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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/02/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 21/02/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa Claudia Gentile, chiamato il procedimento iscritto al n. 11111/2023 RGL, promosso da
Parte_1
contro
Controparte_1
[...]
alle ore 8.40 sono presenti l'avv. LOREDANA MARINO in sostituzione dell'avv.
ALESSI CHRISTIAN per parte ricorrente nonché l'avv. DI SALVO GIOVANNI per CP_1
Nessuno è presente l' Controparte_1
I procuratori discutono la causa riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 8.45
*********************
Successivamente, alle ore 14.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
********************
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Claudia Gentile, nella causa civile iscritta al n° 11111/2023 R.G.L. promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. Christian Alessi ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Partinico, Via Kennedy n. 34, giusta procura in atti
- opponente -
C O N T R O in persona del Controparte_1
Dirigente, Dr. elettivamente domiciliato presso la sede del predetto Controparte_2
Ufficio sita in Erice – Casa Santa –via Norberto Bobbio n.7
E
- in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_3
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Di Salvo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Palermo, Via Ariosto n. 12, giusta procura in atti.
- opposti -
OGGETTO: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
All'udienza di discussione del 21 febbraio 2024, ritenuta la causa matura per la decisione ha pronunziato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, in parziale accoglimento del ricorso
2 ❖ Dichiara la prescrizione dei crediti portati nella cartella esattoriale n.
29620200002955627000, di cui alla comunicazione di iscrizione ipotecaria opposta n.
2967202300000489000 fasc. 2023/124035.
❖ Rigetta l'opposizione con riferimento alla cartella esattoriale n.
29620180001767382000.
❖ Dichiara interamente compensate le spese di lite
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.9.2023 il ricorrente, come in epigrafe indicato, oppose la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n. 2967202300000489000 (fasc.
2023/124035) con espresso riferimento a due cartelle contenenti importi attinenti a sanzioni amministrative ex L. 689/81 relativi ad anni 2015 e 2016 (nn. 29620180001767382000 e
29620200002955627000) per l'importo complessivo di €. 15.661,00.
A sostegno delle proprie difese deduceva:
a) l'omessa notifica degli atti prodromici e, conseguentemente, la prescrizione dei crediti ivi portati afferenti al 2015 e 2016;
b) la violazione dell'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973 poiché sarebbe stata avviata la procedura di espropriazione forzata senza l'invio di avviso di intimazione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio chiedendo CP_1
il rigetto del ricorso del quale contestava variamente la fondatezza e, in particolare,
l'eccezione di prescrizione (stante la rituale notifica delle cartelle e l'intervenuta sospensione del termine prescrizionale disposta dalla legislazione emergenziale COVID-19) con conseguenziale tardività dell'opposizione.
Si costituiva ritualmente in giudizio pure l' Controparte_1
che chiedeva il rigetto del ricorso avendo ritualmente notificato le
[...]
Ordinanze-ingiunzione (poste a fondamento delle cartelle opposte) a mani del ricorrente
(rispettivamente la n.14/0076 in data 05/02/2015, mentre le ordinanze nn.15/0420, 15/0421,
15/0422 e 15/0423 nelle date del 13-18-20/01/2016); eccepiva, in ogni caso la carenza di legittimazione passiva con rifermento alle doglianze relative all'attività propria dell'ente riscossore.
3 La causa, senza alcuna attività istruttoria, sulle conclusioni delle parti - di cui ai rispettivi scritti difensivi - è stata decisa all'odierna udienza come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione sollevata di violazione dell'art. 50 del
D.P.R. n. 602/1973 in quanto l'intimazione ad adempiere prevista da siffatta disposizione normativa deve precedere soltanto l'inizio dell'espropriazione, ma non anche l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 (e ancora meno la comunicazione preventiva) che non costituisce atto iniziale della espropriazione immobiliare, ma rappresenta un atto ad essa preordinato e strumentale (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. V, Ord. dell'11/11/2024, n. 29069; Cass. civ., Sez. V, Ord. dell'11/04/2024, n. 9817).
Anche l'eccezione preliminare sollevata dalle parti resistenti di tardività dell'opposizione va disattesa, quanto meno in parte.
Invero, all'uopo, giova rilevare come, pur ammettendo la rituale notifica all'opponente delle cartelle esattoriali de quibus, tale circostanza, di fatto, non determina di per sé l'inammissibilità dell'odierna opposizione per tardività della stessa.
Appare all'uopo opportuno richiamare la giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 9180 del 20/04/2006) che, seppur in materia di opposizione a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, ha chiarito che «Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: a) l'opposizione ai sensi della legge n.
689 del 1981, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora. Mentre nel primo caso, ove non sia stato possibile proporre opposizione nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 204 codice della strada, il ricorso deve essere proposto
4 nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella, determinandosi altrimenti la decadenza dal potere di impugnare, nel caso di contestazione di vizi propri della cartella esattoriale l'opposizione - all'esecuzione o agli atti esecutivi - va proposta nelle forme ordinarie previste dagli artt. 615 e ss. cod. proc. civ., e non è soggetta alla speciale disciplina dell'opposizione a sanzione amministrativa dettata dalla legge n. 689 del 1981».
La sentenza appena riportata detta dei principi ben applicabili al caso di specie in quanto chiarisce che, nel caso come quello odierno, in cui si contesti l'omessa notifica della stessa cartella o si adducano, comunque, fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo (quale, appunto, la prescrizione del credito oggetto del titolo medesimo), l'unico strumento giurisdizionale disponibile in funzione recuperatoria è quello dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 c.p.c., da proporre nelle forme ordinarie.
L'odierna opposizione, proposta dinanzi al Giudice del Lavoro nelle forme e nei tempi previsti dal rito speciale disciplinato dagli artt. 409 e ss. c.p.c., anche per la sopravvenuta prescrizione di crediti di enti pubblici oggetto di una cartella esattoriale non opposta appare, dunque, pienamente ammissibile in quanto conforme alle previsioni del combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Ciò posto, non resta che esaminare il merito dell'opposizione, ovvero la prescrizione dei crediti oggetto degli atti esecutivi di cui alla presente controversia.
Ciò premesso, va puntualizzato che il diritto di credito azionato dall'Ente convenuto mediante l'iscrizione nei ruoli esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile, in ragione della sopravvenuta inopponibilità della cartella esattoriale che l'ente riscossore asserisce aver ritualmente notificato.
La riscossione attraverso ruoli esattoriali costituisce, infatti, un procedimento alternativo (e per molti interpreti esclusivo) rispetto a quello giurisdizionale costituito ad esempio dal procedimento monitorio - finalizzato alla formazione in tempi rapidi di un titolo esecutivo stragiudiziale - necessario e sufficiente alla riscossione in forma coattiva (con gli strumenti previsti dalla legge speciale) dei crediti medesimi.
Pertanto, sebbene dopo lo scadere del termine di opposizione (nel caso di specie 30 gg trattandosi di ruoli inerenti sanzioni amministrative) dalla suddetta notifica, diventi intangibile il titolo esecutivo stragiudiziale, il credito continua ad essere assoggettato al
5 regime prescrizionale speciale proprio della sua natura, non potendosi estendere ad esso la norma speciale dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di actio iudicati.
Né, alla luce dello stato dell'arte consegnatoci dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, può ritenersi che la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produca la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. ma soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo in quanto tale ultima disposizione si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo (mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato).
Era, dunque, onere delle parti convenute dimostrare di avere compiuto atti interruttivi del suddetto termine prescrizionale quinquennale.
Tale onere è stato solo parzialmente assolto dalle parti resistenti.
Emerge per tabulas che:
1. le Ordinanza ingiunzione nn.14/0076, 15/0420, 5/0421, 15/0422 e 15/0423 (atti presupposti delle cartelle opposte) sono state ritualmente notificate personalmente a
Parte_1
2. la cartella di pagamento n. 29620180001767382000 è stata ritualmente notificata per posta (racc. n. 61457600810-5) a mani del destinatario il 12.05.2018 e il termine prescrizionale (applicando il termine di sospensione disposto dalla legislazione emergenziale) è stato interrotto dalla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 2967202300000489000, fasc. n. 2023/124035, notificata in data
31.08.2023, oggetto del presente giudizio;
3. per quanto riguarda la cartella di pagamento n. 29620200002955627000 (asseritamente notificata ex art 140 cpc - e non come erroneamente indicato per compiuta giacenza), la notifica non è rituale giacché l'ente non ha dimostrato di avere rispettato la CP_4
sequenza procedimentale indicata dal summenzionato articolo (deposito presso la casa comunale;
affissione dell'avviso di deposito;
raccomandata A/R informativa) in quanto,
6 pur essendo stata data prova dell'invio della raccomandata (cfr. n. 212) non è stata depositata la cartolina di ricevimento.
Sulla scorta della documentazione versata in atti, dunque, è di palmare evidenza, che il ricorso va rigettato con riferimento alla sola cartella di pagamento n.
29620180001767382000 risultando, con riferimento a quest'ultima, l'opposizione tardivamente proposta.
Appare, invece, fondata l'eccezione di prescrizione con rifermento ai crediti portati nella cartella esattoriale n. 29620200002955627000 in quanto, anche applicando la sospensione dei termini prevista dalla legislazione emergenziale, risulta maturata la prescrizione quinquennale successiva alla notifica delle ordinanze ingiunzione opposte (14
01.2016) .
In termini conclusivi, assorbita ogni altra questione, il ricorso va, pertanto, accolto solo parzialmente.
Tenuto conto dell'accoglimento parziale del ricorso e dell'esito complessivo del giudizio, dichiara compensate le spese tra tutte le parti.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, il 21 febbraio 2025
IL GIUDICE
Claudia Gentile
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