CASS
Sentenza 9 maggio 2024
Sentenza 9 maggio 2024
Massime • 1
In tema di prove, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 2023, l'omesso avviso all'interessato della facoltà di non sottoporsi al rilascio di scritture di comparazione non ne determina l'inutilizzabilità. (Vedi: n. 18 del 1974, Rv. 127683-01; n. 828 del 1973, Rv. 124794-01; n. 496 del 1968, Rv. 108573-01).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/05/2024, n. 20751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20751 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2024 |
Testo completo
2075 1-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. 12, RE Pellegrino - Presidente - sez. Marco IA LM PU - 09/05/2024 Relatore - IE NF R.G.N. 8645/2024 SC RI AR MI UR ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. FE SC AV, nato a [...] il [...] rappresentato ed assistito dall'avv. Paolo Antonio Muzzi di fiducia - 2. ON UC ND, nato a [...] il [...] rappresentato ed assistito dall'avv. Tommaso Manduca - di fiducia avverso la sentenza in data 20/10/2023 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art.
5-duodecíes del d.l. 31 ottobre 2022, n. 1,62, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del dl. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; udita la relazione svolta dal consigliere Marco IA LM;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Lidia Giorgio, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
lette le memorie depositate in data 29 aprile 2024, dall'avv. Manduca nell'interesse dell'imputato ON ed in data 30 aprile 2024 dall'avv. Muzzi nell'interesse dell'imputato FE;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 20 ottobre 2023 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 14 dicembre 2021 con la quale: a) SC AV FE e UC ON erano stati ritenuti responsabili in concorso tra loro del reato di cui agli artt. 110, 642, comma 2, cod. pen. commesso in Milano il 19 marzo 2015 (capo A della rubrica delle imputazioni, indicato erroneamente in un punto della sentenza impugnata e per il solo ON come capo C); b) il solo FE era stato ritenuto responsabile anche del reato di cui agli artt. 61, n. 2, e 482 in relazione all'art. 476 cod. pen. commesso in Acireale il 12 settembre 2014 (capo C). In estrema sintesi, si contesta al capo A al FE (in qualità di marito di LU GL proprietaria di un'autovettura Nissan Micra) di avere presentato alla compagnia assicurativa IC Insurance Plc una denuncia di sinistro attestante fatti non corrispondenti al vero in relazione ad un incidente stradale asseritamente avvenuto in Catania il 6 novembre 2014 tra la predetta autovettura ed un motociclo condotto dal ON e, a quest'ultimo di avere di avere, a sua volta, presentato una richiesta di risarcimento danni per il medesimo fatto alla medesima compagnia assicuratrice. Al capo si contesta, invece, al solo FE di avere apposto la firma di LU GL su di una certificazione di atto di notorietà compilata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Al FE veniva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti-reato allo stesso contestati ed entrambi gli imputati venivano condannati alle pene ritenute rispettivamente di giustizia oltre che al risarcimento dei danni definitivamente liquidati a favore della parte civile IC Insurance Plc.
2. Ricorrono per Cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degli imputati, deducendo:
2.1 per FE:
2.1.1. Violazione ed erronea interpretazione di legge in relazione all'art. 124 cod. pen. per mancata declaratoria di tardività della querela. 2 فرا Rileva, al riguardo, parte ricorrente che titolare dell'agenzia assicurativa LA RI ha depositato (tardivamente) la querela solo in data 9 luglio 2015, mentre lo stesso già in data 30 dicembre 2014 aveva sporto denuncia ai carabinieri evidenziando sospetti sui sinistri de quibus, così dimostrando che già in quest'ultima data egli aveva tutti gli elementi per sospettare della falsità dei sinistri, e ciò ancor prima che fosse dato inizio alle indagini interne da parte della compagnia assicurativa;
2.1.2. Violazione ed erronea applicazione di legge con riferimento ai capi A e B (in realtà sembrerebbe farsi riferimento al capo C non essendo intervenuta condanna per il capo B) ed in particolare dell'art. 24 della Costituzione, dell'art. 14 par. 3 lettera g) del Patto internazionale sui diritti civili e politici, nonché dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali UE e dell'art. 75 disp. att. cod. proc. pen. per mancato avvertimento al FE della facoltà di astenersi dal rendere il saggio grafico essendo stato dato all'imputato il solo avviso di nominare un difensore ma non anche quello di astenersi dal rendere il saggio. Rileva parte ricorrente che sebbene i giudici del merito abbiano fatto riferimento ad una pronuncia in materia di questa Corte del marzo 2013, il contenuto della stessa è da ritenersi superato dal dictum della Corte Costituzionale n. 111/2023 che ha precisato i limiti del diritto al silenzio ed alla necessità di una sua estensione a tutto quanto attenga "al fatto del quale la persona sia sospettata o accusata".
2.1.3. Difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva. Lamenta al riguardo parte ricorrente che la motivazione adottata sul punto nella sentenza impugnata sia eccessivamente sintetica ed apodittica essendosi i giudici di merito limitati a richiamare i precedenti penali del FE indicandoli come "della stessa indole e recenti" omettendo però ogni verifica sulla rilevanza degli stessi come elemento sintomatico di una maggiore capacità a delinquere del reo;
2.1.4. La difesa del ricorrente FE in data 30 aprile 2024 ha depositato, come detto, una memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale ribadendo le argomentazioni già illustrate ai superiori paragrafi 2.1.2 e 2.1.3. 2.2. Per ON:
2.2.1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale sostanziale ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 157 e segg. cod. pen. Rileva la difesa del ricorrente che la Corte di appello avrebbe omesso di rilevare l'estinzione per intervenuta prescrizione del reato contestato, tenendo conto che all'imputato, all'esito del giudizio di primo grado, non è stata applicata la circostanza aggravante della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. poiché,per 3 وز i precedenti penali, il ON aveva ottenuto l'affidamento in prova ex art. 47 1. 354/1975 conclusosi con esito positivo.
2.2.2. Errata applicazione della legge penale sostanziale ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 124 cod. pen. e 529 cod. proc. pen. Rileva sempre la difesa del ricorrente che la Corte di appello si sarebbe limitata ad escludere con superficialità la doglianza difensiva relativa alla tardività della querela limitandosi ad affermare che la compagnia assicurativa ha appreso della frode solo in data 13 aprile 2015 allorquando le è stata consegnata la relazione investigativa. Tale affermazione sarebbe destituita di fondamento in quanto il teste RI aveva informato la compagnia IC di aver presentato una denuncia per truffa nei confronti dell'imputato FE in data 30 dicembre 2014. 2.2.3. Violazione dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale e dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. derivante da motivazione apparente, contraddittoria ed illogica in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen. Lamenta, in sintesi, la difesa del ricorrente che i giudici di merito non avrebbero adeguatamente motivato in ordine al mancato riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. con conseguente negativa conseguenza in termini di quantificazione della pena, e ciò senza tener conto che l'imputato versa in una situazione di estremo disagio sociale.
2.2.4. La difesa del ricorrente ON in data 29 aprile 2024 ha, infine, depositato una memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale ribadendo le argomentazioni già illustrate al superiore paragrafo 2.2.1. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. E', innanzitutto, doveroso evidenziare che nei ricorsi dei due imputati non è contenuta alcuna doglianza relativa al loro coinvolgimento nei fatti in contestazione nel presente processo e, in particolare, alla circostanza - affermata da entrambi i giudici di merito che ci si trovi in presenza di false denunce di un sinistro stradale tra l'autovettura di proprietà della signora LU GL ed il motociclo condotto dal ON.
2. I motivi di ricorso sopra indicati ai punti 2.1.1 e 2.2.2 presentati da entrambe le difese appaiono meritevoli di trattazione congiunta e sono entrambi manifestamente infondati. Nel caso di specie ci si trova in presenza di due distinte denunce-querele: quella presentata ai Carabinieri in data 30 dicembre 2014 da PE RI (titolare dell'agenzia assicurativa IC di Acireale) e quella presentata alla 4 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania in data 9 luglio 2015 dal legale rappresentante della IC Insurance Plc. Emerge, in particolare, dalla sentenza impugnata che: a) in data 12 settembre 2014 il FE si presentava presso l'agenzia gestita dal RI per stipulare la polizza assicurativa dell'autovettura della GL adducendo che quest'ultima, per problemi di salute, non poteva presentarsi personalmente per la stipula del contratto;
una volta ritornato e presentata la documentazione asseritamente a firma della GL il FE,si allontanava senza pagare il corrispettivo della polizza e faceva perdere le sue tracce;
b) il 25 novembre 2014 perveniva all'agenzia IC una prima richiesta di risarcimento dei danni correlati ad un sinistro asseritamente avvenuto il giorno 1° ottobre 2014 ai danni di tale Musumeci;
c) in data 19 dicembre 2014 perveniva alla compagnia assicuratrice una seconda richiesta risarcitoria relativa ad un incidente sempre verificatosi nell'ottobre 2014; d) il titolare dell'agenzia contattava la GL che affermava di non sapere nulla degli incidenti e quindi il RI, anche viste le modalità fraudolente con le quali era stata ottenuta la polizza, si determinava in data 30 dicembre 2014 a sporgere denuncia ai Carabinieri;
e) venivano quindi svolti accertamenti dalla società investigativa SID che si incentravano sull'incidente asseritamente verificatosi in data 10 ottobre 2014 (si guardi bene diverso da quello oggetto dell'imputazione di cui al capo A in contestazione ad entrambi gli imputati). f) in data 19 marzo 2015 perveniva alla compagnia di assicurazione una terza richiesta di risarcimento danni correlata all'ulteriore menzionato sinistro, questa volta con il ON, asseritamente verificatosi il 6 novembre 2014, e sono proprio queste le date indicate nel capo A della rubrica delle imputazioni. Si è ritenuto di dover ricostruire la predetta tempistica dei fatti per evidenziare la diversità dei fatti oggetto della denuncia-querela del RI ai carabinieri del 30 dicembre 2014 rispetto a quelli della denuncia querela presentata dal rappresentante della IC alla procura della Repubblica in data 9 luglio 2015 ed oggetto del capo A del presente procedimento. Correttamente i giudici di appello hanno evidenziato, richiamando un costante orientamento di questa Corte di legittimità - condiviso anche dall'odierno Collegio (ex multis Sez. 2, sent. n. 37584 del 5.7.2019, RV. 277081) - che "il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva" situazione non certo conosciuta in tutti i suoi elementi il 19 marzo 2015, in quanto gli accertamenti pregressi riguardavano altre denunce 5 O di sinistri, ma solo in data 13 aprile 2015 allorquando è pervenuta alla IC la relazione conclusiva su fatti che qui ci occupano. La querela presentata il 9.7.2015 dal legale rappresentante della IC non può quindi ritenersi tardiva.
3. Non fondato è poi il motivo di ricorso formulato nell'interesse del FE e sopra riassunto al punto 2.1.2. Correttamente i giudici di appello hanno evidenziato che dagli atti processuali emerge che all'atto del rilascio del saggio grafico da parte del FE e della GL in data 12 gennaio 2016 ed in presenza del consulente tecnico del Pubblico Ministero gli stessi sono stati avvisati della facoltà, poi non esercitata, di farsi assistere da un difensore e, ancora, che la legge (ivi compreso l'art. 75 disp. att. cod. proc. pen.) che disciplina l'acquisizione delle scritture di comparazione, non prevede tale avviso, il che non può comportare alcun vizio stante il regime di tassatività delle nullità e delle inutilizzabilità degli atti previsto dal nostro sistema processuale. Al riguardo, questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire - con una decisione che l'odierno Collegio ritiene di ribadire - che «Il rilascio di saggio grafico non può essere equiparato alle dichiarazioni autoindizianti la cui inutilizzabilità in caso di violazione delle prescrizioni è prevista dall'art. 63 cod. proc. pen. e, pertanto, non è affetto da nullità il provvedimento con cui il giudice disponga la raccolta di essi, al fine di sottoporli al perito quali scritture di comparazione senza averne dato avviso alle parti ed in mancanza dell'intervento dei difensori» (cfr. Sez. 2, Sent. n. 16400 del 07/03/2013, Rv. 254886). Questione analoga risulta peraltro già esaminata anche in altra decisione di questa Corte (Sez. 2, n. 54518 del 26/9/2017, non massimata) nella quale si è ritenuta manifestamente infondata la questione di costituzionalità della normativa codicistica, nella misura in cui non prevede alcuna tutela per l'indagato chiamato a fornire elementi di prova a suo carico nell'ambito degli accertamenti tecnici disposti dal pubblico ministero. In detta occasione questa Corte di legittimità, rispondendo ad un motivo di ricorso nel quale si era dedotta la lesione del diritto di difesa - anche attraverso il richiamo all'art. 6 della Convenzione EDU - per l'utilizzo in giudizio di una consulenza grafologica fondata sulla acquisizione di saggi forniti dall'imputato senza che allo stesso fosse somministrato alcun avvertimento a tutela del diritto di difesa e della possibile commissione di gesti autoaccusatori, ha evidenziato la manifesta infondatezza della questione. La giurisprudenza di legittimità risulta essere da sempre orientata in tal senso. 6 Sotto il previgente codice di rito questa Corte aveva ritenuto che per l'assunzione della scrittura di comparazione, la legge non prescrive alcuna particolare garanzia, onde nessun avviso dovuto alle parti ed ai loro difensori, dei quali non è stabilito l'intervento all'atto della raccolta dei saggi grafici. Si tratta, infatti, di un incombente che sta al di fuori dello schema giuridico dell'atto istruttorio costituito dalla perizia, onde non soggiace agli avvisi ed alle altre formalità dettate a garanzia dei diritti della difesa (Sez. 1, Ord. n. 18 del 08/01/1974, Rv. 127683). Con tale pronunzia la Corte aveva disatteso un precedente orientamento (Sez. 1, Ord. n. 828 del 02/05/1973, Rv. 124794) che richiedeva invece che il testimone, che fosse stato invitato a rilasciare scritture di comparazione per gli accertamenti relativi a un delitto di falso, assumeva da quel momento - agli effetti della norma dell'art. 304, comma terzo, cod. proc, pen. previgente - la posizione di un indiziato di reità e pertanto il magistrato istruttore non potesse raccogliere immediatamente i saggi grafici, ma dovesse provvedere alle formalità previste dalla norma citata e quindi sospendere l'interrogatorio e rinviarlo ad un'altra seduta, nella quale soltanto raccogliere le scritture di comparazione. Con la pronunzia n. 18 del 08/01/1974, Rv. 127683 la Corte era tornata al precedente orientamento secondo il quale nessuna norma vieta al giudice istruttore di procedere alla raccolta di saggi grafici da sottoporre, in prosieguo, al perito, per essere utilizzati quali scritture di comparazione ed in mancanza di una esplicita disposizione al riguardo, l'atto compiuto dal giudice senza avvisare le parti e senza l'intervento dei difensori, non può essere ritenuto nullo, né tanto meno può ritenersi nulla la perizia grafica eseguita in base ai saggi grafici cosi raccolti. (Sez. 5, n. 496 del 10/05/1968, Rv. 108573). Nessuna disposizione nel nuovo codice ha modificato il quadro normativo e l'art. 63 cod. proc. pen. si limita a prevedere la inutilizzabilità delle dichiarazioni auto indizianti raccolte in violazione delle prescrizioni. Il rilascio di saggio grafico non può essere equiparato alle dichiarazioni se non attraverso l'analogia, ma va ricordato che, per espressa previsione dell'art. 177 cod. proc. pen., le nullità sono tassative e che le inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., sussistono solo quando una prova sia stata acquisita in violazione di un divieto di legge. Tale divieto, peraltro, non si rinviene nel vigente codice di procedura penale, mentre gli artt. 356 e 364 cod. proc. pen. non indicano il rilascio di saggio grafico fra gli atti ai quali il difensore ha il diritto di assistere. D'altro canto, questa Corte ha espressamente escluso l'esistenza di un divieto di legge che possa comportare l'inutilizzabilità laddove ha ritenuto che l'acquisizione delle scritture di comparazione può essere liberamente disposta dal Pubblico Ministero, considerato che si tratta di atto di parte liberamente valutabile 7 dal giudice come elemento indiziario e che le relative modalità acquisitive possono avere rilievo solo ai fini dell'attendibilità della consulenza tecnica, la quale non ha valore di prova e non è equiparata alla perizia (v. Sez. 6, n. 22540 del 2/03/2006). La problematica risulta anche incidentalmente analizzata da Sez. 6, Sentenza n. 13126 del 2010 (non massimata) che, chiamata a decidere sulla dedotta inutilizzabilità di un verbale di sommarie informazioni, acquisito senza il consenso dell'imputato (con conseguente asserita inutilizzabilità del saggio grafico e della relativa consulenza), ha rilevato che correttamente i Giudici di merito hanno osservato che il saggio grafico era stato rilasciato dall'indagato dinnanzi alla Guardia di Finanza, atto pur sempre utilizzabile (anche senza il consenso dell'imputato) ai soli limitati fini del saggio grafico in esso contenuto, e hanno ricordato che «l'art. 75 disp. att. c.p.p. non pone alcun obbligo di rilasciare la scrittura di comparazione alla presenza del perito e/o del difensore. D'altra parte, ha ancora precisato questa Corte, l'assunzione della scrittura di comparazione costituisce un incombente che sta al di fuori dello schema giuridico dell'atto istruttorio costituito dalla perizia, onde non soggiace agli avvisi ed alle altre formalità dettate a garanzia dei diritti della difesa. Inoltre, nessuna norma vieta al Giudice di procedere alla raccolta di saggi grafici da sottoporre, in seguito, al perito, per essere utilizzati quali scritture di comparazione: quello che conta è che il saggio grafico sia effettivamente e sicuramente riconducibile all'imputato». Né, al riguardo, il quadro giuridico può ritenersi mutato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 111/2023. La questioni sottoposte all'esame del Giudice delle leggi nella sentenza richiamata dal ricorrente, ruotavano attorno all'estensione del diritto al silenzio della persona sottoposta a indagini o imputata nel corso del procedimento penale. Più in particolare, il rimettente aveva assunto che il diritto al silenzio copre non solo le circostanze attinenti al fatto del quale la persona sia sospettata o accusata, ma anche quelle - cui si riferisce l'art. 21 norme att. cod. proc. pen. che riguardano la sua persona, al di fuori delle generalità in senso stretto (nome, cognome, luogo e data di nascita). Sul presupposto di avere ritenuto, sin da tempi risalenti, che il diritto al silenzio - definito dall'art. 14, paragrafo 3, lettera g), del Patto internazionale sui diritti civili e politici (PIDCP) come la garanzia, spettante a ogni individuo accusato di un reato, «a non essere costretto a deporre contro sé stesso o a confessarsi colpevole≫ - costituisce corollario implicito del diritto inviolabile di difesa, sancito dall'art. 24 Cost., e pur dando atto che né il silenzio, né le false informazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini o dall'imputato in sede di interrogatorio danno luogo di per sé a responsabilità penale, fatte salve le ipotesi - in particolare - in cui essi accusino falsamente altri di avere commesso il reato (art. 368 cod. 8 pen.) ovvero affermino falsamente essere avvenuto un reato in realtà mai realizzato (art. 367 cod. pen.), la Corte costituzionale, nella sentenza qui in esame, ha però rilevato che codice di rito allo stato non riconosce alla persona sottoposta alle indagini e all'imputato il diritto al silenzio rispetto alle domande relative alle proprie generalità» e a «quant'altro può valere a identificar[li». Parallelamente, nell'ambito del diritto penale sostanziale l'art. 651 cod. pen. prevede come contravvenzione il rifiuto di fornire le proprie generalità; e l'art. 495 cod. pen. commina la pena della reclusione da uno a sei anni a carico di chi dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona». Partendo da tali rilievi, il Giudice delle leggi ha ritenuto che l'assetto appena descritto del diritto vivente non assicuri sufficiente tutela al diritto al silenzio della persona sottoposta a indagini o imputata di cui all'art. 24 Cost., letto anche alla luce degli obblighi internazionali vincolanti per il nostro Paese e del diritto dell'Unione. La stessa Corte costituzionale ha poi rimarcato che la violazione del diritto al silenzio si verifica non solo quando la persona sia costretta mediante violenza o intimidazione a rendere dichiarazioni sulle proprie generalità o su altri elementi (es. condizioni di vita individuale, familiare e sociale, nonché esercizio di uffici o servizi pubblici o, ancora condizioni patrimoniali) che possono essere di cruciale importanza ai fini investigativi, ma anche quando essa sia indotta a farlo sotto minaccia di una pena o comunque di una sanzione di carattere punitivo come è appunto il caso delle dichiarazioni di cui all'art. 21 disp. att. cod. proc. pen. Quanto detto ha portato la Corte costituzionale a ritenere che il descritto assetto normativo e giurisprudenziale determina una situazione di insufficiente tutela del diritto al silenzio non essendo l'obbligo procedurale di dare avviso all'imputato/indagato della facoltà di astenersi dal rendere le dichiarazioni di cui al citato art. 21 norme att. cod. proc. previsto dalla legge e processualmente sanzionato nonostante la indubbia idoneità di tali dichiarazioni ad essere utilizzate contra reum nel corso del procedimento e poi del processo penale. Di conseguenza, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che gli avvertimenti ivi indicati siano rivolti alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato prima che vengano loro richieste le informazioni di cui all'art. 21 delle disposizioni di attuazione del codice stesso, e contestualmente ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 495, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato che, richiesti di fornire le informazioni indicate nell'art. 21 norme att. cod. proc. pen. senza che siano stati loro previamente formulati gli 9 avvertimenti di cui all'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., abbiano reso false dichiarazioni. Non v'è però chi non veda come la situazione di un facere in funzione di accertamento processuale da parte dell'imputato (nel caso in esame rilasciare un saggio grafico) sia ben diversa da quella esaminata dal Giudice delle leggi. Non può, infatti, non osservarsi che il sistema processuale è intrinsecamente nel contemperamento delle private esigenze di difesa coerente dell'indagato/imputato con quelle pubbliche legate all'accertamento dei reati ed alla punizione dei responsabili. Ciò è dimostrato dal fatto che il sistema processuale disciplina una serie di atti investigativi o probatori finalizzati all'accertamento dei reati che richiedono la partecipazione (anche attiva) dell'indagato/imputato senza che sia prevista la facoltà per quest'ultimo di astenersi dal compierli. Si pensi, a mero titolo di esempio, a quanto previsto dagli articoli 349, comma 2-bis, e 359-bis, relativi ai prelievi coattivi di campioni biologici, attività certamente più invasive della raccolta di un saggio grafico, per i quali è si previsto dalla legge l'avviso al difensore ma non quello rivolto all'interessato della facoltà di astenersi dal sottoporsi al prelievo. Così, ancora, si pensi a tutte le vicende procedimentali che pur comportano un facere da parte dell'indagato/imputato come quelle di presentarsi al compimento di un atto che potrebbe rivelarsi dannoso per la sua posizione artl processuale (es. 375, 376, 399 e 490 cod. proc. pen.) per le quali non è previsto un avviso all'indagato/imputato della facoltà di non presentarsi. Del resto in tali casi, la possibilità di non prestarsi al compimento di un atto che potrebbe essere potenzialmente pregiudizievole è vanificata dalla possibilità da parte dell'Autorità Giudiziaria di contrapporvi una coazione fisica. In tali casi il diritto di difesa viene assicurato attraverso l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore (talvolta anche solo da una persona di fiducia) soggetto che può presenziare alle attività in funzione di garanzia del rispetto delle regole di loro realizzazione. Il caso disciplinato dall'art. 75 disp. att. cod. proc. pen. comporta una situazione ancor meno invasiva nella sfera dell'interessato in quanto non è prevista (e, del resto, non sarebbe neppure possibile) una costrizione fisica dell'imputato/indagato al compimento dell'atto tanto è vero che, la norma al comma secondo, prevede il caso che questi si rifiuti dal porlo in essere. Inoltre, la norma non prevede conseguenze dirette (sanzionatorie o di altra natura) in caso di rifiuto di rendere il saggio grafico e ciò rappresenta la differenza sostanziale rispetto al caso esaminato dalla Corte costituzionale nella sentenza sopra richiamata. 10 A dir del vero, l'art. 75 citato non prevede neppure l'avviso all'indagato/imputato di farsi assistere da un difensore con la conseguenza che l'avviso dato nel caso in esame al FE ha comportato una salvaguardia ulteriore del diritto di difesa rispetto a quanto strettamente previsto dalla norma. Il fatto che, poi, il FE ha ritenuto di non avvalersi della facoltà di farsi assistere dal difensore è stato frutto di una libera ed autonoma scelta da parte dello stesso che non consente di ritenere integrata la violazione dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. A corollario di quanto evidenziato deve solo aggiungersi che l'art. 75 disp. att. cod. proc. pen. appare, per il suo contenuto, norma coerente con l'intero impianto del sistema processuale, che il diritto di difesa è stato garantito con l'avviso all'interessato della facoltà di farsi assistere da un difensore e che la norma stessa non risulta attinta da alcun rilievo di incostituzionalità. Né il mancato avviso potrebbe comportare sotto altri profili la nullità o l'inutilizzabilità dell'atto compiuto, non essendo-come detto - prevista alcuna sanzione per l'omissione dello stesso nell'ambito dei casi tassativamente previsti nel sistema processuale, situazione questa che non consente di ritenere che si verta in uno dei casi sottoponibili a questa Corte di legittimità ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen. Deve, pertanto, essere affermato il seguente principio di diritto: «Il rilascio di saggio grafico non può essere equiparato alle dichiarazioni autoindizianti la cui inutilizzabilità in caso di violazione delle prescrizioni è prevista dall'art. 63 cod. proc. pen. e, anche dopo la sentenza n. 111/2023 della Corte costituzionale, l'omesso avviso all'interessato della facoltà di non sottoporsi al rilascio di scritture comparative non comporta la nullità o l'inutilizzabilità delle scritture in tal modo acquisite».
4. Manifestamente infondato è, poi, il terzo motivo di ricorso formulato nell'interesse dell'imputato FE e sopra riassunto al punto 2.1.3. La motivazione al riguardo adottata al riguardo dalla Corte territoriale per l'applicazione della circostanza aggravante della recidiva appare congrua ed adeguata a descrivere la scelta dei giudicanti dal momento che i giudici del merito hanno evidenziato come proprio la pluralità delle condanne precedentemente subite dal FE, oltretutto caratterizzate da diverse fattispecie di reato, sono tali da determinare una "stabilità di progettualità criminale confermata dalle contestazioni articolate nel presente processo che si traduce in una totale impermeabilità alle sanzioni finora ricevute, il che palesa una pericolosità confermata e ingravescente, che legittima l'applicazione della recidiva stessa". 11 5. Fondato è, invece, il primo motivo di ricorso formulato dalla difesa del ON come riassunto al superiore punto 2.2.1. Deve, innanzitutto, premettersi che la motivazione della sentenza del Tribunale di Milano, non solo è silente relativamente alle ragioni di configurabilità della circostanza aggravante della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. contestata ad entrambi gli imputati, ma mentre nella parte relativa alla determinazione del trattamento sanzionatorio nei confronti del FE (v. pag. 14 della sentenza) è contenuta la dicitura «già computato l'aumento per la contestata recidiva», nulla è detto con riguardo al ON. Nei motivi di appello formulati nell'interesse del ON non è data rinvenire alcuna doglianza relativa alla recidiva ma ciò è comprensibile atteso che la stessa non risulta essere stata applicata all'imputato all'esito della sentenza di primo grado. L'assenza di motivazione in entrambe le sentenze di merito circa la configurabilità della circostanza aggravante della contestata recidiva a carico del ON, unita alla non menzione della stessa neppure nel calcolo relativo al trattamento sanzionatorio applicato allo stesso, porta a ritenere che detta circostanza sia stata implicitamente esclusa. Il reato in contestazione all'imputato risulta consumato in data 19.3.2015. La sentenza di appello è del 20.10.2023. La Corte di appello ha evidenziato come nell'iter processuale sono da individuarsi complessivi 227 giorni di sospensione dei termini di prescrizione. Il tempo necessario per prescrivere, tenuto conto delle interruzioni intervenute era ex art. 161, comma 2, cod. pen. di anni 7 e mesi 6 al quale si vanno ad aggiungere i 227 giorni di cui si è detto così a giungersi al 4 maggio 2023. Ne consegue che il reato di cui al capo A) contestato al ON si è estinto per prescrizione in data anteriore alla pronuncia della sentenza in grado di appello che è del 20 ottobre 2023. Quanto detto impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla posizione del ON e rende superfluo l'esame degli altri motivi di ricorso formulati nell'interesse dello stesso. L'intervenuta prescrizione del reato contestato al ON dopo la pronuncia della sentenza di primo grado impone, peraltro, la conferma delle statuizioni civili.
6. Da quanto sopra consegue: a) l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti dell'imputato ON perché il reato è estinto per prescrizione;
12 b) il rigetto del ricorso dell'imputato FE, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ON UC ND perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili. Rigetta il ricorso di FE SC AV che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9 maggio 2024. extensoreIl Consigliere esterisore Il Presidente Marco IA LM RE Pellegrino feuilly DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE PREM 24 MAG. 2024 IL IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO N O B IA AN A 13 3 1
1. FE SC AV, nato a [...] il [...] rappresentato ed assistito dall'avv. Paolo Antonio Muzzi di fiducia - 2. ON UC ND, nato a [...] il [...] rappresentato ed assistito dall'avv. Tommaso Manduca - di fiducia avverso la sentenza in data 20/10/2023 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art.
5-duodecíes del d.l. 31 ottobre 2022, n. 1,62, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del dl. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; udita la relazione svolta dal consigliere Marco IA LM;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Lidia Giorgio, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
lette le memorie depositate in data 29 aprile 2024, dall'avv. Manduca nell'interesse dell'imputato ON ed in data 30 aprile 2024 dall'avv. Muzzi nell'interesse dell'imputato FE;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 20 ottobre 2023 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 14 dicembre 2021 con la quale: a) SC AV FE e UC ON erano stati ritenuti responsabili in concorso tra loro del reato di cui agli artt. 110, 642, comma 2, cod. pen. commesso in Milano il 19 marzo 2015 (capo A della rubrica delle imputazioni, indicato erroneamente in un punto della sentenza impugnata e per il solo ON come capo C); b) il solo FE era stato ritenuto responsabile anche del reato di cui agli artt. 61, n. 2, e 482 in relazione all'art. 476 cod. pen. commesso in Acireale il 12 settembre 2014 (capo C). In estrema sintesi, si contesta al capo A al FE (in qualità di marito di LU GL proprietaria di un'autovettura Nissan Micra) di avere presentato alla compagnia assicurativa IC Insurance Plc una denuncia di sinistro attestante fatti non corrispondenti al vero in relazione ad un incidente stradale asseritamente avvenuto in Catania il 6 novembre 2014 tra la predetta autovettura ed un motociclo condotto dal ON e, a quest'ultimo di avere di avere, a sua volta, presentato una richiesta di risarcimento danni per il medesimo fatto alla medesima compagnia assicuratrice. Al capo si contesta, invece, al solo FE di avere apposto la firma di LU GL su di una certificazione di atto di notorietà compilata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Al FE veniva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti-reato allo stesso contestati ed entrambi gli imputati venivano condannati alle pene ritenute rispettivamente di giustizia oltre che al risarcimento dei danni definitivamente liquidati a favore della parte civile IC Insurance Plc.
2. Ricorrono per Cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degli imputati, deducendo:
2.1 per FE:
2.1.1. Violazione ed erronea interpretazione di legge in relazione all'art. 124 cod. pen. per mancata declaratoria di tardività della querela. 2 فرا Rileva, al riguardo, parte ricorrente che titolare dell'agenzia assicurativa LA RI ha depositato (tardivamente) la querela solo in data 9 luglio 2015, mentre lo stesso già in data 30 dicembre 2014 aveva sporto denuncia ai carabinieri evidenziando sospetti sui sinistri de quibus, così dimostrando che già in quest'ultima data egli aveva tutti gli elementi per sospettare della falsità dei sinistri, e ciò ancor prima che fosse dato inizio alle indagini interne da parte della compagnia assicurativa;
2.1.2. Violazione ed erronea applicazione di legge con riferimento ai capi A e B (in realtà sembrerebbe farsi riferimento al capo C non essendo intervenuta condanna per il capo B) ed in particolare dell'art. 24 della Costituzione, dell'art. 14 par. 3 lettera g) del Patto internazionale sui diritti civili e politici, nonché dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali UE e dell'art. 75 disp. att. cod. proc. pen. per mancato avvertimento al FE della facoltà di astenersi dal rendere il saggio grafico essendo stato dato all'imputato il solo avviso di nominare un difensore ma non anche quello di astenersi dal rendere il saggio. Rileva parte ricorrente che sebbene i giudici del merito abbiano fatto riferimento ad una pronuncia in materia di questa Corte del marzo 2013, il contenuto della stessa è da ritenersi superato dal dictum della Corte Costituzionale n. 111/2023 che ha precisato i limiti del diritto al silenzio ed alla necessità di una sua estensione a tutto quanto attenga "al fatto del quale la persona sia sospettata o accusata".
2.1.3. Difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva. Lamenta al riguardo parte ricorrente che la motivazione adottata sul punto nella sentenza impugnata sia eccessivamente sintetica ed apodittica essendosi i giudici di merito limitati a richiamare i precedenti penali del FE indicandoli come "della stessa indole e recenti" omettendo però ogni verifica sulla rilevanza degli stessi come elemento sintomatico di una maggiore capacità a delinquere del reo;
2.1.4. La difesa del ricorrente FE in data 30 aprile 2024 ha depositato, come detto, una memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale ribadendo le argomentazioni già illustrate ai superiori paragrafi 2.1.2 e 2.1.3. 2.2. Per ON:
2.2.1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale sostanziale ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 157 e segg. cod. pen. Rileva la difesa del ricorrente che la Corte di appello avrebbe omesso di rilevare l'estinzione per intervenuta prescrizione del reato contestato, tenendo conto che all'imputato, all'esito del giudizio di primo grado, non è stata applicata la circostanza aggravante della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. poiché,per 3 وز i precedenti penali, il ON aveva ottenuto l'affidamento in prova ex art. 47 1. 354/1975 conclusosi con esito positivo.
2.2.2. Errata applicazione della legge penale sostanziale ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 124 cod. pen. e 529 cod. proc. pen. Rileva sempre la difesa del ricorrente che la Corte di appello si sarebbe limitata ad escludere con superficialità la doglianza difensiva relativa alla tardività della querela limitandosi ad affermare che la compagnia assicurativa ha appreso della frode solo in data 13 aprile 2015 allorquando le è stata consegnata la relazione investigativa. Tale affermazione sarebbe destituita di fondamento in quanto il teste RI aveva informato la compagnia IC di aver presentato una denuncia per truffa nei confronti dell'imputato FE in data 30 dicembre 2014. 2.2.3. Violazione dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale e dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. derivante da motivazione apparente, contraddittoria ed illogica in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen. Lamenta, in sintesi, la difesa del ricorrente che i giudici di merito non avrebbero adeguatamente motivato in ordine al mancato riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. con conseguente negativa conseguenza in termini di quantificazione della pena, e ciò senza tener conto che l'imputato versa in una situazione di estremo disagio sociale.
2.2.4. La difesa del ricorrente ON in data 29 aprile 2024 ha, infine, depositato una memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale ribadendo le argomentazioni già illustrate al superiore paragrafo 2.2.1. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. E', innanzitutto, doveroso evidenziare che nei ricorsi dei due imputati non è contenuta alcuna doglianza relativa al loro coinvolgimento nei fatti in contestazione nel presente processo e, in particolare, alla circostanza - affermata da entrambi i giudici di merito che ci si trovi in presenza di false denunce di un sinistro stradale tra l'autovettura di proprietà della signora LU GL ed il motociclo condotto dal ON.
2. I motivi di ricorso sopra indicati ai punti 2.1.1 e 2.2.2 presentati da entrambe le difese appaiono meritevoli di trattazione congiunta e sono entrambi manifestamente infondati. Nel caso di specie ci si trova in presenza di due distinte denunce-querele: quella presentata ai Carabinieri in data 30 dicembre 2014 da PE RI (titolare dell'agenzia assicurativa IC di Acireale) e quella presentata alla 4 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania in data 9 luglio 2015 dal legale rappresentante della IC Insurance Plc. Emerge, in particolare, dalla sentenza impugnata che: a) in data 12 settembre 2014 il FE si presentava presso l'agenzia gestita dal RI per stipulare la polizza assicurativa dell'autovettura della GL adducendo che quest'ultima, per problemi di salute, non poteva presentarsi personalmente per la stipula del contratto;
una volta ritornato e presentata la documentazione asseritamente a firma della GL il FE,si allontanava senza pagare il corrispettivo della polizza e faceva perdere le sue tracce;
b) il 25 novembre 2014 perveniva all'agenzia IC una prima richiesta di risarcimento dei danni correlati ad un sinistro asseritamente avvenuto il giorno 1° ottobre 2014 ai danni di tale Musumeci;
c) in data 19 dicembre 2014 perveniva alla compagnia assicuratrice una seconda richiesta risarcitoria relativa ad un incidente sempre verificatosi nell'ottobre 2014; d) il titolare dell'agenzia contattava la GL che affermava di non sapere nulla degli incidenti e quindi il RI, anche viste le modalità fraudolente con le quali era stata ottenuta la polizza, si determinava in data 30 dicembre 2014 a sporgere denuncia ai Carabinieri;
e) venivano quindi svolti accertamenti dalla società investigativa SID che si incentravano sull'incidente asseritamente verificatosi in data 10 ottobre 2014 (si guardi bene diverso da quello oggetto dell'imputazione di cui al capo A in contestazione ad entrambi gli imputati). f) in data 19 marzo 2015 perveniva alla compagnia di assicurazione una terza richiesta di risarcimento danni correlata all'ulteriore menzionato sinistro, questa volta con il ON, asseritamente verificatosi il 6 novembre 2014, e sono proprio queste le date indicate nel capo A della rubrica delle imputazioni. Si è ritenuto di dover ricostruire la predetta tempistica dei fatti per evidenziare la diversità dei fatti oggetto della denuncia-querela del RI ai carabinieri del 30 dicembre 2014 rispetto a quelli della denuncia querela presentata dal rappresentante della IC alla procura della Repubblica in data 9 luglio 2015 ed oggetto del capo A del presente procedimento. Correttamente i giudici di appello hanno evidenziato, richiamando un costante orientamento di questa Corte di legittimità - condiviso anche dall'odierno Collegio (ex multis Sez. 2, sent. n. 37584 del 5.7.2019, RV. 277081) - che "il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva" situazione non certo conosciuta in tutti i suoi elementi il 19 marzo 2015, in quanto gli accertamenti pregressi riguardavano altre denunce 5 O di sinistri, ma solo in data 13 aprile 2015 allorquando è pervenuta alla IC la relazione conclusiva su fatti che qui ci occupano. La querela presentata il 9.7.2015 dal legale rappresentante della IC non può quindi ritenersi tardiva.
3. Non fondato è poi il motivo di ricorso formulato nell'interesse del FE e sopra riassunto al punto 2.1.2. Correttamente i giudici di appello hanno evidenziato che dagli atti processuali emerge che all'atto del rilascio del saggio grafico da parte del FE e della GL in data 12 gennaio 2016 ed in presenza del consulente tecnico del Pubblico Ministero gli stessi sono stati avvisati della facoltà, poi non esercitata, di farsi assistere da un difensore e, ancora, che la legge (ivi compreso l'art. 75 disp. att. cod. proc. pen.) che disciplina l'acquisizione delle scritture di comparazione, non prevede tale avviso, il che non può comportare alcun vizio stante il regime di tassatività delle nullità e delle inutilizzabilità degli atti previsto dal nostro sistema processuale. Al riguardo, questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire - con una decisione che l'odierno Collegio ritiene di ribadire - che «Il rilascio di saggio grafico non può essere equiparato alle dichiarazioni autoindizianti la cui inutilizzabilità in caso di violazione delle prescrizioni è prevista dall'art. 63 cod. proc. pen. e, pertanto, non è affetto da nullità il provvedimento con cui il giudice disponga la raccolta di essi, al fine di sottoporli al perito quali scritture di comparazione senza averne dato avviso alle parti ed in mancanza dell'intervento dei difensori» (cfr. Sez. 2, Sent. n. 16400 del 07/03/2013, Rv. 254886). Questione analoga risulta peraltro già esaminata anche in altra decisione di questa Corte (Sez. 2, n. 54518 del 26/9/2017, non massimata) nella quale si è ritenuta manifestamente infondata la questione di costituzionalità della normativa codicistica, nella misura in cui non prevede alcuna tutela per l'indagato chiamato a fornire elementi di prova a suo carico nell'ambito degli accertamenti tecnici disposti dal pubblico ministero. In detta occasione questa Corte di legittimità, rispondendo ad un motivo di ricorso nel quale si era dedotta la lesione del diritto di difesa - anche attraverso il richiamo all'art. 6 della Convenzione EDU - per l'utilizzo in giudizio di una consulenza grafologica fondata sulla acquisizione di saggi forniti dall'imputato senza che allo stesso fosse somministrato alcun avvertimento a tutela del diritto di difesa e della possibile commissione di gesti autoaccusatori, ha evidenziato la manifesta infondatezza della questione. La giurisprudenza di legittimità risulta essere da sempre orientata in tal senso. 6 Sotto il previgente codice di rito questa Corte aveva ritenuto che per l'assunzione della scrittura di comparazione, la legge non prescrive alcuna particolare garanzia, onde nessun avviso dovuto alle parti ed ai loro difensori, dei quali non è stabilito l'intervento all'atto della raccolta dei saggi grafici. Si tratta, infatti, di un incombente che sta al di fuori dello schema giuridico dell'atto istruttorio costituito dalla perizia, onde non soggiace agli avvisi ed alle altre formalità dettate a garanzia dei diritti della difesa (Sez. 1, Ord. n. 18 del 08/01/1974, Rv. 127683). Con tale pronunzia la Corte aveva disatteso un precedente orientamento (Sez. 1, Ord. n. 828 del 02/05/1973, Rv. 124794) che richiedeva invece che il testimone, che fosse stato invitato a rilasciare scritture di comparazione per gli accertamenti relativi a un delitto di falso, assumeva da quel momento - agli effetti della norma dell'art. 304, comma terzo, cod. proc, pen. previgente - la posizione di un indiziato di reità e pertanto il magistrato istruttore non potesse raccogliere immediatamente i saggi grafici, ma dovesse provvedere alle formalità previste dalla norma citata e quindi sospendere l'interrogatorio e rinviarlo ad un'altra seduta, nella quale soltanto raccogliere le scritture di comparazione. Con la pronunzia n. 18 del 08/01/1974, Rv. 127683 la Corte era tornata al precedente orientamento secondo il quale nessuna norma vieta al giudice istruttore di procedere alla raccolta di saggi grafici da sottoporre, in prosieguo, al perito, per essere utilizzati quali scritture di comparazione ed in mancanza di una esplicita disposizione al riguardo, l'atto compiuto dal giudice senza avvisare le parti e senza l'intervento dei difensori, non può essere ritenuto nullo, né tanto meno può ritenersi nulla la perizia grafica eseguita in base ai saggi grafici cosi raccolti. (Sez. 5, n. 496 del 10/05/1968, Rv. 108573). Nessuna disposizione nel nuovo codice ha modificato il quadro normativo e l'art. 63 cod. proc. pen. si limita a prevedere la inutilizzabilità delle dichiarazioni auto indizianti raccolte in violazione delle prescrizioni. Il rilascio di saggio grafico non può essere equiparato alle dichiarazioni se non attraverso l'analogia, ma va ricordato che, per espressa previsione dell'art. 177 cod. proc. pen., le nullità sono tassative e che le inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., sussistono solo quando una prova sia stata acquisita in violazione di un divieto di legge. Tale divieto, peraltro, non si rinviene nel vigente codice di procedura penale, mentre gli artt. 356 e 364 cod. proc. pen. non indicano il rilascio di saggio grafico fra gli atti ai quali il difensore ha il diritto di assistere. D'altro canto, questa Corte ha espressamente escluso l'esistenza di un divieto di legge che possa comportare l'inutilizzabilità laddove ha ritenuto che l'acquisizione delle scritture di comparazione può essere liberamente disposta dal Pubblico Ministero, considerato che si tratta di atto di parte liberamente valutabile 7 dal giudice come elemento indiziario e che le relative modalità acquisitive possono avere rilievo solo ai fini dell'attendibilità della consulenza tecnica, la quale non ha valore di prova e non è equiparata alla perizia (v. Sez. 6, n. 22540 del 2/03/2006). La problematica risulta anche incidentalmente analizzata da Sez. 6, Sentenza n. 13126 del 2010 (non massimata) che, chiamata a decidere sulla dedotta inutilizzabilità di un verbale di sommarie informazioni, acquisito senza il consenso dell'imputato (con conseguente asserita inutilizzabilità del saggio grafico e della relativa consulenza), ha rilevato che correttamente i Giudici di merito hanno osservato che il saggio grafico era stato rilasciato dall'indagato dinnanzi alla Guardia di Finanza, atto pur sempre utilizzabile (anche senza il consenso dell'imputato) ai soli limitati fini del saggio grafico in esso contenuto, e hanno ricordato che «l'art. 75 disp. att. c.p.p. non pone alcun obbligo di rilasciare la scrittura di comparazione alla presenza del perito e/o del difensore. D'altra parte, ha ancora precisato questa Corte, l'assunzione della scrittura di comparazione costituisce un incombente che sta al di fuori dello schema giuridico dell'atto istruttorio costituito dalla perizia, onde non soggiace agli avvisi ed alle altre formalità dettate a garanzia dei diritti della difesa. Inoltre, nessuna norma vieta al Giudice di procedere alla raccolta di saggi grafici da sottoporre, in seguito, al perito, per essere utilizzati quali scritture di comparazione: quello che conta è che il saggio grafico sia effettivamente e sicuramente riconducibile all'imputato». Né, al riguardo, il quadro giuridico può ritenersi mutato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 111/2023. La questioni sottoposte all'esame del Giudice delle leggi nella sentenza richiamata dal ricorrente, ruotavano attorno all'estensione del diritto al silenzio della persona sottoposta a indagini o imputata nel corso del procedimento penale. Più in particolare, il rimettente aveva assunto che il diritto al silenzio copre non solo le circostanze attinenti al fatto del quale la persona sia sospettata o accusata, ma anche quelle - cui si riferisce l'art. 21 norme att. cod. proc. pen. che riguardano la sua persona, al di fuori delle generalità in senso stretto (nome, cognome, luogo e data di nascita). Sul presupposto di avere ritenuto, sin da tempi risalenti, che il diritto al silenzio - definito dall'art. 14, paragrafo 3, lettera g), del Patto internazionale sui diritti civili e politici (PIDCP) come la garanzia, spettante a ogni individuo accusato di un reato, «a non essere costretto a deporre contro sé stesso o a confessarsi colpevole≫ - costituisce corollario implicito del diritto inviolabile di difesa, sancito dall'art. 24 Cost., e pur dando atto che né il silenzio, né le false informazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini o dall'imputato in sede di interrogatorio danno luogo di per sé a responsabilità penale, fatte salve le ipotesi - in particolare - in cui essi accusino falsamente altri di avere commesso il reato (art. 368 cod. 8 pen.) ovvero affermino falsamente essere avvenuto un reato in realtà mai realizzato (art. 367 cod. pen.), la Corte costituzionale, nella sentenza qui in esame, ha però rilevato che codice di rito allo stato non riconosce alla persona sottoposta alle indagini e all'imputato il diritto al silenzio rispetto alle domande relative alle proprie generalità» e a «quant'altro può valere a identificar[li». Parallelamente, nell'ambito del diritto penale sostanziale l'art. 651 cod. pen. prevede come contravvenzione il rifiuto di fornire le proprie generalità; e l'art. 495 cod. pen. commina la pena della reclusione da uno a sei anni a carico di chi dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona». Partendo da tali rilievi, il Giudice delle leggi ha ritenuto che l'assetto appena descritto del diritto vivente non assicuri sufficiente tutela al diritto al silenzio della persona sottoposta a indagini o imputata di cui all'art. 24 Cost., letto anche alla luce degli obblighi internazionali vincolanti per il nostro Paese e del diritto dell'Unione. La stessa Corte costituzionale ha poi rimarcato che la violazione del diritto al silenzio si verifica non solo quando la persona sia costretta mediante violenza o intimidazione a rendere dichiarazioni sulle proprie generalità o su altri elementi (es. condizioni di vita individuale, familiare e sociale, nonché esercizio di uffici o servizi pubblici o, ancora condizioni patrimoniali) che possono essere di cruciale importanza ai fini investigativi, ma anche quando essa sia indotta a farlo sotto minaccia di una pena o comunque di una sanzione di carattere punitivo come è appunto il caso delle dichiarazioni di cui all'art. 21 disp. att. cod. proc. pen. Quanto detto ha portato la Corte costituzionale a ritenere che il descritto assetto normativo e giurisprudenziale determina una situazione di insufficiente tutela del diritto al silenzio non essendo l'obbligo procedurale di dare avviso all'imputato/indagato della facoltà di astenersi dal rendere le dichiarazioni di cui al citato art. 21 norme att. cod. proc. previsto dalla legge e processualmente sanzionato nonostante la indubbia idoneità di tali dichiarazioni ad essere utilizzate contra reum nel corso del procedimento e poi del processo penale. Di conseguenza, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che gli avvertimenti ivi indicati siano rivolti alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato prima che vengano loro richieste le informazioni di cui all'art. 21 delle disposizioni di attuazione del codice stesso, e contestualmente ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 495, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato che, richiesti di fornire le informazioni indicate nell'art. 21 norme att. cod. proc. pen. senza che siano stati loro previamente formulati gli 9 avvertimenti di cui all'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., abbiano reso false dichiarazioni. Non v'è però chi non veda come la situazione di un facere in funzione di accertamento processuale da parte dell'imputato (nel caso in esame rilasciare un saggio grafico) sia ben diversa da quella esaminata dal Giudice delle leggi. Non può, infatti, non osservarsi che il sistema processuale è intrinsecamente nel contemperamento delle private esigenze di difesa coerente dell'indagato/imputato con quelle pubbliche legate all'accertamento dei reati ed alla punizione dei responsabili. Ciò è dimostrato dal fatto che il sistema processuale disciplina una serie di atti investigativi o probatori finalizzati all'accertamento dei reati che richiedono la partecipazione (anche attiva) dell'indagato/imputato senza che sia prevista la facoltà per quest'ultimo di astenersi dal compierli. Si pensi, a mero titolo di esempio, a quanto previsto dagli articoli 349, comma 2-bis, e 359-bis, relativi ai prelievi coattivi di campioni biologici, attività certamente più invasive della raccolta di un saggio grafico, per i quali è si previsto dalla legge l'avviso al difensore ma non quello rivolto all'interessato della facoltà di astenersi dal sottoporsi al prelievo. Così, ancora, si pensi a tutte le vicende procedimentali che pur comportano un facere da parte dell'indagato/imputato come quelle di presentarsi al compimento di un atto che potrebbe rivelarsi dannoso per la sua posizione artl processuale (es. 375, 376, 399 e 490 cod. proc. pen.) per le quali non è previsto un avviso all'indagato/imputato della facoltà di non presentarsi. Del resto in tali casi, la possibilità di non prestarsi al compimento di un atto che potrebbe essere potenzialmente pregiudizievole è vanificata dalla possibilità da parte dell'Autorità Giudiziaria di contrapporvi una coazione fisica. In tali casi il diritto di difesa viene assicurato attraverso l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore (talvolta anche solo da una persona di fiducia) soggetto che può presenziare alle attività in funzione di garanzia del rispetto delle regole di loro realizzazione. Il caso disciplinato dall'art. 75 disp. att. cod. proc. pen. comporta una situazione ancor meno invasiva nella sfera dell'interessato in quanto non è prevista (e, del resto, non sarebbe neppure possibile) una costrizione fisica dell'imputato/indagato al compimento dell'atto tanto è vero che, la norma al comma secondo, prevede il caso che questi si rifiuti dal porlo in essere. Inoltre, la norma non prevede conseguenze dirette (sanzionatorie o di altra natura) in caso di rifiuto di rendere il saggio grafico e ciò rappresenta la differenza sostanziale rispetto al caso esaminato dalla Corte costituzionale nella sentenza sopra richiamata. 10 A dir del vero, l'art. 75 citato non prevede neppure l'avviso all'indagato/imputato di farsi assistere da un difensore con la conseguenza che l'avviso dato nel caso in esame al FE ha comportato una salvaguardia ulteriore del diritto di difesa rispetto a quanto strettamente previsto dalla norma. Il fatto che, poi, il FE ha ritenuto di non avvalersi della facoltà di farsi assistere dal difensore è stato frutto di una libera ed autonoma scelta da parte dello stesso che non consente di ritenere integrata la violazione dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. A corollario di quanto evidenziato deve solo aggiungersi che l'art. 75 disp. att. cod. proc. pen. appare, per il suo contenuto, norma coerente con l'intero impianto del sistema processuale, che il diritto di difesa è stato garantito con l'avviso all'interessato della facoltà di farsi assistere da un difensore e che la norma stessa non risulta attinta da alcun rilievo di incostituzionalità. Né il mancato avviso potrebbe comportare sotto altri profili la nullità o l'inutilizzabilità dell'atto compiuto, non essendo-come detto - prevista alcuna sanzione per l'omissione dello stesso nell'ambito dei casi tassativamente previsti nel sistema processuale, situazione questa che non consente di ritenere che si verta in uno dei casi sottoponibili a questa Corte di legittimità ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen. Deve, pertanto, essere affermato il seguente principio di diritto: «Il rilascio di saggio grafico non può essere equiparato alle dichiarazioni autoindizianti la cui inutilizzabilità in caso di violazione delle prescrizioni è prevista dall'art. 63 cod. proc. pen. e, anche dopo la sentenza n. 111/2023 della Corte costituzionale, l'omesso avviso all'interessato della facoltà di non sottoporsi al rilascio di scritture comparative non comporta la nullità o l'inutilizzabilità delle scritture in tal modo acquisite».
4. Manifestamente infondato è, poi, il terzo motivo di ricorso formulato nell'interesse dell'imputato FE e sopra riassunto al punto 2.1.3. La motivazione al riguardo adottata al riguardo dalla Corte territoriale per l'applicazione della circostanza aggravante della recidiva appare congrua ed adeguata a descrivere la scelta dei giudicanti dal momento che i giudici del merito hanno evidenziato come proprio la pluralità delle condanne precedentemente subite dal FE, oltretutto caratterizzate da diverse fattispecie di reato, sono tali da determinare una "stabilità di progettualità criminale confermata dalle contestazioni articolate nel presente processo che si traduce in una totale impermeabilità alle sanzioni finora ricevute, il che palesa una pericolosità confermata e ingravescente, che legittima l'applicazione della recidiva stessa". 11 5. Fondato è, invece, il primo motivo di ricorso formulato dalla difesa del ON come riassunto al superiore punto 2.2.1. Deve, innanzitutto, premettersi che la motivazione della sentenza del Tribunale di Milano, non solo è silente relativamente alle ragioni di configurabilità della circostanza aggravante della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. contestata ad entrambi gli imputati, ma mentre nella parte relativa alla determinazione del trattamento sanzionatorio nei confronti del FE (v. pag. 14 della sentenza) è contenuta la dicitura «già computato l'aumento per la contestata recidiva», nulla è detto con riguardo al ON. Nei motivi di appello formulati nell'interesse del ON non è data rinvenire alcuna doglianza relativa alla recidiva ma ciò è comprensibile atteso che la stessa non risulta essere stata applicata all'imputato all'esito della sentenza di primo grado. L'assenza di motivazione in entrambe le sentenze di merito circa la configurabilità della circostanza aggravante della contestata recidiva a carico del ON, unita alla non menzione della stessa neppure nel calcolo relativo al trattamento sanzionatorio applicato allo stesso, porta a ritenere che detta circostanza sia stata implicitamente esclusa. Il reato in contestazione all'imputato risulta consumato in data 19.3.2015. La sentenza di appello è del 20.10.2023. La Corte di appello ha evidenziato come nell'iter processuale sono da individuarsi complessivi 227 giorni di sospensione dei termini di prescrizione. Il tempo necessario per prescrivere, tenuto conto delle interruzioni intervenute era ex art. 161, comma 2, cod. pen. di anni 7 e mesi 6 al quale si vanno ad aggiungere i 227 giorni di cui si è detto così a giungersi al 4 maggio 2023. Ne consegue che il reato di cui al capo A) contestato al ON si è estinto per prescrizione in data anteriore alla pronuncia della sentenza in grado di appello che è del 20 ottobre 2023. Quanto detto impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla posizione del ON e rende superfluo l'esame degli altri motivi di ricorso formulati nell'interesse dello stesso. L'intervenuta prescrizione del reato contestato al ON dopo la pronuncia della sentenza di primo grado impone, peraltro, la conferma delle statuizioni civili.
6. Da quanto sopra consegue: a) l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti dell'imputato ON perché il reato è estinto per prescrizione;
12 b) il rigetto del ricorso dell'imputato FE, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ON UC ND perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili. Rigetta il ricorso di FE SC AV che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9 maggio 2024. extensoreIl Consigliere esterisore Il Presidente Marco IA LM RE Pellegrino feuilly DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE PREM 24 MAG. 2024 IL IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO N O B IA AN A 13 3 1