Ordinanza cautelare 11 giugno 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 28/11/2025, n. 1463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1463 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01463/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00674/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 674 del 2025, proposto da
BE AR, rappresentato e difeso dagli avvocati Flavia Sandoni, Stefania Gandini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Modena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
-eei provvedimenti aventi prott. n. P-MO/L/Q/2023/100906, P-MO/L/Q/2023/100892, P-MO/L/Q/2023/100928, di revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciati ai lavoratori ER NO, US IA e AM RA, nonché di ogni altro atto concesso, presupposto o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Modena e di U.T.G. - Prefettura di Modena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. LE FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.5.2025 e munito di istanza cautelare, AR BE, titolare della ditta individuale AR Costruzioni, impugnava i provvedimenti, meglio indicati in epigrafe, con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Modena aveva revocato i nulla osta al lavoro rilasciati, su richiesta del medesimo, ai lavoratori ER NO, US IA e AM RA, sulla base del parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (in sigla ITL) secondo il quale “ dagli accertamenti effettuati presso gli organi competenti è emerso che l’azienda proponete il contratto di soggiorno non è in possesso del durc ”.
Il ricorrente deduceva i seguenti vizi: “ 1. Illegittimità per violazione di legge; erronea motivazione; 2° motivo: motivazione illogica; decisione contraria al criterio di proporzionalità e adeguatezza; violazione del legittimo affidamento del ricorrente ”; in sintesi, col primo motivo si lamentava che il DU sarebbe necessario solo in ipotesi di dipendenti già assunti, circostanza che non sarebbe sussistente nel caso in esame, in quanto la ditta del ricorrente era momentaneamente priva di dipendenti, per cui il DU non era dovuto; con il secondo motivo si denunciava l’eccesso di potere per sproporzione e inadeguatezza, considerato che le domande erano state presentate da oltre 2 anni, che i nulla osta erano stati rilasciati 1 anno dopo e che le revoche erano state assunte nel 2025, con conseguente violazione del principio di affidamento.
Resisteva in giudizio il Ministero dell’Interno - Prefettura di Modena, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato che chiedeva il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 149 assunta alla camera di consiglio dell’11 giugno 2025, era accolta l’istanza cautelare, ai fini del riesame, in quanto “ parte ricorrente ha prodotto il documento <durc on line> aggiornato, la cui mancanza era stata posta a base del gravato provvedimento di revoca quale unico elemento ostativo ”; era, quindi, disposto che l’Amministrazione dovesse “ esaminare la documentazione prodotta dalla ricorrente, al fine di valutare la sussistenza -fin dal momento della presentazione dell’istanza e per tutto il periodo di riferimento- dei presupposti per il mantenimento dei nulla osta in questione ”.
In data 22.9.2025 la difesa erariale ha depositato nuova documentazione -tra cui la richiesta di riesame inviata dalla Prefettura -SUI all’Ispettorato Territoriale del Lavoro e la risposta da quest’ultimo inviata all’Amministrazione richiedente –nonché memoria difensiva con cui ha ribadito l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza del 19 novembre 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale di causa.
Il ricorso è fondato e va accolto nei termini e per le ragioni di seguito precisate.
A seguito della ricordata ordinanza cautelare di riesame n. 149/2025, la Prefettura – Sportello Unico per l’Immigrazione ha richiesto all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di emettere un nuovo parere aggiornato, esplicitando l’eventuale sussistenza dei presupposti al mantenimento del nulla osta fin dal momento della presentazione dell’istanza e per tutto il periodo di riferimento, come indicato nell’ordinanza medesima.
L’ITL, in riscontro alla detta richiesta di riesame, dopo aver esplicitato le ragioni in base alle quali era stato reso il primo parere negativo, ha precisato che “ consultato l’Inps, acquisito il DU storico, verificato che allo stato attuale il DU risulta in corso di validità, viene con la presente aggiornato il parere della ITL di Modena e si procede ad esprimere il giudizio positivo ”.
Orbene, premesso che gli atti di revoca impugnati sono stati assunti dallo Sportello Unico per l’Immigrazione esclusivamente sulla base del parere negativo a suo tempo espresso dall’ITL, non essendoci nessuna altra ragione ostativa evidenziata nei provvedimenti medesimi, va rilevato che, a seguito del disposto riesame, lo stesso ITL, in forza di approfondita istruttoria – “ consultato l’Inps, acquisito il DU storico, verificato che allo stato attuale il DU risulta in corso di validità “- ha espresso un parere positivo, parere che, dunque, supera il precedente (negativo) che era stato posto a base degli atti di revoca qui contestati.
L’Amministrazione resistente, peraltro, pur in presenza del nuovo giudizio positivo espresso dall’ITL, non ha assunto un nuovo provvedimento all’esito del disposto riesame, ma si è limitata a depositare memoria difensiva con cui ha ribadito l’infondatezza del ricorso, anche sulla base di alcuni rilievi indicati dall’ITL nel parere aggiornato, senza però considerare che lo stesso ITL ha concluso l’istruttoria formulando un giudizio positivo che, evidentemente, supera il precedente parere negativo posto a fondamento delle revoche dei nulla osta e del quale l’Amministrazione, evidentemente, non può non tener conto ai fini della legittimità degli atti impugnati, i quali risultano attualmente sprovvisti dell’unica ragione posta a loro fondamento.
Sotto tale profilo, pertanto, proprio all’esito del disposto riesame compiuto dall’ITL, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento degli atti gravati.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA PE, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
LE FA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE FA | PA PE |
IL SEGRETARIO