Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 09/06/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
RG 830 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, composto da.
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott. Anna Ghedini Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c.da e con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 Parte_2
FERRARI ANDREA
ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
Oggetto: scioglimento del matrimonio su domanda congiunta
Conclusioni delle parti: come da nota di trattazione scritta del 4.6.25 Conclusioni del PM: conclude perché dichiari la separazione dei coniugi. Chiede l'adozione dei provvedimenti conformi all'interesse della prole MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto i ricorrenti chiedevano dichiararsi lo scioglimento del loro matrimonio, con la regolamentazione dell'affidamento dei due minori e Per_1 come da condizioni allegate. Per_2
Ricorrono nella fattispecie tutti i presupposti richiesti dalla Legge: trascorso il termine di mesi 6 previsto dall'art. 3 della Legge n.898/1970 fra la presente istanza e l'udienza avanti il Presidente del Tribunale;
risulta che la separazione è stata ininterrotta e la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Le condizioni proposte quanto all'affidamento in via esclusiva dei due minori alla madre, in ragione delle dipendenze da cui e' afflitto il padre e per il superamento delle quali ha intrapreso un percorso terapeutico, debbono essere confermate in quanto di maggiore tutela per i minori. Allo stato non e' possibile prevedere una regime di visita del padre subordinato all'esito positivo del percorso riabilitativo: il regime in atto potra' essere modificato su istanza delle parti e solo previa verifica del Tribunale.
Per il resto le condizioni proposte non incontrano limiti e possano essere assecondate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, definitivamente decidendo, dichiara la scioglimento del matrimonio da nata a [...] il [...] e nato a Parte_1 Parte_2
Rovigo il 26.7.84, contratto il 10.8.13 a Porto Tolle (Ro), trascritto nei registri
, con attribuzione a quest'ultima dell'esercizio esclusivo della Parte_1 responsabilità genitoriale e del potere di adottare, anche senza l'accordo del sig.
le decisione di maggiore interesse (con particolare riguardo alla Parte_2 cura, educazione ed istruzione) per i figli per evitare che la rappresentanza degli interessi dei minori siano inibite anche per questioni fondamentali. Spettera' in capo al genitore affidatario in via esclusiva il potere-dovere di adottare le decisioni, sia di ordinaria sia di straordinaria “amministrazione” inerenti i minori, senza la consultazione, né tanto meno il consenso, dell'altro genitore, tenendo, ovviamente, in conto le capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei minori. E' fatto salvo il diritto/dovere del sig. ai sensi dell'art. 337 bis comma 4 c.c. di Parte_2 vigilare sull'educazione e istruzione dei figli minori e la facoltà di rivolgersi al giudice se ritiene che siano adottate decisioni pregiudizievoli per i minori;
fermo restando il diritto di visita del padre nei termini concordati in sede di separazione, i momenti che il padre trascorrerà con i figli avvengano alla presenza di una persona di comune fiducia;
quale concorso al mantenimento dei figli il padre è tenuto mensilmente a corrispondere alla madre la somma mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00), per ciascun figlio, importo da versare entro il giorno 20 (venti) del mese;
il sig.
[...]
è tenuto a rimborsare alla sig.ra il 50% delle spese Pt_2 Parte_1 straordinarie, sanitarie non coperte dal S.S.N. e di quelle scolastiche sostenute per i figli ( come da protocollo del Tribunale di Ferrara del 25.10.2017), da documentarsi, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di Porto Tolle procedere alle prescritte annotazioni. Ferrara, 4.6.25
L'estensore Il presidente
Anna Ghedini Paolo Sangiuolo