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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/01/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente rel.
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott.ssa Ivana Francesca Mancuso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 112/2024 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
nato a [...] il [...] (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea
Cosimo Fassari (C.F.: pec: C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso il Email_1
suo studio sito a Catania, Viale XX Settembre, 43 appellante contro
nata a [...] il [...] (C.F. ) e Controparte_1 C.F._3
residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Giovanni Salvaggio (C.F.: ; pec: C.F._4
ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_2
studio sito a Canicattì in Corso Umberto I n. 100 appellata incidentale
1
e nei confronti di Avv. NOCERA Maria Elena (C.F.: ; pec: C.F._5
, n.q. di curatore speciale della minore, nata a Email_3
Milano il 25.02.1970 curatore speciale della minore con l'intervento di
PROCURATORE GENERALE
*****
Conclusioni per l'appellante:
Piaccia all'Ecc.Ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1) In via preliminare, sospendere l'esecuzione della sentenza di primo grado per i motivi esposti in narrativa e, conseguentemente, disporre in via temporanea e d'urgenza l'affidamento condiviso della minore la minore dovrà Persona_1 trascorrere, con ciascuno dei genitori, uguali periodi di permanenza nei quali ciascuno dei genitori, in assenza dell'altro, si occuperà di portandola con sé nella R_
propria dimora, o, in via subordinata, adottare i provvedimenti temporanei e d'urgenza che ritiene necessari ed opportuni per il benessere della minore;
2) Nel merito, in accoglimento dell'introdotto appello avverso la sentenza n. 968/2023, emessa dal Tribunale Civile di Agrigento, Giudice Estensore Dott.ssa Vincenza
Bennici, in data 27.06.2023 e pubblicata mediante deposito telematico il successivo
29.06.2023:
− ritenere e dichiarare l'erroneità parziale della sentenza impugnata al capo primo per avere il Tribunale errato nell'interpretare ed applicare i principi di cui all'art. 151 c.c. e, conseguentemente, non aver ritenuto provati i motivi di addebito della separazione alla resistente IG.ra ; Controparte_1
− ritenere e dichiarare l'erroneità della sentenza impugnata al capo secondo per avere il Tribunale errato nell'interpretare ed applicare i principi di cui all'art. 337 ter c.c. e, conseguentemente, non aver disposto l'affido condiviso della minore
[...]
, violando il diritto alla bigenitorialità del figlio minore;
R_
3) Conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, ritenere, dichiarare e disporre:
2 a) l'addebito della separazione in capo alla IG.ra , che, a causa del Controparte_1
suo comportamento, ha volontariamente provocato la separazione dei coniugi;
b) la capacità genitoriale del IG. Parte_1
c) l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori;
Persona_1
Per il caso in cui venga disposto l'affidamento condiviso della minore Persona_1
accogliere le conclusioni formulate dall'odierno appellante nel corso del primo
[...]
grado di giudizio ed erroneamente rigettate, ossia: Disporre che la figlia minore trascorra, con ciascuno dei genitori, uguali periodi nei quali ciascuno dei genitori si occuperà di portandola con sé nella propria dimora. Porre a carico del padre R_
un assegno mensile di euro 200,00, aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT,
a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore R_
In ogni caso, Disporre che le spese mediche e straordinarie vengano versate da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno.
Accertare e dichiarare l'atteggiamento della sig.ra anche ex artt. 91-96 c.p.c. CP_1
4) In via istruttoria, si chiede l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti e non ammessi dal giudice di prime cure. Si chiede di disporre nuova Consulenza tecnico d'ufficio al fine di valutare la capacità genitoriale delle parti, atteso che il CTU, in seno al procedimento di primo grado, non ha sostanzialmente controargomentato nel merito, per come più volte evidenziato dal procuratore di parte ricorrente, Avv.
Menza, in seno ai propri scritti difensivi. Ed infatti, l'elaborato peritale appare ictu oculi, lacunoso, attese le ragioni tutte esposte in seno al presente atto, atteso che il consulente incaricato dal Giudice si è limitato, nel riproporre senza variazioni i contenuti della Relazione Provvisoria, ad enunciare mere ed assiomatiche petizioni di principio, talora peraltro anche esulanti l'oggetto specifico del mandato, in palese contrasto con le risultanze peritali dell'elaborato, a firma della Dott.ssa
[...]
, versato in atti in occasione del presente giudizio. Persona_2
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per l'appellata, appellante incidentale:
PIACCIA ALL'ECE.MA CORTE ADITA E AL C.I.
Ognuno secondo le rispettive competenze. Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa Ritenere e dichiarare inammissibile l'atto di appello sotto i dedotti profili
3 comprese le richieste istruttorie. Respingere la richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata con ogni statuizione.
Ritenere e dichiarare che la sentenza impugnata merita riforma soltanto sulla dichiarazione di addebito del fallimento del matrimonio in capo a Parte_1
e sull'aumento del mantenimento.
Per il resto ci si riporta alle rassegnate conclusioni del giudizio di primo grado.
Segnatamente: “Affidare la figlia minore esclusivamente alla signora dottoressa R_
, con dimora presso la medesima nella casa sita in Canicattì nella via Controparte_1
Purgatorio numero 14 e ciò per le su esposte argomentazioni. Disporre a carico del signor il pagamento in favore della istante della somma di Euro 350 mensili oltre Parte_1 alle spese straordinarie nella misura del 50% a titolo di contributo nel mantenimento della figlia minore Dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi signori R_ CP_1
e con addebito al signor e ciò per le su esposte
[...] Parte_1 Parte_1 discettazioni”.
Con condanna alle spese dei giudizi di primo e secondo grado.
Conclusioni per il Procuratore Generale:
Chiede il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 968/2023 dei giorni 27/29.06.2023, il Tribunale di Agrigento, su ricorso di nei confronti della moglie Parte_1 CP_1
:
[...]
• ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e ha rigettato le reciproche domande di addebito;
• ha disposto l'affidamento esclusivo della figlia minore (nata il [...]) R_
alla madre, con possibilità per il padre di incontrarla presso i Servizi Sociali del
Comune di Canicattì;
• ha altresì disposto la presa in carico del nucleo familiare da parte del Consultorio
Familiare per un periodo di 12 mesi, col compito di:
- predisporre ed attuare un percorso di sostegno alla genitorialità individuale, nei tempi e nei modi più opportuni;
- organizzare un programma di ripresa costante dei rapporti tra padre e figlia nei
4 tempi e nelle modalità più adeguate in presenza anche di un mediatore familiare;
- monitorare l'andamento del rapporto e di guidare la coppia verso un percorso che elimini la sovrapposizione della crisi coniugale con il livello genitoriale, evidenziando ogni eventuale anomalia o devianza che dovesse emergere in ordine al comportamento tenuto da uno dei genitori mediante la trasmissione alla
Procura della Repubblica e al Giudice Tutelare in sede di apposita relazione;
- segnalare la necessità di adottare eventuali misure scaduto il termine di 12 mesi, così consentendo all'autorità giudiziaria di valutare l'idoneità genitoriale delle parti e di adottare i provvedimenti più opportuni;
- relazionare ogni quattro mesi sull'andamento del percorso intrapreso.
• ha inoltre confermato l'incarico conferito ai Servizi Sociali del Comune di
Canicattì volto a redigere un calendario di incontri tra il padre e la figlia, per un periodo di 12 mesi, relazionando ogni 4 mesi sull'andamento degli stessi, oltreché di effettuare ogni intervento utile nell'interesse della minore;
• ha posto a carico del l'obbligo di corrispondere alla moglie un Parte_1
assegno mensile pari a € 250,00, a titolo di contributo per il mantenimento della minore, da versare entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse della figlia previa concertazione tra le parti;
• ha dichiarato la cessazione delle funzioni del Curatore speciale della minore, che era stato nominato nel corso del giudizio di prime cure a causa dell'elevatissima conflittualità tra le parti;
• ha infine compensato interamente le spese di lite tra le parti.
2. Proposto appello dal , con atto depositato il 19.01.2024, nel Parte_1
contradditorio con la - che, costituendosi in giudizio ha CP_1
preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione e, nel merito, ha chiesto la parziale modifica del provvedimento impugnato - nonché col P.G., la causa - acquisite le informazioni aggiornate dal Consultorio Familiare e dai
Servizi Sociali di Canicattì in merito all'andamento degli incarichi loro rispettivamente conferiti con il provvedimento di prime cure, in esecuzione
5 dell'ordinanza dei giorni 5/13.06.2024, con la quale la Corte ha altresì rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, le domande istruttorie e di rinnovo della C.T.U. avanzate dall'appellante – è stata poi assunta in deliberazione all'udienza del 13.12.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., giusta ordinanza emessa in data 17.12.2024, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., poiché non previsti dal rito, sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
*****
3. Va preliminarmente precisato che, sebbene l'appellante abbia notificato l'atto introduttivo anche all'Avv. Maria Elena Nocera n. q. di curatore speciale della minore, tuttavia, tale incarico risulta ormai cessato per effetto dello stesso provvedimento impugnato, che, sul punto, non risulta peraltro essere stato oggetto di censura.
4. Va poi rigettata l'eccezione sollevata dalla in punto di CP_1 inammissibilità dell'appello, secondo cui il avrebbe dovuto Parte_1
proporre l'impugnazione entro e non oltre il 29.12.2023, trattandosi di un procedimento la cui materia è sottratta alla disciplina in materia di sospensione feriale dei termini.
Così come recentemente ribadito dalle Sezioni Unite, nelle cause in materia di mantenimento del coniuge debole e dei minori è applicabile la disciplina sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, in quanto il diritto dei figli al mantenimento da parte dei genitori non ha natura alimentare, salvo che non ricorra il decreto di riconoscimento dell'urgenza della controversia (art. 92 ord. giud.) qualora la sua ritardata trattazione possa provocare grave pregiudizio alle parti (Cass. S.U. n. 12946/2024).
Deve ritenersi, quindi, che l'atto di appello è ammissibile perché tempestivo, ove si consideri che il provvedimento impugnato è stato depositato il 29.06.2023 e che l'atto introduttivo è stato depositato il 19.01.2024, risultando con ciò rispettato il termine di sei mesi ex art. 327 c.p.c. applicabile nella specie in difetto di notificazione della sentenza di primo grado.
6 5. Con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole del mancato accoglimento della domanda di addebito della separazione fondata sulla violazione dell'obbligo coniugale di convivenza concretizzatosi nel fatto che la
, unitamente alla figlia, avrebbe arbitrariamente abbandonato il tetto CP_1
coniugale nel mese di dicembre 2018 con ciò pregiudicando l'ordinario svolgimento della vita familiare.
Precisa, al riguardo, che in epoca successiva a tale evento la aveva CP_1
rifiutato qualsiasi contatto con lo stesso, nonostante i suoi tentativi di ristabilimento di un rapporto con la medesima anche nell'interesse della minore,
e rappresenta che tale rifiuto lo aveva costretto a introdurre - nel mese di marzo
2019 - il giudizio di separazione, nell'ambito del quale sua moglie aveva a sua volta giustificato il proprio allontanamento da casa adducendo l'intollerabilità della vita matrimoniale.
5.1. L'addebito della separazione costituisce oggetto anche dell'analoga domanda incidentale proposta dalla che, dolendosi del mancato accoglimento CP_1
della domanda stessa da parte del giudice di prime cure, richiama l'attenzione della Corte sul fatto che la separazione sarebbe imputabile alla paura e alle preoccupazioni generate dalle condotte poste in essere dal marito – caratterizzate dalla sottrazione di somme di denaro, dalla sottoscrizione di finanziamenti a suo nome e di truffe in danno di terzi - che, invece il Tribunale non aveva ritenuto di poter qualificare in termini di violazioni degli obblighi coniugali idonee a giustificare la pronuncia di addebito.
5.2. Orbene, com'è noto, ai sensi dell'art. 151 c.c. “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario doveri derivano dal matrimonio”. Per quanto attiene alla pronuncia di addebito, questa non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare che tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione in cui la
7 convivenza non era più tollerabile, abbia assunto efficacia causale nel determinare la situazione di intollerabilità (Cass. n. 18074/2014; Cass.11032/2024).
È jus receptum che, con precipuo riferimento alla violazione dell'obbligo di coabitazione, il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza può astrattamente essere sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale;
occorre pur sempre, tuttavia, la prova che l'allontanamento sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile e in conseguenza di tale fatto (Cass. n. 648/2020).
Ed è altresì noto che, in tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass.
n. 16691/2020).
5.3 Sulla scorta di tali premesse in diritto, attualizzate dai condivisibili criteri interpretativi della Corte di nomofilachia, la pronunzia impugnata merita di essere confermata, non potendo trovare accoglimento le reciproche richiese di addebito formulate dai coniugi, in quanto fondate su affermazioni che non hanno trovato alcun avallo probatorio.
Le prove testimoniali assunte in prime cure convergono, infatti, nel senso di una progressiva disgregazione dei valori di reciproca comprensione e solidarietà che devono caratterizzare l'unione familiare, senza tuttavia che siano emerse specifiche e determinanti condotte devianti dell'uno o dell'altro coniuge.
L'allontanamento della dalla casa coniugale, invero, non può essere CP_1
considerata espressione di una improvvisa e scriteriata mutilazione della vita in comune, non essendo stata offerta neanche dal , del resto, una Parte_1 chiave di lettura idonea ad offrire una plausibile spiegazione di una sì radicale iniziativa;
di contro, indipendentemente dagli esiti delle vicende a sfondo truffaldino lamentate dall'appellante incidentale e confermate dai testi, può ben ritenersi che la disinvolta gestione degli affari da parte del abbia Parte_1
ingenerato quello stato di imbarazzo, degenerato in insofferenza e prostrazione 8 avuto anche riguardo alla collocazione professionale della assai CP_1
sensibile a comportamenti socialmente riprovevoli del marito, che ha indotto la stessa a troncare il rapporto di convivenza. CP_1
Ritiene pertanto, la Corte, di dover senz'altro condividere il giudizio del
Tribunale che ha escluso l'addebitabilità della separazione all'allontanamento da casa della insieme alla figlia, e per altro verso ha pure riconosciuto CP_1
che le presunte condotte illecite poste in essere dall'appellante non integrano, a ben vedere, specifiche violazioni degli obblighi matrimoniali.
6. Con il secondo motivo di censura, l'appellante contesta il provvedimento impugnato anche nella parte in cui è stato previsto l'affidamento esclusivo della minore alla madre, sul rilievo che tale statuizione viola il principio di bigenitorialità in quanto ostacola i rapporti con la figlia, oltreché con la sua famiglia d'origine. Si duole che il Tribunale abbia motivato tale regime di affidamento sulla sola scorta della consulenza della C.T.U., ove peraltro la sua non emerge quale figura genitoriale dannosa e/o pericolosa. Deduce, quindi, che una completa e attenta disamina di tutte le prove a disposizione dell'Autorità
Giudiziaria - in particolare le relazioni dei Servizi Sociali del 2.03.2023 e del
28.04.2023 che lo avevano indicato come padre paziente e attento ai bisogni della figlia - avrebbe più correttamente condotto all'adozione del regime di affidamento condiviso, anche perché, evidenzia, la regolamentazione del regime di incontri in modalità protetta, così come prevista dal Tribunale, non sarebbe coerente con la necessità di ripristinare un rapporto effettivo con la figlia, in quanto incontri sporadici in contesti artificiali e condizionanti non possono concretamente favorire la crescita di tale rapporto genitoriale.
Chiede, quindi, la riforma del provvedimento impugnato in punto di regime di affido e, in caso di accoglimento della richiesta di affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, l'accoglimento delle richieste formulate nel corso del giudizio di prime cure, ossia una riduzione del quantum del contributo economico mensile previsto a titolo di mantenimento della minore (da € 250,00 a €
200,00) e che ciascuno dei genitori possa trascorre con uguali periodi di R_ tempo e, in ogni caso, che le spese straordinarie siano ripartite nella misura del
9 50% a carico di entrambi i genitori, nonché la condanna dell'appellata ai sensi degli artt. 91 e 96 cpc.
6.1. La statuizione di carattere patrimoniale costituisce oggetto anche dell'analoga domanda incidentale proposta dalla che, dolendosi dell'entità CP_1
economica del contributo mensile previsto ai fini del mantenimento di R_
censura sul punto la sentenza impugnata e stimola l'attenzione della Corte sul fatto che il quantum economico previsto in prime cure (pari a € 250,00) appare insufficiente a far fronte alle esigenze della figlia che, anche in considerazione dell'età evolutiva, sono in continua crescita, e chiede, pertanto, che sia rideterminato nella maggior somma pari € 350,00 mensili.
6.2. È jus receptum che in materia di affidamento dei figli minori il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (Cass. ord.
n. 28244/2019).
Ed è parimenti noto che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 cod. civ. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti
"pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori e abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido
10 condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente.
Va infine osservato che ai sensi dell'art. 316 bis c.c. i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, sicché sono obbligati a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di tale obbligo, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto del citato art. 316 bis c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass., sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974, e Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 6197 del 22/03/2005).
6.3. Ebbene il Collegio ritiene che, alla luce del tenore del provvedimento impugnato con cui è stato disposto l'affidamento esclusivo di alla madre, R_
neppure il secondo motivo di censura colga nel segno.
La Corte ha invero ritenuto opportuno disporre l'acquisizione da parte dei
Servizi Sociali e del Consultorio di relazioni aggiornate circa l'andamento degli incarichi loro conferiti dal Tribunale con il provvedimento oggetto di impugnazione (vedi ordinanza del 5.06.24 con la quale sono state altresì rigettate le domande istruttorie e di rinnovo della C.T.U. avanzate dall'appellante), ed anche tenendo conto di tali più recenti emergenze si conferma l'elevata conflittualità tra le parti e l'atteggiamento di chiusura e di ostilità da parte di nei confronti della figura paterna, nonostante il lasso temporale intercorso R_ tra l'espletamento peritale disposto dal primo giudice (incarico conferito nel mese di ottobre del 2021 e relazione definitiva depositata a giugno 2022) e l'acquisizione dei predetti aggiornamenti (ottobre e novembre 2024).
Va pertanto evidenziato che, alla luce delle conclusioni cui era giunto il C.T.U.- condotte con rigore e nel rispetto degli interessi e dei diritti coinvolti - il quadro 11 esistente all'epoca del giudizio di prime cure, a confronto con quanto emerge dal tenore delle predette relazioni aggiornate, non risulta sostanzialmente mutato.
Deve ritenersi, quindi, che, stando così le cose, la statuizione dell'affido esclusivo, fondatamente adottata dal Tribunale, non può che essere confermata, in quanto le ragioni sottese al provvedimento impugnato risultano correttamente volte a garantire in via esclusiva l'interesse morale e materiale della piccola in ossequio al principio del miglior interesse della minore stessa, la quale, R_
tutt'oggi, mostra un atteggiamento di chiusura nei confronti della figura paterna;
la madre, allo stato, risulta essere il genitore più idoneo a minimizzare il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità della minore, dovendosi in proposito sottolineare come la relazione aggiornata del 28.11.2024 dia atto del buon inserimento scolastico e sociale della minore.
In base a quanto dichiarato dai Servizi Sociali del Comune di Canicattì nella relazione datata 22.10.2024, invero, la piccola ha più volte manifestato nel R_
corso dei colloqui di non voler vedere il padre né di voler trascorrere del tempo insieme a lui (“ha fatto delle cose brutte che non mi sono piaciute e io non lo voglio vedere”), cercando, invece, sempre rifugio nella figura materna, la quale è sempre stata il suo punto di riferimento e, contrariamente a quanto dichiarato dal padre nei suoi atti difensivi, ha assunto un atteggiamento partecipativo ai vari colloqui, oltreché incline al recupero del rapporto padre-figlia; gli autori della relazione, inoltre, riferiscono che, malgrado i vari tentativi compiuti dagli operatori, volti a ripristinare un confronto con il padre, la minore ha manifestato con fermezza la volontà di non vederlo, a tal punto che, ad avviso dei servizi competenti, è stato talvolta ritenuto opportuno assecondare tale volontà al fine di evitare influenze negative sul suo benessere psico-fisico.
L'attivazione di un'articolata rete di sostegno e di controlli affidati tra l'altro al
Giudice Tutelare (v. nella presente sentenza punto 1) esclude allo stato di poter ragionevolmente ipotizzare la fruttuosità di qualsiasi immediato ulteriore intervento correttivo da parte di questa Corte, dovendosi anzi favorire il rasserenamento e la stabilizzazione emotiva della minore nelle forme che il primo giudice ha opportunamente ed esaustivamente individuato, e che sono senz'altro 12 adeguate a favorire, con la maturazione della minore, diverse e meno irregimentate modalità di affido ovvero di regolamentazione del regime di incontri.
7. Con riguardo agli aspetti patrimoniali, va confermato il contributo economico di
€ 250,00 posto a carico dell'appellante a titolo di mantenimento della figlia minore, oltre il 50 % delle spese straordinarie, poiché, alla luce della situazione reddituale delle parti ( è un medico dipendente dell'Asp, mentre CP_1
lavora come dipendente di una ditta con uno stipendio mensile Parte_1 pari a circa 1.200,00 in base alle dichiarazioni rese in sede di udienza presidenziale) tale previsione economica appare coerente e proporzionata alle rispettive sostanze economiche, sicché, non possono trovare accoglimento le contrapposte domande proposte dalle parti volte alla modifica della misura economica de qua.
8. Non merita infine accoglimento neppure la domanda del avente Parte_1 ad oggetto la condanna ex art. 96 c.p.c. nei confronti dell'appellata, giacché questa non risulta aver assunto un contegno processuale contrario ai principi di buona fede e correttezza.
9. Deve infine ritenersi che nel caso di specie, alla luce dell'esito complessivo del presente giudizio e considerata la soccombenza reciproca determinata dalla conferma del provvedimento impugnato, ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
10. Deve darsi atto, in ultimo, ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del T.U. n. 115/2002, degli obblighi in capo all'appellante principale e all'appellata, in qualità di appellante incidentale, del versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto rispettivamente per l'impugnazione principale e per quella incidentale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, sentiti i procuratori delle parti e il
P.G., respinta ogni altra domanda, eccezione e difesa, conferma la sentenza n.
968/2023 emessa del Tribunale di Agrigento nei giorni 27/29.06.2023, impugnata in via principale da e in via incidentale da Parte_1 Controparte_1
13 Dispone l'integrale compensazione fra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico delle parti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione principale e per quella incidentale.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile della
Corte di Appello, il 19 dicembre 2024.
Il Presidente est.
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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