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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 12/12/2025, n. 1567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1567 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 05.11.2025; lette le note depositate nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 632/2025 R.G., avente ad oggetto “indennità di accompagnamento”;
promossa da:
IS (CL) il 30.06.1962 e residente a[...] 62, c.f.: , rappresentata e difesa dall'Abg. Andrea Cannata, giusta procura in C.F._1 atti;
RICORRENTE contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato il 07.03.2025 ha Parte_1 contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. nominato in sede di giudizio di A.T.P. ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c. promosso ad impugnazione del verbale del 18.12.2024, con cui la Commissione Medica ne aveva unicamente riconosciuto, in ragione delle certificate patologie (“adenoK endometrio trattato chirurgicamente novembre 2019 con successiva chemioterapia, recente Ca polmonare in attuale chemioterapia orale e immunosoppressore”), la condizione di soggetto “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa(art. 2 e 12 L118/71) con percentuale del 100%, a far data dal 25.10.2023”, inetta a fondare il diritto alla reclamata indennità di accompagnamento;
l'ausiliario aveva infatti ritenuto che la ricorrente fosse “in grado di deambulare in modo autonomo e non sono state rilevate alterazioni della sfera psichica tali da necessitare assistenza continua in quanto la terapia antiblastica, immunoterapia, non ha compromesso le condizioni generali della paziente che è stata ben tollerata”. A sostegno della proposta opposizione la ha deplorato l'incompleta e incongrua Parte_1 valutazione delle patologie attestate nella documentazione sanitaria versata in atti (cfr. in particolare il grave deficit funzionale dell'anca destra per scollamento asettico dell'artroprotesi) e della loro incidenza funzionale sul preclusogli autonomo compimento degli atti della vita quotidiana. Costituitosi in lite, l' ha invocato la conferma delle risultanze dell'accertamento svolto CP_2 nella precedente fase del giudizio. Disposta e acquisita nuova C.T.U. e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 05.11.2025.
***
L'opposizione è fondata e va conseguentemente accolta per le ragioni di cui appresso. Rinnovate le operazioni peritali, il C.T.U. nominato nell'ambito dell'odierno giudizio è invero pervenuto a conclusioni difformi rispetto a quelle rese dal precedente C.T.U. Formulato giudizio diagnostico di “incapacità alla deambulazione da scollamento della protesi d'anca impiantata a destra in portatrice anche di protesi d'anca a sinistra, ipertesa, diabetica e con esiti di carcinoma uterino operato, complicato da metastasi polmonare asportata chirurgicamente senza attuale recidiva”, l'ausiliario ha precisato che “la protesi destra, impiantata nel 2013, si è lentamente scollata dalla sede d'impianto, determinando un'alterazione della funzione deambulatoria ingravescente e non correggibile, ovviamente, con terapia medica. L'intervento chirurgico proposto ed accettato dalla Istante è stato tuttavia rinviato per la presenza di una trombosi profonda alla stessa gamba, che lo ha reso attualmente impraticabile. Dall'esame della documentazione, in particolare di quella oncologica, risulta che la Sig.ra già Parte_1 nel giugno 2024 risultava fortemente sofferente con una riduzione del peso corporeo di circa 11 kg e con dolori ossei talora invalidanti”, concludendo che, nel mentre “la valutazione posta dalla Commissione per le Invalidità Civili in data 18/12/2023 appare condivisibile, (…) la conclusione valutativa posta dal CTU Dott. in ATP appare poco condivisibile in quanto pur Per_1 rilevando il Perito la difficoltà deambulatoria, che poi sarà chiarito derivante dallo scollamento della protesi d'anca destra, non quantizza l'entità del danno né il grado di autonomia della Istante che, dalla documentazione oncologica, risulta molto limitata”, per modo che le rilevate condizioni cliniche e l'impossibilità alla soluzione chirurgica della patologia osteoarticolare da scollamento della protesi “hanno determinato alla Sig.ra già riconosciuta invalida al Parte_1 100%, le condizioni sanitarie necessarie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a partire dalla prima data identificata con ragionevole certezza, del 1° giugno 2024” (cfr. relazione depositata il 22.10.2025, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta, neretto nel testo). Per le ragioni esposte, ritenuto che la valutazione medica condotta dal C.T.U. incaricato nel presente giudizio appare condivisibile e adeguatamente motivata, deve concludersi che è soggetto invalido al 100% avente necessità di assistenza continua nel Parte_1 compimento degli atti quotidiani della vita con decorrenza dal 1° giugno 2024. Le spese dell'intero procedimento seguono la soccombenza e vanno conseguentemente poste a carico dell' nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della lite e CP_2 all'attività difensiva svolta, e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario della ricorrente, che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 632/2025 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
dichiara che è soggetto invalido al 100% avente necessità di assistenza Parte_1 continua nel compimento degli atti quotidiani della vita con decorrenza dal 1° giugno 2024; condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in CP_2 complessivi € 3.043,00, di cui € 43,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore dell'Abg. Andrea Cannata;
pone definitivamente a carico dell' le spese delle liquidate CC.TT.UU. CP_2 Così deciso in Ragusa il 12 dicembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 05.11.2025; lette le note depositate nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 632/2025 R.G., avente ad oggetto “indennità di accompagnamento”;
promossa da:
IS (CL) il 30.06.1962 e residente a[...] 62, c.f.: , rappresentata e difesa dall'Abg. Andrea Cannata, giusta procura in C.F._1 atti;
RICORRENTE contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato il 07.03.2025 ha Parte_1 contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. nominato in sede di giudizio di A.T.P. ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c. promosso ad impugnazione del verbale del 18.12.2024, con cui la Commissione Medica ne aveva unicamente riconosciuto, in ragione delle certificate patologie (“adenoK endometrio trattato chirurgicamente novembre 2019 con successiva chemioterapia, recente Ca polmonare in attuale chemioterapia orale e immunosoppressore”), la condizione di soggetto “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa(art. 2 e 12 L118/71) con percentuale del 100%, a far data dal 25.10.2023”, inetta a fondare il diritto alla reclamata indennità di accompagnamento;
l'ausiliario aveva infatti ritenuto che la ricorrente fosse “in grado di deambulare in modo autonomo e non sono state rilevate alterazioni della sfera psichica tali da necessitare assistenza continua in quanto la terapia antiblastica, immunoterapia, non ha compromesso le condizioni generali della paziente che è stata ben tollerata”. A sostegno della proposta opposizione la ha deplorato l'incompleta e incongrua Parte_1 valutazione delle patologie attestate nella documentazione sanitaria versata in atti (cfr. in particolare il grave deficit funzionale dell'anca destra per scollamento asettico dell'artroprotesi) e della loro incidenza funzionale sul preclusogli autonomo compimento degli atti della vita quotidiana. Costituitosi in lite, l' ha invocato la conferma delle risultanze dell'accertamento svolto CP_2 nella precedente fase del giudizio. Disposta e acquisita nuova C.T.U. e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 05.11.2025.
***
L'opposizione è fondata e va conseguentemente accolta per le ragioni di cui appresso. Rinnovate le operazioni peritali, il C.T.U. nominato nell'ambito dell'odierno giudizio è invero pervenuto a conclusioni difformi rispetto a quelle rese dal precedente C.T.U. Formulato giudizio diagnostico di “incapacità alla deambulazione da scollamento della protesi d'anca impiantata a destra in portatrice anche di protesi d'anca a sinistra, ipertesa, diabetica e con esiti di carcinoma uterino operato, complicato da metastasi polmonare asportata chirurgicamente senza attuale recidiva”, l'ausiliario ha precisato che “la protesi destra, impiantata nel 2013, si è lentamente scollata dalla sede d'impianto, determinando un'alterazione della funzione deambulatoria ingravescente e non correggibile, ovviamente, con terapia medica. L'intervento chirurgico proposto ed accettato dalla Istante è stato tuttavia rinviato per la presenza di una trombosi profonda alla stessa gamba, che lo ha reso attualmente impraticabile. Dall'esame della documentazione, in particolare di quella oncologica, risulta che la Sig.ra già Parte_1 nel giugno 2024 risultava fortemente sofferente con una riduzione del peso corporeo di circa 11 kg e con dolori ossei talora invalidanti”, concludendo che, nel mentre “la valutazione posta dalla Commissione per le Invalidità Civili in data 18/12/2023 appare condivisibile, (…) la conclusione valutativa posta dal CTU Dott. in ATP appare poco condivisibile in quanto pur Per_1 rilevando il Perito la difficoltà deambulatoria, che poi sarà chiarito derivante dallo scollamento della protesi d'anca destra, non quantizza l'entità del danno né il grado di autonomia della Istante che, dalla documentazione oncologica, risulta molto limitata”, per modo che le rilevate condizioni cliniche e l'impossibilità alla soluzione chirurgica della patologia osteoarticolare da scollamento della protesi “hanno determinato alla Sig.ra già riconosciuta invalida al Parte_1 100%, le condizioni sanitarie necessarie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a partire dalla prima data identificata con ragionevole certezza, del 1° giugno 2024” (cfr. relazione depositata il 22.10.2025, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta, neretto nel testo). Per le ragioni esposte, ritenuto che la valutazione medica condotta dal C.T.U. incaricato nel presente giudizio appare condivisibile e adeguatamente motivata, deve concludersi che è soggetto invalido al 100% avente necessità di assistenza continua nel Parte_1 compimento degli atti quotidiani della vita con decorrenza dal 1° giugno 2024. Le spese dell'intero procedimento seguono la soccombenza e vanno conseguentemente poste a carico dell' nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della lite e CP_2 all'attività difensiva svolta, e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario della ricorrente, che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 632/2025 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
dichiara che è soggetto invalido al 100% avente necessità di assistenza Parte_1 continua nel compimento degli atti quotidiani della vita con decorrenza dal 1° giugno 2024; condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in CP_2 complessivi € 3.043,00, di cui € 43,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore dell'Abg. Andrea Cannata;
pone definitivamente a carico dell' le spese delle liquidate CC.TT.UU. CP_2 Così deciso in Ragusa il 12 dicembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella