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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 16/06/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE
nella persona del Giudice dott. FRANCESCO FERDINANDI all'udienza del 13.6.25 ha emesso mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 210 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
, e , con l'avv. Roma Parte_1 Pt_2 Parte_3
attori
E
, con l'avv. Mosca Controparte_1
convenuto conclusioni : come da verbale del 13.6.25
Motivi della decisione
AN , e hanno intimato sfratto per morosità a a Pt_1 Pt_2 Pt_3 Controparte_1
motivo del mancato pagamento di due mensilità ( settembre ed ottobre 2024 ) del canone relativo al contratto di locazione in atti , avente ad oggetto locale commerciale sito Frosinone
, via Aldo OR , in catasto al foglio 18 , part. 880 , sub 2 , meglio descritto nel detto contratto che qui si abbia per riportato .
-L'intimato , costituendosi , ha eccepito che il mancato pagamento è dipeso da un mero disguido e che non sarebbe di gravità tale da condurre alla risoluzione del contratto , così opponendosi alla convalida .
-E' stata emessa ordinanza di rilascio e disposta la trasformazione del rito .
-All'udienza del 13.6.25 la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo , rimanendo riservata la motivazione .
1 -Va dichiarata la risoluzione del contratto per grave inadempimento del locatario , con conseguente conferma dell'ordinanza di rilascio.
Osserva il Tribunale che se è bensì vero che nelle locazioni commerciali non trova diretta applicazione il criterio indicato dall'art. 5 L. 392/78 ai fini della valutazione della gravità dell'inadempimento , tuttavia tale criterio ben può essere utilizzato quale utile parametro di orientamento ai fini della valutazione in questione ( T. Torino 1492/21 ) .
Inoltre nella valutazione della gravità dell'inadempimento deve tenersi conto non solo dei canoni non corrisposti alla data della notifica dell'intimazione , ma anche di quelli successivamente scaduti e non corrisposti , procedendo ad una valutazione complessiva della condotta del debitore ( T. Torino 3377/19 ) .
Orbene nel caso di specie è incontestato il mancato pagamento di due canoni di locazione al momento dell 'intimazione ( onde risulta già superato il parametro di valutazione di cui all'art. 5 cit. ) ; si aggiunga che , secondo quanto dedotto da parte intimante , senza che al riguardo sia stata offerta prova contraria , la morosità si è aggravata , perdurando sino al mese corrente .
Pertanto tenuto conto , sia della morosità maturata alla data dell'intimazione , che della complessiva condotta dell'intimata , ben può formularsi un giudizio di gravità dell'inadempimento della conduttrice , tale da fondare la risoluzione del contratto , con conferma dell'ordinanza di rilascio .
La convenuta va inoltre condannata al pagamento dei canoni di locazione , pari ad euro 1.200 mensili ( come richiesto ) , dal settembre 2024 fino al rilascio ( cfr. note conclusionali ) .
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale dichiara la risoluzione per grave indampimento di el contratto Controparte_1
di locazione tra le parti avente ad oggetto il locale commerciale sito in Frosinone , via Aldo
OR , in catasto al foglio 18 , part. 880 , sub 2 , meglio descritto nel detto contratto in atti che qui si abbia per riportato;
conferma l'ordinanza di rilascio emessa in data 27.1.25 ; condanna la convenuta al pagamento dei canoni di locazione liquidati sino al Giugno 2025 in euro 12.000 , oltre successivi canoni ex art. 1591 cc sino al rilascio nella misura di euro 1.200 mensili ed interessi dalle singole scadenze al saldo;
2 condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 76 per spese vive ed euro 2.500 per compensi , oltre accessori come per legge .
Frosinone 13.6.25
Il Giudice
NC DI
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