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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 26/05/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 230/2024 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 24/04/2025 e promossa in questo grado
DA
, nata a [...] Parte_1
l'11/05/1957, CF elett.te dom.ta in CodiceFiscale_1
Canicattì, Via A. De Gasperi, 123, presso lo studio dell'avv. Gloria
Sedita, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
APPELLANTE CONTRO
, nata a [...], il [...], c.f. Controparte_1
, e CodiceFiscale_2 Controparte_2
, nata a [...], il [...], c.f.
[...] [...]
[.
[...] , in primo grado elettivamente domiciliate in C.F._3
Caltanissetta, in via Istria n. 4, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Colombo (c.f. pec: , CodiceFiscale_4 Email_1
dal quale sono rappresentate e difese,
APPELLATE
§§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 127 ter cpc:
Per parte appellante:”….si insiste nella rimessione in termini, e, dunque, nella concessione di un rinvio al fine di consentire la notifica dell'atto di citazione in appello alle controparti. In ogni caso, precisa le conclusioni riportandosi all'atto introduttivo del giudizio....”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato a mezzo pec in data 28.2.2020,
e proponevano opposizione Controparte_1 Controparte_2
avverso l'atto di precetto loro notificato, quali eredi della sig.ra da , nella qualità di Controparte_3 Parte_1
legale rappresentante della Vienna S.a.s.. Con detto atto di precetto, veniva loro intimato il pagamento della somma di € 29.837,63 in forza della sentenza n. 472/2019, pronunciata dalla Corte di Appello di
Caltanissetta nel proc. n. 123/2012 R.G. che aveva condannato al pagamento, in favore della società Vienna S.a.s., Controparte_3
della somma di € 20.232,00, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo e oltre alle spese dei due gradi del giudizio, liquidate rispettivamente in € 2.300,00 e € 2.000,00, più accessori di
2 legge. A sostegno dell'opposizione, le sorelle eccepivano: CP_1
-che l'intimante difettava di legittimazione attiva, in quanto la Vienna
S.a.s. aveva cessato di esistere in data 9.7.2013, a seguito di cancellazione dal registro delle imprese;
- che, al momento del deposito della sentenza n. 472/2019 della Corte d'Appello di
Caltanissetta, la società non era più esistente, con la conseguenza che le pretese risarcitorie avanzate nel giudizio R.G. n. 123/2012, al tempo incerte e illiquide, dovevano ritenersi rinunciate, in quanto la cancellazione non era stata preceduta dalla fase di liquidazione della società, né le somme oggetto di giudizio erano state inserite nel bilancio finale;
-che, prima della cancellazione dal registro delle imprese, la Vienna S.a.s. aveva provveduto al trasferimento della azienda e, pertanto, il presunto credito di cui alla sentenza n. 472/2019 non era mai entrato a far parte del suo patrimonio;
-che, in ogni caso, il difetto di legittimazione attiva discendeva altresì dal trasferimento dell'azienda, intesa come universalità dei beni facenti capo alla società; - che l'intimante era, pertanto, priva del diritto di procedere in via esecutiva nei confronti delle opposte. Chiedevano, pertanto previa sospensione della efficacia esecutiva del titolo, dichiararsi la nullità e l'inefficacia del precetto opposto, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il Parte_1
rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con sentenza n.232/2024, pubblicata in data 08/03/2024, il Tribunale di Caltanissetta definitivamente pronunciando nel giudizio RG
379/2020, accoglieva l'opposizione e per l'effetto dichiarava inefficace l'atto di precetto notificato il 17/02/2020, compensando le spese di lite.
3 §§§§§
Avverso la suddetta sentenza Parte_1
proponeva appello, chiedendo nelle conclusioni dell'atto:“… - accogliere il presente appello e, in riforma della sentenza appellata, ritenere e dichiarare che è legittimata Parte_1
ad agire in relazione al credito riconosciuto in favore della Vienna
S.a.s. con la sentenza n. 472/2019 della corte d'appello di
Caltanissetta; -accogliere il presente appello e, in riforma della sentenza appellata, ritenere e dichiarare pienamente valido ed efficace l'atto di precetto opposto nel giudizio di primo grado, notificato in data 17.2.2020; -per l'effetto, rigettare l'opposizione al precetto proposta dalle appellate;
-in ogni caso, con vittoria di spese e compensi. ....”.
Nessuno si costituiva in giudizio.
Questa Corte di Appello, ta con provvedimento del 22/02/2025, rigettava la istanza di rimessione in termini ai fini della nuova notifica dell'atto di appello, ritenendo mancante un fatto oggettivo ed incolpevole che abbia determinato l'esito negativo della notificazione;
indi rinviava alla udienza del 24/04/2025 ove la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi, la inammissibilità dell'appello, per cui non se ne illustrano i motivi.
Risulta infatti che l'appellante seppur avendo indicato nella relata di notifica l'indirizzo pec del domiciliatario della parte appellata formalmente corretto ( , e corrispondente a Email_2
quello risultante dai pubblici registri, ha poi proceduto all'invio
4 effettivo dell'atto ad un diverso indirizzo pec, non riconducibile alla parte destinataria ( . Email_3
Tale errore materiale derivante da digitazione errata dell'indirizzo pec in sede di invio, per quanto veniale, è imputabile esclusivamente alla parte notificante la quale ha l'onere di assicurare la regolarità della notificazione sia sotto il profilo formale (corretta indicazione nella relata), sia sotto il profilo sostanziale (effettivo recapito dell'atto al destinatario legittimo). In quanto imputabile al notificante, e come già osservato nella summenzionata ordinanza del 22 febbraio 2025, non sussistono i presupposti per la rimessione in termini ai fini del rinnovo della notifica, ulteriormente richiesta dall'appellante.
La notifica effettuata ad un indirizzo pec diverso da quello risultante dai pubblici registri, non può essere considerata come un fatto oggettivo ed incolpevole che abbia determinato l'esito negativo della stessa, e ciò in conformità all'art 3 bis della L. 53/94 e dell'art 16 ter del D.L. 179/2012.
Pertanto, vista la pubblicazione della sentenza in data 8 marzo 2024, sono ormai decorsi i termini perentori per la notifica dell'atto di appello, perciò inammissibile.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art 348 cpc, dichiara l'inammissibilità dell'appello.
5 Nulla sulle spese. Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante.
Così deciso in Caltanissetta, camera di consiglio del 22 maggio 2025.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Dott. Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 230/2024 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 24/04/2025 e promossa in questo grado
DA
, nata a [...] Parte_1
l'11/05/1957, CF elett.te dom.ta in CodiceFiscale_1
Canicattì, Via A. De Gasperi, 123, presso lo studio dell'avv. Gloria
Sedita, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
APPELLANTE CONTRO
, nata a [...], il [...], c.f. Controparte_1
, e CodiceFiscale_2 Controparte_2
, nata a [...], il [...], c.f.
[...] [...]
[.
[...] , in primo grado elettivamente domiciliate in C.F._3
Caltanissetta, in via Istria n. 4, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Colombo (c.f. pec: , CodiceFiscale_4 Email_1
dal quale sono rappresentate e difese,
APPELLATE
§§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 127 ter cpc:
Per parte appellante:”….si insiste nella rimessione in termini, e, dunque, nella concessione di un rinvio al fine di consentire la notifica dell'atto di citazione in appello alle controparti. In ogni caso, precisa le conclusioni riportandosi all'atto introduttivo del giudizio....”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato a mezzo pec in data 28.2.2020,
e proponevano opposizione Controparte_1 Controparte_2
avverso l'atto di precetto loro notificato, quali eredi della sig.ra da , nella qualità di Controparte_3 Parte_1
legale rappresentante della Vienna S.a.s.. Con detto atto di precetto, veniva loro intimato il pagamento della somma di € 29.837,63 in forza della sentenza n. 472/2019, pronunciata dalla Corte di Appello di
Caltanissetta nel proc. n. 123/2012 R.G. che aveva condannato al pagamento, in favore della società Vienna S.a.s., Controparte_3
della somma di € 20.232,00, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo e oltre alle spese dei due gradi del giudizio, liquidate rispettivamente in € 2.300,00 e € 2.000,00, più accessori di
2 legge. A sostegno dell'opposizione, le sorelle eccepivano: CP_1
-che l'intimante difettava di legittimazione attiva, in quanto la Vienna
S.a.s. aveva cessato di esistere in data 9.7.2013, a seguito di cancellazione dal registro delle imprese;
- che, al momento del deposito della sentenza n. 472/2019 della Corte d'Appello di
Caltanissetta, la società non era più esistente, con la conseguenza che le pretese risarcitorie avanzate nel giudizio R.G. n. 123/2012, al tempo incerte e illiquide, dovevano ritenersi rinunciate, in quanto la cancellazione non era stata preceduta dalla fase di liquidazione della società, né le somme oggetto di giudizio erano state inserite nel bilancio finale;
-che, prima della cancellazione dal registro delle imprese, la Vienna S.a.s. aveva provveduto al trasferimento della azienda e, pertanto, il presunto credito di cui alla sentenza n. 472/2019 non era mai entrato a far parte del suo patrimonio;
-che, in ogni caso, il difetto di legittimazione attiva discendeva altresì dal trasferimento dell'azienda, intesa come universalità dei beni facenti capo alla società; - che l'intimante era, pertanto, priva del diritto di procedere in via esecutiva nei confronti delle opposte. Chiedevano, pertanto previa sospensione della efficacia esecutiva del titolo, dichiararsi la nullità e l'inefficacia del precetto opposto, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il Parte_1
rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con sentenza n.232/2024, pubblicata in data 08/03/2024, il Tribunale di Caltanissetta definitivamente pronunciando nel giudizio RG
379/2020, accoglieva l'opposizione e per l'effetto dichiarava inefficace l'atto di precetto notificato il 17/02/2020, compensando le spese di lite.
3 §§§§§
Avverso la suddetta sentenza Parte_1
proponeva appello, chiedendo nelle conclusioni dell'atto:“… - accogliere il presente appello e, in riforma della sentenza appellata, ritenere e dichiarare che è legittimata Parte_1
ad agire in relazione al credito riconosciuto in favore della Vienna
S.a.s. con la sentenza n. 472/2019 della corte d'appello di
Caltanissetta; -accogliere il presente appello e, in riforma della sentenza appellata, ritenere e dichiarare pienamente valido ed efficace l'atto di precetto opposto nel giudizio di primo grado, notificato in data 17.2.2020; -per l'effetto, rigettare l'opposizione al precetto proposta dalle appellate;
-in ogni caso, con vittoria di spese e compensi. ....”.
Nessuno si costituiva in giudizio.
Questa Corte di Appello, ta con provvedimento del 22/02/2025, rigettava la istanza di rimessione in termini ai fini della nuova notifica dell'atto di appello, ritenendo mancante un fatto oggettivo ed incolpevole che abbia determinato l'esito negativo della notificazione;
indi rinviava alla udienza del 24/04/2025 ove la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi, la inammissibilità dell'appello, per cui non se ne illustrano i motivi.
Risulta infatti che l'appellante seppur avendo indicato nella relata di notifica l'indirizzo pec del domiciliatario della parte appellata formalmente corretto ( , e corrispondente a Email_2
quello risultante dai pubblici registri, ha poi proceduto all'invio
4 effettivo dell'atto ad un diverso indirizzo pec, non riconducibile alla parte destinataria ( . Email_3
Tale errore materiale derivante da digitazione errata dell'indirizzo pec in sede di invio, per quanto veniale, è imputabile esclusivamente alla parte notificante la quale ha l'onere di assicurare la regolarità della notificazione sia sotto il profilo formale (corretta indicazione nella relata), sia sotto il profilo sostanziale (effettivo recapito dell'atto al destinatario legittimo). In quanto imputabile al notificante, e come già osservato nella summenzionata ordinanza del 22 febbraio 2025, non sussistono i presupposti per la rimessione in termini ai fini del rinnovo della notifica, ulteriormente richiesta dall'appellante.
La notifica effettuata ad un indirizzo pec diverso da quello risultante dai pubblici registri, non può essere considerata come un fatto oggettivo ed incolpevole che abbia determinato l'esito negativo della stessa, e ciò in conformità all'art 3 bis della L. 53/94 e dell'art 16 ter del D.L. 179/2012.
Pertanto, vista la pubblicazione della sentenza in data 8 marzo 2024, sono ormai decorsi i termini perentori per la notifica dell'atto di appello, perciò inammissibile.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art 348 cpc, dichiara l'inammissibilità dell'appello.
5 Nulla sulle spese. Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante.
Così deciso in Caltanissetta, camera di consiglio del 22 maggio 2025.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Dott. Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico
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