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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/04/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2517/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2517/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VENTRELLA ANNA Parte_1 C.F._1
MARIA, elettivamente domiciliato in VIA FRANCESCO FERRUCCI 33 PRATO presso il difensore avv. VENTRELLA ANNA MARIA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMBRIACI SILVANO e dell'avv. ZAFFINA CP_1 P.IVA_1
ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A FIRENZE presso il difensore avv. IMBRIACI SILVANO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. conveniva in giudizio l' , formulando le seguenti Parte_1 CP_1
conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla prestazione richiesta con la domanda AUT ANF presentata all' in data 09/05/2023 – prot. 3000.09/05/2023.0250482 e con le domande di CP_1 CP_1 riesame della disoccupazione agricola presentate il 21.11.2023 per gli anni 2018-2022;
2) Per l'effetto annullare il rifiuto della domanda AUT ANF presentata in data 09/05/2023, ordinando all' l'inclusione nel nucleo familiare del ricorrente dei congiunti residenti all'estero, così come CP_1 indicati in domanda amministrativa;
CP_
3) Per l'effetto, condannare l' al pagamento delle domande di riesame della disoccupazione agricola, relative agli anni 2018-2022, presentate in data 21.11.2023;
4) Vittoria di spese legali, oltre Iva e Cap come per legge, con distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario”.
Il ricorrente, lavoratore agricolo e cittadino senegalese titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e residente nel Comune di Firenze, allegava di aver presentato in data
9.5.2023 autorizzazione al pagamento degli assegni familiari arretrati in favore del nucleo familiare (composto dalla moglie e da 4 figli, tutti residenti in [...]), con decorrenza 10.5.2018, nonché domande di riesame della disoccupazione agricola per gli anni, 2018, 2019, 2020 e 2021.
Si doleva che l' avesse respinto la domanda con la seguente motivazione “lo stato civile del CP_2 richiedente non corrisponde con quanto presente presso l'anagrafe del comune di residenza”, nonostante la sussistenza dei presupposti per il relativo conseguimento (composizione del nucleo familiare risultante dal certificato di matrimonio e ammontare del reddito del nucleo familiare e percentuale non inferiore al 70% del reddito da lavoro dipendente del richiedente), essendo ormai irrilevante la residenza all'estero dei familiari (Corte Cost., 67/2022); aggiungeva che esito negativo aveva avuto anche il ricorso presentato dinanzi al Comitato Provinciale, peraltro sulla base di una differenze motivazione (“la data di presentazione precede la Circolare n. 95 del 2.08.2022 rispetto al diritto vs cittadini extracomunitari”).
Costituitosi in giudizio, l' contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto. In CP_2
particolare, rilevava che il ricorrente aveva autocertificato uno stato civile (coniugato) non CP_1
corrispondente con quanto presente nei registri anagrafici della pubblica amministrazione e che, quindi, non risultavano provati i presupposti per la concessione della prestazione domandata, compresa quella relativa al pagamento degli ANF su DS agricola.
La causa, istruita documentalmente, era decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
***
Il ricorrente, cittadino straniero, ha presentato in data 9.5.2023 domanda (non di autorizzazione al pagamento degli assegni familiari, ma) di autorizzazione all'inclusione nel nucleo familiare, ai fini del pagamento degli ANF, di familiari (coniuge e quattro figli) residenti in [...]estero non convenzionato
(Senegal) (v. domanda prot. n. 3000.09/05/2023.0250482: doc. 5 fasc. ric.; doc. 1 fasc. res.).
Come rilevato dall' , la controversia ruota attorno alla verifica nel merito della sussistenza dei CP_1 presupposti per l'accesso al trattamento domandato, non essendo ormai in discussione – sul piano giuridico – il diritto ad includere nella domanda di autorizzazione ANF familiari di cittadino straniero residenti in [...]estero non convenzionato (vd. Corte Cost., sentenza n. 67/2022 e circolare n. CP_1
95/2022).
Al riguardo, ai sensi dell'art. 2 D.L. 69/1988, conv. dalla L. 153/1988, il riconoscimento e la determinazione dell'importo dell'Assegno per il nucleo familiare tiene conto della composizione del nucleo familiare e del reddito complessivo facente capo al medesimo.
In particolare: a) nel nucleo familiare sono compresi i coniugi (con esclusione di quelli legalmente ed effettivamente separati) e i figli (ed equiparati) di età inferiore ai 18 anni (ovvero senza limiti di età qualora siano inabili assolutamente e permanentemente a proficuo lavoro), nonché - alle stesse condizioni dei figli ed equiparati - i fratelli, le sorelle e i nipoti;
b) riguardo al reddito familiare, assume rilievo quello assoggettabile all'IRPEF (nonché i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva, se superiori ad € 1.032,91) che sia stato conseguito dai predetti componenti nell'anno solare immediatamente precedente il 1° luglio di ciascun anno;
esso ha valore per la corresponsione delle prestazioni fino al 30 giugno dell'anno successivo, salvo le variazioni del nucleo familiare;
l'Assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale che derivi da lavoro dipendente risulti inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.
Il ricorrente ha fornito dimostrazione di entrambi i presupposti.
Quanto al primo, il libretto di famiglia del 9.12.2013 (doc. 3 fasc. ric.; doc. 6 fasc. ) e il certificato CP_1
di vita collettivo del 29.11.2023 (doc. 4 fasc. ric.; doc. 5 fasc. ) attestato che il nucleo familiare CP_1
del ricorrente è composto dalla moglie (nata in [...] il [...]) e dai figli Persona_1 Pt_2
(nato in [...] il [...]), (nato in [...] il [...]), (nato in
[...] Persona_2 Persona_3
Senegal il 18.9.2009) e (nato in [...] il [...]), tutti residenti in [...]. Persona_4
La composizione del nucleo familiare, con i relativi stati dei singoli componenti, sono stati quindi documentati mediante certificati o attestazioni rilasciate dalle competenti Autorità dello Stato estero
(Ufficiale dello Stato civile del Centro di Touba Mosquee), corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità consolare e legalizzati.
Tale documentazione, peraltro non contestata da nemmeno sotto il profilo della conformità alle CP_1 previsioni dell'art. 33 DPR 445/2000, è quindi idonea a provare i fatti e stati in essa rappresentati, senza che a tal fine sia necessaria la trascrizione del matrimonio in Italia (è quindi irrilevante che il ricorrente risulti celibe presso l'Anagrafe del Comune di Firenze). Ancora:
- è irrilevante che nel certificato di vita collettivo i figli e siano indicati come residenti in Pt_2 Per_2
Senegal (quando invece essi sono pacificamente residenti in Italia dal 16.3.2022), essendo il luogo di residenza irrilevante ai fini dell'inclusione del familiare ai fini del riconoscimento dell'Assegno per il nucleo familiare;
- è superfluo sul piano probatorio richiedere lo stato di famiglia anno per anno, non avendo il nucleo familiare subito variazioni nel periodo dal 2013 al 2023 (come risulta dal confronto tra il libretto di famiglia e il certificato di vita collettivo); - la maternità dei figli da parte della moglie del ricorrente risulta dal già richiamato libretto di famiglia.
Quanto al secondo presupposto, il reddito del nucleo familiare è costituito soltanto dal reddito da lavoro dipendente del ricorrente, non avendo la moglie prodotto redditi nel periodo in considerazione (vd. attestazione consolare sub doc. 10 fasc. ric.).
Il ricorso deve quindi trovare accoglimento come da dispositivo, anche con riferimento alle domande di riesame della disoccupazione agricola presentate dal ricorrente in data 21.11.2023 e relative al periodo
2018.2021 (docc.
6-9 fasc. ric.), accoglimento subordinato alla sussistenza dei medesimi requisiti di cui sopra.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo senza applicazione della fase istruttoria (non tenutasi) e con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione e richiesta disattesa,
1) condanna ad includere nel nucleo familiare del ricorrente i congiunti residenti CP_1 Parte_1 all'estero indicati nella domanda amministrativa presentata il 9.5.2023 e richiamata in motivazione;
2) condanna al pagamento delle domande di riesame della disoccupazione agricola, relative agli CP_1
anni 2018-2021, presentate dal ricorrente in data 21.11.2023;
3) condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.291,00 per compensi, oltre CP_1
rimborso forfetario 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente avv. Anna Maria Ventrella dichiaratosi antistatario.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Firenze, 10 aprile 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2517/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VENTRELLA ANNA Parte_1 C.F._1
MARIA, elettivamente domiciliato in VIA FRANCESCO FERRUCCI 33 PRATO presso il difensore avv. VENTRELLA ANNA MARIA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMBRIACI SILVANO e dell'avv. ZAFFINA CP_1 P.IVA_1
ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A FIRENZE presso il difensore avv. IMBRIACI SILVANO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. conveniva in giudizio l' , formulando le seguenti Parte_1 CP_1
conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla prestazione richiesta con la domanda AUT ANF presentata all' in data 09/05/2023 – prot. 3000.09/05/2023.0250482 e con le domande di CP_1 CP_1 riesame della disoccupazione agricola presentate il 21.11.2023 per gli anni 2018-2022;
2) Per l'effetto annullare il rifiuto della domanda AUT ANF presentata in data 09/05/2023, ordinando all' l'inclusione nel nucleo familiare del ricorrente dei congiunti residenti all'estero, così come CP_1 indicati in domanda amministrativa;
CP_
3) Per l'effetto, condannare l' al pagamento delle domande di riesame della disoccupazione agricola, relative agli anni 2018-2022, presentate in data 21.11.2023;
4) Vittoria di spese legali, oltre Iva e Cap come per legge, con distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario”.
Il ricorrente, lavoratore agricolo e cittadino senegalese titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e residente nel Comune di Firenze, allegava di aver presentato in data
9.5.2023 autorizzazione al pagamento degli assegni familiari arretrati in favore del nucleo familiare (composto dalla moglie e da 4 figli, tutti residenti in [...]), con decorrenza 10.5.2018, nonché domande di riesame della disoccupazione agricola per gli anni, 2018, 2019, 2020 e 2021.
Si doleva che l' avesse respinto la domanda con la seguente motivazione “lo stato civile del CP_2 richiedente non corrisponde con quanto presente presso l'anagrafe del comune di residenza”, nonostante la sussistenza dei presupposti per il relativo conseguimento (composizione del nucleo familiare risultante dal certificato di matrimonio e ammontare del reddito del nucleo familiare e percentuale non inferiore al 70% del reddito da lavoro dipendente del richiedente), essendo ormai irrilevante la residenza all'estero dei familiari (Corte Cost., 67/2022); aggiungeva che esito negativo aveva avuto anche il ricorso presentato dinanzi al Comitato Provinciale, peraltro sulla base di una differenze motivazione (“la data di presentazione precede la Circolare n. 95 del 2.08.2022 rispetto al diritto vs cittadini extracomunitari”).
Costituitosi in giudizio, l' contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto. In CP_2
particolare, rilevava che il ricorrente aveva autocertificato uno stato civile (coniugato) non CP_1
corrispondente con quanto presente nei registri anagrafici della pubblica amministrazione e che, quindi, non risultavano provati i presupposti per la concessione della prestazione domandata, compresa quella relativa al pagamento degli ANF su DS agricola.
La causa, istruita documentalmente, era decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
***
Il ricorrente, cittadino straniero, ha presentato in data 9.5.2023 domanda (non di autorizzazione al pagamento degli assegni familiari, ma) di autorizzazione all'inclusione nel nucleo familiare, ai fini del pagamento degli ANF, di familiari (coniuge e quattro figli) residenti in [...]estero non convenzionato
(Senegal) (v. domanda prot. n. 3000.09/05/2023.0250482: doc. 5 fasc. ric.; doc. 1 fasc. res.).
Come rilevato dall' , la controversia ruota attorno alla verifica nel merito della sussistenza dei CP_1 presupposti per l'accesso al trattamento domandato, non essendo ormai in discussione – sul piano giuridico – il diritto ad includere nella domanda di autorizzazione ANF familiari di cittadino straniero residenti in [...]estero non convenzionato (vd. Corte Cost., sentenza n. 67/2022 e circolare n. CP_1
95/2022).
Al riguardo, ai sensi dell'art. 2 D.L. 69/1988, conv. dalla L. 153/1988, il riconoscimento e la determinazione dell'importo dell'Assegno per il nucleo familiare tiene conto della composizione del nucleo familiare e del reddito complessivo facente capo al medesimo.
In particolare: a) nel nucleo familiare sono compresi i coniugi (con esclusione di quelli legalmente ed effettivamente separati) e i figli (ed equiparati) di età inferiore ai 18 anni (ovvero senza limiti di età qualora siano inabili assolutamente e permanentemente a proficuo lavoro), nonché - alle stesse condizioni dei figli ed equiparati - i fratelli, le sorelle e i nipoti;
b) riguardo al reddito familiare, assume rilievo quello assoggettabile all'IRPEF (nonché i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva, se superiori ad € 1.032,91) che sia stato conseguito dai predetti componenti nell'anno solare immediatamente precedente il 1° luglio di ciascun anno;
esso ha valore per la corresponsione delle prestazioni fino al 30 giugno dell'anno successivo, salvo le variazioni del nucleo familiare;
l'Assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale che derivi da lavoro dipendente risulti inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.
Il ricorrente ha fornito dimostrazione di entrambi i presupposti.
Quanto al primo, il libretto di famiglia del 9.12.2013 (doc. 3 fasc. ric.; doc. 6 fasc. ) e il certificato CP_1
di vita collettivo del 29.11.2023 (doc. 4 fasc. ric.; doc. 5 fasc. ) attestato che il nucleo familiare CP_1
del ricorrente è composto dalla moglie (nata in [...] il [...]) e dai figli Persona_1 Pt_2
(nato in [...] il [...]), (nato in [...] il [...]), (nato in
[...] Persona_2 Persona_3
Senegal il 18.9.2009) e (nato in [...] il [...]), tutti residenti in [...]. Persona_4
La composizione del nucleo familiare, con i relativi stati dei singoli componenti, sono stati quindi documentati mediante certificati o attestazioni rilasciate dalle competenti Autorità dello Stato estero
(Ufficiale dello Stato civile del Centro di Touba Mosquee), corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità consolare e legalizzati.
Tale documentazione, peraltro non contestata da nemmeno sotto il profilo della conformità alle CP_1 previsioni dell'art. 33 DPR 445/2000, è quindi idonea a provare i fatti e stati in essa rappresentati, senza che a tal fine sia necessaria la trascrizione del matrimonio in Italia (è quindi irrilevante che il ricorrente risulti celibe presso l'Anagrafe del Comune di Firenze). Ancora:
- è irrilevante che nel certificato di vita collettivo i figli e siano indicati come residenti in Pt_2 Per_2
Senegal (quando invece essi sono pacificamente residenti in Italia dal 16.3.2022), essendo il luogo di residenza irrilevante ai fini dell'inclusione del familiare ai fini del riconoscimento dell'Assegno per il nucleo familiare;
- è superfluo sul piano probatorio richiedere lo stato di famiglia anno per anno, non avendo il nucleo familiare subito variazioni nel periodo dal 2013 al 2023 (come risulta dal confronto tra il libretto di famiglia e il certificato di vita collettivo); - la maternità dei figli da parte della moglie del ricorrente risulta dal già richiamato libretto di famiglia.
Quanto al secondo presupposto, il reddito del nucleo familiare è costituito soltanto dal reddito da lavoro dipendente del ricorrente, non avendo la moglie prodotto redditi nel periodo in considerazione (vd. attestazione consolare sub doc. 10 fasc. ric.).
Il ricorso deve quindi trovare accoglimento come da dispositivo, anche con riferimento alle domande di riesame della disoccupazione agricola presentate dal ricorrente in data 21.11.2023 e relative al periodo
2018.2021 (docc.
6-9 fasc. ric.), accoglimento subordinato alla sussistenza dei medesimi requisiti di cui sopra.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo senza applicazione della fase istruttoria (non tenutasi) e con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione e richiesta disattesa,
1) condanna ad includere nel nucleo familiare del ricorrente i congiunti residenti CP_1 Parte_1 all'estero indicati nella domanda amministrativa presentata il 9.5.2023 e richiamata in motivazione;
2) condanna al pagamento delle domande di riesame della disoccupazione agricola, relative agli CP_1
anni 2018-2021, presentate dal ricorrente in data 21.11.2023;
3) condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.291,00 per compensi, oltre CP_1
rimborso forfetario 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente avv. Anna Maria Ventrella dichiaratosi antistatario.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Firenze, 10 aprile 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.