identificazione del veicolo non identificato e l'esito della causa risarcitoria, è onere del danneggiato, attore nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, provare l'oggettiva impossibilità di identificare il veicolo, ma, nella fattispecie, il contegno del danneggiato non consente di ritenere che tale prova sia stata raggiunta.
Il non marginale rilievo dell'omessa indicazione dei nominativi delle persone che hanno assistito al sinistro e che le autorità competenti avrebbero potuto escutere per avviare le indagini nei confronti del cd. pirata della strada, invece, compiutamente indicate come testimoni nel presente giudizio di risarcimento, sono circostanze fattuali che non consentono di ritenere provato non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Tali incongruenze non consentono di ritenere provato il fatto e giustificano l'accoglimento dell'appello con conseguente rigetto della pretesa risarcitoria fatta valere da . Controparte_2
Al riguardo, resta solo da precisare che nell'accogliere l'appello per ragioni diverse da quelle poste a base dell'atto di appello, e cioè nel ritenere non assolto l'onere probatorio da parte dell'asserito danneggiato in ordine al verificarsi del fatto, non si incorre nella violazione del principio del "tantum devolutum quantum appellatum", dovendo richiamarsi il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui < il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum devolutum quantum appellatum, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonchè in base pagina 6 di 8 alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica, diverse da quelle invocate dall'istante. Inoltre, non incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice>> (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 15/06/2020, n. 11466).
A tanto la giurisprudenza di legittimità ha aggiunto che al < infatti, riesaminare le parti della sentenza di primo grado non formanti oggetto di specifica trattazione nell'atto di impugnazione, dovendo il giudice pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa, rapportandosi ai soli elementi essenziali della domanda, rappresentata dalla
"causa petendi" e dal "petitum">> (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 12/03/2024, n. 6533).
Applicando detti principi alla vicenda per cui è causa, si deve escludere che, entro il limite di quanto appellato nonché del petitum e della causa petendi, al giudice d'appello sia precluso respingere la domanda risarcitoria per ragioni diverse da quelle fatte proprie dal giudice di prime cure o dalla parte, ben potendosi in tal caso, accogliere l'appello, sulla base dei predetti motivi che ne rappresentano la ragione più liquida.
All'accoglimento dell'appello consegue una nuova regolamentazione delle spese di lite ivi comprese quelle di consulenza tecnica di ufficio di primo grado, per cui va Controparte_2
condannato: al pagamento delle spese del primo grado di giudizio che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri medi previsti per i giudizio di cognizione innanzi al
Giudice di Pace di valore compreso tra 1.101,00 e 5.200,00 euro tenuto conto di tutte quattro fasi del giudizio;
al pagamento delle spese della consulenza tecnica d'ufficio, in base a quanto liquidato dal Giudice di Pace;
al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri medi previsti per i giudizio di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra 1.101,00 e 5.200,00 euro tenuto conto della fase di studio, introduttiva e decisionale il cui importo va decurtato della metà per non essere stato disposto lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
, infine, va condannato alla restituzione delle somme eventualmente già Controparte_2
corrisposte dalla a in forza della decisione riformata, di Controparte_1 Controparte_2
pagina 7 di 8 quelle già riscosse dall'avv. dichiaratosi procuratore antistatario, nonché Controparte_4
delle spese di consulenza tecnica di ufficio di primo grado.
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Napoli n. 41242/2020, proposto da in persona del legale rapp.te p.t., nei confronti di Controparte_1 CP_2
, così provvede:
[...]
a) accoglie l'appello e, per l'effetto,:
1.rigetta la domanda risarcitoria proposta da;
Controparte_2
2.condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in Controparte_2
favore di in persona del legale rapp.te p.t., che si liquidano in 1.265,00 Controparte_1 euro per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
3. condanna alla restituzione in favore di in persona del Controparte_2 Controparte_1 legale rapp.te p.t., di quanto corrispostogli da quest'ultima in forza della decisione riformata, delle spese di lite già riscosse dall'avv. dichiaratosi procuratore Controparte_4
antistatario, nonché delle spese di consulenza tecnica di ufficio di primo grado;
4.condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in Controparte_2
favore di in persona del legale rapp.te p.t., che si liquidano in 174,00 per Controparte_1 spese e 1.276,00 euro per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 01/07/2025
Il giudice
Rosamaria Ragosta
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