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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/03/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3422/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE dott. Francesco Distefano Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliere rel. est. dott.ssa Francesca Mammone Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel reclamo ex artt. 403 c.p.c. e 18 L.F. (ora art. 51 CCII) promosso da:
DA
(c.f.: ), residente in 30024 Mira (VE), Largo Parte_1 C.F._1
Vivaldi 11, int. 3, in proprio nonché in qualità di ex socia della Controparte_1
, (c.f.: ), residente in [...]
[...] Parte_2 C.F._2
(PD), Via G. Ongarello n. 6, (c.f.: , Controparte_2 C.F._3 residente in [...], in proprio nonché in qualità di ex socio della , tutti assistiti e difesi, Controparte_1 sia in via congiunta che disgiunta, dagli Avv.ti Luciano Andrea Mario Quarta (c.f.:
) del Foro di Milano e (c.f.: C.F._4 Parte_3 C.F._5 del Foro di Padova elettivamente domiciliati presso lo Studio dei difensori sito in 20124 Milano (MI) Via Felice Casati 20 reclamanti
CONTRO
, con sede legale a Paderno Controparte_3
Dugnano (MB), Via Filippo Meda n. 1, C.F. e P. IVA , in persona del Curatore P.IVA_1
Fallimentare Dott. , rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Palma (C.F. CP_4
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via C.F._6
Borgonuovo n. 9, reclamato
, reclamati/contumaci Controparte_5 Controparte_6
pagina 1 di 11 Conclusioni per i reclamanti: ”accertata la sussistenza dei presupposti di fattispecie, in riforma della sentenza n. 218 - bis /24 Rep. 422/24 emessa dal Tribunale di Monza Sezione III Civile in data 18.9.2024 e depositata il 12.11.2024, notificata in pari data, Voglia dichiarare ammissibile il ricorso per revocazione straordinaria presentato ex artt. 396 e 395, n. 3) c.p.c. e per l'effetto, accertata la sussistenza dei presupposti di fattispecie, per tutto quanto più ampiamente esposto in narrativa, revocare la sentenza n. 124/2021 emessa dal Tribunale di Monza - Sezione III Civile - Fallimentare in data 29.9.2021 e pubblicata l'8.10.2021, dichiarativa del fallimento della società Parte_4
(c.f.: ) con sede in Paderno Dugnano (MI), Via Filippo Meda 1, e di
[...] P.IVA_1 conseguenza dichiararla nulla e priva di effetto giuridico, con ogni consequenziale statuizione, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge. In via istruttoria, oltre alla procura alle liti ed agli atti e documenti del primo grado, si depositano in copia i seguenti documenti: doc. n. 1: Procure speciali alle liti;
doc. n. 2: Copia autentica sentenza impugnata;
doc. n. 3: e ric. sped. del 9.12.2024.” Controparte_7
Per il Fallimento:” Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis e previa ogni più opportuna declaratoria, così giudicare, In via principale, nel merito. 1. Previ ogni più opportuno accertamento e declaratoria, respingere il primo motivo del reclamo proposto dalla Sig.ra dal Sig. Parte_1 [...]
e dal Dott. per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto (cfr. Controparte_2 Parte_2 il paragrafo 11.) e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Monza, Sezione III Civile, Pres. Rel. Dott.ssa Caterina Giovanetti, n. 218 bis/2024, deliberata in data 18 settembre 2024, depositata in data 12 novembre 2024, comunicata in pari data, con ogni conseguente statuizione.
In via subordinata, nel rito. 2. Previ ogni più opportuno accertamento e declaratoria, respingere il secondo motivo del reclamo proposto dalla Sig.ra dal Sig. e dal Parte_1 Controparte_2
Dott. nella parte relativa all'interesse ad agire (cfr. il paragrafo 2.2 dell'atto avversario), Parte_2 per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto (cfr. il paragrafo 12., lett. B2)) e, per l'effetto, accertare e dichiarare il difetto di interesse a proporre la presente revocazione in capo alla Sig.ra
al Sig. e al Dott. e la non conformità al mezzo Parte_1 Controparte_2 Parte_2 di impugnazione configurato dal Legislatore del ricorso e del reclamo con il quale è stata proposta la stessa revocazione, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto nonché, sempre per l'effetto, dichiarare inammissibile la stessa revocazione, con ogni conseguente statuizione. In via ulteriormente subordinata, nel merito. 3. Previ ogni più opportuno accertamento e declaratoria, respingere il secondo motivo del reclamo proposto dalla Sig.ra dal Sig. Parte_1
e dal Dott. nella parte relativa alla violazione del principio del Controparte_2 Parte_2 contraddittorio (cfr. i paragrafi 2.1 e 2.3 dell'atto avversario), nonché il terzo motivo dello stesso reclamo, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto (cfr. il paragrafo 12., lett. B1) e B3), e il paragrafo 13.) e, per l'effetto, respingere la revocazione proposta dalla Sig.ra dal Sig. Parte_1 [...]
e dal Dott. in quanto infondata in fatto e in diritto, con ogni Controparte_2 Parte_2
pagina 2 di 11 conseguente statuizione, eventualmente anche in punto di salvezza di tutti gli atti compiuti medio tempore dalla Procedura. In ogni caso e comunque. 4. Con vittoria di compensi professionali e spese, da liquidare secondo i valori di cui al D.M. 55/2014 e da porre a carico dello Stato, essendo la procedura priva di fondi e, quindi, ammessa al gratuito patrocinio (cfr. l'allegato A. al presente atto). 5. Previ ogni più opportuno accertamento e declaratoria, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 96, primo e terzo comma, c.p.c., della Sig.ra del Sig. e del Dott. per tutti i Parte_1 Controparte_2 Parte_2 motivi esposti nella narrativa del presente atto e, per l'effetto, condannarli al pagamento in favore del delle somme previste dal primo e dal terzo comma della norma, Controparte_3 con ogni conseguente statuizione. In via istruttoria. Si depositano: fascicolo di parte di primo grado, con i relativi atti e documenti;
sentenza del Tribunale di Monza, Sezione III Civile, Pres. Rel. Dott.ssa Caterina Giovanetti, n. 218 bis/2024, deliberata in data 18 settembre 2024, depositata in data 12 novembre 2024 e comunicata in pari data;
reclamo notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza. Si allega: A. autorizzazione del G.D. Dott.ssa Caterina Giovanetti in data 16 gennaio 2025, con attestazione di mancanza di fondi in capo alla Procedura. Si producono i seguenti documenti, proseguendo nella numerazione di primo grado: 27. memoria ex art. 171 ter, n. 1), c.p.c. depositata nel giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia;
28. sentenza del Tribunale del Lavoro di Padova. Con ogni più ampia riserva.”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
Il giudizio di primo grado Con sentenza n.218bis/2024 pubblicata il 12.11.2024 il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, ha rigettato il ricorso per revocazione straordinaria proposto ai sensi degli artt. 395 n.3 e 396 c.p.c. -stante il ritrovamento di documenti decisivi- da Pt_1
anche in qualità di ex-socia, e , anche in
[...] Parte_2 Controparte_2 qualità di ex- socio, della sentenza n.124/2021 pubblicata in data 8 ottobre 2021, sempre resa dal Tribunale di Monza, dichiarativa del fallimento della società
[...]
(c.f. ) con sede in Paderno Dugnano (MI), via Parte_4 P.IVA_1
Filippo Meda 1.
Quanto ai fatti di causa come si legge nella sentenza impugnata, i ricorrenti avevano sostenuto: a) di essere venuti a conoscenza di documenti, anteriori all'emissione della sentenza di fallimento, decisivi, che non avevano potuto produrre in quanto conosciuti solo nei giorni 29 e 30 aprile 2024, perché inviati al loro difensore, e in data 3.5.2024, perché rinvenuti all'interno del fascicolo fallimentare, consultato a seguito di citazione in giudizio per il risarcimento dei danni quali ex amministratori e sindaco della società fallita;
b) che da tali documenti si evinceva che l'intero processo fallimentare era affetto da nullità in quanto celebrato, fin dall'inizio, sia nei confronti di una società priva di rappresentante pagina 3 di 11 legale, stante il decesso dell'ultimo liquidatore nominato dott. (avvenuto il Persona_1
9.10.2017) e sia su un presupposto clamorosamente errato e cioè che la società fosse rappresentata dal dott. ; Persona_2
dall'esame del fascicolo fallimentare n. 227/2021 avevano constatato, infatti, che: 1) la società era priva del suo rappresentante legale sin dal decesso avvenuto in data 9.10.2017 dell'ultimo liquidatore nominato dott. , mai sostituito, così come Persona_1 confermato anche da una sentenza passata in giudicato emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Padova depositata il 18.12.2019; 2) era stato erroneamente qualificato come liquidatore pro tempore il dott. , in Persona_2 forza di una nomina quale curatore speciale conferitagli per un procedimento diverso, (fatto già noto a uno dei creditori istanti in quanto informato dallo stesso dott. con Per_2 missiva del 29.04.2021 ben 4 mesi prima dell'istanza di fallimento depositata nel settembre 2021); 3) inoltre, lo stesso dott. era deceduto in data 17.05.2021 prima che venisse Per_2 depositata in data 3.09.2021 l'istanza di fallimento e, dunque, mai avrebbe potuto rappresentare la società. Si era costituito il solo che aveva eccepito in via preliminare la tardività e CP_3
l'inammissibilità del mezzo di impugnazione e, nel merito, aveva chiesto il rigetto della domanda di revocazione straordinaria.
Il Tribunale, decidendo in base alla ragione più liquida, ha ritenuto il ricorso inammissibile:
-perché: ”i ricorrenti quali ex amministratori (la Sig.ra anche ex socia, ed il Sig. ed ex Pt_1 CP_2 membro del Collegio Sindacale (il Sig. ), come tali legittimati a proporre reclamo alla sentenza di Pt_2 fallimento avrebbero dovuto proporre reclamo avverso la stessa entro il termine trenta giorni dalla pubblicazione sul registro delle imprese della sentenza avvenuta in data 11 ottobre 2021 e quindi entro il termine, pacificamente spirato, del 10 novembre 2021”;
-perché: “era irrilevante e non decisivo il fatto che i ricorrenti avessero acquisito il certificato di morte del dott. soltanto con fax del 29 aprile 2024, dal quale avrebbero appreso che al momento della Persona_2 instaurazione del procedimento volto alla dichiarazione di fallimento la società era priva del legale rappresentante in quanto deceduto il 17 maggio 2021 quindi quattro mesi prima del deposito dell'istanza di fallimento”; perché:” i ricorrenti non (avevano) hanno fornito la prova rigorosa, in assolvimento dell'onere probatorio su di essi incombente, di aver ignorato la circostanza per causa di forza maggiore o per fatto della controparte;
il certificato di morte, come pure il certificato camerale dal quale desumere il conferimento dei poteri rappresentativi di una società sono documenti custoditi da pubblica amministrazione ed Ente Pubblico e come tali facilmente accessibili”.
Il presente giudizio di gravame pagina 4 di 11 Avverso detta sentenza anche in qualità di ex-socia, e Parte_1 Parte_2
, anche in qualità di ex- socio, hanno proposto reclamo sulla base di Controparte_2 tre motivi di censura che saranno di seguito esaminati chiedendo, in riforma, l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate. Instauratosi regolarmente il contraddittorio nei confronti del e dei creditori istanti, si costituiva soltanto il CP_3
che chiedeva il rigetto Controparte_8 del reclamo e la conferma della sentenza impugnata. All'udienza del 30.01.2024 dichiarata la contumacia dei creditori istanti e sentiti i CP_6 CP_6 Controparte_5 difensori delle parti costituite, la Corte si è riservata di decidere.
I motivi di appello Con il primo motivo intitolato: “1. Sull'erroneità della sentenza nella parte in cui considera inammissibile il ricorso perché asseritamente tardivo;
violazione degli artt. 326 e 395, n. 3 c.p.c. i reclamanti censurano la pronuncia con più argomentazioni. In primo luogo, sostengono che Tribunale ha errato nel ritenere inammissibile il ricorso depositato l'8.5.2024 perché è stato rispettato il termine di trenta giorni previsto dall'art. 326 c.p.c., a mente del quale il “termine decorre dal giorno in cui […] è stato recuperato il documento”. Non è contestato che il Certificato di morte del Dott. sia stato recuperato il Per_2
29.04.2024 insieme all'e-mail del 29.04.2021 con la quale lo stesso Dott. riferiva al Per_2 difensore dei creditori istanti di non avere i poteri necessari per rappresentare la Cooperativa perché, appunto, era stato nominato Curatore speciale in data 10 giugno 2019 dal Presidente del Tribunale di Padova, con riferimento al solo giudizio di opposizione al D.I. chiesto ed ottenuto dal (poi divenuto creditore istante nella procedura CP_5 fallimentare) per il pagamento di crediti da lavoro e, parimenti, che tale nomina allegata all'istanza di fallimento è stata rinvenuta solo il 3.5.2024. (Cfr. docc. nn. 10 e 11 ricorso 1 grado). È quindi, evidente l'errore del Tribunale perché la domanda di revocazione è stata del tutto tempestiva rispetto al ritrovamento dei documenti decisivi sopra indicati, che dimostrano il difetto di rappresentanza della società e la conseguente nullità della vocatio in ius in sede fallimentare. In secondo luogo, censurano l'affermazione del Tribunale che ha ritenuto inammissibile il ricorso per non avere”… fornito la prova rigorosa, in assolvimento dell'onere probatorio su di essi incombente, di aver ignorato la circostanza per causa di forza maggiore o per fatto della controparte;
il certificato di morte, come pure il certificato camerale dal quale desumere il conferimento dei poteri rappresentativi di una società sono documenti custoditi da pubblica amministrazione ed Ente Pubblico e accessibili”. Al contrario, sottolineano che nel 2021 i ricorrenti non avevano alcun motivo per richiedere il certificato di morte del dott. perché non sapevano nemmeno chi fosse, Per_2 non avrebbero mai nemmeno potuto immaginare che quel documento esistesse, e non pagina 5 di 11 avrebbero mai potuto sapere che la durante il processo fallimentare fosse CP_1 stata erroneamente considerata rappresentata da Per_2
Ancora, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, la non ha mai Pt_1 ricevuto alcuna copia per estratto della sentenza, e quanto al e al , non vi è CP_2 Pt_2 prova sufficiente che nelle missive inviate loro dal Curatore, fra l'11.10.2021 ed il 26.9.2022, con le quali venivano chieste notizie e documenti sulla società fallita, fosse stato allegato anche l'estratto della sentenza, come dimostrato dal fatto che la ricevuta di spedizione depositata dalla Curatela del 25.3.2022, indica un peso di 15g, e la ricevuta di spedizione del 9.12.2024 della stessa raccomandata inviata a se stesso dal in data 9.12.2024, Pt_2 inserendo nella busta solo il foglio con la missiva senza allegare anche le due pagine di cui si compone l'estratto della sentenza, indica un peso di 14g. per cui è evidente che il peso avrebbe dovuto essere maggiore. Nessuna negligenza può essere, quindi, imputata ai ricorrenti per non aver provveduto ad estrarre il certificato di morte del Dott. nel Per_2 momento stesso in cui è stata pubblicata la sentenza fallimentare. Infine, il Tribunale ha nuovamente errato nel ritenere come si legge nella sentenza che:” in atti si rinvengono elementi indiziari gravi precisi e concordanti, ravvisati nella condivisione dello studio professionale, dell'effettiva conoscenza del decesso del dott. già a far data dal 17 maggio 2021 Persona_2 da parte del legale dei ricorrenti Avv. ; quest'ultimo nello svolgimento diligente e perito del Parte_3 mandato professionale conferitogli, avrebbe dovuto acquisire sin dalla fase stragiudiziale tutti i documenti, compresa la sentenza di fallimento ove emergeva la qualità di legale rappresentante del dott. idonei a Per_2 predisporre le difese dei ricorrenti a fronte delle richieste risarcitorie del fallimento, richieste inoltrate il 26 settembre 2022 (cfr. doc. n. 18 fasc. fallimento), con termine quindi per eventualmente introdurre il ricorso per revocazione sino al 26 ottobre 2022, anch'esso ampiamente spirato”. In realtà l'avv.to non ha mai condiviso lo studio con il dott. avendo Pt_3 Per_2 unicamente fruito degli stessi servizi di domiciliazione resi dalla società Commservizi s.r.l. per cui non è vero che il difensore sarebbe stato a conoscenza del decesso del dott. Per_2 già a far data dal 17 maggio 2021 o, comunque, avrebbe dovuto:”... nello svolgimento diligente e perito del mandato professionale conferitogli, acquisire sin dalla fase stragiudiziale tutti i documenti, compresa la sentenza di fallimento ove emergeva la qualità di legale rappresentante del dott. idonei a Per_2 predisporre le difese dei ricorrenti a fronte delle richieste risarcitorie del fallimento, richieste inoltrate il 26 settembre 2022 (cfr. doc. n. 18 fasc. fallimento), con termine quindi per eventualmente introdurre il ricorso per revocazione sino al 26 ottobre 2022, anch'esso ampiamente spirato…” perché, appunto, era rimasto del tutto estraneo a tali circostanze.
Con il secondo motivo intitolato: “2. Sull'erroneità della sentenza laddove omette di pronunciare la revocazione della sentenza di fallimento per nullità della vocatio in ius della società , nonchè sulla Parte_5 Controparte_1
pagina 6 di 11 sussistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.” i reclamanti sostengono che il Tribunale avrebbe dovuto revocare la sentenza, essendo pacifica la nullità dell'intero processo fallimentare, generata dalla nullità della vocatio in ius della società, perché rivolta ad un soggetto privo di legale rappresentante. A tal proposito, sottolineano che:”…il decesso dell'unico liquidatore di una società di capitali non comporta la reviviscenza dei poteri di rappresentanza degli amministratori, ed implica che la società medesima resta senza legale rappresentante fino a quando il collegio sindacale e la assemblea non provvedono alla sostituzione del liquidatore..”. e che secondo la giurisprudenza della Cassazione:”…una società il cui rappresentante legale sia deceduto e non sia stato sostituito non può essere convenuta in giudizio, occorrendo, a questo fine, la nomina di un curatore speciale ad processum, ai sensi dell'art. 78 c.p.c., poichè, in mancanza di tale nomina, l'atto di citazione ad essa diretto ed il conseguente processo svoltosi in sua assenza sono affetti da nullità per impossibilità di valida instaurazione del contraddittorio e lesione del diritto di difesa (cfr. ordinanza n. 7544/23 e sent.17 aprile 2019, n. 10754). Il Tribunale ha errato nel non revocare la sentenza dichiarativa del e, con riferimento alla sussistenza dell'interesse ad agire in capo ai ricorrenti, la CP_3 difesa fa presente che, attualmente, sugli stessi incombe il peso dell'azione di responsabilità intrapresa dalla Curatela di cui al giudizio pendente avanti al Tribunale di Venezia con il n. 3133/24 R.G. con il quale è stato chiesto ai sigg.ri , e il Pt_1 Pt_2 CP_2 risarcimento del danno per un importo singolarmente rilevante per ciascuno di essi.
Con il terzo motivo intitolato “3. Sull'impossibilità di dare luogo alla fase rescissoria prevista per il giudizio di revocazione” i ricorrenti sostengono che, contrariamente a quanto affermato dal Fallimento, nel caso in cui venisse revocata la sentenza non può avere luogo la fase rescissoria astrattamente prevista dall'art. 402 c.p.c. e, quindi, non potrà essere nuovamente dichiarato il fallimento della sia perché i creditori istanti sono CP_1 rimasi contumaci in entrambi i gradi e non hanno, pertanto, rinnovato l'istanza di fallimento, sia perché la società fallenda (che al momento non ha nemmeno un legale rappresentante in grado di fornirle legittimazione passiva o attiva) non è intervenuta nel procedimento né, tantomeno, ha accettato la causa nello stato in cui si trova ed infine, perché, comunque, la domanda originaria di fallimento non ha mai nemmeno raggiunto il suo scopo.
Opinione della Corte Ritiene la Corte di non poter accogliere il reclamo. Come giustamente rilevato dal Tribunale, il ricorso per revocazione è inammissibile perché i ricorrenti, il e la quali ex soci ed amministratori ed il quale ex CP_2 Pt_1 Pt_2 sindaco, erano legittimati a proporre il reclamo avverso la sentenza di fallimento invocando la nullità della vocatio in ius ma avrebbero dovuto proporlo entro il termine trenta giorni dalla pagina 7 di 11 pubblicazione sul registro delle imprese, della sentenza avvenuta in data 11 ottobre 2021 e, quindi, entro il termine, pacificamente spirato, del 10 novembre 2021. A tal proposito, occorre ricordare che l'art. 18, comma 4, legge fall. prevede due distinte decorrenze del termine ai fini della proposizione del reclamo avverso la sentenza con la quale viene dichiarato il fallimento: -il primo per il debitore, a partire dalla data della comunicazione della sentenza da parte della cancelleria ed -il secondo per i soggetti interessati, che decorre dalla data di iscrizione della sentenza stessa nel registro delle imprese. Il socio ex-amministratore della società rientra nella categoria dei soggetti interessati, onde per il medesimo si applica la seconda decorrenza, posto che l'espressa disposizione di legge in tal senso comporta la prevalenza del dato formale: infatti, il legislatore «ha stabilito un termine preciso ed definito a partire dal quale la conoscenza deve ritenersi presunta per tutti i terzi interessati senza possibilità di deroghe in ragione di situazioni obiettive o soggettive che potrebbero altresì ingenerare situazioni di disparità di trattamento» (vedi Cass., ord. 5 giugno 2014, n. 12654, anche nell'ipotesi della comunicazione eventualmente attuata della sentenza di fallimento da parte del curatore all'amministratore). Inoltre, occorre ribadire come, tra i soggetti parti del procedimento, individuati dall'art. 15, secondo comma, legge fall. (debitore e creditori istanti) quali destinatari della convocazione del tribunale, non possa annoverarsi il socio della società di capitali dichiarata fallita, il quale, pur essendo titolare di posizioni giuridiche che potrebbero risultare pregiudicate dalla dichiarazione di fallimento, non è destinatario della relativa istanza, né del decreto di convocazione emesso dal tribunale, dei quali non è prevista la notificazione anche nei suoi confronti. Ancora, si deve sottolineare che sebbene l'art. 18, comma 4, l.fall. richiami espressamente il solo art. 327, comma 1, c.p.c., per ragioni riconnesse al rispetto del principio del contraddittorio, riferibile anche al procedimento prefallimentare, deve ritenersi applicabile anche il successivo comma 2 qualora l'impugnazione sia stata proposta da chi, come la società fallita, pur rivestendo ivi la qualità di parte, per esserne stata destinataria dell'atto introduttivo, sia rimasta sostanzialmente estranea ad esso, non avendone avuto conoscenza a causa di un vizio della notificazione, mentre tale disposizione non si applica se il reclamo sia proposto da chi, come il socio della società fallita, pur titolare di posizioni giuridiche che potrebbero essere pregiudicate dalla dichiarazione di fallimento, non sia, tuttavia, destinatario della relativa istanza, né del decreto di convocazione, dei quali, infatti, non è prevista la notificazione anche nei suoi confronti, sicché lo stesso, benchè, legittimato a proporre reclamo, non è dispensato dall'osservanza del termine di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., indipendentemente dalla partecipazione al procedimento di primo grado e dal fatto che la notifica del ricorso di fallimento alla società fallita sia inesistente o nulla.(Sez. 1, Sentenza n. 10632 del 23/05/2016).
pagina 8 di 11 Nel caso di specie, a fronte della nullità e/o inesistenza della notifica, per i ricorrenti ai fini della validità del reclamo valeva e vale il solo termine di 30 gg. La Suprema Corte ha anche ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, con riguardo all'art. 18, quarto comma, legge fall., ai sensi degli artt. 3, 24 e 111 cost.; , infatti, nessuna violazione del diritto di difesa ed al contraddittorio, né del diritto di uguaglianza, è perpetrata dal su esposto sistema: il quale, al contrario, si legittima proprio per la ricerca di una soluzione equilibrata che, da un lato, assicura la massima tutela a tutti i soggetti interessati (fra i quali, il socio ex-amministratore della società in proprio), nonché, il rispetto del principio di uguaglianza, essendo diversa e privilegiata la posizione del debitore e dei creditori rispetto a quella dei singoli soci o ex-amministratori, i cui interessi trovano riconoscimento nella previsione della possibilità di proporre reclamo;
e, dall'altro lato, garantisce la certezza del diritto, mediante la previsione di un termine che decorre, per il debitore, dalla data della notificazione della sentenza, e, «per tutti gli altri interessati», dalla data dell'iscrizione nel registro delle imprese della sentenza di fallimento, indipendentemente da una loro diversa soggettiva conoscenza;
né tale decorrenza è incongrua, poiché s'inscrive in una disciplina, quale quella fallimentare, caratterizzata dall'esigenza di privilegiare la tutela del soggetto fallendo, mentre la tutela ad altri interessati è fornita dalla facoltà di reclamo entro il medesimo termine con una decorrenza non irragionevole, essendo la pubblicità sul registro delle imprese, di cui all'art. 2193 c.c., appositamente deputata a fornire notizia legale dei fatti ivi iscritti;
mentre neppure sussiste una disparità di trattamento tra debitore/creditori e soggetto terzo, che fruiscono dell'identico termine per approntare le loro difese, sebbene solo per i secondi decorrente dalla predetta pubblicità erga omnes (vedi Cass. sent. n.20913/2017). Le considerazioni sopra espresse evidenziano, dunque, l'inammissibilità del ricorso e l'insussistenza in radice dei presupposti della revocazione perché, appunto, ogni vizio riguardante la vocatio in ius della società andava, comunque, fatto valere mediante la proposizione del reclamo entro 30 gg dalla data di pubblicazione della sentenza nel registro delle imprese e di nessun rilevo può essere considerato il fatto che i ricorrenti siano venuti a conoscenza dei fatti posti a fondamento della domanda di revocazione solo successivamente. Infatti, i documenti decisivi la cui scoperta sarebbe avvenuta solo in data 29 aprile e 3 maggio 2024 con l'acceso agli atti della procedura prefallimentare, che se fossero stati conosciuti dal Tribunal,e avrebbero portato ad una diversa decisione, non rivestono le caratteristiche di cui all'art. 395 n. 3 c.p.c. Quanto l'atto di nomina a Curatore Speciale del Dott. , con riferimento al solo e Per_2 diverso giudizio di opposizione a D.I., questo era già stata prodotto in giudizio dai Creditori Istanti unitamente al ricorso per la dichiarazione di fallimento della ed alla CP_1
pagina 9 di 11 relata di notifica, tant'è che il Tribunale “dichiarava il fallimento della società
[...]
(C.F.: , sede legale Parte_6 P.IVA_1 in Paderno Dugnano (MI), Via Filippo Meda n. 1, in persona del legale rappresentante e liquidatore pro tempore dott. (CF: ),con studio in Albignasego (PD), Via Persona_2 C.F._7
Battaglia n. 71/b”; per cui è pacifico che si è trattato di documento che era già stato acquisito nel giudizio mentre, invece, l'art. 395 n.3 c.p.c. richiede, al contrario, che si tratti di un documento anteriore che non si è potuto produrre nel corso del processo per causa di forza maggiore. In ogni caso, la decisione del Tribunale non sarebbe stata diversa, perché previa nomina d'ufficio o su richiesta dei creditori istanti di un Curatore Speciale ad hoc si sarebbe, comunque, arrivarti alla dichiarazione di apertura della procedura fallimentare, stante il conclamato stato di insolvenza della che non è mai stato messo in discussione CP_1 dagli stessi ricorrenti. Anche con riferimento al certificato di morte del dott. che sarebbe stato acquisito Per_2 soltanto con fax del 29 aprile 2024, ritiene la Corte del tutto condivisibile e corretto quanto affermato dal Tribunale, in quanto il certificato di morte, come pure il certificato camerale dal quale desumere il conferimento dei poteri rappresentativi di una società sono documenti custoditi da pubblica amministrazione ed Ente Pubblico e come tali facilmente accessibili, e le ricerche che i ricorrenti hanno effettuato in questa sede, ben avrebbero potuto farle nell'ottobre del 2021, non avendo appunto dimostrato di essere stati impediti da causa di forza maggiore. Sulla base delle considerazioni tutte sopra svolte, il reclamo non può che essere rigettato ed i restanti motivi sono superati ed assorbiti da quanto detto. Le spese di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c. vanno poste a carico dei reclamanti in via solidale a favore del , e per esso a favore dello Stato, essendo la procedura priva di fondi e, CP_3 quindi, stata ammessa al gratuito patrocinio come documentato in atti. La liquidazione viene fatta in dispositivo ex D.M. 55/2014 e sue modifiche tenuto conto dei parametri medi previsti per le cause di valore indeterminabile sino a €260.000,00 delle questioni trattate e dell'attività difensiva svolta, nonché, dell'esito della lite e dell'assenza della fase istruttoria.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da in Parte_1 proprio ed in qualità di ex socia della e Controparte_1 Parte_2
in proprio ed in qualità di ex socio della Controparte_2 Controparte_1
. 218bis/2024 resa in data 12.11.2024 posizione collegiale così provvede:
1) rigetta il reclamo;
2) condanna i ricorrenti via solidale a rifondere le spese di lite a favore del
[...]
, per esso a favore dell'Er Controparte_8 rso spese forfetario al 15% se dovuti;
pagina 10 di 11 3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, in via solidale, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1- quater, DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24/12/2012 n. 228. Così deciso in Milano, il 30 gennaio 2025 Il Consigliere rel. Il Presidente Dott.ssa Maria Teresa Brena Dott. Francesco Distefano
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE dott. Francesco Distefano Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliere rel. est. dott.ssa Francesca Mammone Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel reclamo ex artt. 403 c.p.c. e 18 L.F. (ora art. 51 CCII) promosso da:
DA
(c.f.: ), residente in 30024 Mira (VE), Largo Parte_1 C.F._1
Vivaldi 11, int. 3, in proprio nonché in qualità di ex socia della Controparte_1
, (c.f.: ), residente in [...]
[...] Parte_2 C.F._2
(PD), Via G. Ongarello n. 6, (c.f.: , Controparte_2 C.F._3 residente in [...], in proprio nonché in qualità di ex socio della , tutti assistiti e difesi, Controparte_1 sia in via congiunta che disgiunta, dagli Avv.ti Luciano Andrea Mario Quarta (c.f.:
) del Foro di Milano e (c.f.: C.F._4 Parte_3 C.F._5 del Foro di Padova elettivamente domiciliati presso lo Studio dei difensori sito in 20124 Milano (MI) Via Felice Casati 20 reclamanti
CONTRO
, con sede legale a Paderno Controparte_3
Dugnano (MB), Via Filippo Meda n. 1, C.F. e P. IVA , in persona del Curatore P.IVA_1
Fallimentare Dott. , rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Palma (C.F. CP_4
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via C.F._6
Borgonuovo n. 9, reclamato
, reclamati/contumaci Controparte_5 Controparte_6
pagina 1 di 11 Conclusioni per i reclamanti: ”accertata la sussistenza dei presupposti di fattispecie, in riforma della sentenza n. 218 - bis /24 Rep. 422/24 emessa dal Tribunale di Monza Sezione III Civile in data 18.9.2024 e depositata il 12.11.2024, notificata in pari data, Voglia dichiarare ammissibile il ricorso per revocazione straordinaria presentato ex artt. 396 e 395, n. 3) c.p.c. e per l'effetto, accertata la sussistenza dei presupposti di fattispecie, per tutto quanto più ampiamente esposto in narrativa, revocare la sentenza n. 124/2021 emessa dal Tribunale di Monza - Sezione III Civile - Fallimentare in data 29.9.2021 e pubblicata l'8.10.2021, dichiarativa del fallimento della società Parte_4
(c.f.: ) con sede in Paderno Dugnano (MI), Via Filippo Meda 1, e di
[...] P.IVA_1 conseguenza dichiararla nulla e priva di effetto giuridico, con ogni consequenziale statuizione, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge. In via istruttoria, oltre alla procura alle liti ed agli atti e documenti del primo grado, si depositano in copia i seguenti documenti: doc. n. 1: Procure speciali alle liti;
doc. n. 2: Copia autentica sentenza impugnata;
doc. n. 3: e ric. sped. del 9.12.2024.” Controparte_7
Per il Fallimento:” Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis e previa ogni più opportuna declaratoria, così giudicare, In via principale, nel merito. 1. Previ ogni più opportuno accertamento e declaratoria, respingere il primo motivo del reclamo proposto dalla Sig.ra dal Sig. Parte_1 [...]
e dal Dott. per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto (cfr. Controparte_2 Parte_2 il paragrafo 11.) e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Monza, Sezione III Civile, Pres. Rel. Dott.ssa Caterina Giovanetti, n. 218 bis/2024, deliberata in data 18 settembre 2024, depositata in data 12 novembre 2024, comunicata in pari data, con ogni conseguente statuizione.
In via subordinata, nel rito. 2. Previ ogni più opportuno accertamento e declaratoria, respingere il secondo motivo del reclamo proposto dalla Sig.ra dal Sig. e dal Parte_1 Controparte_2
Dott. nella parte relativa all'interesse ad agire (cfr. il paragrafo 2.2 dell'atto avversario), Parte_2 per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto (cfr. il paragrafo 12., lett. B2)) e, per l'effetto, accertare e dichiarare il difetto di interesse a proporre la presente revocazione in capo alla Sig.ra
al Sig. e al Dott. e la non conformità al mezzo Parte_1 Controparte_2 Parte_2 di impugnazione configurato dal Legislatore del ricorso e del reclamo con il quale è stata proposta la stessa revocazione, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto nonché, sempre per l'effetto, dichiarare inammissibile la stessa revocazione, con ogni conseguente statuizione. In via ulteriormente subordinata, nel merito. 3. Previ ogni più opportuno accertamento e declaratoria, respingere il secondo motivo del reclamo proposto dalla Sig.ra dal Sig. Parte_1
e dal Dott. nella parte relativa alla violazione del principio del Controparte_2 Parte_2 contraddittorio (cfr. i paragrafi 2.1 e 2.3 dell'atto avversario), nonché il terzo motivo dello stesso reclamo, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto (cfr. il paragrafo 12., lett. B1) e B3), e il paragrafo 13.) e, per l'effetto, respingere la revocazione proposta dalla Sig.ra dal Sig. Parte_1 [...]
e dal Dott. in quanto infondata in fatto e in diritto, con ogni Controparte_2 Parte_2
pagina 2 di 11 conseguente statuizione, eventualmente anche in punto di salvezza di tutti gli atti compiuti medio tempore dalla Procedura. In ogni caso e comunque. 4. Con vittoria di compensi professionali e spese, da liquidare secondo i valori di cui al D.M. 55/2014 e da porre a carico dello Stato, essendo la procedura priva di fondi e, quindi, ammessa al gratuito patrocinio (cfr. l'allegato A. al presente atto). 5. Previ ogni più opportuno accertamento e declaratoria, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 96, primo e terzo comma, c.p.c., della Sig.ra del Sig. e del Dott. per tutti i Parte_1 Controparte_2 Parte_2 motivi esposti nella narrativa del presente atto e, per l'effetto, condannarli al pagamento in favore del delle somme previste dal primo e dal terzo comma della norma, Controparte_3 con ogni conseguente statuizione. In via istruttoria. Si depositano: fascicolo di parte di primo grado, con i relativi atti e documenti;
sentenza del Tribunale di Monza, Sezione III Civile, Pres. Rel. Dott.ssa Caterina Giovanetti, n. 218 bis/2024, deliberata in data 18 settembre 2024, depositata in data 12 novembre 2024 e comunicata in pari data;
reclamo notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza. Si allega: A. autorizzazione del G.D. Dott.ssa Caterina Giovanetti in data 16 gennaio 2025, con attestazione di mancanza di fondi in capo alla Procedura. Si producono i seguenti documenti, proseguendo nella numerazione di primo grado: 27. memoria ex art. 171 ter, n. 1), c.p.c. depositata nel giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia;
28. sentenza del Tribunale del Lavoro di Padova. Con ogni più ampia riserva.”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
Il giudizio di primo grado Con sentenza n.218bis/2024 pubblicata il 12.11.2024 il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, ha rigettato il ricorso per revocazione straordinaria proposto ai sensi degli artt. 395 n.3 e 396 c.p.c. -stante il ritrovamento di documenti decisivi- da Pt_1
anche in qualità di ex-socia, e , anche in
[...] Parte_2 Controparte_2 qualità di ex- socio, della sentenza n.124/2021 pubblicata in data 8 ottobre 2021, sempre resa dal Tribunale di Monza, dichiarativa del fallimento della società
[...]
(c.f. ) con sede in Paderno Dugnano (MI), via Parte_4 P.IVA_1
Filippo Meda 1.
Quanto ai fatti di causa come si legge nella sentenza impugnata, i ricorrenti avevano sostenuto: a) di essere venuti a conoscenza di documenti, anteriori all'emissione della sentenza di fallimento, decisivi, che non avevano potuto produrre in quanto conosciuti solo nei giorni 29 e 30 aprile 2024, perché inviati al loro difensore, e in data 3.5.2024, perché rinvenuti all'interno del fascicolo fallimentare, consultato a seguito di citazione in giudizio per il risarcimento dei danni quali ex amministratori e sindaco della società fallita;
b) che da tali documenti si evinceva che l'intero processo fallimentare era affetto da nullità in quanto celebrato, fin dall'inizio, sia nei confronti di una società priva di rappresentante pagina 3 di 11 legale, stante il decesso dell'ultimo liquidatore nominato dott. (avvenuto il Persona_1
9.10.2017) e sia su un presupposto clamorosamente errato e cioè che la società fosse rappresentata dal dott. ; Persona_2
dall'esame del fascicolo fallimentare n. 227/2021 avevano constatato, infatti, che: 1) la società era priva del suo rappresentante legale sin dal decesso avvenuto in data 9.10.2017 dell'ultimo liquidatore nominato dott. , mai sostituito, così come Persona_1 confermato anche da una sentenza passata in giudicato emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Padova depositata il 18.12.2019; 2) era stato erroneamente qualificato come liquidatore pro tempore il dott. , in Persona_2 forza di una nomina quale curatore speciale conferitagli per un procedimento diverso, (fatto già noto a uno dei creditori istanti in quanto informato dallo stesso dott. con Per_2 missiva del 29.04.2021 ben 4 mesi prima dell'istanza di fallimento depositata nel settembre 2021); 3) inoltre, lo stesso dott. era deceduto in data 17.05.2021 prima che venisse Per_2 depositata in data 3.09.2021 l'istanza di fallimento e, dunque, mai avrebbe potuto rappresentare la società. Si era costituito il solo che aveva eccepito in via preliminare la tardività e CP_3
l'inammissibilità del mezzo di impugnazione e, nel merito, aveva chiesto il rigetto della domanda di revocazione straordinaria.
Il Tribunale, decidendo in base alla ragione più liquida, ha ritenuto il ricorso inammissibile:
-perché: ”i ricorrenti quali ex amministratori (la Sig.ra anche ex socia, ed il Sig. ed ex Pt_1 CP_2 membro del Collegio Sindacale (il Sig. ), come tali legittimati a proporre reclamo alla sentenza di Pt_2 fallimento avrebbero dovuto proporre reclamo avverso la stessa entro il termine trenta giorni dalla pubblicazione sul registro delle imprese della sentenza avvenuta in data 11 ottobre 2021 e quindi entro il termine, pacificamente spirato, del 10 novembre 2021”;
-perché: “era irrilevante e non decisivo il fatto che i ricorrenti avessero acquisito il certificato di morte del dott. soltanto con fax del 29 aprile 2024, dal quale avrebbero appreso che al momento della Persona_2 instaurazione del procedimento volto alla dichiarazione di fallimento la società era priva del legale rappresentante in quanto deceduto il 17 maggio 2021 quindi quattro mesi prima del deposito dell'istanza di fallimento”; perché:” i ricorrenti non (avevano) hanno fornito la prova rigorosa, in assolvimento dell'onere probatorio su di essi incombente, di aver ignorato la circostanza per causa di forza maggiore o per fatto della controparte;
il certificato di morte, come pure il certificato camerale dal quale desumere il conferimento dei poteri rappresentativi di una società sono documenti custoditi da pubblica amministrazione ed Ente Pubblico e come tali facilmente accessibili”.
Il presente giudizio di gravame pagina 4 di 11 Avverso detta sentenza anche in qualità di ex-socia, e Parte_1 Parte_2
, anche in qualità di ex- socio, hanno proposto reclamo sulla base di Controparte_2 tre motivi di censura che saranno di seguito esaminati chiedendo, in riforma, l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate. Instauratosi regolarmente il contraddittorio nei confronti del e dei creditori istanti, si costituiva soltanto il CP_3
che chiedeva il rigetto Controparte_8 del reclamo e la conferma della sentenza impugnata. All'udienza del 30.01.2024 dichiarata la contumacia dei creditori istanti e sentiti i CP_6 CP_6 Controparte_5 difensori delle parti costituite, la Corte si è riservata di decidere.
I motivi di appello Con il primo motivo intitolato: “1. Sull'erroneità della sentenza nella parte in cui considera inammissibile il ricorso perché asseritamente tardivo;
violazione degli artt. 326 e 395, n. 3 c.p.c. i reclamanti censurano la pronuncia con più argomentazioni. In primo luogo, sostengono che Tribunale ha errato nel ritenere inammissibile il ricorso depositato l'8.5.2024 perché è stato rispettato il termine di trenta giorni previsto dall'art. 326 c.p.c., a mente del quale il “termine decorre dal giorno in cui […] è stato recuperato il documento”. Non è contestato che il Certificato di morte del Dott. sia stato recuperato il Per_2
29.04.2024 insieme all'e-mail del 29.04.2021 con la quale lo stesso Dott. riferiva al Per_2 difensore dei creditori istanti di non avere i poteri necessari per rappresentare la Cooperativa perché, appunto, era stato nominato Curatore speciale in data 10 giugno 2019 dal Presidente del Tribunale di Padova, con riferimento al solo giudizio di opposizione al D.I. chiesto ed ottenuto dal (poi divenuto creditore istante nella procedura CP_5 fallimentare) per il pagamento di crediti da lavoro e, parimenti, che tale nomina allegata all'istanza di fallimento è stata rinvenuta solo il 3.5.2024. (Cfr. docc. nn. 10 e 11 ricorso 1 grado). È quindi, evidente l'errore del Tribunale perché la domanda di revocazione è stata del tutto tempestiva rispetto al ritrovamento dei documenti decisivi sopra indicati, che dimostrano il difetto di rappresentanza della società e la conseguente nullità della vocatio in ius in sede fallimentare. In secondo luogo, censurano l'affermazione del Tribunale che ha ritenuto inammissibile il ricorso per non avere”… fornito la prova rigorosa, in assolvimento dell'onere probatorio su di essi incombente, di aver ignorato la circostanza per causa di forza maggiore o per fatto della controparte;
il certificato di morte, come pure il certificato camerale dal quale desumere il conferimento dei poteri rappresentativi di una società sono documenti custoditi da pubblica amministrazione ed Ente Pubblico e accessibili”. Al contrario, sottolineano che nel 2021 i ricorrenti non avevano alcun motivo per richiedere il certificato di morte del dott. perché non sapevano nemmeno chi fosse, Per_2 non avrebbero mai nemmeno potuto immaginare che quel documento esistesse, e non pagina 5 di 11 avrebbero mai potuto sapere che la durante il processo fallimentare fosse CP_1 stata erroneamente considerata rappresentata da Per_2
Ancora, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, la non ha mai Pt_1 ricevuto alcuna copia per estratto della sentenza, e quanto al e al , non vi è CP_2 Pt_2 prova sufficiente che nelle missive inviate loro dal Curatore, fra l'11.10.2021 ed il 26.9.2022, con le quali venivano chieste notizie e documenti sulla società fallita, fosse stato allegato anche l'estratto della sentenza, come dimostrato dal fatto che la ricevuta di spedizione depositata dalla Curatela del 25.3.2022, indica un peso di 15g, e la ricevuta di spedizione del 9.12.2024 della stessa raccomandata inviata a se stesso dal in data 9.12.2024, Pt_2 inserendo nella busta solo il foglio con la missiva senza allegare anche le due pagine di cui si compone l'estratto della sentenza, indica un peso di 14g. per cui è evidente che il peso avrebbe dovuto essere maggiore. Nessuna negligenza può essere, quindi, imputata ai ricorrenti per non aver provveduto ad estrarre il certificato di morte del Dott. nel Per_2 momento stesso in cui è stata pubblicata la sentenza fallimentare. Infine, il Tribunale ha nuovamente errato nel ritenere come si legge nella sentenza che:” in atti si rinvengono elementi indiziari gravi precisi e concordanti, ravvisati nella condivisione dello studio professionale, dell'effettiva conoscenza del decesso del dott. già a far data dal 17 maggio 2021 Persona_2 da parte del legale dei ricorrenti Avv. ; quest'ultimo nello svolgimento diligente e perito del Parte_3 mandato professionale conferitogli, avrebbe dovuto acquisire sin dalla fase stragiudiziale tutti i documenti, compresa la sentenza di fallimento ove emergeva la qualità di legale rappresentante del dott. idonei a Per_2 predisporre le difese dei ricorrenti a fronte delle richieste risarcitorie del fallimento, richieste inoltrate il 26 settembre 2022 (cfr. doc. n. 18 fasc. fallimento), con termine quindi per eventualmente introdurre il ricorso per revocazione sino al 26 ottobre 2022, anch'esso ampiamente spirato”. In realtà l'avv.to non ha mai condiviso lo studio con il dott. avendo Pt_3 Per_2 unicamente fruito degli stessi servizi di domiciliazione resi dalla società Commservizi s.r.l. per cui non è vero che il difensore sarebbe stato a conoscenza del decesso del dott. Per_2 già a far data dal 17 maggio 2021 o, comunque, avrebbe dovuto:”... nello svolgimento diligente e perito del mandato professionale conferitogli, acquisire sin dalla fase stragiudiziale tutti i documenti, compresa la sentenza di fallimento ove emergeva la qualità di legale rappresentante del dott. idonei a Per_2 predisporre le difese dei ricorrenti a fronte delle richieste risarcitorie del fallimento, richieste inoltrate il 26 settembre 2022 (cfr. doc. n. 18 fasc. fallimento), con termine quindi per eventualmente introdurre il ricorso per revocazione sino al 26 ottobre 2022, anch'esso ampiamente spirato…” perché, appunto, era rimasto del tutto estraneo a tali circostanze.
Con il secondo motivo intitolato: “2. Sull'erroneità della sentenza laddove omette di pronunciare la revocazione della sentenza di fallimento per nullità della vocatio in ius della società , nonchè sulla Parte_5 Controparte_1
pagina 6 di 11 sussistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.” i reclamanti sostengono che il Tribunale avrebbe dovuto revocare la sentenza, essendo pacifica la nullità dell'intero processo fallimentare, generata dalla nullità della vocatio in ius della società, perché rivolta ad un soggetto privo di legale rappresentante. A tal proposito, sottolineano che:”…il decesso dell'unico liquidatore di una società di capitali non comporta la reviviscenza dei poteri di rappresentanza degli amministratori, ed implica che la società medesima resta senza legale rappresentante fino a quando il collegio sindacale e la assemblea non provvedono alla sostituzione del liquidatore..”. e che secondo la giurisprudenza della Cassazione:”…una società il cui rappresentante legale sia deceduto e non sia stato sostituito non può essere convenuta in giudizio, occorrendo, a questo fine, la nomina di un curatore speciale ad processum, ai sensi dell'art. 78 c.p.c., poichè, in mancanza di tale nomina, l'atto di citazione ad essa diretto ed il conseguente processo svoltosi in sua assenza sono affetti da nullità per impossibilità di valida instaurazione del contraddittorio e lesione del diritto di difesa (cfr. ordinanza n. 7544/23 e sent.17 aprile 2019, n. 10754). Il Tribunale ha errato nel non revocare la sentenza dichiarativa del e, con riferimento alla sussistenza dell'interesse ad agire in capo ai ricorrenti, la CP_3 difesa fa presente che, attualmente, sugli stessi incombe il peso dell'azione di responsabilità intrapresa dalla Curatela di cui al giudizio pendente avanti al Tribunale di Venezia con il n. 3133/24 R.G. con il quale è stato chiesto ai sigg.ri , e il Pt_1 Pt_2 CP_2 risarcimento del danno per un importo singolarmente rilevante per ciascuno di essi.
Con il terzo motivo intitolato “3. Sull'impossibilità di dare luogo alla fase rescissoria prevista per il giudizio di revocazione” i ricorrenti sostengono che, contrariamente a quanto affermato dal Fallimento, nel caso in cui venisse revocata la sentenza non può avere luogo la fase rescissoria astrattamente prevista dall'art. 402 c.p.c. e, quindi, non potrà essere nuovamente dichiarato il fallimento della sia perché i creditori istanti sono CP_1 rimasi contumaci in entrambi i gradi e non hanno, pertanto, rinnovato l'istanza di fallimento, sia perché la società fallenda (che al momento non ha nemmeno un legale rappresentante in grado di fornirle legittimazione passiva o attiva) non è intervenuta nel procedimento né, tantomeno, ha accettato la causa nello stato in cui si trova ed infine, perché, comunque, la domanda originaria di fallimento non ha mai nemmeno raggiunto il suo scopo.
Opinione della Corte Ritiene la Corte di non poter accogliere il reclamo. Come giustamente rilevato dal Tribunale, il ricorso per revocazione è inammissibile perché i ricorrenti, il e la quali ex soci ed amministratori ed il quale ex CP_2 Pt_1 Pt_2 sindaco, erano legittimati a proporre il reclamo avverso la sentenza di fallimento invocando la nullità della vocatio in ius ma avrebbero dovuto proporlo entro il termine trenta giorni dalla pagina 7 di 11 pubblicazione sul registro delle imprese, della sentenza avvenuta in data 11 ottobre 2021 e, quindi, entro il termine, pacificamente spirato, del 10 novembre 2021. A tal proposito, occorre ricordare che l'art. 18, comma 4, legge fall. prevede due distinte decorrenze del termine ai fini della proposizione del reclamo avverso la sentenza con la quale viene dichiarato il fallimento: -il primo per il debitore, a partire dalla data della comunicazione della sentenza da parte della cancelleria ed -il secondo per i soggetti interessati, che decorre dalla data di iscrizione della sentenza stessa nel registro delle imprese. Il socio ex-amministratore della società rientra nella categoria dei soggetti interessati, onde per il medesimo si applica la seconda decorrenza, posto che l'espressa disposizione di legge in tal senso comporta la prevalenza del dato formale: infatti, il legislatore «ha stabilito un termine preciso ed definito a partire dal quale la conoscenza deve ritenersi presunta per tutti i terzi interessati senza possibilità di deroghe in ragione di situazioni obiettive o soggettive che potrebbero altresì ingenerare situazioni di disparità di trattamento» (vedi Cass., ord. 5 giugno 2014, n. 12654, anche nell'ipotesi della comunicazione eventualmente attuata della sentenza di fallimento da parte del curatore all'amministratore). Inoltre, occorre ribadire come, tra i soggetti parti del procedimento, individuati dall'art. 15, secondo comma, legge fall. (debitore e creditori istanti) quali destinatari della convocazione del tribunale, non possa annoverarsi il socio della società di capitali dichiarata fallita, il quale, pur essendo titolare di posizioni giuridiche che potrebbero risultare pregiudicate dalla dichiarazione di fallimento, non è destinatario della relativa istanza, né del decreto di convocazione emesso dal tribunale, dei quali non è prevista la notificazione anche nei suoi confronti. Ancora, si deve sottolineare che sebbene l'art. 18, comma 4, l.fall. richiami espressamente il solo art. 327, comma 1, c.p.c., per ragioni riconnesse al rispetto del principio del contraddittorio, riferibile anche al procedimento prefallimentare, deve ritenersi applicabile anche il successivo comma 2 qualora l'impugnazione sia stata proposta da chi, come la società fallita, pur rivestendo ivi la qualità di parte, per esserne stata destinataria dell'atto introduttivo, sia rimasta sostanzialmente estranea ad esso, non avendone avuto conoscenza a causa di un vizio della notificazione, mentre tale disposizione non si applica se il reclamo sia proposto da chi, come il socio della società fallita, pur titolare di posizioni giuridiche che potrebbero essere pregiudicate dalla dichiarazione di fallimento, non sia, tuttavia, destinatario della relativa istanza, né del decreto di convocazione, dei quali, infatti, non è prevista la notificazione anche nei suoi confronti, sicché lo stesso, benchè, legittimato a proporre reclamo, non è dispensato dall'osservanza del termine di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., indipendentemente dalla partecipazione al procedimento di primo grado e dal fatto che la notifica del ricorso di fallimento alla società fallita sia inesistente o nulla.(Sez. 1, Sentenza n. 10632 del 23/05/2016).
pagina 8 di 11 Nel caso di specie, a fronte della nullità e/o inesistenza della notifica, per i ricorrenti ai fini della validità del reclamo valeva e vale il solo termine di 30 gg. La Suprema Corte ha anche ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, con riguardo all'art. 18, quarto comma, legge fall., ai sensi degli artt. 3, 24 e 111 cost.; , infatti, nessuna violazione del diritto di difesa ed al contraddittorio, né del diritto di uguaglianza, è perpetrata dal su esposto sistema: il quale, al contrario, si legittima proprio per la ricerca di una soluzione equilibrata che, da un lato, assicura la massima tutela a tutti i soggetti interessati (fra i quali, il socio ex-amministratore della società in proprio), nonché, il rispetto del principio di uguaglianza, essendo diversa e privilegiata la posizione del debitore e dei creditori rispetto a quella dei singoli soci o ex-amministratori, i cui interessi trovano riconoscimento nella previsione della possibilità di proporre reclamo;
e, dall'altro lato, garantisce la certezza del diritto, mediante la previsione di un termine che decorre, per il debitore, dalla data della notificazione della sentenza, e, «per tutti gli altri interessati», dalla data dell'iscrizione nel registro delle imprese della sentenza di fallimento, indipendentemente da una loro diversa soggettiva conoscenza;
né tale decorrenza è incongrua, poiché s'inscrive in una disciplina, quale quella fallimentare, caratterizzata dall'esigenza di privilegiare la tutela del soggetto fallendo, mentre la tutela ad altri interessati è fornita dalla facoltà di reclamo entro il medesimo termine con una decorrenza non irragionevole, essendo la pubblicità sul registro delle imprese, di cui all'art. 2193 c.c., appositamente deputata a fornire notizia legale dei fatti ivi iscritti;
mentre neppure sussiste una disparità di trattamento tra debitore/creditori e soggetto terzo, che fruiscono dell'identico termine per approntare le loro difese, sebbene solo per i secondi decorrente dalla predetta pubblicità erga omnes (vedi Cass. sent. n.20913/2017). Le considerazioni sopra espresse evidenziano, dunque, l'inammissibilità del ricorso e l'insussistenza in radice dei presupposti della revocazione perché, appunto, ogni vizio riguardante la vocatio in ius della società andava, comunque, fatto valere mediante la proposizione del reclamo entro 30 gg dalla data di pubblicazione della sentenza nel registro delle imprese e di nessun rilevo può essere considerato il fatto che i ricorrenti siano venuti a conoscenza dei fatti posti a fondamento della domanda di revocazione solo successivamente. Infatti, i documenti decisivi la cui scoperta sarebbe avvenuta solo in data 29 aprile e 3 maggio 2024 con l'acceso agli atti della procedura prefallimentare, che se fossero stati conosciuti dal Tribunal,e avrebbero portato ad una diversa decisione, non rivestono le caratteristiche di cui all'art. 395 n. 3 c.p.c. Quanto l'atto di nomina a Curatore Speciale del Dott. , con riferimento al solo e Per_2 diverso giudizio di opposizione a D.I., questo era già stata prodotto in giudizio dai Creditori Istanti unitamente al ricorso per la dichiarazione di fallimento della ed alla CP_1
pagina 9 di 11 relata di notifica, tant'è che il Tribunale “dichiarava il fallimento della società
[...]
(C.F.: , sede legale Parte_6 P.IVA_1 in Paderno Dugnano (MI), Via Filippo Meda n. 1, in persona del legale rappresentante e liquidatore pro tempore dott. (CF: ),con studio in Albignasego (PD), Via Persona_2 C.F._7
Battaglia n. 71/b”; per cui è pacifico che si è trattato di documento che era già stato acquisito nel giudizio mentre, invece, l'art. 395 n.3 c.p.c. richiede, al contrario, che si tratti di un documento anteriore che non si è potuto produrre nel corso del processo per causa di forza maggiore. In ogni caso, la decisione del Tribunale non sarebbe stata diversa, perché previa nomina d'ufficio o su richiesta dei creditori istanti di un Curatore Speciale ad hoc si sarebbe, comunque, arrivarti alla dichiarazione di apertura della procedura fallimentare, stante il conclamato stato di insolvenza della che non è mai stato messo in discussione CP_1 dagli stessi ricorrenti. Anche con riferimento al certificato di morte del dott. che sarebbe stato acquisito Per_2 soltanto con fax del 29 aprile 2024, ritiene la Corte del tutto condivisibile e corretto quanto affermato dal Tribunale, in quanto il certificato di morte, come pure il certificato camerale dal quale desumere il conferimento dei poteri rappresentativi di una società sono documenti custoditi da pubblica amministrazione ed Ente Pubblico e come tali facilmente accessibili, e le ricerche che i ricorrenti hanno effettuato in questa sede, ben avrebbero potuto farle nell'ottobre del 2021, non avendo appunto dimostrato di essere stati impediti da causa di forza maggiore. Sulla base delle considerazioni tutte sopra svolte, il reclamo non può che essere rigettato ed i restanti motivi sono superati ed assorbiti da quanto detto. Le spese di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c. vanno poste a carico dei reclamanti in via solidale a favore del , e per esso a favore dello Stato, essendo la procedura priva di fondi e, CP_3 quindi, stata ammessa al gratuito patrocinio come documentato in atti. La liquidazione viene fatta in dispositivo ex D.M. 55/2014 e sue modifiche tenuto conto dei parametri medi previsti per le cause di valore indeterminabile sino a €260.000,00 delle questioni trattate e dell'attività difensiva svolta, nonché, dell'esito della lite e dell'assenza della fase istruttoria.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da in Parte_1 proprio ed in qualità di ex socia della e Controparte_1 Parte_2
in proprio ed in qualità di ex socio della Controparte_2 Controparte_1
. 218bis/2024 resa in data 12.11.2024 posizione collegiale così provvede:
1) rigetta il reclamo;
2) condanna i ricorrenti via solidale a rifondere le spese di lite a favore del
[...]
, per esso a favore dell'Er Controparte_8 rso spese forfetario al 15% se dovuti;
pagina 10 di 11 3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, in via solidale, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1- quater, DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24/12/2012 n. 228. Così deciso in Milano, il 30 gennaio 2025 Il Consigliere rel. Il Presidente Dott.ssa Maria Teresa Brena Dott. Francesco Distefano
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