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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/02/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5252/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in 29/07/2024, assunto in decisione in data 11/02/2025 e vertente TRA
, nata a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'Avv. RAPALLINI ELEONORA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, come da procura in atti RICORRENTE E
, nato a [...] in data [...] (C.F.: ), non CP_1 C.F._2 costituito RESISTENTE CONTUMACE presente in udienza con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del procuratore della Repubblica OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio Causa trattenuta in decisione all'udienza dell'11.02.2025. Parte resistente, seppur non costituita tramite difensore, ha presenziato all'udienza e ha sottoscritto il verbale ove è stato consacrato l'accordo. Pertanto, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CP_
2. verserà a a titolo di assegno divorzile, l'importo mensile di euro 400,00 entro il giorno 10 Pt_1 di ogni mese, con decorrenza dal febbraio 2025 con rivalutazione annuale ISTAT;
3. Rinuncia a tutte le altre istanze;
4. Spese di lite compensate. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia di . CP_1 I resistente, infatti, sebbene abbia personalmente partecipato all'udienza di comparizione delle parti del 11.02.2025 sottoscrivendo gli accordi raggiunti con non si è formalmente Parte_1 costituito con un difensore.
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Monza in data 10.03.2021. Le parti hanno poi concordemente riconosciuto che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Gli accordi raggiunti tra le parti, ed oggetto di conclusioni conformi, possono essere recepiti nella presente sentenza, essendo conformi a legge e tali da garantire il corretto contemperamento delle esigenze delle parti e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. Il resistente, sebbene non formalmente costituito e pertanto dichiarato contumace, ha personalmente partecipato all'udienza del 11.02.2025, ha aderito alle condizioni pattuite tra le parti ed ha sottoscritto il relativo accordo. III. Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate, come concordato tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 29/07/2024, così provvede: CP_1
I. Dichiara la contumacia di;
CP_1
II. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra
, a SE LA (MI) in data 25.06.1988 (e trascritto Parte_1 CP_1 nei registri di Stato Civile del Comune di SE LA (MI) atto n.18, parte II, serie A, anno 1988), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di SE LA (MI) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13 febbraio 2025 Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in 29/07/2024, assunto in decisione in data 11/02/2025 e vertente TRA
, nata a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'Avv. RAPALLINI ELEONORA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, come da procura in atti RICORRENTE E
, nato a [...] in data [...] (C.F.: ), non CP_1 C.F._2 costituito RESISTENTE CONTUMACE presente in udienza con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del procuratore della Repubblica OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio Causa trattenuta in decisione all'udienza dell'11.02.2025. Parte resistente, seppur non costituita tramite difensore, ha presenziato all'udienza e ha sottoscritto il verbale ove è stato consacrato l'accordo. Pertanto, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CP_
2. verserà a a titolo di assegno divorzile, l'importo mensile di euro 400,00 entro il giorno 10 Pt_1 di ogni mese, con decorrenza dal febbraio 2025 con rivalutazione annuale ISTAT;
3. Rinuncia a tutte le altre istanze;
4. Spese di lite compensate. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia di . CP_1 I resistente, infatti, sebbene abbia personalmente partecipato all'udienza di comparizione delle parti del 11.02.2025 sottoscrivendo gli accordi raggiunti con non si è formalmente Parte_1 costituito con un difensore.
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Monza in data 10.03.2021. Le parti hanno poi concordemente riconosciuto che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Gli accordi raggiunti tra le parti, ed oggetto di conclusioni conformi, possono essere recepiti nella presente sentenza, essendo conformi a legge e tali da garantire il corretto contemperamento delle esigenze delle parti e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. Il resistente, sebbene non formalmente costituito e pertanto dichiarato contumace, ha personalmente partecipato all'udienza del 11.02.2025, ha aderito alle condizioni pattuite tra le parti ed ha sottoscritto il relativo accordo. III. Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate, come concordato tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 29/07/2024, così provvede: CP_1
I. Dichiara la contumacia di;
CP_1
II. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra
, a SE LA (MI) in data 25.06.1988 (e trascritto Parte_1 CP_1 nei registri di Stato Civile del Comune di SE LA (MI) atto n.18, parte II, serie A, anno 1988), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di SE LA (MI) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13 febbraio 2025 Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona