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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 25/02/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
R.G. 1808/2024
Udienza del 25/2/2025
Innanzi al Giudice del Lavoro è presente per parte ricorrente l'avv. GIOVANNI PAPA per delega orale dell'avv. MARIA TERESA VALLEFUOCO.
L'avv. PAPA, preliminarmente, impugna l'avversa memoria di costituzione, infondata in fatto e in diritto, oltre che tardiva. Evidenzia che in data di ieri è stata depositata in atti documentazione attestante la permanenza nel sistema scolastico delle ricorrenti e . Si riporta al ricorso introduttivo di causa ed alle Parte_1 Parte_2 conclusioni ivi rassegnate chiedendone l'integrale accoglimento con vittoria di spese con attribuzione. il giudice del lavoro preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e all'esito provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito della discussione del
25.02.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 1808/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: “Altre ipotesi” e vertente
TRA
(c.f. indicato: ), Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. indicato ), (c.f. indicato Parte_3 C.F._2 Parte_4
, (c.f. indicato ), C.F._3 Parte_2 C.F._4
(c.f. indicato ), (c.f. Parte_5 C.F._5 Parte_6 indicato ), (c.f. indicato C.F._6 Parte_7
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Maria C.F._7
Teresa Vallefuoco ed elettivamente domiciliati in Benevento alla Piazza Risorgimento
n. 13, (indirizzo p.e.c. indicato: ; Email_1
RICORRENTI
CONTRO
Controparte_1
(C.F.
[...]
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e P.IVA_1 difesi, ex art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott.ssa Fiorella Pagliuca, con domicilio eletto presso l' Controparte_2
sito in , alla via Giuseppe Marotta, (indirizzo di posta elettronica
[...] CP_1 certificata indicato: ; Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2
1. Con ricorso depositato in data 29.05.2024, le parti in epigrafe indicate, adivano il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro chiedendo di:
“accertare e dichiarare il diritto alla corresponsione della carta del docente, pari ad euro 500 annui, ai sensi dell'art. 1 co.121 della L. 104/2015, nonché ai sensi degli artt.
64 e 65 CCNL di categoria vigente, per gli aa.ss. dal 2019-2020 al 2022-2023 per
ARDIMENTO, aa.ss. 2020-2021 e 2021-2022 per aa.ss. 2018-2019 e 2020- Pt_3
2021 per , aa.ss. 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024 per aa.ss. Pt_4 Pt_2
2017-2018, 2018-2019, 2019- 2020, 2020-2021 per aa.ss. 2019-2020, Pt_5
2020-2021, 2021-2022 per aa.ss. 2017-2018 e 2018-2019 per o Pt_6 Pt_7 per altro periodo meglio visto dal giudicante;
-condannarsi il
[...]
al pagamento della somma di € 1000 in favore di , € Controparte_1 Parte_1
1000 in favore di € 1000 in favore di , € 1.500 in favore di Pt_3 Pt_4 Pt_2
€ 2000 in favore di € 1500 in favore di € 1000 in favore di Pt_5 Pt_6 ltre accessori di legge, o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia, Pt_7 con attribuzione della carta del docente così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato o anche a titolo di risarcimento del danno”; il tutto con il favore delle spese di lite e clausola di distrazione.
A sostegno delle domande, i ricorrenti, docenti che prestano o hanno prestato servizio in Istituti Scolastici Statali della provincia di , esponevano di aver lavorato alle CP_1 dipendenze del convenuto, in forza di reiterati contratti a tempo determinato CP_1
e, in specie:
in servizio a tempo determinato per l'a.s. 2023-2024 presso Parte_1
I.S. di Lacedonia (AV);
a.s. 2019/2020 dal 16.1.2020 al 30.6.2020 presso l'I.C. Imbriani di Bari;
a.s. 2022/2023 dal 21.11.2022 al 22.12.2022 presso I. “F. De Sanctis” – Lacedonia
(AV); dal 23.12.2022 al 31.12.2022 presso I. “F. De Sanctis” – Lacedonia (AV); dal 01.01.2023 al 31.03.2023 presso I. “F. De Sanctis” – Lacedonia (AV); dal 01.04.2023 al 30.06.2023 presso I. “F. De Sanctis” – Lacedonia (AV);
in servizio a tempo indeterminato presso l'I.C. Galiani di Parte_3
, CP_1
a.s. 2020/2021 dal 24.11.2020 al 28.11.2020 presso I.C. “E. Cocchia” – Avellino;
dal 29.11.2020 al 06.12.2020 presso I.C. “E. Cocchia” – Avellino;
3 dal 27.01.2021 al 23.02.2021 presso I.C.S. “G. ; Controparte_3
dal 24.02.2021 al 26.02.2021 presso;
Controparte_4
dal 27.02.2021 al 27.04.2021 presso;
Controparte_4
dal 11.03.2021 al 11.05.2021 presso I.S. “G. Ronca (AV); CP_5
dal 28.04.2021 al 25.06.2021 presso;
Controparte_4
dal 12.05.2021 al 15.05.2021 presso I.S. “G. Ronca – Solofra (AV);
dal 16.05.2021 al 12.06.2021 presso I.S. “G. Ronca – (AV); CP_5
a.s. 2021/2022 dal 04.10.2021 al 30.12.2021 presso I.C. “S. Aurigemma” EF
RP (AV); dal 31.12.2021 al 30.03.2021 presso I.C. “S. Aurigemma” EF RP (AV);
in servizio a tempo indeterminato presso l' , Parte_4 Controparte_6
a.s. 2018/2019 dal 24.09.2018 al 30.06.2019 presso I.C. “Saba” – Milano;
dal 01.10.2018 al 30.06.2019 presso I.C. “Saba” – Milano;
a.s. 2020/2021 dal 01.10.2020 al 06.10.2020 presso I.C. “Saba” – Milano;
dal 07.10.2020 al 31.08.2021 presso I.C. “Saba” – Milano;
in servizio a tempo determinato presso l'I.C. di Serino, Parte_2
a.s. 2023-2024 dal 5.9.2023 al 30.6.2024 presso l'I.C. di Serino;
a.s. 2022-2023 dal 7.9.2022 al 30.6.2023 presso l'I.C. di Serino;
a.s. 2021-2022 dal 13.9.2021 al 30.6.2022;
in servizio a tempo indeterminato presso l'I.S. di , ex Parte_5 CP_1 assegnazione provvisoria per l'a.s. 2023-2024,
a.s. 2017/2018 dal 12.10.2017 al 30.6.2018 presso “IPSIA – Cremona” - Pavia;
a.s. 2018/2019 dal 11.10.2018 al 30.06.2019 presso ITC “Bordoni” – Pavia;
a.s. 2019/2020 dal 11.10.2019 al 30.06.2020 presso I.I.S. – Pavia;
CP_7
a.s. 2020/2021 dal 16.09.2020 al 31.08.2021 presso I.I.S. “L. Cremona” – Pavia;
in servizio a tempo indeterminato presso l'I.C. Galiani di AV, Parte_6
a.s. 2019/2020 dal 8.10.2019 al 31.08.2020 presso I.C. “A. Manzoni” – Alessandria;
a.s. 2020/2021 dal 12.09.2020 al 31.08.2021 presso I.C. “A. Vochieri” – Alessandria;
a.s. 2021/2022 dal 06.09.2021 al 31.08.2022 presso I.C. “A. Vochieri” – Alessandria;
in servizio a tempo indeterminato presso l' Parte_7 Controparte_8
,
[...]
a.s. 2017/2018 dal 20.10.2017 al 30.06.2018 presso;
Controparte_9
a.s. 2018/2019 dal 20.09.2018 al 30.06.2019 presso . Controparte_10
4 Deducevano di non aver fruito, in riferimento ai suddetti servizi, della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
Riferivano di aver rivendicato gli importi dovuti a mezzo pec, eccependo la violazione del principio di non discriminazione previsto dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla Direttiva n. 1999/70/CE come interpretata dalla giurisprudenza delle Corte di Giustizia Europea.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la parte resistente che, in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda e la legittimità del comportamento assunto dal
, evidenziando che il differente regime appariva giustificato dalla diversa CP_1 disciplina dei docenti di ruolo rispetto a quella dei c.d. precari e che, in ogni caso, il meccanismo della carta docenti non prevedeva l'erogazione di una somma di denaro tout court ma un vincolo al relativo utilizzo e che la ricorrente non aveva dato prova di esborsi per aggiornamento professionale e per esigenze formative relativamente agli anni pregressi. Con riferimento alla posizione di rappresentava Parte_1 che la ricorrente estendeva la sua richiesta agli anni scolastici 2020/2021, rispetto al quale non risultava aver prestato servizio e 2021/2022 durante il quale prestava periodi di supplenza brevi e saltuarie e/o sostituiva personale in congedo di maternità
o paternità, con conseguente preclusione del beneficio della carta docente. Con riferimento alla posizione di rappresentava che la ricorrente Parte_3 estendeva la sua richiesta agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 durante i quali ha prestato periodi di supplenza brevi e saltuarie e/o sostituiva personale in congedo di maternità o paternità, con conseguente preclusione del beneficio della carta docente.
Con riguardo alle posizioni dei docenti e Parte_4 Parte_5 Parte_7
riteneva prescritti gli effetti economici eventualmente spettanti fino al 2019, con
[...] riguardo agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019.
Sulla scorta di tali argomentazioni rassegnava le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del
Giudice Amministrativo;
nel merito, rigettare l'avverso ricorso per tutto quanto esposto in punto di fatto e/o comunque dichiarare prescritti gli effetti economici eventualmente spettanti fino al 2019 per tutto quanto illustrato al paragrafo 4 della parte in diritto;
sempre nel merito, rigettare l'avverso ricorso rispetto alla richiesta di corresponsione dell'importo relativo alla carta docente con riguardo agli anni scolastici precedenti per tutto quanto esposto al paragrafo 3 della parte in diritto;
5 comunque, rigettare integralmente l'avverso ricorso per tutto quanto innanzi esposto sia in fatto che in diritto”.
Istruita documentalmente, all'esito dell'esame della odierna udienza di discussione, la causa è stata decisa come da sentenza.
3. Preliminarmente, in rito, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente è infondata, poiché i ricorrenti non agiscono per ottenere l'annullamento di atti di macro-organizzazione, bensì per il riconoscimento di un diritto soggettivo che essi assumono derivi direttamente dalla legge, da interpretare in conformità al principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori precari, sancito dalla direttiva europea 1999/70/CE (cfr. Cass. n.616/2021: “Nella materia dell'impiego pubblico privatizzato, se in base al criterio del petitum sostanziale, si accerta che la controversia attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o da un comportamento posto in essere dalla P.A. con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinario, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo”).
4. In via preliminare, nel merito, deve essere accolta, nei limiti appresso segnati,
l'eccezione di prescrizione avanzata dal relativa alle richieste del bonus Carta CP_1 docente di e . Parte_4 Parte_5 Parte_7
Per individuare il dies a quo, occorre richiamare l'art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. È quindi rilevante il momento in cui il docente aveva diritto a ottenere la consegna della carta elettronica e il relativo accredito, non la fine dell'arco temporale entro il quale poteva chiedere tale beneficio.
In particolare, dall'a.s. 2017/2018 e per gli anni scolastici successivi è la data del 1° settembre che deve essere individuata quale dies a quo del decorso del termine, salvo che il docente sia stato assunto in epoca successiva a tale data.
Per quanto riguarda il regime normativo applicabile, l'importo oggetto di causa viene pagato periodicamente ai docenti a tempo indeterminato, ad anno, e, pertanto, nel caso di specie deve applicarsi la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che non richiede che le somme pagate abbiano necessariamente natura retributiva, prevedendo la prescrizione quinquennale per “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
6 Nel caso di specie, per quanto sopra detto la prescrizione è maturata al momento del deposito del ricorso (29/5/2024) con riferimento agli importi pretesi da:
- per l'annualità 2018/2019, in quanto il termine prescrizionale Parte_4 ha preso a decorrere dal giorno 24/9/2018, ovvero dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza per tale annualità e la prescrizione è maturata in data
24/9/2023, sicché l'atto di diffida che il ricorrente ha inviato all'amministrazione in data 16/1/2024 non ha interrotto il termine di prescrizione quinquennale.
- per l'annualità 2017/2018, in quanto il termine prescrizionale Parte_5 ha preso a decorrere, dal giorno 12/10/2017, ovvero dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza per tali annualità e la prescrizione è maturata in data
12/10/2022, sicché l'atto di diffida che il ricorrente ha inviato all'amministrazione in data 3/10/2023 non ha interrotto il termine di prescrizione quinquennale;
- per le annualità 2017/2018 e 2019/2019, in quanto il termine Parte_7 prescrizionale ha preso a decorrere, rispettivamente dal 20/10/2017 e dal
20/9/2018, ovvero dalle date del conferimento degli incarichi di supplenza per tali annualità e la prescrizione è maturata, rispettivamente, nelle date del
20/10/2022 e del 20/9/2023, sicché l'atto di diffida che la ricorrente ha inviato all'amministrazione in data 11/10/2023 non ha interrotto il termine di prescrizione quinquennale.
Va pertanto dichiara l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto a percepire il beneficio dell'importo di 500 euro, richiesto a titolo di carta docente da richiesto da relativamente all'a.s. 2018/2019; da relativamente Parte_4 Parte_5 all'a.s. 2017/2018; da relativamente agli aa.ss. 2017/2018 e Parte_7
2018/2019, in quanto detti ricorrenti non hanno interrotto in tempo il termine prescrizionale di cinque anni previsto per il diritto alla Carta Docente, senza che occorra estendere l'indagine, in applicazione del principio della ragione più liquida, se in relazione a dette annualità il beneficio spetti o meno.
5. Limitato dunque il capo d'indagine nel merito agli importi per i quali non è maturata la prescrizione, la questione giuridica sottesa alla presente controversia riguarda la spettanza o meno dell'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio
2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) e pedissequo D.P.C.M. del
7 23.9.2015, nonché successivo D.P.C.M. del 28.11.2016, a favore non solo del personale docente di ruolo, ma anche a favore del personale docente non di ruolo, assunto con contratti di lavoro a tempo determinato.
Vale premettere che l'istituto della Carta Docente va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici. L'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che «l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica». Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che «l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio» e che tale formazione si realizza «anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale»; precisandosi poi al comma 2, l'impegno a realizzare «una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo».
L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità».
Alla stregua delle disposizioni di cui innanzi, il diritto-dovere formativo riguarda tanto il personale di ruolo, quanto i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata. In tale ambito la L. n. 107/2015 ha introdotto l'istituto della
Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121, che: "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di
8 aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_11 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
Il disposto normativo suddetto riconosce, dunque, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione (c.d. Carta Docente) dell'importo nominale di €
500,00 annuo, ai soli docenti di ruolo.
In attuazione della suddetta legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo
DPCM del 28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari cui viene riconosciuto il diritto alla fruizione della Carta elettronica siano i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Il quadro normativo rappresentato ha, dunque, previsto la completa esclusione del personale a tempo determinato dal beneficio de quo.
Sulla questione è intervenuta la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, con cui il
Consiglio di Stato, in riforma alla decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, ha affermato che la scelta del di CP_1 escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato, presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi,
l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a
"doppia trazione" tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Sulla base di tali argomentazioni, è stato annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del . 15219 del 15 ottobre 2015, nonché CP_12 il D.P.C.M. del 28 novembre 2016, che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel
9 comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
Sulla conformità del citato comma 121 rispetto alla disciplina eurounitaria è, invece, intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, che, con ordinanza della VI
Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha ritenuto che «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», mediante la c.d. carta elettronica del docente.
La Corte ha in proposito osservato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la misura in questione pare rientrare tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto
1, perché essa «è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il ». CP_1
La Corte ha, altresì, escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che «la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui
s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine». Si tratta di elementi che «possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro», mentre va escluso che rilevi la «mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto» perché ciò significherebbe pregiudicare «gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato».
10 Sancita l'illegittimità del differente trattamento riservato ai docenti precari rispetto a quelli a tempo indeterminato, si deve concludere che l'esclusione dall'accesso al beneficio dei primi comporti una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
L'esclusione dei docenti con contratto a tempo determinato dalla erogazione del beneficio è, pertanto, ingiusta, considerato che essi svolgono le stesse mansioni e funzioni del personale immesso in ruolo ed entrambi sono sottoposti alla medesima attività di aggiornamento.
Da ultimo poi, la Corte di Cassazione, pronunciando su rinvio pregiudiziale ex art. 363- bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, con sentenza 27.10.2023, n. 29961, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
11 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1
e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Secondo la Corte di Cassazione, l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico”, non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Infatti, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
Tali considerazioni riguardano le supplenze aventi durata fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) ovvero fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) di cui all'art. 4 co. 1 e 2 l. 124/1999.
Rispetto alle suddette tipologie di incarico, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
Ciò posto, e calando nel caso concreto i principi testè richiamati, dalla documentazione acquisita al giudizio, è emerso che: ha prestato servizio, in qualità di Parte_4 docente, con contratti a tempo determinato fino al 30 giugno (termine attività didattiche) per l'a.s. 2020/21; ha prestato servizio, in qualità di Parte_2 docente supplente, con contratti a tempo determinato fino al 30 giugno (termine attività didattiche) per gli a.s. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Parte_5 ha prestato servizio, in qualità di docente supplente con contratti a tempo determinato fino al 30 giugno (termine attività didattiche) per gli a.s. 2018/19, 2019/20 e fino al 31 agosto per l'a.s. 2020/21; ha prestato servizio, in qualità di docente Parte_6
12 supplente, con contratti a tempo determinato fino al 31 agosto per gli a.s. 2019/20,
2020/21 e 2021/2022.
Risulta, inoltre, integrato il requisito della permanenza dei detti docenti nel sistema scolastico, in quanto: risulta immesso in ruolo con decorrenza Parte_4 giuridica ed economica dall'01/09/2021; ha ottenuto l'assegnazione Parte_2 supplenza docente Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dall'11/9/2024 al 30/6/2025; risulta immesso in ruolo con Parte_5 decorrenza giuridica ed economica dall'01/09/2021; risulta Parte_6 immessa in ruolo con decorrenza giuridica dall'01/09/2022 ed economica dall'01/09/2023, come da stato matricolare in atti, con conseguente ammissibilità delle domande di adempimento dell'obbligazione in forma specifica.
I principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili ai detti ricorrenti, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Appare, dunque, evidente che il servizio svolto da per l'a.s. Parte_4
2020/2021; da per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; Parte_2 da per gli aa.s.s. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e da Parte_5 Parte_6
per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, rientrino tra le supplenze
[...] annuali o fino al termine delle attività didattiche di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L.
n. 124 del 1999, rispetto alle quali la Corte di Cassazione ha riconosciuto la sussistenza del diritto al beneficio della Carta Docente.
6. Diversamente, non possono essere accolte le domande delle docenti Parte_1
e
[...] Parte_3
Per gli anni scolastici in questione, le istanti ha prestato servizio in virtù di contratti di supplenza considerati supplenze “brevi e saltuarie”, così come risulta dallo stato matricolare di ciascuna di esse e rispetto alle quali il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti, come valorizzato dalle articolate argomentazioni della Suprema Corte nella decisione citata, non è immediatamente evidente.
Pertanto, in relazione agli anni scolastici 2019/2020 e Parte_1
2022/202 e in relazione agli anni scolastici 2020/2021 e Parte_3
2021/2022 non sono state destinatarie di incarico annuale (sino al 31.8) né di incarico sino al termine delle attività didattiche (sino al 30.6), ponendosi le relative fattispecie
13 al di fuori delle tipologie di contratti di cui all'art.4, commi 1 e 2, legge 124 del 1999, in relazione alle quali è stata affermata la piena comparabilità della prestazione lavorativa resa dal docente “precario” a quella dei docenti di ruolo e la conseguente necessità di rimuovere l'obiettivo trattamento discriminatorio.
Si richiamano in argomento i punti da 7.4 fino a 7.7. della sentenza n. 29961/23 della
Corte di Cassazione sopra citata nella quale testualmente la Corte così si esprime:
“
7.4 Più in generale, un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto.
Vale a dire, la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso.
Va ricordato che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte
Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe.
Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare. Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno con la Carta
Docente, alla didattica “annua”, per le ragioni sopra ampiamente spiegate.
Il ragionamento vale poi anche per i vari richiami, nelle difese del ricorrente - sopra riepilogati nello storico di lite - ad altre fonti eurounitarie che impongono parità di trattamento, analogo essendo il ragionamento da esse indotto.
14
7.5 In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico.
Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d.lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”.
Semmai - ma come si dirà la questione non può essere definita in questa sede - il tema
è se un termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999.
7.6 Va dunque considerato il disposto dell'appena citato art. 4, commi 1 e 2, della L.
124/1999. Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre
e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo».
Il richiamo “all'annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito.
Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del
31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto,
n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.
15 Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico- temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.”
Le considerazioni della Corte appaiono condivisibili, tenuto conto che l'attribuzione della carta docenti è finalizzata a supportare l'attività di formazione già riconosciuta ai docenti dal sistema scolastico con una formazione scelta autonomamente dal singolo docente, formazione che tuttavia deve avere ricadute positive sul sistema scolastico e sull'utenza e che quindi richiede la stabilità del rapporto lavorativo.
Il fine previsto dalla normativa sopra richiamata, infatti, è quello di “sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”, duplice finalità questa che presuppone, se non l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quantomeno una certa stabilità dello stesso. Non avrebbe senso, la valorizzazione della competenza professionale ove la prestazione sia meramente occasionale.
Il docente assunto per supplenze brevi e saltuarie non è equiparabile, sotto il profilo della continuità della prestazione, né al docente di ruolo né a quello nominato per l'intero anno scolastico (o, quantomeno, fino al termine delle attività didattiche): è infatti un lavoratore che viene individuato, secondo la legge, anche soltanto tramite le graduatorie di istituto per sopperire a carenze temporanee di personale. Non può quindi porsi un problema di disparità di trattamento tra le due figure (insegnante di ruolo e docente nominato per supplenze brevi e saltuarie) perché la formazione iniziale
è differente, solo il primo è stabilmente inserito nell'organico scolastico, mentre il secondo non ha un legame sufficientemente stabile per assicurare una continuità nello
16 svolgimento dell'attività didattica che appare essere requisito indispensabile per ottenere il beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della L. 107/2015.
7. In conclusione, in ragione di tutte le considerazioni innanzi illustrate, il ricorso deve essere accolto con condanna del all'assegnazione in favore di CP_2 Pt_4
per l'a.s. 2020/2021; per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023,
[...] Parte_2
2023/2024; per gli aa.s.s. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; Parte_5
per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 della carta Parte_6 docente, con conseguente emissione in loro favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM
28.11.2016.
8. Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti, stante la novità, nonché la complessità delle questioni giuridiche sottese al caso in esame e dello stato della giurisprudenza in materia negli anni di riferimento precedenti, tenuto altresì conto che le domande di e non sono state accolte nella Parte_4 Parte_5 loro interezza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in via preliminare, dichiara l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto a percepire il beneficio dell'importo di 500 euro, richiesto a titolo di carta docente da relativamente all'a.s. 2018/2019; da relativamente Parte_4 Parte_5 all'a.s. 2017/2018; da relativamente agli aa.ss. 2017/2018 e Parte_7
2018/2019;
2) accerta e dichiara il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n.
107/2015 in favore di per l'a.s. 2020/2021; da per Parte_4 Parte_2 gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; di per gli aa.s.s. Parte_5
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; di per gli aa.ss. 2019/2020, Parte_6
2020/2021, 2021/2022;
3) condanna il , previa emissione della Carta docente, ad accreditare la CP_1 somma €#500,00# (eurocinquecento/00) in favore di Parte_4
€#1.500,00# (millecinquecentoeuro/00) in favore di €#1.500,00# Parte_2
17 (euromillecinquecento/00) in favore di
(millecinquecentoeuro/00) in favore di Parte_6
4) rigetta le domande di e Parte_1
5) compensa le spese.
Così deciso in Avellino, 25.02.2025
18
€#1.500,00# Parte_5
; Parte_3
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
Settore Lavoro e Previdenza
R.G. 1808/2024
Udienza del 25/2/2025
Innanzi al Giudice del Lavoro è presente per parte ricorrente l'avv. GIOVANNI PAPA per delega orale dell'avv. MARIA TERESA VALLEFUOCO.
L'avv. PAPA, preliminarmente, impugna l'avversa memoria di costituzione, infondata in fatto e in diritto, oltre che tardiva. Evidenzia che in data di ieri è stata depositata in atti documentazione attestante la permanenza nel sistema scolastico delle ricorrenti e . Si riporta al ricorso introduttivo di causa ed alle Parte_1 Parte_2 conclusioni ivi rassegnate chiedendone l'integrale accoglimento con vittoria di spese con attribuzione. il giudice del lavoro preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e all'esito provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito della discussione del
25.02.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 1808/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: “Altre ipotesi” e vertente
TRA
(c.f. indicato: ), Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. indicato ), (c.f. indicato Parte_3 C.F._2 Parte_4
, (c.f. indicato ), C.F._3 Parte_2 C.F._4
(c.f. indicato ), (c.f. Parte_5 C.F._5 Parte_6 indicato ), (c.f. indicato C.F._6 Parte_7
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Maria C.F._7
Teresa Vallefuoco ed elettivamente domiciliati in Benevento alla Piazza Risorgimento
n. 13, (indirizzo p.e.c. indicato: ; Email_1
RICORRENTI
CONTRO
Controparte_1
(C.F.
[...]
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e P.IVA_1 difesi, ex art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott.ssa Fiorella Pagliuca, con domicilio eletto presso l' Controparte_2
sito in , alla via Giuseppe Marotta, (indirizzo di posta elettronica
[...] CP_1 certificata indicato: ; Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2
1. Con ricorso depositato in data 29.05.2024, le parti in epigrafe indicate, adivano il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro chiedendo di:
“accertare e dichiarare il diritto alla corresponsione della carta del docente, pari ad euro 500 annui, ai sensi dell'art. 1 co.121 della L. 104/2015, nonché ai sensi degli artt.
64 e 65 CCNL di categoria vigente, per gli aa.ss. dal 2019-2020 al 2022-2023 per
ARDIMENTO, aa.ss. 2020-2021 e 2021-2022 per aa.ss. 2018-2019 e 2020- Pt_3
2021 per , aa.ss. 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024 per aa.ss. Pt_4 Pt_2
2017-2018, 2018-2019, 2019- 2020, 2020-2021 per aa.ss. 2019-2020, Pt_5
2020-2021, 2021-2022 per aa.ss. 2017-2018 e 2018-2019 per o Pt_6 Pt_7 per altro periodo meglio visto dal giudicante;
-condannarsi il
[...]
al pagamento della somma di € 1000 in favore di , € Controparte_1 Parte_1
1000 in favore di € 1000 in favore di , € 1.500 in favore di Pt_3 Pt_4 Pt_2
€ 2000 in favore di € 1500 in favore di € 1000 in favore di Pt_5 Pt_6 ltre accessori di legge, o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia, Pt_7 con attribuzione della carta del docente così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato o anche a titolo di risarcimento del danno”; il tutto con il favore delle spese di lite e clausola di distrazione.
A sostegno delle domande, i ricorrenti, docenti che prestano o hanno prestato servizio in Istituti Scolastici Statali della provincia di , esponevano di aver lavorato alle CP_1 dipendenze del convenuto, in forza di reiterati contratti a tempo determinato CP_1
e, in specie:
in servizio a tempo determinato per l'a.s. 2023-2024 presso Parte_1
I.S. di Lacedonia (AV);
a.s. 2019/2020 dal 16.1.2020 al 30.6.2020 presso l'I.C. Imbriani di Bari;
a.s. 2022/2023 dal 21.11.2022 al 22.12.2022 presso I. “F. De Sanctis” – Lacedonia
(AV); dal 23.12.2022 al 31.12.2022 presso I. “F. De Sanctis” – Lacedonia (AV); dal 01.01.2023 al 31.03.2023 presso I. “F. De Sanctis” – Lacedonia (AV); dal 01.04.2023 al 30.06.2023 presso I. “F. De Sanctis” – Lacedonia (AV);
in servizio a tempo indeterminato presso l'I.C. Galiani di Parte_3
, CP_1
a.s. 2020/2021 dal 24.11.2020 al 28.11.2020 presso I.C. “E. Cocchia” – Avellino;
dal 29.11.2020 al 06.12.2020 presso I.C. “E. Cocchia” – Avellino;
3 dal 27.01.2021 al 23.02.2021 presso I.C.S. “G. ; Controparte_3
dal 24.02.2021 al 26.02.2021 presso;
Controparte_4
dal 27.02.2021 al 27.04.2021 presso;
Controparte_4
dal 11.03.2021 al 11.05.2021 presso I.S. “G. Ronca (AV); CP_5
dal 28.04.2021 al 25.06.2021 presso;
Controparte_4
dal 12.05.2021 al 15.05.2021 presso I.S. “G. Ronca – Solofra (AV);
dal 16.05.2021 al 12.06.2021 presso I.S. “G. Ronca – (AV); CP_5
a.s. 2021/2022 dal 04.10.2021 al 30.12.2021 presso I.C. “S. Aurigemma” EF
RP (AV); dal 31.12.2021 al 30.03.2021 presso I.C. “S. Aurigemma” EF RP (AV);
in servizio a tempo indeterminato presso l' , Parte_4 Controparte_6
a.s. 2018/2019 dal 24.09.2018 al 30.06.2019 presso I.C. “Saba” – Milano;
dal 01.10.2018 al 30.06.2019 presso I.C. “Saba” – Milano;
a.s. 2020/2021 dal 01.10.2020 al 06.10.2020 presso I.C. “Saba” – Milano;
dal 07.10.2020 al 31.08.2021 presso I.C. “Saba” – Milano;
in servizio a tempo determinato presso l'I.C. di Serino, Parte_2
a.s. 2023-2024 dal 5.9.2023 al 30.6.2024 presso l'I.C. di Serino;
a.s. 2022-2023 dal 7.9.2022 al 30.6.2023 presso l'I.C. di Serino;
a.s. 2021-2022 dal 13.9.2021 al 30.6.2022;
in servizio a tempo indeterminato presso l'I.S. di , ex Parte_5 CP_1 assegnazione provvisoria per l'a.s. 2023-2024,
a.s. 2017/2018 dal 12.10.2017 al 30.6.2018 presso “IPSIA – Cremona” - Pavia;
a.s. 2018/2019 dal 11.10.2018 al 30.06.2019 presso ITC “Bordoni” – Pavia;
a.s. 2019/2020 dal 11.10.2019 al 30.06.2020 presso I.I.S. – Pavia;
CP_7
a.s. 2020/2021 dal 16.09.2020 al 31.08.2021 presso I.I.S. “L. Cremona” – Pavia;
in servizio a tempo indeterminato presso l'I.C. Galiani di AV, Parte_6
a.s. 2019/2020 dal 8.10.2019 al 31.08.2020 presso I.C. “A. Manzoni” – Alessandria;
a.s. 2020/2021 dal 12.09.2020 al 31.08.2021 presso I.C. “A. Vochieri” – Alessandria;
a.s. 2021/2022 dal 06.09.2021 al 31.08.2022 presso I.C. “A. Vochieri” – Alessandria;
in servizio a tempo indeterminato presso l' Parte_7 Controparte_8
,
[...]
a.s. 2017/2018 dal 20.10.2017 al 30.06.2018 presso;
Controparte_9
a.s. 2018/2019 dal 20.09.2018 al 30.06.2019 presso . Controparte_10
4 Deducevano di non aver fruito, in riferimento ai suddetti servizi, della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
Riferivano di aver rivendicato gli importi dovuti a mezzo pec, eccependo la violazione del principio di non discriminazione previsto dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla Direttiva n. 1999/70/CE come interpretata dalla giurisprudenza delle Corte di Giustizia Europea.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la parte resistente che, in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda e la legittimità del comportamento assunto dal
, evidenziando che il differente regime appariva giustificato dalla diversa CP_1 disciplina dei docenti di ruolo rispetto a quella dei c.d. precari e che, in ogni caso, il meccanismo della carta docenti non prevedeva l'erogazione di una somma di denaro tout court ma un vincolo al relativo utilizzo e che la ricorrente non aveva dato prova di esborsi per aggiornamento professionale e per esigenze formative relativamente agli anni pregressi. Con riferimento alla posizione di rappresentava Parte_1 che la ricorrente estendeva la sua richiesta agli anni scolastici 2020/2021, rispetto al quale non risultava aver prestato servizio e 2021/2022 durante il quale prestava periodi di supplenza brevi e saltuarie e/o sostituiva personale in congedo di maternità
o paternità, con conseguente preclusione del beneficio della carta docente. Con riferimento alla posizione di rappresentava che la ricorrente Parte_3 estendeva la sua richiesta agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 durante i quali ha prestato periodi di supplenza brevi e saltuarie e/o sostituiva personale in congedo di maternità o paternità, con conseguente preclusione del beneficio della carta docente.
Con riguardo alle posizioni dei docenti e Parte_4 Parte_5 Parte_7
riteneva prescritti gli effetti economici eventualmente spettanti fino al 2019, con
[...] riguardo agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019.
Sulla scorta di tali argomentazioni rassegnava le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del
Giudice Amministrativo;
nel merito, rigettare l'avverso ricorso per tutto quanto esposto in punto di fatto e/o comunque dichiarare prescritti gli effetti economici eventualmente spettanti fino al 2019 per tutto quanto illustrato al paragrafo 4 della parte in diritto;
sempre nel merito, rigettare l'avverso ricorso rispetto alla richiesta di corresponsione dell'importo relativo alla carta docente con riguardo agli anni scolastici precedenti per tutto quanto esposto al paragrafo 3 della parte in diritto;
5 comunque, rigettare integralmente l'avverso ricorso per tutto quanto innanzi esposto sia in fatto che in diritto”.
Istruita documentalmente, all'esito dell'esame della odierna udienza di discussione, la causa è stata decisa come da sentenza.
3. Preliminarmente, in rito, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente è infondata, poiché i ricorrenti non agiscono per ottenere l'annullamento di atti di macro-organizzazione, bensì per il riconoscimento di un diritto soggettivo che essi assumono derivi direttamente dalla legge, da interpretare in conformità al principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori precari, sancito dalla direttiva europea 1999/70/CE (cfr. Cass. n.616/2021: “Nella materia dell'impiego pubblico privatizzato, se in base al criterio del petitum sostanziale, si accerta che la controversia attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o da un comportamento posto in essere dalla P.A. con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinario, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo”).
4. In via preliminare, nel merito, deve essere accolta, nei limiti appresso segnati,
l'eccezione di prescrizione avanzata dal relativa alle richieste del bonus Carta CP_1 docente di e . Parte_4 Parte_5 Parte_7
Per individuare il dies a quo, occorre richiamare l'art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. È quindi rilevante il momento in cui il docente aveva diritto a ottenere la consegna della carta elettronica e il relativo accredito, non la fine dell'arco temporale entro il quale poteva chiedere tale beneficio.
In particolare, dall'a.s. 2017/2018 e per gli anni scolastici successivi è la data del 1° settembre che deve essere individuata quale dies a quo del decorso del termine, salvo che il docente sia stato assunto in epoca successiva a tale data.
Per quanto riguarda il regime normativo applicabile, l'importo oggetto di causa viene pagato periodicamente ai docenti a tempo indeterminato, ad anno, e, pertanto, nel caso di specie deve applicarsi la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che non richiede che le somme pagate abbiano necessariamente natura retributiva, prevedendo la prescrizione quinquennale per “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
6 Nel caso di specie, per quanto sopra detto la prescrizione è maturata al momento del deposito del ricorso (29/5/2024) con riferimento agli importi pretesi da:
- per l'annualità 2018/2019, in quanto il termine prescrizionale Parte_4 ha preso a decorrere dal giorno 24/9/2018, ovvero dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza per tale annualità e la prescrizione è maturata in data
24/9/2023, sicché l'atto di diffida che il ricorrente ha inviato all'amministrazione in data 16/1/2024 non ha interrotto il termine di prescrizione quinquennale.
- per l'annualità 2017/2018, in quanto il termine prescrizionale Parte_5 ha preso a decorrere, dal giorno 12/10/2017, ovvero dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza per tali annualità e la prescrizione è maturata in data
12/10/2022, sicché l'atto di diffida che il ricorrente ha inviato all'amministrazione in data 3/10/2023 non ha interrotto il termine di prescrizione quinquennale;
- per le annualità 2017/2018 e 2019/2019, in quanto il termine Parte_7 prescrizionale ha preso a decorrere, rispettivamente dal 20/10/2017 e dal
20/9/2018, ovvero dalle date del conferimento degli incarichi di supplenza per tali annualità e la prescrizione è maturata, rispettivamente, nelle date del
20/10/2022 e del 20/9/2023, sicché l'atto di diffida che la ricorrente ha inviato all'amministrazione in data 11/10/2023 non ha interrotto il termine di prescrizione quinquennale.
Va pertanto dichiara l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto a percepire il beneficio dell'importo di 500 euro, richiesto a titolo di carta docente da richiesto da relativamente all'a.s. 2018/2019; da relativamente Parte_4 Parte_5 all'a.s. 2017/2018; da relativamente agli aa.ss. 2017/2018 e Parte_7
2018/2019, in quanto detti ricorrenti non hanno interrotto in tempo il termine prescrizionale di cinque anni previsto per il diritto alla Carta Docente, senza che occorra estendere l'indagine, in applicazione del principio della ragione più liquida, se in relazione a dette annualità il beneficio spetti o meno.
5. Limitato dunque il capo d'indagine nel merito agli importi per i quali non è maturata la prescrizione, la questione giuridica sottesa alla presente controversia riguarda la spettanza o meno dell'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio
2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) e pedissequo D.P.C.M. del
7 23.9.2015, nonché successivo D.P.C.M. del 28.11.2016, a favore non solo del personale docente di ruolo, ma anche a favore del personale docente non di ruolo, assunto con contratti di lavoro a tempo determinato.
Vale premettere che l'istituto della Carta Docente va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici. L'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che «l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica». Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che «l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio» e che tale formazione si realizza «anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale»; precisandosi poi al comma 2, l'impegno a realizzare «una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo».
L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità».
Alla stregua delle disposizioni di cui innanzi, il diritto-dovere formativo riguarda tanto il personale di ruolo, quanto i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata. In tale ambito la L. n. 107/2015 ha introdotto l'istituto della
Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121, che: "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di
8 aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_11 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
Il disposto normativo suddetto riconosce, dunque, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione (c.d. Carta Docente) dell'importo nominale di €
500,00 annuo, ai soli docenti di ruolo.
In attuazione della suddetta legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo
DPCM del 28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari cui viene riconosciuto il diritto alla fruizione della Carta elettronica siano i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Il quadro normativo rappresentato ha, dunque, previsto la completa esclusione del personale a tempo determinato dal beneficio de quo.
Sulla questione è intervenuta la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, con cui il
Consiglio di Stato, in riforma alla decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, ha affermato che la scelta del di CP_1 escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato, presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi,
l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a
"doppia trazione" tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Sulla base di tali argomentazioni, è stato annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del . 15219 del 15 ottobre 2015, nonché CP_12 il D.P.C.M. del 28 novembre 2016, che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel
9 comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
Sulla conformità del citato comma 121 rispetto alla disciplina eurounitaria è, invece, intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, che, con ordinanza della VI
Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha ritenuto che «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», mediante la c.d. carta elettronica del docente.
La Corte ha in proposito osservato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la misura in questione pare rientrare tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto
1, perché essa «è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il ». CP_1
La Corte ha, altresì, escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che «la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui
s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine». Si tratta di elementi che «possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro», mentre va escluso che rilevi la «mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto» perché ciò significherebbe pregiudicare «gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato».
10 Sancita l'illegittimità del differente trattamento riservato ai docenti precari rispetto a quelli a tempo indeterminato, si deve concludere che l'esclusione dall'accesso al beneficio dei primi comporti una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
L'esclusione dei docenti con contratto a tempo determinato dalla erogazione del beneficio è, pertanto, ingiusta, considerato che essi svolgono le stesse mansioni e funzioni del personale immesso in ruolo ed entrambi sono sottoposti alla medesima attività di aggiornamento.
Da ultimo poi, la Corte di Cassazione, pronunciando su rinvio pregiudiziale ex art. 363- bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, con sentenza 27.10.2023, n. 29961, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
11 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1
e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Secondo la Corte di Cassazione, l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico”, non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Infatti, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
Tali considerazioni riguardano le supplenze aventi durata fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) ovvero fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) di cui all'art. 4 co. 1 e 2 l. 124/1999.
Rispetto alle suddette tipologie di incarico, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
Ciò posto, e calando nel caso concreto i principi testè richiamati, dalla documentazione acquisita al giudizio, è emerso che: ha prestato servizio, in qualità di Parte_4 docente, con contratti a tempo determinato fino al 30 giugno (termine attività didattiche) per l'a.s. 2020/21; ha prestato servizio, in qualità di Parte_2 docente supplente, con contratti a tempo determinato fino al 30 giugno (termine attività didattiche) per gli a.s. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Parte_5 ha prestato servizio, in qualità di docente supplente con contratti a tempo determinato fino al 30 giugno (termine attività didattiche) per gli a.s. 2018/19, 2019/20 e fino al 31 agosto per l'a.s. 2020/21; ha prestato servizio, in qualità di docente Parte_6
12 supplente, con contratti a tempo determinato fino al 31 agosto per gli a.s. 2019/20,
2020/21 e 2021/2022.
Risulta, inoltre, integrato il requisito della permanenza dei detti docenti nel sistema scolastico, in quanto: risulta immesso in ruolo con decorrenza Parte_4 giuridica ed economica dall'01/09/2021; ha ottenuto l'assegnazione Parte_2 supplenza docente Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dall'11/9/2024 al 30/6/2025; risulta immesso in ruolo con Parte_5 decorrenza giuridica ed economica dall'01/09/2021; risulta Parte_6 immessa in ruolo con decorrenza giuridica dall'01/09/2022 ed economica dall'01/09/2023, come da stato matricolare in atti, con conseguente ammissibilità delle domande di adempimento dell'obbligazione in forma specifica.
I principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili ai detti ricorrenti, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Appare, dunque, evidente che il servizio svolto da per l'a.s. Parte_4
2020/2021; da per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; Parte_2 da per gli aa.s.s. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e da Parte_5 Parte_6
per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, rientrino tra le supplenze
[...] annuali o fino al termine delle attività didattiche di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L.
n. 124 del 1999, rispetto alle quali la Corte di Cassazione ha riconosciuto la sussistenza del diritto al beneficio della Carta Docente.
6. Diversamente, non possono essere accolte le domande delle docenti Parte_1
e
[...] Parte_3
Per gli anni scolastici in questione, le istanti ha prestato servizio in virtù di contratti di supplenza considerati supplenze “brevi e saltuarie”, così come risulta dallo stato matricolare di ciascuna di esse e rispetto alle quali il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti, come valorizzato dalle articolate argomentazioni della Suprema Corte nella decisione citata, non è immediatamente evidente.
Pertanto, in relazione agli anni scolastici 2019/2020 e Parte_1
2022/202 e in relazione agli anni scolastici 2020/2021 e Parte_3
2021/2022 non sono state destinatarie di incarico annuale (sino al 31.8) né di incarico sino al termine delle attività didattiche (sino al 30.6), ponendosi le relative fattispecie
13 al di fuori delle tipologie di contratti di cui all'art.4, commi 1 e 2, legge 124 del 1999, in relazione alle quali è stata affermata la piena comparabilità della prestazione lavorativa resa dal docente “precario” a quella dei docenti di ruolo e la conseguente necessità di rimuovere l'obiettivo trattamento discriminatorio.
Si richiamano in argomento i punti da 7.4 fino a 7.7. della sentenza n. 29961/23 della
Corte di Cassazione sopra citata nella quale testualmente la Corte così si esprime:
“
7.4 Più in generale, un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto.
Vale a dire, la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso.
Va ricordato che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte
Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe.
Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare. Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno con la Carta
Docente, alla didattica “annua”, per le ragioni sopra ampiamente spiegate.
Il ragionamento vale poi anche per i vari richiami, nelle difese del ricorrente - sopra riepilogati nello storico di lite - ad altre fonti eurounitarie che impongono parità di trattamento, analogo essendo il ragionamento da esse indotto.
14
7.5 In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico.
Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d.lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”.
Semmai - ma come si dirà la questione non può essere definita in questa sede - il tema
è se un termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999.
7.6 Va dunque considerato il disposto dell'appena citato art. 4, commi 1 e 2, della L.
124/1999. Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre
e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo».
Il richiamo “all'annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito.
Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del
31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto,
n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.
15 Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico- temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.”
Le considerazioni della Corte appaiono condivisibili, tenuto conto che l'attribuzione della carta docenti è finalizzata a supportare l'attività di formazione già riconosciuta ai docenti dal sistema scolastico con una formazione scelta autonomamente dal singolo docente, formazione che tuttavia deve avere ricadute positive sul sistema scolastico e sull'utenza e che quindi richiede la stabilità del rapporto lavorativo.
Il fine previsto dalla normativa sopra richiamata, infatti, è quello di “sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”, duplice finalità questa che presuppone, se non l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quantomeno una certa stabilità dello stesso. Non avrebbe senso, la valorizzazione della competenza professionale ove la prestazione sia meramente occasionale.
Il docente assunto per supplenze brevi e saltuarie non è equiparabile, sotto il profilo della continuità della prestazione, né al docente di ruolo né a quello nominato per l'intero anno scolastico (o, quantomeno, fino al termine delle attività didattiche): è infatti un lavoratore che viene individuato, secondo la legge, anche soltanto tramite le graduatorie di istituto per sopperire a carenze temporanee di personale. Non può quindi porsi un problema di disparità di trattamento tra le due figure (insegnante di ruolo e docente nominato per supplenze brevi e saltuarie) perché la formazione iniziale
è differente, solo il primo è stabilmente inserito nell'organico scolastico, mentre il secondo non ha un legame sufficientemente stabile per assicurare una continuità nello
16 svolgimento dell'attività didattica che appare essere requisito indispensabile per ottenere il beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della L. 107/2015.
7. In conclusione, in ragione di tutte le considerazioni innanzi illustrate, il ricorso deve essere accolto con condanna del all'assegnazione in favore di CP_2 Pt_4
per l'a.s. 2020/2021; per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023,
[...] Parte_2
2023/2024; per gli aa.s.s. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; Parte_5
per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 della carta Parte_6 docente, con conseguente emissione in loro favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM
28.11.2016.
8. Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti, stante la novità, nonché la complessità delle questioni giuridiche sottese al caso in esame e dello stato della giurisprudenza in materia negli anni di riferimento precedenti, tenuto altresì conto che le domande di e non sono state accolte nella Parte_4 Parte_5 loro interezza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in via preliminare, dichiara l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto a percepire il beneficio dell'importo di 500 euro, richiesto a titolo di carta docente da relativamente all'a.s. 2018/2019; da relativamente Parte_4 Parte_5 all'a.s. 2017/2018; da relativamente agli aa.ss. 2017/2018 e Parte_7
2018/2019;
2) accerta e dichiara il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n.
107/2015 in favore di per l'a.s. 2020/2021; da per Parte_4 Parte_2 gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; di per gli aa.s.s. Parte_5
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; di per gli aa.ss. 2019/2020, Parte_6
2020/2021, 2021/2022;
3) condanna il , previa emissione della Carta docente, ad accreditare la CP_1 somma €#500,00# (eurocinquecento/00) in favore di Parte_4
€#1.500,00# (millecinquecentoeuro/00) in favore di €#1.500,00# Parte_2
17 (euromillecinquecento/00) in favore di
(millecinquecentoeuro/00) in favore di Parte_6
4) rigetta le domande di e Parte_1
5) compensa le spese.
Così deciso in Avellino, 25.02.2025
18
€#1.500,00# Parte_5
; Parte_3
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)