Improcedibile
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 07/07/2025, n. 5882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5882 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05882/2025REG.PROV.COLL.
N. 05195/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5195 del 2024, proposto da
XX Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Buchicchio, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via XX Settembre 76;
contro
Comune di Città di Castello, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Bartolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria, non costituito in giudizio;
nei confronti
DW AN De VR, SH ER De VR, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. 722/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Città di Castello e del Ministero della Cultura;
Vista la memoria del 6 giugno 2025 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 luglio 2025 il Cons. RO IA Castorina e uditi per le parti l’avvocato Antonio Bartolini;
Viste le conclusioni della parte appellante, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’appellante impugnava la sentenza del Tar Umbria del 13 dicembre 2023 n. 722, non notificata, limitatamente alle parti in cui il Giudice dichiarava inammissibile il ricorso originario (R.G. 195/2020) e respingeva il ricorso per motivi aggiunti formulato nell’ambito del giudizio di primo grado.
La sentenza è stata emessa a seguito di innumerevoli giudizi che, per oltre vent’anni, hanno visto contrapporsi i sig.ri De VR, da un lato, e la XX Service RL dall’altro (succeduta alla Holding Umbria Rent RL, a sua volta succeduta, ai Sig.ri IN e IO) e che riguardano, in estrema sintesi, il ripristino del libero transito sulla strada vicinale di Casalsole a suo tempo interrotto da una serie di opere abusive realizzate dagli stessi sig.ri De VR.
Resistono il Comune di Città di Castello e il Ministero della Cultura.
Nelle more del giudizio le parti private sono addivenute ad una soluzione negoziata delle rispettive pretese, transigendo le controversie tra di loro pendenti.
DIRITTO
Con memoria del 6 giugno 2025 l’appellante ha riferito che, nel lasso temporale intercorrente tra la scadenza del termine per il deposito delle memorie e quella per il deposito delle repliche, le parti private sono addivenute ad una soluzione negoziata delle rispettive pretese, transigendo le controversie tra di loro pendenti e ha dichiarato di non avere più interesse all’appello.
Sulla dichiarazione non sono sorte contestazioni, nemmeno in relazione alla richiesta compensazione delle spese processuali.
L’appello deve essere, conseguentemente, dichiarato improcedibile e le spese processuali compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
RO IA Castorina, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO IA Castorina | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO