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Sentenza 20 aprile 2025
Sentenza 20 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 20/04/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2549/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2549/2024, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
06/12/1971, rappresentato e difeso dall'Avv. PEZZOTTA GIULIO e dall'Avv. DINATO
ROBERTO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
contro
(C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. LONGHINI BRIGITTE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla costituzione;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 11/12/2024).
pagina 1 di 6 OGGETTO: “Modifica delle condizioni di divorzio”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza 26/03/2025 come da atti e, pertanto, come segue:
Per parte ricorrente , come da ricorso 04/12/2024: “CHIEDE che l'Illustrissimo Pt_1
Tribunale di Varese, previo ogni incombente di rito, voglia modificare le condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Varese n. 228/2019 del 4 marzo 2019, pubblicata il 7 marzo
19, limitatamente alle previsioni di cui ai punti 6) e 8), disponendo che nulla più sia dovuto, innanzitutto, alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento per sé e CP_1
che, inoltre, nulla sia dovuto per il mantenimento del figlio maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente. Ferme tutte le altre condizioni.”;
Per parte resistente come da comparsa 21/02/2025: “Voglia l'Ill.mo Tribunale CP_1
adito: NEL MERITO: rigettare le richieste di modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 228/2019 del Tribunale di Varese come formulate dal ricorrente quanto al punto 8) e, conseguentemente, confermare l'obbligo di mantenimento a carico del sig.
a favore della sig.ra per l'importo ad oggi rivalutato di € 174,86. Parte_1 CP_1
IN SUBORDINE: rigettare le richieste di modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 228/2019 del Tribunale di Varese come formulate dal ricorrente quanto al punto 8) e, conseguentemente, confermare l'obbligo di mantenimento a carico del sig.
a favore della sig.ra nella misura ritenuta di giustizia. Parte_1 CP_1
NEL MERITO: nulla oppone alla revoca dell'obbligo di mantenimento del figlio Per_2
in quanto economicamente autosufficiente.”.
[...]
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/12/2024 la parte ricorrente ha Parte_1 adìto l'intestato Tribunale al fine di ottenere nei confronti della parte resistente CP_1
la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 228/2019, resa in data
04/03/2019, pubblicata il 07/03/2019 del Tribunale di Varese;
in particolare, il ricorrente ha chiesto la revoca del contributo per € 400,00 mensili per uno dei due figli, Per_1
pagina 2 di 6 (17.09.2003), da tempo economicamente autosufficiente, nonché la revoca dell'assegno divorzile stabilito in favore della moglie per € 150,00 mensili, deducendo la stabilità della nuova relazione di convivenza della stessa;
sono stati prodotti documentalmente il provvedimento da modificare e il certificato di residenza della moglie con il nuovo compagno;
è stata richiesta l'ammissione di un capitolo di prova relativo alla convivenza della resistente con il nuovo compagno;
non sono state depositate memorie ex art. 473bis.17 c.p.c.
Attivato il contraddittorio, si è tempestivamente costituita in giudizio la resistente, nulla opponendo circa la revoca della contribuzione per ha però contestando la Per_1
sussistenza dei requisiti per la revoca del proprio assegno divorzile, chiedendone al conferma integrale, comprensiva di rivalutazione (peraltro mai corrisposta) ovvero, in subordine, la sua determinazione nella misura di giustizia.
Nel merito, la resistente ha dedotto le difficoltà da sempre riscontrate nell'attivarsi esecutivamente contro l'ex coniuge, avendo egli posto nei fatti il proprio centro di interessi in Svizzera, essendo peraltro rimasto in capo alla resistente, quale garante, l'onere del mutuo della ex casa coniugale di proprietà esclusiva del ricorrente. Ancora, la resistente ha dedotto che il ricorrente è cuoco in Svizzera, coabita con la nuova compagna in casa di proprietà di questa, mentre la resistente ha una retribuzione media di € 1.600/1.700 circa lordi, con conseguente divario fra i coniugi;
infine, la resistente ha dedotto la natura retributiva/compensativa dell'assegno divorzile invocato, evidenziando che alla nascita del terzo dei 4 figli ( la stessa avrebbe lasciato l'occupazione lavorativa per lavorare Per_1
assieme al marito, ma senza che le venisse mai corrisposta la retribuzione né i relativi contributi per la pensione. È stata prodotta documentazione relativa al precetto, al pignoramento, alla notifica operata, nonché i modelli unici della resistente 2021-2022-
2023, le buste paga da novembre 2024 al gennaio 2025; non sono state formulate istanze di prova;
non sono state depositate le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c. In data 12/03/2025 è e pervenuta nota di deposito con il modulo relativo alla dichiaraizone patirmoniale della resistente, nonché i saldaconti (non estratti conto) 2022-2023-2024.
pagina 3 di 6 All'udienza 26/03/2025, in assenza di attività istruttoria, la causa è stata direttamente trattenuta al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate, in seguito a discussione orale ex art. 473bis.22 c.p.c., non necessitandosi l'emissione di provvedimenti provvisori, alla luce del contenuto solo economico delle domande formulate.
***********
1) L'assegno per Per_1
Le parti sono concordi nel ritenere il figlio (terzogenito dei quattro figli Per_1
della coppia) economicamente autosufficiente.
Pertanto, ne consegue la revoca della disposta a contribuzione paterna in favore della madre per il mantenimento di tale figlio Per_1
In difetto di differente domanda di parte, la pronuncia avviene con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento.
2) L'assegno divorzile per la resistente
Ritiene il collegio che debba procedersi a revoca integrale dell'assegno divorzile.
Ed invero, è dato documentale che la resistente abbia intrapreso con il compagno, tale una nuova relazione caratterizzata da quei requisiti di stabilità richiesti Persona_3
dalla giurisprudenza della Cassazione al fine della sua sostanziale equiparazione a nuove nozze.
Ed infatti, nella fattispecie, risulta documentata e quindi provata la stabile convivenza fra la resistente e il nuovo compagno, come da certificato di stato di famiglia prodotto dal ricorrente, ove emerge che il è nello stato di famiglia della resistente e Per_3
dei due figli con lei conviventi;
peraltro, come emerge dal doc. 8 prodotto dalla stessa resistente (certificato storico di residenza del , la nuova residenza del è tale Per_3 Per_3
fin dal 09/02/2023 e quindi certamente dotata del carattere di stabilità richiesto.
Ebbene, seppure la giurisprudenza da ultimo a Sezioni Unite ha chiarito (cfr. Sent.
n. 321998/2021) che alcun automatismo può verificarsi in caso di nuova convivenza del coniuge, al contempo ha affermato in sostanza che l'assegno divorzile ben può permanere pagina 4 di 6 anche in caso di nuova convivenza, ma limitatamente alla sua componente compensativo- perequativa (e quindi non assistenziale).
Con riferimento a tale componente dell'assegno divorzile, però, non vi è atti alcun elemento.
Invero, a fronte delle deduzioni svolte sul punto dalla resistente, pur astrattamente idonee, non vi è supporto documentale né offerta o richiesta di prova.
In definitiva, non può che procedersi a revoca integrale dell'assegno divorzile.
In difetto di differente domanda di parte, la pronuncia avviene con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento.
3) Le spese di lite
Le spese di lite seguirebbero la soccombenza e dovrebbero essere poste a carico integrale della resistente;
al contempo, però deve stigmatizzarsi il comportamento del tutto omissivo e non trasparente del ricorrente, il quale ha formulato domanda di modifica di condizioni economiche senza depositare il benché minimo documento reddituale o patirmoniale relativamente alla propria condizione.
Del tutto irrilevante la circostanza per cui la domanda sia stata accolta sulla sufficienza di altri elementi;
ed infatti, la norma di legge è chiarissima laddove all'art. 473bis.48 c.p.c. espressamente prevede che nei procedimenti di cui alla sezione II del capo
III (id est separazione, divorzio, scioglimento unioni civili, regolamentazione della responsabilità genitoriale, modifica delle condizioni di tali giudizi) impone in ogni caso, a prescindere dalle domande in concreto svolte, che al ricorso e alla comparsa di costituzione
(non già nelle successive memorie ex art. 473bis.17 c.p.c.) “è sempre allegata la documentazione prevista dall'art. 473bis.12, terzo comma”; il tenore letterale della norma non lascia spazio ad interpretazioni.
Trova pertanto applicazione nella fattispecie l'art. 473bis.18 c.p.c., con conseguente integrale irripetibilità delle spese di lite di parte ricorrente a norma dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, in parziale modifica della sentenza
n. 228/2019 pubblicata il 07/03/2019 dal Tribunale di Varese, così provvede:
1) REVOCA il contributo del padre per il mantenimento di Parte_1 Per_1
con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento;
2) REVOCA l'assegno divorzile stabilito a carico di ed in favore di Parte_1
con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento;
CP_1
3) DICHIARA IRRIPETIBILI le spese di lite di parte ricorrente ex artt. Parte_1
473bis.12, 473bis.18 e 92 comma 1 c.p.c.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 03/04/2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2549/2024, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
06/12/1971, rappresentato e difeso dall'Avv. PEZZOTTA GIULIO e dall'Avv. DINATO
ROBERTO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
contro
(C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. LONGHINI BRIGITTE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla costituzione;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 11/12/2024).
pagina 1 di 6 OGGETTO: “Modifica delle condizioni di divorzio”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza 26/03/2025 come da atti e, pertanto, come segue:
Per parte ricorrente , come da ricorso 04/12/2024: “CHIEDE che l'Illustrissimo Pt_1
Tribunale di Varese, previo ogni incombente di rito, voglia modificare le condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Varese n. 228/2019 del 4 marzo 2019, pubblicata il 7 marzo
19, limitatamente alle previsioni di cui ai punti 6) e 8), disponendo che nulla più sia dovuto, innanzitutto, alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento per sé e CP_1
che, inoltre, nulla sia dovuto per il mantenimento del figlio maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente. Ferme tutte le altre condizioni.”;
Per parte resistente come da comparsa 21/02/2025: “Voglia l'Ill.mo Tribunale CP_1
adito: NEL MERITO: rigettare le richieste di modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 228/2019 del Tribunale di Varese come formulate dal ricorrente quanto al punto 8) e, conseguentemente, confermare l'obbligo di mantenimento a carico del sig.
a favore della sig.ra per l'importo ad oggi rivalutato di € 174,86. Parte_1 CP_1
IN SUBORDINE: rigettare le richieste di modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 228/2019 del Tribunale di Varese come formulate dal ricorrente quanto al punto 8) e, conseguentemente, confermare l'obbligo di mantenimento a carico del sig.
a favore della sig.ra nella misura ritenuta di giustizia. Parte_1 CP_1
NEL MERITO: nulla oppone alla revoca dell'obbligo di mantenimento del figlio Per_2
in quanto economicamente autosufficiente.”.
[...]
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/12/2024 la parte ricorrente ha Parte_1 adìto l'intestato Tribunale al fine di ottenere nei confronti della parte resistente CP_1
la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 228/2019, resa in data
04/03/2019, pubblicata il 07/03/2019 del Tribunale di Varese;
in particolare, il ricorrente ha chiesto la revoca del contributo per € 400,00 mensili per uno dei due figli, Per_1
pagina 2 di 6 (17.09.2003), da tempo economicamente autosufficiente, nonché la revoca dell'assegno divorzile stabilito in favore della moglie per € 150,00 mensili, deducendo la stabilità della nuova relazione di convivenza della stessa;
sono stati prodotti documentalmente il provvedimento da modificare e il certificato di residenza della moglie con il nuovo compagno;
è stata richiesta l'ammissione di un capitolo di prova relativo alla convivenza della resistente con il nuovo compagno;
non sono state depositate memorie ex art. 473bis.17 c.p.c.
Attivato il contraddittorio, si è tempestivamente costituita in giudizio la resistente, nulla opponendo circa la revoca della contribuzione per ha però contestando la Per_1
sussistenza dei requisiti per la revoca del proprio assegno divorzile, chiedendone al conferma integrale, comprensiva di rivalutazione (peraltro mai corrisposta) ovvero, in subordine, la sua determinazione nella misura di giustizia.
Nel merito, la resistente ha dedotto le difficoltà da sempre riscontrate nell'attivarsi esecutivamente contro l'ex coniuge, avendo egli posto nei fatti il proprio centro di interessi in Svizzera, essendo peraltro rimasto in capo alla resistente, quale garante, l'onere del mutuo della ex casa coniugale di proprietà esclusiva del ricorrente. Ancora, la resistente ha dedotto che il ricorrente è cuoco in Svizzera, coabita con la nuova compagna in casa di proprietà di questa, mentre la resistente ha una retribuzione media di € 1.600/1.700 circa lordi, con conseguente divario fra i coniugi;
infine, la resistente ha dedotto la natura retributiva/compensativa dell'assegno divorzile invocato, evidenziando che alla nascita del terzo dei 4 figli ( la stessa avrebbe lasciato l'occupazione lavorativa per lavorare Per_1
assieme al marito, ma senza che le venisse mai corrisposta la retribuzione né i relativi contributi per la pensione. È stata prodotta documentazione relativa al precetto, al pignoramento, alla notifica operata, nonché i modelli unici della resistente 2021-2022-
2023, le buste paga da novembre 2024 al gennaio 2025; non sono state formulate istanze di prova;
non sono state depositate le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c. In data 12/03/2025 è e pervenuta nota di deposito con il modulo relativo alla dichiaraizone patirmoniale della resistente, nonché i saldaconti (non estratti conto) 2022-2023-2024.
pagina 3 di 6 All'udienza 26/03/2025, in assenza di attività istruttoria, la causa è stata direttamente trattenuta al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate, in seguito a discussione orale ex art. 473bis.22 c.p.c., non necessitandosi l'emissione di provvedimenti provvisori, alla luce del contenuto solo economico delle domande formulate.
***********
1) L'assegno per Per_1
Le parti sono concordi nel ritenere il figlio (terzogenito dei quattro figli Per_1
della coppia) economicamente autosufficiente.
Pertanto, ne consegue la revoca della disposta a contribuzione paterna in favore della madre per il mantenimento di tale figlio Per_1
In difetto di differente domanda di parte, la pronuncia avviene con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento.
2) L'assegno divorzile per la resistente
Ritiene il collegio che debba procedersi a revoca integrale dell'assegno divorzile.
Ed invero, è dato documentale che la resistente abbia intrapreso con il compagno, tale una nuova relazione caratterizzata da quei requisiti di stabilità richiesti Persona_3
dalla giurisprudenza della Cassazione al fine della sua sostanziale equiparazione a nuove nozze.
Ed infatti, nella fattispecie, risulta documentata e quindi provata la stabile convivenza fra la resistente e il nuovo compagno, come da certificato di stato di famiglia prodotto dal ricorrente, ove emerge che il è nello stato di famiglia della resistente e Per_3
dei due figli con lei conviventi;
peraltro, come emerge dal doc. 8 prodotto dalla stessa resistente (certificato storico di residenza del , la nuova residenza del è tale Per_3 Per_3
fin dal 09/02/2023 e quindi certamente dotata del carattere di stabilità richiesto.
Ebbene, seppure la giurisprudenza da ultimo a Sezioni Unite ha chiarito (cfr. Sent.
n. 321998/2021) che alcun automatismo può verificarsi in caso di nuova convivenza del coniuge, al contempo ha affermato in sostanza che l'assegno divorzile ben può permanere pagina 4 di 6 anche in caso di nuova convivenza, ma limitatamente alla sua componente compensativo- perequativa (e quindi non assistenziale).
Con riferimento a tale componente dell'assegno divorzile, però, non vi è atti alcun elemento.
Invero, a fronte delle deduzioni svolte sul punto dalla resistente, pur astrattamente idonee, non vi è supporto documentale né offerta o richiesta di prova.
In definitiva, non può che procedersi a revoca integrale dell'assegno divorzile.
In difetto di differente domanda di parte, la pronuncia avviene con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento.
3) Le spese di lite
Le spese di lite seguirebbero la soccombenza e dovrebbero essere poste a carico integrale della resistente;
al contempo, però deve stigmatizzarsi il comportamento del tutto omissivo e non trasparente del ricorrente, il quale ha formulato domanda di modifica di condizioni economiche senza depositare il benché minimo documento reddituale o patirmoniale relativamente alla propria condizione.
Del tutto irrilevante la circostanza per cui la domanda sia stata accolta sulla sufficienza di altri elementi;
ed infatti, la norma di legge è chiarissima laddove all'art. 473bis.48 c.p.c. espressamente prevede che nei procedimenti di cui alla sezione II del capo
III (id est separazione, divorzio, scioglimento unioni civili, regolamentazione della responsabilità genitoriale, modifica delle condizioni di tali giudizi) impone in ogni caso, a prescindere dalle domande in concreto svolte, che al ricorso e alla comparsa di costituzione
(non già nelle successive memorie ex art. 473bis.17 c.p.c.) “è sempre allegata la documentazione prevista dall'art. 473bis.12, terzo comma”; il tenore letterale della norma non lascia spazio ad interpretazioni.
Trova pertanto applicazione nella fattispecie l'art. 473bis.18 c.p.c., con conseguente integrale irripetibilità delle spese di lite di parte ricorrente a norma dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, in parziale modifica della sentenza
n. 228/2019 pubblicata il 07/03/2019 dal Tribunale di Varese, così provvede:
1) REVOCA il contributo del padre per il mantenimento di Parte_1 Per_1
con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento;
2) REVOCA l'assegno divorzile stabilito a carico di ed in favore di Parte_1
con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento;
CP_1
3) DICHIARA IRRIPETIBILI le spese di lite di parte ricorrente ex artt. Parte_1
473bis.12, 473bis.18 e 92 comma 1 c.p.c.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 03/04/2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
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