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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
EM ANNIBALE RENATO, Presidente
BUSACCA NICOLO', EL
MANGIARACINA GAETANO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 815/2024 depositato il 28/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Trapani - Via G. Grezar N 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 29984202400000598001 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920090001930014000 IRAP 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 07/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RITENUTO IN FATTO
Sul ricorso R.G.R. n. 815/2024 proposto da Ricorrente_1
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del Direttore pro tempore, avverso Atto di Pignoramento dei Crediti presso terzi n.
29984202400000598001 notificato il 10.05.2024 per IRAP, IRPEF, IVA per l'anno 2005, per euro 10.470,12.
Il ricorrente chiede l'accoglimento del Ricorso, l'Agenzia convenuta risulta costituitasi in giudizio e ne chiede il rigetto.
OSSERVA
La Corte
-Visto il Ricorso con i relativi allegati;
-Visto l'Atto di Pignoramento dei Crediti presso terzi n. 29984202400000598001 notificato il 10.05.2024 per
IRAP, IRPEF, IVA per l'anno 2005, per euro 10.470,12;
- Viste le controdeduzioni della resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Codesto Collegio accoglie il ricorso.
Invero gli atti presupposti del presente pignoramento impugnato, e così la cartella di pagamento n.
29920090001930014000 e la successiva intimazione n. 29920249005928325000, ed in particolare quest'ultima venivano impugnati presso codesta corte (RGR 795/2024), e la sentenza n. 395/2025 definiva il relativo giudizio dichiarando l'estinzione dell'obbligazione relativa per intervenuta prescrizione.
Detta pronuncia ha così privato l'atto di pignoramento impugnato del relativo credito presupposto da riscuotere esecutivamente, poiché il ricorrente non deve più alcuna somma per i tributi e per l'anno d'imposta di cui trattasi.
Ne discende quindi la illegittimità ed infondatezza del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, dichiarando l'annullamento dell'Atto di Pignoramento dei Crediti presso terzi n.
29984202400000598001 notificato il 10.05.2024. Le spese vengono compensate.
Trapani, li
Il relatore
Il presidente
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
EM ANNIBALE RENATO, Presidente
BUSACCA NICOLO', EL
MANGIARACINA GAETANO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 815/2024 depositato il 28/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Trapani - Via G. Grezar N 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 29984202400000598001 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920090001930014000 IRAP 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 07/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RITENUTO IN FATTO
Sul ricorso R.G.R. n. 815/2024 proposto da Ricorrente_1
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del Direttore pro tempore, avverso Atto di Pignoramento dei Crediti presso terzi n.
29984202400000598001 notificato il 10.05.2024 per IRAP, IRPEF, IVA per l'anno 2005, per euro 10.470,12.
Il ricorrente chiede l'accoglimento del Ricorso, l'Agenzia convenuta risulta costituitasi in giudizio e ne chiede il rigetto.
OSSERVA
La Corte
-Visto il Ricorso con i relativi allegati;
-Visto l'Atto di Pignoramento dei Crediti presso terzi n. 29984202400000598001 notificato il 10.05.2024 per
IRAP, IRPEF, IVA per l'anno 2005, per euro 10.470,12;
- Viste le controdeduzioni della resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Codesto Collegio accoglie il ricorso.
Invero gli atti presupposti del presente pignoramento impugnato, e così la cartella di pagamento n.
29920090001930014000 e la successiva intimazione n. 29920249005928325000, ed in particolare quest'ultima venivano impugnati presso codesta corte (RGR 795/2024), e la sentenza n. 395/2025 definiva il relativo giudizio dichiarando l'estinzione dell'obbligazione relativa per intervenuta prescrizione.
Detta pronuncia ha così privato l'atto di pignoramento impugnato del relativo credito presupposto da riscuotere esecutivamente, poiché il ricorrente non deve più alcuna somma per i tributi e per l'anno d'imposta di cui trattasi.
Ne discende quindi la illegittimità ed infondatezza del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, dichiarando l'annullamento dell'Atto di Pignoramento dei Crediti presso terzi n.
29984202400000598001 notificato il 10.05.2024. Le spese vengono compensate.
Trapani, li
Il relatore
Il presidente