Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/03/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Firenze
Sezione Imprese
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione:
dr. Niccolò Calvani Presidente relatore dr.ssa Linda Pattonelli Giudice
dr.ssa Laura Maione Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1227/2022 tra le parti:
ATTORI
cf Parte_1 C.F._1
cf Parte_2 C.F._2
cf Parte_3 C.F._3
cf Parte_4 C.F._4
- difesa: avv. GABRIELE CAPETTA, cf C.F._5
- domicilio: Via Cosseria 28, Firenze, presso il difensore
- PEC: vvocati.prato.it Email_1
CONVENUTI
cf CP_1 C.F._6
- difesa: avv. CATIA DRAGONI, cf C.F._7
- domicilio: Via Edmondo De Amicis 24, Empoli, presso il difensore
- PEC: Email_2
cf , contumace Controparte_2 P.IVA_1
OGGETTO: Cause di responsabilità verso gli organi amministrativi e di controllo
Decisa nella camera di consiglio del 11/03/2025 sulle seguenti conclusioni:
1
- ACCERTARE e DICHIARARE che il convenuto nella sua qualità CP_1 di amministratore della si è reso CP_2 Controparte_2 gravemente inosservante agli obblighi derivanti a suo carico dalla legge e dall'atto costitutivo e responsabile delle condotte inadempienti ed appropriative indicate nelle premesse ed assunte a danno della società dallo stesso a quel tempo amministrata e, conseguentemente:
- CONDANNARE il convenuto a pagare a favore della CP_1 [...]
a titolo di risarcimento danni, l'importo complessivo di Controparte_2
€ 428.745,00 per le ragioni e motivazioni meglio indicate in premessa, o quello diverso accertando in corso di causa o ritenuto di ragione e/o di giustizia, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, diritti e onorari.
In via istruttoria si chiede ammettersi: A) Consulenza tecnica d'Ufficio; B) Prova per testimoni;
C) Ordine di esibizione – come da nota depositata il 20.11.2024.
Nelli: In via preliminare, dichiarare l'avvenuta prescrizione della presente azione di responsabilità, in denegata ipotesi, nel merito, dichiarare l'inammissibilità delle domande nuove introdotte nella seconda memoria istruttoria di controparte, e, in ogni caso, respingere tutte le domande attrici perché generiche, prive di idonei supporti probatori e totalmente infondate, per i motivi esposti nelle precedenti difese.
Con rifusione delle spese di causa e condanna, anche d'ufficio, ex art. 96, 3° co.
C.p.C., ex art. 89, 2° co. C.p.C. ed art. 598 C.p.
Con distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario.
La lite
, e – quest'ultimo sia in Pt_2 Pt_4 Pt_3 Parte_1 proprio, sia quale rappresentante comune delle quote indivise tra i predetti attori, tutti soci della (di Controparte_3 seguito: CCNE o la Società) - hanno citato in giudizio e la CP_1
Società per far accertare la responsabilità del convenuto, quale ex amministratore, in ragione di condotte di mala gestio, e sentirlo condannare a risarcire alla il danno quantificato in € 428.745,00, o nella maggiore o CP_4 minore somma di giustizia.
A fondamento della domanda, gli attori riferiscono che ha CP_1 perseguito, dal 2007 in poi, l'obiettivo di estromettere i soci da ogni Pt_1
2 decisione e dalla gestione relativa alla Società, e di sottrarre a questa il suo patrimonio;
in particolare:
1. sono state sostenute spese in assenza di un interesse di CP_4
a. € 32.000 circa pagati nel 2007 all'avv. Manetti e al dr. Per_1 consulenti della Società ma che negli anni 2007-2009 hanno assistito personalmente nelle trattative tra i soci, poi CP_1 naufragate, per la cessione delle quote;
quando, negli anni precedenti, gli importi per le consulenze erano di ammontare pari a circa un terzo;
b. ulteriori importi pagati all'avv. Manetti (€ 2.500,00 a fronte della fattura n. 164/2008 e € 1.701,89 per la fattura 202/2009) e al dr. (€ 37.720,73 per le fatture 15, 62, 105, 106, 107 del Per_1
2009), per asserite consulenze di cui non risulta alcuna lettera di incarico, o per la presentazione di un ricorso giudiziale che avrebbe potuto essere proposto personalmente, e per i quali non risulta eseguita alcuna indagine di congruità;
2. ha effettuato prelevamenti di somme dalla cassa sociale (€ 5.745,00 nel corso del 2006);
3. ha affittato l'azienda di nel marzo 2008, ad altra società CP_4 neocostituita ( formalmente amministrata Controparte_2 dalla madre ultraottantenne del e in realtà a lui riferibile), che CP_1 ha potuto giovarsi dello stesso nome della Società per la medesima attività, a condizioni inique e lesive del patrimonio di (canone CP_4 irrisorio rispetto al fatturato, diritto di prelazione concesso gratuitamente all'affittuaria, che avrebbe potuto acquistare tutti i prodotti senza corrispettivo, compensandone il valore con il TFR dovuto ai dipendenti); il tutto, senza interpellare l'assemblea dei soci, come sarebbe stato necessario atteso che, con questa operazione, è stato sostanzialmente mutato l'oggetto sociale;
4. ha erogato a sé un compenso come amministratore – benché non avesse più nulla da gestire – di gran lunga superiore agli stessi canoni percepiti;
5. ha consentito la successiva cessione dell'azienda (marzo 2010), effettuata dal liquidatore giudiziale dr. presentando tramite Per_2 altri soggetti a lui stesso riferibili offerte di acquisto alternative a quella della affittuaria solo pro forma e palesemente incongrue,
3 consentendo così alla di aggiudicarsela al prezzo di € CP_2
451.000,00 – all'incirca, la metà del suo valore effettivo - di cui versati solo € 101.394,57, il rimanente importo essendo stato pagato mediante scorporo e restituzione a delle disponibilità liquide e CP_4 delle immobilizzazioni finanziarie che costituivano oggetto di vendita;
6. ha omesso di comunicare al liquidatore dr. al ricevimento di Per_2 una licenza per finita locazione (inviata da altra società del CP_1 proprietaria dell'edificio ove aveva la sede), che la data di CP_4 cessazione del rapporto locatizio (2013) indicata nella disdetta era errata, e che il contratto si era rinnovato fino al 2024.
*
LI si è costituito sollevando eccezione di prescrizione del CP_1 diritto azionato e chiedendo, comunque, il rigetto della domanda siccome infondata.
Rileva il convenuto che l'azione di responsabilità per le stesse condotte era stata già proposta nel 2011 avanti a questo Tribunale - Sezione Distaccata di
Empoli; soppressa la distaccata, la causa è confluita nel ruolo assegnato a un giudice onorario, il quale, con ordinanza del 28.1.2015, aveva dichiarato l'incompetenza del Tribunale Ordinario per essere la questione devoluta alla
Sezione specializzata in materia di impresa;
successivamente (18.2.2015), però, lo stesso GO, a ciò richiesto dai aveva modificato il suo Pt_1 provvedimento disponendo la trasmissione degli atti al Presidente del
Tribunale per la riassegnazione. Riassegnato il processo, il Tribunale delle
Imprese, con sentenza n. 2473 del 28.6.2016, ha osservato che il provvedimento di incompetenza del 28.1.2015 aveva carattere decisorio e definitivo del giudizio, dunque, non avrebbe potuto essere modificato con successiva ordinanza dello stesso giudice;
e che la prosecuzione della causa, pertanto, costituiva un vizio inemendabile determinante la sua improcedibilità.
Da ciò, il convenuto deduce che il nuovo periodo prescrizionale avrebbe iniziato a decorrere dal passaggio in giudicato dell'ordinanza di incompetenza
(28.7.2015) - non, invece, dalla sentenza di improcedibilità del giugno 2016
(mai notificata); talché la notifica del nuovo atto di citazione (26.1.2022) e il contemporaneo invio di una lettera di messa in mora sarebbero successivi al decorso del quinquennio: di qui l'eccezione preliminare.
Nel merito, smentita l'intenzione di estromettere i soci dalla Pt_1 società, il convenuto afferma che:
4 - i costi sostenuti per l'avvocato e il commercialista, in parte riferiti anche ad anni precedenti, sono stati resi necessari dalle condotte costantemente ostruzionistiche dei e sostenuti per la Società, Pt_1 mentre non vi è prova, comunque, che siano stati eccessivi o riferiti a consulenze personali;
- gli asseriti prelevamenti dalla cassa erano consentiti dall'intero CdA, del quale faceva parte anche come anticipazione, Parte_2 dalla società ai soci, del pagamento di imposte;
e, comunque, non consistevano in distrazioni di denaro ma, appunto, di in prestiti da restituire, appostati come crediti verso i soci;
- il compenso dell'AU nel 2009 è stato di soli € 29.809,00, mentre la somma riferita dagli attori (€ 86.642,00) era comprensiva dei costi di altri e vari servizi;
- l'affitto dell'azienda avvenne allorché era in procinto di essere CP_4 sciolta, per impossibilità di funzionamento determinata dalle condotte ostruzionistiche dei tale contratto non fu risolto dal Pt_1 liquidatore giudiziale, che pure ne avrebbe avuto la facoltà ma lo ritenne vantaggioso – invero il canone era perfettamente congruo, prendendo a parametro gli utili e non il fatturato - né gli odierni attori hanno mai impugnato le delibere a esso relative;
- la successiva cessione dell'azienda è stata operazione interamente decisa e attuata dal liquidatore giudiziale, e si è caratterizzata per il fatto che vedendo che erano state presentate più Parte_2 offerte di acquisto, volle presentarne – e gli fu consentito di farlo – una anche lui, che risultò la più alta (€ 700.000); ma, appena informato della avvenuta accettazione della sua offerta, la revocò e, a quel punto,
l'azienda fu ceduta alla che aveva presentato la seconda CP_2 più alta;
- la data di scadenza del contratto di locazione doveva essere calcolata a decorrere dall'inizio del rapporto (20.2.2002), non dalla data di registrazione del contratto (6.12.2006);
e chiede perciò il rigetto della domanda siccome infondata, con condanna degli attori ai sensi dell'art. 96 CPC.
in liquidazione giudiziale da data anteriore alla notifica della CP_4 citazione, è rimasta contumace.
*
5 Acquisita la documentazione prodotta e respinte ulteriori istanze istruttorie, il GI ha invitato le parti a precisare le conclusioni, concesso termine per lo scambio di comparse conclusionali e repliche e rimesso la causa al collegio per la sentenza.
La decisione
L'eccezione di prescrizione è fondata.
L'ordinanza di incompetenza pronunciata dal GO in data 28.1.2015 (non revocabile, ma esclusivamente impugnabile con la proposizione di regolamento di competenza, e pertanto passata in giudicato dal momento dell'inutile decorso del termine per la proposizione di tale unico mezzo possibile di impugnazione) aveva natura definitoria del giudizio, sicché la sua pronuncia ha determinato l'esaurimento del potere giurisdizionale in capo al giudice di quella causa;
ogni atto adottato in seno a quel procedimento, ulteriore e successivo rispetto all'ordinanza di incompetenza, deve invece essere considerato tamquam non esset (e la sentenza del 28.6.2016 un atto dichiarativo utile solo a consentire l'archiviazione del fascicolo), in quanto non integrante il giudizio riassunto, ma quello stesso già definito, e conseguente a un'abnorme provvedimento di revoca di un'ordinanza non revocabile.
Di conseguenza, con il passaggio in giudicato dell'ordinanza di incompetenza, e non essendo stato riassunto il giudizio avanti al giudice indicato come competente entro il termine assegnato, deve ritenersi cessata la causa di sospensione della prescrizione: la giuridica inesistenza dell'ulteriore propaggine processuale, invero, non può aver avuto l'effetto di mantenere sospeso il termine di prescrizione del diritto originariamente azionato.
Gli attori affermano che si dovrebbe chiarire (e non si vede come) quale ulteriore attività giudiziale avrebbe dovuto essere svolta dagli odierni attori, considerando che:
- ogni possibilità di impugnazione dell'ordinanza del 28.1.2015 pronunciata dal GO era preclusa dal fatto che, erroneamente, il giudice aveva trattato una questione di mera ripartizione degli affari interni all'ufficio giudiziario come questione di competenza, con ciò precludendo anche la possibilità di proporre regolamento di competenza (Cass. SS.UU. 19882/2019);
- la riassunzione del giudizio era impedita dalla circostanza che lo stesso era nel frattempo proseguito presso il medesimo ufficio giudiziario, seppur riassegnato alla Sezione Imprese, sin dal 20.2.2015, con fissazione e
6 celebrazione di un'udienza in data 17.3.2015 (ossia prima della scadenza del termine concesso dal Giudice Onorario per l'eventuale riassunzione.
È però da rilevare che l'intervento delle Sezioni Unite menzionato dagli attori non ha inciso in alcun modo sulla questione di quale ulteriore attività giudiziale avrebbe dovuto essere svolta dagli odierni attori, perché essa non ha modificato ciò che, allora come ora, è sempre stato possibile fare in presenza di una declaratoria di incompetenza: impugnarla, se non condivisa, o, se condivisa, eseguirla con la riassunzione avanti al giudice indicato come competente.
Vero è che il tema del riparto di materie tra Tribunale Ordinario e
Tribunale delle Imprese – in particolare, se esso integrasse motivo di competenza o di riassegnazione – era, all'epoca, controverso;
ma, non essendo ipotizzabile che gli attori dovessero o potessero attendere una pronuncia delle
Sezioni Unite, intervenuta oltre un anno e mezzo dopo, per scegliere se impugnare l'ordinanza o darle seguito riassumendo la causa, essi avrebbero potuto scegliere quale alternativa seguire sulla base delle valutazioni effettuabili in quel momento.
Né il fatto che il giudice – sulla base del principio poi affermato dalle
Sezioni Unite, ma già anticipato da diversi precedenti della Corte di legittimità
– non dovesse dichiararsi incompetente, ma chiedere una diversa assegnazione della causa, rendeva impossibile l'impugnazione del suo provvedimento: poiché è vero che contro una ordinanza di trasmissione degli atti al Presidente, per diversa assegnazione, non è ammesso il regolamento di competenza, tuttavia il GO non aveva adottato una siffatta ordinanza, ma si era invece e appunto dichiarato incompetente – e contro questa pronuncia il
Regolamento ex art. 47 CPC è proponibile.
D'altro canto, la riassunzione non poteva certo essere impedita dal fatto che, nel giudizio ormai definito, continuavano a essere adottati atti giuridicamente inesistenti.
Neppure è utilmente applicabile il principio per cui Il giudice che abbia emanato un provvedimento a contenuto decisorio affetto da cd. inesistenza giuridica o nullità insanabile può emetterne uno nuovo di revoca di quello precedente, quale espressione del generale potere di rinnovazione degli atti nulli (Cass. 32405/2019): invero, la nullità di cui si discute è quella che ricorre nei soli casi eccezionali riconducibili al concetto di abnormità o inesistenza giuridica, nei quali faccia difetto alcuno dei requisiti essenziali del
7 provvedimento e non si estende alle ipotesi in cui ricorrano vizi attinenti al suo contenuto, poiché la mera deviazione dal corretto esercizio del potere non determina l'inesistenza dell'atto, ma un vizio dello stesso che legittima
l'impugnazione nelle forme consentite dalla legge (Cass. 22334/2020).
Nella fattispecie, l'ordinanza di incompetenza emessa dal GO poteva considerarsi errata ma certamente non abnorme e, pertanto, non poteva essere revocata e corretta dallo stesso giudice, che si era ormai spogliato del potere di conoscere e giudicare la lite;
mentre giuridicamente inesistenti sono da considerarsi gli atti successivi, i quali, per quanto detto, non possono qualificarsi come “prosecuzione” della causa.
Deriva da ciò che la prescrizione, interrotta dall'introduzione della causa avanti alla Sezione distaccata di Empoli e rimasta sospesa fino alla definizione di quel giudizio, ha iniziato nuovamente a decorrere con il passaggio in giudicato dell'ordinanza che ha affermato l'incompetenza del giudice adito - ossia, il 29/7/2015.
Considerato che il diritto al risarcimento esercitabile con l'azione di responsabilità contro gli amministratori si prescrive in cinque anni;
e che il primo atto successivo di esercizio del diritto è stato compiuto con la notifica dell'atto di citazione in questo giudizio (25/1/2022); si giunge alla conclusione dell'intervenuta prescrizione del diritto azionato.
Alla soccombenza segue l'addebito delle spese di lite, liquidate in applicazione del DM 147/2022, cause di valore fino a € 520.000, parametri medi per tutte le fasi esclusa quella istruttoria, liquidata al minimo poiché limitata alla produzione documentale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, Sezione imprese, così provvede in via definitiva: rigetta la domanda siccome prescritta e condanna gli attori a rifondere al convenuto le spese del giudizio, liquidate in € 17.250 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
Firenze, 11 marzo 2025
Il presidente estensore dr. Niccolò Calvani
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