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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/07/2025, n. 2965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2965 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 09/07/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n.
7004 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
, Parte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti DE CESARE CORRADO e DE CESARE GIANLUCA;
Ricorrente
E
, CP_1 rappr. e dif. dall'avv. DE PASQUALE MARGHERITA;
Resistente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/06/2023 conveniva in giudizio innanzi Parte_1 al Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, l' e, premesso di aver contratto varie CP_1 malattie professionali per le quali aveva già ottenuto l'indennizzo in capitale per i postumi quantificati nella misura del 6%, chiedeva, previo riconoscimento in suo favore della ulteriore malattia professionale – tendinopatia del sovraspinoso - la condanna dell' alla corresponsione, in suo CP_2 favore, dell'indennizzo in capitale ragguagliato alla percentuale del 15%, ovvero in quell'atra maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre accessori e spese di lite, già inutilmente chiesti in sede amministrativa.
Resisteva l' invocando il rigetto della domanda per infondatezza della stessa. CP_1
Alla udienza del 10.07.2024 veniva escusso il teste di parte ricorrente Testimone_1
Quindi, espletata CTU medico-legale, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
1 La posizione difensiva assunta dall' nella parte in cui ha ritenuto di non procedere all'aumento CP_1 della quantificazione dei postumi in favore della ricorrente, è stata smentita dalla CTU espletata nel corso del giudizio.
Il teste escusso ha confermato le mansioni dedotte in ricorso.
Il CTU, dott. ha, infatti, affermato che << … La preesistenza del 7% per il danno Persona_1 biologico a carico di ambedue i tunnel carpali, computata con il danno attuale del 5% per la patologia di ambedue le spalle, produce – secondo il criterio della massima obiettività possibile - un danno biologico globale del 11%.
CONCLUSIONI …
In base a quanto documentato nel fascicolo di causa ed a quanto emerso dalla storia clinica, dall'esame obiettivo, dalla disamina della documentazione in possesso della sig.ra Parte_1
, e dalla recente documentazione acquisita, risulta che ella è affetta dalla seguente
[...] infermità: <<sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla con tendinite del capo lungo bicipite, bilateralmente>>.
1) Detta malattia rientra tra quelle tabellate;
2) Le lavorazioni a cui è stata addetta la Periziata sono comprese tra quelle tabellate;
3) Allorquando dovesse essere riconosciuta come “non” tabellata, va precisato che la malattia è stata concausalmente determinata dall'attività lavorativa specifica, secondo un criterio di “certezza medico-legale”;
4) La menomazione conseguente a tale malattia professionale determina un danno biologico (per
l'insieme di ambedue le spalle) del 5(cinque)%, in base alla tabella allegata al D.M. del 12/7/00;
5) La preesistenza del 7% per altra Malattia Professionale già riconosciuta dall' comporta – CP_1
a mio parere – un'unificazione dell'indennizzo nella misura globale dell'11(undici)%.
6) La decorrenza di tale Malattia Professionale può essere fissata dalla data dell'inoltro del certificato-domanda (13/5/22)…>>.
Si ritiene di condividere i risultati cui è giunto il consulente nella sua relazione tecnica, posto che la relazione suddetta appare fondata su corretti accertamenti clinici e strumentali che la rendono immune da censure di carattere tecnico o logico e che, peraltro, non hanno formato oggetto di alcuna contestazione tra le parti.
La domanda va, quindi, accolta per quanto di ragione, con conseguente condanna dell' alla CP_1 corresponsione dell'indennizzo in capitale rapportato al danno biologico, complessivo, nella misura accertata dell'11% a decorrere dalla domanda amministrativa del 13.05.2022.
Le spese di lite sono seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
2 definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in data Parte_1
16.06.2023, nei confronti dell' così provvede: CP_1
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della ricorrente, CP_1 dell'indennizzo in capitale rapportato al danno biologico, complessivo, nella misura accertata dell'11% a decorrere dal 13.05.2022, oltre interessi legali;
-condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 1.200,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Bari, in data 09/07/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli
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