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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/05/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
N. 8099/2023 R.G.
N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori Magistrati :
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Valeria Gaburro Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di Cessazione effetti civili di matrimonio iscritta al n. 8099/2023 RG promossa con ricorso depositato il 27.12.2023 da
(CF ), con l'avv. Parte_1 C.F._1
REDAELLI LIDIA del foro di Bergamo RICORRENTE
contro
(CF , con l'avv. LANTERI LUISELLA del CP_1 C.F._2
foro di Bergamo
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto : cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 16
FATTO E DIRITTO
Con ricorso debitamente notificato il ricorrente conveniva in giudizio la moglie al fine di ottenere la pronuncia del divorzio.
In fatto premetteva di essersi sposato con rito concordatario l'1.10.2005 a Bergamo e che dall'unione erano nati i figli (11.8.2006), maggiorenne ma non ancora Per_1
autonomo, e (25.2.2012), ancora minore, e che con sentenza n. 929/22 del Per_2
31.3.22, oggi passata in giudicato, si erano separati, previa comparizione avanti al
Giudice delegato dell'11.12.2019. Dopo aver ricordato in modo sintetico le principali condizioni della separazione – collocamento alternato dei figli, un assegno di mantenimento a suo carico di € 300,00 a figlio oltre al 50% delle spese straordinarie,
l'affido condiviso della prole e la conseguente assegnazione della casa coniugale alla moglie a cui favore era altresì previsto un assegno di mantenimento di € 100,00 al mese
- assumeva che era ancora presente tra le parti un'alta conflittualità che si concretava in particolare per la regolamentazione del diritto di visita di lui. Ricordava di essere socio
(al 26,87%) e dipendente della presso la Wip Italia Parte_2
srl e avere un reddito annuo di € 42.000,00 lordi e quindi di percepire € 2300,00 al mese, gravati dall'onere del pagamento del canone di abitazione di € 900,00 al mese. Rilevava di pagare la retta della scuola di di € 1545,00 . Dopo aver ricordato di aver Per_2
speso € 100.951,43 per la ristrutturazione della casa coniugale, di proprietà della moglie, asseriva che la stessa non poteva aver diritto ad alcun assegno divorzile visto che ella era architetto e quindi con le giuste capacità per inserirsi nel mondo del lavoro. Concludeva chiedendo, oltre la pronuncia di stato, la conferma delle condizioni di cui alla separazione , senza alcun tipo di contributo economico nei confronti della resistente.
pagina 2 di 16 Si costituiva la resistente che non contestava la domanda di stato, ma si opponeva decisamente a tutto quanto richiesto in via ulteriore dal marito. Evidenziava di non aver mai sostenuto l'esame di stato e dunque di non essere un libero professionista, aggiungeva che al reddito da lavoro del marito occorreva aggiungere gli importi che allo stesso pervenivano come utili della società di cui egli faceva parte. Affermava che le difficoltà che il ricorrente aveva con i figli, lungi dall'essere causati da qualsivoglia suo ostruzionismo, avevano origine dai comportamenti particolarmente rigidi di lui, riportando a riprova di ciò alcune indicazioni tratte dalla CTU espletata in seno al giudizio di separazione. Assumendo che le esigenze dei figli erano mutate chiedeva così
l'aumento dell'assegno e, per sé, chiedeva l'assegno divorzile. Concludeva così chiedendo un assegno di mantenimento di € 500,00 a figlio oltre al 70% delle spese straordinarie e un assegno divorzile di € 500,00.
All'esito della prima udienza del 16.4.2024 il Giudice delegato, anche sulla base di un accordo raggiunto tra le parti in udienza, modificava il diritto di visita tra il padre e la figlia minore aumentando di un giorno quanto già prefissato in separazione, portava ad €
400,00 a figlio l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente, revocando l'assegno di mantenimento della moglie.
La causa, dopo il rigetto delle istanze istruttori, veniva rimessa una prima volta avanti al
Collegio per la decisone. Con istanza del 20.7.2024 il procuratore della resistente depositava istanza ai sensi dell'art. 473bis-39 con cui veniva richiesta l'ammonizione nei confronti del ricorrente e si revocava per iscritto il consenso dato in udienza in forma orale al percepimento diretto dell'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne.
Veniva così fissata un'udienza per il contraddittorio su tali domande per la data del
22.1.25 al cui esito , previo riconoscimento del deposito di note di 15 gg, la causa si rimetteva in decisione.
La domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
pagina 3 di 16 Risulta dai documenti prodotti che: -i coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio concordatario in data 01/10/2005 nel Comune di BERGAMO - dalla loro unione sono nati i figli (11.8.2006), maggiorenne ma non ancora autonomo, e Per_1
(25.2.2012), ancora minore, Per_2
I coniugi vivono separati da più di sei mesi, successivamente alla loro comparizione davanti al Giudice designato del Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale- terminato con la sentenza n. 929/22 del 31.3.22, oggi passata in giudicato - previa comparizione avanti al Giudice delegato dell'11.12.2019. mentre il ricorso è stato depositato nel 27/12/2023 . Le parti hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione e ciò non appare dubitabile anche in considerazione del fatto che l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio .
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 (come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55) e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- Sull'affido della figlia minore
La richiesta concorde delle parti circa la forma dell'affido richiesto per e la Per_2
stessa forma così prevista (affido condiviso) esonera il Collegio da l'esaminare in modo particolarmente puntuale lo stesso. Va peraltro infatti ricordato come l'affido condiviso è inequivocabilmente finalizzato alla realizzazione dell'interesse morale e materiale della prole e per questa ragione, dopo e nonostante la crisi della coppia, i provvedimenti giudiziari mirano alla conservazione (o al ripristino) di un paritario rapporto dei minori con entrambi i genitori (un diritto soggettivo di per sé ovviamente coincidente con il loro interesse), il che comporta l'attribuzione a ciascuno di essi di pari opportunità quando abbiano capacità genitoriali omogenee o, viceversa, all'attribuzione a ciascuno di essi di pagina 4 di 16 compiti di cura e di tempi di frequentazione differenti quando in concreto ciò meglio realizzi i diritti del minore;
sempre che non esistano particolari ed eccezionali circostanze ostative, non presenti nella fattispecie.
viene pertanto affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_2
collocamento prevalente presso la madre assegnataria della casa coniugale.
- Sul diritto di visita tra padre e figlia
Sulla visita della minore le parti discutono nel senso che la madre vorrebbe diminuita la permanenza della figlia col padre cui rimprovera atteggiamenti e comportamenti che creerebbero disagio e malessere alla stessa. Di contro il ricorrente rileva che tale ricostruzione non risponde a realtà , quanto piuttosto ad un desiderio della stessa madre che tende ad allontanare la prole da lui.
Sul diritto di visita , già disciplinato in seno alla separazione, con i provvedimenti urgenti e provvisori il giudie designato aveva già, sull'accordo delle stesse parti, aggiunto un giorno al mese: “a settimane alterne il lunedì e martedì dalla mattina o all'uscita di scuola con il pernottamento e il fine settimana dal venerdì mattina o uscita di scuola fino a lunedì mattina, con inversione a favore della mamma nella settimana successiva. si prevede che il giorno in più a favore di si disponga nella terza Per_2
settimana del mese, se lo desidera la figlia. ….”
Ritiene il Collegio, alla luce di quanto è stato allegato e documentato in atti, che la difficoltà oggi vissuta da , più che in un condotta o per situazioni e Per_2
comportamenti da rimproverare al padre, sembrerebbe essere collegata ad una personale condizione di criticità psicologica della medesima minore, senza di fatto alcun apporto specifico del padre. Induce tale conclusione anche il fatto che questa situazione particolare della minore era stata già individuata dalla CTU svolta durante il giudizio di separazione, laddove si leggeva della esistenza di “una parziale inclusività esistente tra la madre e i vissuti ansiosi e di sofferenza della secondogenita” e che giustifica altresì
l'attuale specifica terapia con la dottoressa psicoterapeuta, seguita Controparte_2
pagina 5 di 16 dalla minore. Vale la pena , a tal uopo, sottolineare che la stessa specialista abbia evidenziato la necessità di lavorare molto sul distacco di dalla madre (si veda la Per_2
sintesi allegata da parte ricorrente) e, ancora più di recente , in data 16 settembre 2024, la professionista ha, a chiusura della sua relazione, affermato:<.. a fronte di quanto emerso, il lavoro terapeutico avrà ora come focus la difficoltà di separazione dalla mamma, con cui ha un forte attaccamento, a tratti anche regressivo per quanto Per_2
concerne l'età>. Ciò appare allora sufficiente per non accogliere l'ulteriore richiesta della resistente tesa a diminuire il tempo di visita e permanenza della minore col padre: ciò infatti non farebbe che ulteriormente aggravare una situazione di fatto patologica per come ribadita dalla psicoterapeuta che ha in cura la minore.
Da ciò allora appare più vantaggioso per la minore, oltre che per il giusto esercizio da parte dei genitori del rispettivo ruolo, confermare le condizioni di visita così come indicate in seno ai provvedimenti urgenti durante questo giudizio e cioè : - a settimane alterne il lunedì e il martedì dalla mattina o dall'uscita di scuola con il pernottamento e il fine settimana dal venerdì mattina o uscita di scuola fino al lunedì mattina;
con inversione a favore della mamma nella settimana successiva;
- si prevede che si abbia un giorno in più a favore di da disporre nella 3° settimana del mese se lo Per_2
desidera la figlia;
- quanto al periodo delle vacanze natalizie (dall'ultimo giorno di attività scolastica di dicembre sino al giorno di ripresa delle attività scolastiche a gennaio) il collocamento ad anni alterni secondo la seguente suddivisione: dall'ultimo giorno di attività scolastica di dicembre sino al 31 dicembre alle ore 10; dal 31 dicembre alle ore 10 sino al giorno di ripresa delle attività scolastiche a gennaio;
- quanto al periodo delle vacanze pasquali il collocamento ad anni alterni dal Giovedì Santo fino al martedì successivo alla Pasqua;
- quanto al periodo estivo (che va dalla fine dell'anno scolastico sino alla ripresa dell'anno scolastico successivo): - nei mesi di giugno e luglio il collocamento settimanale alternato della figlia da lunedì mattina a domenica incluso il pagina 6 di 16 pernotto;
- nei mesi di giugno e luglio la possibilità per la figlia di trascorrere una settimana con i nonni materni e una con la nonna paterna: presso i nonni materni in una qualsiasi delle settimane assegnate alla madre e presso la nonna paterna in una qualsiasi delle settimane assegnate al padre;
- nel mese di agosto la possibilità per la figlia di trascorrere almeno 2 settimane consecutive con ciascun genitore;
- Le vacanze estive sono concordate e comunicate all'altro genitore perentoriamente entro il 31 maggio di ogni anno.
La famiglia , come detto finora, ha due figli , maggiorenne ma non ancora Per_1
autonomo, e , ancora minore. Per_2
In sede di precisazione delle conclusioni il ricorrente ha chiesto di versare un assegno di
€ 300,00 a figlio , peraltro con versamento diretto al figlio maggiorenne di cui si parlerà infra, oltre al 50% delle spese straordinarie;
la resistente invece ha chiesto di ottenere , con versamento a lei, un assegno di € 500,00 a figlio oltre al 70% delle spese straordinarie.
Com'è noto la misura dell'assegno dev'essere proporzionale ai redditi di ciascuna parte e tenere anche in conto la tempistica di permanenza del figlio presso il genitore.
I redditi del ricorrente vengono così quantificati: € 42.350,00 per l'anno 2024 (, DOC
51), i redditi 2023 erano simili e cioè € 42.363,00 , redditi 2022 di € 36.282 ; la retribuzione mensile è dunque pari ad € 2.300 € per 13 mesi, cui devono aggiungersi i dividendi societari di Wip Italia srl che, al lordo, nel 2023 sono stati pari ad € 9.967,80
(negli anni precedenti di ben altro tenore e cioè - nel 2022 dividendi per € 161.181,00 – quota Fadigati € 43.309,33 di cui netto € 32'055,48; - nel 2021 dividendi per €
290.127,00 – quota Fadigati € 77.957,12 di cui netto € 57.700,09; - nel 2020 dividendi per € 96.220,00 – quota Fadigati € 25.855,93 di cui netto € 19.137,12; - nel 2019 dividendi per € 58.470,00 – quota Fadigati € 10.336,89 di cui netto € 7.650,87. nel 2023
i dividendi sono calati ad € 13.470,00 di cui netto € 9.967,80.) . Dal reddito mensile pagina 7 di 16 occorre poi sottrarre l'importo di € 900,00 di canone di locazione e l'importo dell' assicurazione sulla vita a favore dei figli.
La resistente non lavora, ha comunque un tenore di vita buono (si veda il resoconto di vacanze all'estero o al mare che allegate dal ricorrente non sono mai state contestate dalla resistente) vive in una casa di proprietà e, sembrerebbe, abbia finora accumulato già un elevato debito per il mancato rimborso delle spese straordinarie dei figli .
E' valutando proprio il reddito del ricorrente, oltre a quanto egli stesso ha dichiarato in seno alla prima udienza , che appare equo riconoscere l'importo di € 400,00 a figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo, meglio individuato in seno al dispositivo.
Porta a tale somma la considerazione sia del tempo che passa con la figlia minore (non potendo ipotizzare i tempi di permanenza del figlio maggiorenne) sia il dato appunto della stessa sua dichiarazione di possibilità svolta all'udienza avanti al giudicante (senza peraltro contezza di modifiche patrimoniali nei tempi trascorsi tra la prima udienza e la data della presente pronuncia).
Le parti avevano seppur solo oralmente pattuito che l'assegno di fosse versato Per_1
direttamente a lui: accordo che se esistente non appare illegittimo e avrebbe infatti potuto essere fatto proprio in seno alla pronuncia di divorzio. Tuttavia la resistente ha revocato detto suo consenso, non si comprende bene se immediatamente dopo l'udienza piuttosto che qualche giorno dopo, tanto da avere depositato un'istanza urgente che ha causato la rimessione sul ruolo della causa per aprire un contraddittorio su questa nuova situazione.
In termini giuridici, visto che solo in tal modo può intervenire l'AGO, a chiedere il versamento diretto vi è la sola legittimazione attiva del figlio maggiorenne che è sostanzialmente il creditore della somma: tuttavia laddove il figlio maggiorenne conviva con un genitore è quest'ultimo il legittimo soggetto a cui favore va riconosciuto il pagamento dell'assegno, si richiama in tal senso l'ordinanza 09/07/2018 n° 18008 della pagina 8 di 16 Cassazione che ha chiaramente individuato le motivazioni sottese a tale scelta che non possono che essere condivise. Pertanto laddove vi fosse stato un precedente accordo in senso diverso – e quindi un versamento a favore diretto del figlio – in caso di revoca del consenso di uno dei genitori l'accordo stesso viene meno e con esso ogni possibile disputa in materia, ciò indipendentemente dalle ragioni che hanno provocato il superamento dell'accordo orale prima esistente.
Da ciò quindi anche l'assegno relativo al figlio maggiorenne va versato a favore Per_1
della madre con la quale questi convive.
-sull'assegno divorzile
La resistente ha insistito per ottenere un assegno divorzile che ha quantificato in €
500,00 mensile, il ricorrente ha contestato tale domanda.
La domanda di assegno divorzile avanzata è infondata e va rigettata.
In primo luogo, va ricordato che il riconoscimento di un assegno divorzile non può essere fondato sulla mera comparazione della posizione reddituale e/o patrimoniale dei due coniugi, poiché così facendo verrebbe frustrata la ratio dell'istituto giuridico mediante la costituzione di una vera e propria “rendita di posizione” disancorata da una reale esigenza assistenziale ovvero dal contributo fornito dall'ex coniuge nella formazione del patrimonio comune o personale dell'altro (cfr. S.U. n. 18287/2018).
Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite deve accertarsi “se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di pagina 9 di 16 questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive”.
Gli stessi giudici di legittimità hanno ulteriormente chiarito che non può evocarsi una mera esigenza "riequilibratrice" delle condizioni reddituali dei coniugi, poiché essa “non trova una specifica conferma come funzione autonoma dell'istituto nel testo della norma
(art. 5, comma 6, cit.). La suddetta esigenza era coerente, piuttosto, nella diversa prospettiva della conservazione del tenore di vita matrimoniale, rispetto alla quale il riequilibrio dei redditi costituiva l'esito finale di quel confronto reddituale che costituiva il fulcro di ogni valutazione in ordine alla attribuzione e quantificazione dell'assegno. E tuttavia, una volta superata la suddetta prospettiva, il (parziale) riequilibrio dei redditi altro non è che l'effetto pratico dell'imposizione patrimoniale realizzata con l'attribuzione dell'assegno alle condizioni date (non indipendenza economica e/o necessità di compensazione del particolare contributo dato da un coniuge durante la vita matrimoniale)” (cfr. Cass. Civ. sent. n. 24934 del 07/10/2019).
Ciò premesso in diritto, va osservato che nella presente causa non si rinviene alcuna specifica allegazione con riguardo all'eventuale contributo che avrebbe reso per la CP_1
formazione del patrimonio comune o personale del marito, né alcuna specifica indicazione è stata offerta con riferimento ad eventuali occasioni o aspettative di crescita professionale sacrificate dalla ricorrente per occuparsi dei bisogni della famiglia.
La verifica della fondatezza della richiesta di assegno divorzile è da collegare casualmente alla valutazione degli indicatori contenuti nella prima parte del comma 6 dell'articolo 5 della legge sul divorzio: al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi, all'atto dello scioglimento del vincolo, sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio, quindi, delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione del ruolo trainante endofamiliare in relazione alla durata, oltre che alle effettive potenzialità professionali e reddituali,
pagina 10 di 16 valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente e alla conformazione del mercato del lavoro, il giudice deve accertare se la condizione di squilibrio sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni e ai ruoli endofamiliari in relazione alla durata del matrimonio e dell'età del richiedente e ove tale disparità o comunque lo squilibrio economico patrimoniale derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia evidentemente deve essere riconosciuto tale assegno che ha funzione, come noto, assistenziale, equilibratrice, perequativa e solidaristica.
In tal caso non sussiste il requisito della inadeguatezza dei mezzi, visto che la resistente
è non solo architetto, ma ha trovato anche occupazione in linea con quello che è il proprio titolo di studio per come dichiarato dalla stessa all'udienza del 16/04/2024 e quindi percepisce un reddito lavorando in regime di partita IVA . Ella ha documentato il fatto di aver svolto l'attività di insegnante e di aver avuto collaborazioni di vario genere in più settori : ciò evidenziando come la stessa abbia una capacità lavorativa senza reale preclusione collegata all'età per inserirsi nel settore lavorativo che in qualche modo corrisponde a quello che sono, diciamo, il proprio titolo di studio e il percorso professionale della stessa .
Non è stato neppure in qualche misura provato il fatto che durante il matrimonio ella abbia gestito la famiglia per decisioni condivise, essendo viceversa allegata da parte del ricorrente il dato secondo il quale è stato proprio il marito che ha dovuto coniugare il proprio impegno lavorativo con le esigenze familiari e ciò a causa del precario stato di salute della signora, stato di salute che era stato in sede di separazione anche confermato attraverso l'espletata CTU . Non vi è prova di impedimenti da parte del marito all'espletamento di un qualche lavoro, tant'è vero che negli anni 2006 o nel 2008 o 2009
e ancora dal 2017 al 2018 si riporta il dato per cui la moglie ha svolto attività lavorativa e cioè collaborazioni con studi piuttosto che con negozi di arredamento. Non può essere pagina 11 di 16 considerato in alcun modo di ostacolo il fatto che la signora non abbia conseguito l'esame di Stato per non averlo mai potuto sostenere, peraltro ciò essendo allegazione priva di addentellati probatori. A ciò si aggiunge che in seno alla prima udienza, prima della pronuncia dei provvedimenti urgenti e provvisori, la resistente aveva in udienza assunto di poter tranquillamente rinunciare all'assegno a suo favore. Dal racconto della vita matrimoniale si ha che la famiglia abbia lasciato Milano prima che il figlio Per_1
compisse tre anni per trasferirsi a Bergamo ciò per fare in modo che la moglie proseguisse l'attività lavorativa intrapresa e trovasse aiuto avvicinandosi ai genitori, mentre il marito continuava a fare il pendolare per Milano;
il ricorrente ha poi riportato come nel 2012 la moglie manifestava, dopo la nascita di , il primo episodio Per_2
ansioso depressivo e come fino a tutto il 2013 si alternavano, nell'ambito della gestione dei figli, la nonna materna e due baby sitter mentre fino al 2017 era il marito che , grazie a permessi e ferie, gestiva i figli limitando i disagi emotivi che le condizioni di salute della signora causavano , egli ricordando come oltre all'utilizzo di supporti farmacologici la moglie era stata anche ricoverata presso il reparto di psichiatria a
Bergamo per una settimana. Ricostruzione di una vita familiare ove pertanto diventa difficile riconoscere alla moglie attività di gestione o di cura dei figli o della famiglia in generale.
Il ricorrente ha allegato altresì come la resistente attualmente abbia comunque un tenore di vita piuttosto alto - vestiti firmati, vacanze costose annuali e non solo in località esotiche ma anche in hotel a quattro stelle - e come egli abbia , durante il matrimonio contribuito economicamente in modo elevato alla ristrutturazione della casa coniugale, di proprietà della moglie, così da non dovere oggi in alcun modo altro in termini di perequazione.
.Da tutto quanto finora premesso detta domanda deve essere rigettata.
pagina 12 di 16 Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e si compensano così per ½, condannando la resistente la pagamento delle stesse come da dispositivo (causa di valore indeterminabile , complessità bassa, valori medi)
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
BERGAMO l'1/10/2005 tra , nato a [...] Parte_1
(GE) il 16/06/1977, e , nata a [...] il [...] CP_1
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di BERGAMO di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno
2005 , parte II, serie A, n. 302;
3) conferma l'affido condiviso della minore con collocamento prevalente Per_2
presso la madre e con la gestione ordinaria riconosciuta in via esclusiva al genitore al momento collocatario, con la gestione di carattere straordinario riconosciuta all'accordo di entrambi i genitori;
4) il papà potrà vedere la figlia minore, salvo accordi modificativi intervenuti tra la parti, con le seguenti modalità : - a settimane alterne il lunedì e il martedì dalla mattina o dall'uscita di scuola con il pernottamento e il fine settimana dal venerdì mattina o uscita di scuola fino al lunedì mattina;
con inversione a favore della mamma nella settimana successiva;
- si prevede che si abbia un giorno in più a favore di da disporre Per_2
nella 3° settimana del mese se lo desidera la figlia;
- quanto al periodo delle vacanze natalizie (dall'ultimo giorno di attività scolastica di dicembre sino al giorno di ripresa delle attività scolastiche a gennaio) il collocamento ad anni alterni secondo la seguente suddivisione: dall'ultimo giorno di attività scolastica di dicembre sino al 31 dicembre alle ore 10; dal 31 dicembre alle ore 10 sino al giorno di ripresa delle attività scolastiche a gennaio;
- quanto al periodo delle vacanze pasquali il collocamento ad anni alterni dal pagina 13 di 16 Giovedì Santo fino al martedì successivo alla Pasqua;
- quanto al periodo estivo (che va dalla fine dell'anno scolastico sino alla ripresa dell'anno scolastico successivo): - nei mesi di giugno e luglio il collocamento settimanale alternato della figlia da lunedì mattina a domenica incluso il pernotto;
- nei mesi di giugno e luglio la possibilità per la figlia di trascorrere una settimana con i nonni materni e una con la nonna paterna: presso i nonni materni in una qualsiasi delle settimane assegnate alla madre e presso la nonna paterna in una qualsiasi delle settimane assegnate al padre;
- nel mese di agosto la possibilità per la figlia di trascorrere almeno 2 settimane consecutive con ciascun genitore;
- Le vacanze estive devono essere concordate e comunicate all'altro genitore perentoriamente entro il 31 maggio di ogni anno.
5) pone a carico del padre l'onere di versare entro il 15 di ogni mese per il mantenimento ordinario dei due figli, il primo maggiorenne ma non ancora autonomo e la seconda minore, alla madre un assegno complessivo di € 800,00 (€ 400,00 a figlio) oltre rivalutazione istat annuale;
6) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere alle spese straordinarie per la prole in ragione del 50% ciascuno come da Protocollo del Tribunale di Bergamo che si riporta integralmente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
pagina 14 di 16 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES o DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori o enti analoghi – da contenersi entro una somma pari a euro 200,00 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e pagina 15 di 16 le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola; d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento
(baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensive di corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi;
6) assegna la casa coniugale alla resistente che vi abiterà con la figlia minore;
7) rigetta la domanda di assegno divorzile svolta dalla resistente
8) condanna la resistente alla rifusione delle spese a favore del ricorrente che si liquidano , già compensate per metà, in € 73,50 per spese ed € 3.308,00 (di cui €
1701,00 per la fase di studio , € 1204,00 per la fase iniziale, € 1806,00 per la fase istruttoria ed € 2905,00 per la fase decisionale /2) per compenso professionale, oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali 15%
Così deciso in Bergamo Camera di Consiglio del 3.4.2025
IL PRESIDENTE est.
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