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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/02/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliera dott.ssa Beatrice Marrani Consigliera relatrice
All'udienza del 14/02/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 742 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. PAOLETTI GIOVANNI Parte_1
Appellante
e rappresentato e difeso dall'avv. CUBEDDU SEBASTIANO CP_1
Appellato
ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1021/2023 del
28/09/2023
CONCLUSIONI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso depositato in data 20.9.2022 presso il Tribunale di Velletri Parte_1
conveniva in giudizio l' per ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno
[...] CP_1 sociale ai sensi della legge 335/95 a decorrere dall'1.4.2022. Si costituiva ritualmente in giudizio l' chiedendo la reiezione del ricorso. CP_1
Con la sentenza in tale sede impugnata il Giudice di primo grado dichiarava il diritto di a beneficiare dell'assegno sociale di cui all'art. 3 comma 6 L. n. Parte_1
335/1995 e per l'effetto condannava l' a corrispondere in suo favore i ratei maturati CP_1
e maturandi della predetta prestazione a decorrere dall'1.04.2022, oltre interessi legali sui ratei maturati dal 120° giorno dalle rispettive scadenze al saldo.
1 Con atto depositato il 26.3.2024 chiede la riforma della suddetta Parte_1 sentenza lamentando quale unico motivo di appello la violazione degli artt. 112 c.p.c. e
16, comma 6, L. 30.12.1991, n. 412 per omessa pronuncia sulla domanda di ristoro del maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 16, comma 6, L. 412/91. Resiste l' che deduce che nel caso di specie nulla è dovuto a titolo di CP_1 rivalutazione monetaria in quanto nel periodo di cui è causa gli interessi erogati non sono inferiori alla rivalutazione monetaria.
L'appello è fondato.
Correttamente parte appellante rileva che il Tribunale di prime cure avrebbe dovuto condannare l' al pagamento del differenziale tra interessi legali e danno da CP_1 svalutazione monetaria, a decorrere, come indicato in sentenza per gli interessi, “dal 120° giorno dalle rispettive scadenze al saldo”, posto che nel periodo dal luglio 2022 (121° giorno dalla domanda amministrativa) al settembre 2023 (momento di pubblicazione della sentenza) il tasso di inflazione è stato superiore al tasso dell'interesse legale.
Si rammenta che con l'art. 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991 è stata sancita la non cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria con riferimento ai crediti previdenziali.
L'art. 16, comma 6, L. 412/91 prevede: “gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione delle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”. L'art. 22, comma 36, seconda parte, L. 724/94 a sua volta recita: “L'art. 16 comma
6 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale”.
Il Giudice delle leggi, con la sentenza 19 ottobre 1992 n. 394, pur dichiarando l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del citato art. 16, comma 6, per l'inapplicabilità della norma impugnata nel giudizio in cui la questione era stata sollevata, ha però precisato che detta disposizione non ha ripristinato la disciplina dei crediti previdenziali dichiarata costituzionalmente illegittima con la pronuncia n. 156 del 1991, poichè la fattispecie degli effetti del ritardato pagamento “si differenzia dal regime comune sia per il carattere automatico della rivalutazione (operata d'ufficio dal giudice, senza bisogno nè di domanda dell'interessato, nè di alcuna prova del maggior danno), sia per la decorrenza dalla scadenza non dal giorno della maturazione del credito, ma dalla scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento dell'ente sulla domanda della prestazione previdenziale". Ha inoltre specificato la Corte
Costituzionale che l' “esclusione del cumulo della rivalutazione con gli interessi e la determinazione del diritto del creditore nella maggior somma tra il differenziale di svalutazione e gli interessi calcolati sulla somma nominale producono un mutamento di natura del credito previdenziale rispetto all'interpretazione dell'art. 429 c.p.c., comma 3
2 prevalsa nella giurisprudenza" e "per i crediti previdenziali la L.
n. 412 del 1991, art. 16, comma 6, - intervenuta successivamente all'elevazione al dieci per cento del saggio degli interessi legali (L. n. 353 del 1990, art. 1) - ha ristabilito l'interpretazione rigorosamente letterale, che ascrive all'art. 429 c.p.c., comma 3, il significato di norma speciale all'interno del sistema dell'art 1224 cod. civ.
L'appello è pertanto fondato.
Deve essere confermata la condanna al pagamento delle spese di lite già liquidate con la sentenza impugnata mentre le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello, in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna l' al pagamento in favore CP_1 dell'appellante, in luogo degli interessi legali, del maggior danno da svalutazione monetaria, nei limiti di cui all'art. 16 comma 6 L 412/1991 sulle somme corrisposte a titolo di assegno sociale ex art 3 comma 6 L 335/95; condanna l' alla refusione delle spese processuali del presente grado di CP_1 giudizio, che si liquidano in € 247,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Roma, 14/02/2025
La Consigliera est. La Presidente
Dott.ssa Beatrice Marrani Dott.ssa Maria Antonia Garzia
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliera dott.ssa Beatrice Marrani Consigliera relatrice
All'udienza del 14/02/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 742 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. PAOLETTI GIOVANNI Parte_1
Appellante
e rappresentato e difeso dall'avv. CUBEDDU SEBASTIANO CP_1
Appellato
ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1021/2023 del
28/09/2023
CONCLUSIONI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso depositato in data 20.9.2022 presso il Tribunale di Velletri Parte_1
conveniva in giudizio l' per ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno
[...] CP_1 sociale ai sensi della legge 335/95 a decorrere dall'1.4.2022. Si costituiva ritualmente in giudizio l' chiedendo la reiezione del ricorso. CP_1
Con la sentenza in tale sede impugnata il Giudice di primo grado dichiarava il diritto di a beneficiare dell'assegno sociale di cui all'art. 3 comma 6 L. n. Parte_1
335/1995 e per l'effetto condannava l' a corrispondere in suo favore i ratei maturati CP_1
e maturandi della predetta prestazione a decorrere dall'1.04.2022, oltre interessi legali sui ratei maturati dal 120° giorno dalle rispettive scadenze al saldo.
1 Con atto depositato il 26.3.2024 chiede la riforma della suddetta Parte_1 sentenza lamentando quale unico motivo di appello la violazione degli artt. 112 c.p.c. e
16, comma 6, L. 30.12.1991, n. 412 per omessa pronuncia sulla domanda di ristoro del maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 16, comma 6, L. 412/91. Resiste l' che deduce che nel caso di specie nulla è dovuto a titolo di CP_1 rivalutazione monetaria in quanto nel periodo di cui è causa gli interessi erogati non sono inferiori alla rivalutazione monetaria.
L'appello è fondato.
Correttamente parte appellante rileva che il Tribunale di prime cure avrebbe dovuto condannare l' al pagamento del differenziale tra interessi legali e danno da CP_1 svalutazione monetaria, a decorrere, come indicato in sentenza per gli interessi, “dal 120° giorno dalle rispettive scadenze al saldo”, posto che nel periodo dal luglio 2022 (121° giorno dalla domanda amministrativa) al settembre 2023 (momento di pubblicazione della sentenza) il tasso di inflazione è stato superiore al tasso dell'interesse legale.
Si rammenta che con l'art. 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991 è stata sancita la non cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria con riferimento ai crediti previdenziali.
L'art. 16, comma 6, L. 412/91 prevede: “gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione delle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”. L'art. 22, comma 36, seconda parte, L. 724/94 a sua volta recita: “L'art. 16 comma
6 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale”.
Il Giudice delle leggi, con la sentenza 19 ottobre 1992 n. 394, pur dichiarando l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del citato art. 16, comma 6, per l'inapplicabilità della norma impugnata nel giudizio in cui la questione era stata sollevata, ha però precisato che detta disposizione non ha ripristinato la disciplina dei crediti previdenziali dichiarata costituzionalmente illegittima con la pronuncia n. 156 del 1991, poichè la fattispecie degli effetti del ritardato pagamento “si differenzia dal regime comune sia per il carattere automatico della rivalutazione (operata d'ufficio dal giudice, senza bisogno nè di domanda dell'interessato, nè di alcuna prova del maggior danno), sia per la decorrenza dalla scadenza non dal giorno della maturazione del credito, ma dalla scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento dell'ente sulla domanda della prestazione previdenziale". Ha inoltre specificato la Corte
Costituzionale che l' “esclusione del cumulo della rivalutazione con gli interessi e la determinazione del diritto del creditore nella maggior somma tra il differenziale di svalutazione e gli interessi calcolati sulla somma nominale producono un mutamento di natura del credito previdenziale rispetto all'interpretazione dell'art. 429 c.p.c., comma 3
2 prevalsa nella giurisprudenza" e "per i crediti previdenziali la L.
n. 412 del 1991, art. 16, comma 6, - intervenuta successivamente all'elevazione al dieci per cento del saggio degli interessi legali (L. n. 353 del 1990, art. 1) - ha ristabilito l'interpretazione rigorosamente letterale, che ascrive all'art. 429 c.p.c., comma 3, il significato di norma speciale all'interno del sistema dell'art 1224 cod. civ.
L'appello è pertanto fondato.
Deve essere confermata la condanna al pagamento delle spese di lite già liquidate con la sentenza impugnata mentre le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello, in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna l' al pagamento in favore CP_1 dell'appellante, in luogo degli interessi legali, del maggior danno da svalutazione monetaria, nei limiti di cui all'art. 16 comma 6 L 412/1991 sulle somme corrisposte a titolo di assegno sociale ex art 3 comma 6 L 335/95; condanna l' alla refusione delle spese processuali del presente grado di CP_1 giudizio, che si liquidano in € 247,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Roma, 14/02/2025
La Consigliera est. La Presidente
Dott.ssa Beatrice Marrani Dott.ssa Maria Antonia Garzia
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