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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 22/11/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
N. R.G. 1953/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1953 /2025 R.G. promossa da
, (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. SAMMARRUCO ELDA e con domicilio eletto presso il suo studio in Lacchiarella, Via S. A. Avellino n.1;
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALLI Parte_2 C.F._2
SARA e con domicilio eletto presso il suo studio in Magenta, VIA IV GIUGNO 41;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Noviglio, in data 31/05/2014, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla
Parte II, Serie A, n. 3, dell'anno 2014;
separati consensualmente con verbale in data 03/06/2019 e relativo decreto di omologa del 17/06/2019; e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) Il figlio minore rimarrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica, a cui il padre acconsente.
2) I genitori di sono consapevoli della necessità di continuare a collaborare tra Per_1 loro al fine di esercitare la responsabilità genitoriale e assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio, come quelle relative alla salute, all'istruzione ed all'educazione, scelte che dovranno essere individuate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
3) I genitori concordano di tenersi reciprocamente informati sulle iniziative e sugli eventi cui il minore parteciperà, siano essi di carattere culturale, sportivo o quant'altro, anche avente natura extrascolastica, comunque fondamentali per la sua crescita psico-fisica.
4) trascorrerà, tutte le settimane, il martedì e il giovedì con il padre che si Per_1 recherà a prenderlo a casa della madre e lo accompagnerà agli allenamenti di calcio e lo terrà con sé fino alla mattina seguente, oltre a weekend alternati dal sabato tarda mattinata al lunedì mattina seguente.
5) Nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì il padre prenderà all'uscita Per_1 della scuola ed il minore resterà con lui sino a quando la madre non lo passerà a prendere alla casa paterna al rientro dal lavoro prima dell'orario di cena.
6) I genitori concordano che continueranno a comunicarsi, di settimana in settimana, i reciproci impegni di lavoro, in modo da gestire personalmente l'accompagnamento di a scuola, il suo ritiro al termine delle lezioni e tutte le attività extrascolastiche, Per_1 delegando altre persone solo in caso di stretta necessità.
Pag. 2 di 6 7) Per le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere 15 giorni consecutivi con il figlio: le parti si impegnano a comunicarsi entro il mese di maggio il relativo periodo di ferie e si premureranno di indicare anche la località di villeggiatura, garantendo un contatto telefonico quotidiano tra e l'altro genitore. Per_1
8) Fino al periodo di ferie con ciascun genitore, continuerà a frequentare il Per_1
Centro Estivo, con suddivisione tra i genitori al 50% della relativa retta.
9) Per le festività Natalizie, il bambino trascorrerà alternativamente la sera della
Vigilia ed il pranzo di Natale con un genitore, la sera del 25 dicembre ed il giorno di S.
EF con l'altro genitore. Ad anni alterni, passerà il 31 dicembre con un Per_1 genitore e il 1° gennaio con l'altro. I restanti giorni di vacanza scolastici verranno ripartiti tra i genitori in base ai loro impegni lavorativi.
10) Ponti seguiranno l'alternanza mentre per Pasqua, in base alla chiusura scolastica,
i genitori divideranno il relativo periodo per pari tempo.
11) Il tutto salvo diverso e migliore accordo.
12) Per quanto riguarda l'attività calcistica di i genitori si impegnano a Per_1 mantenere un costante confronto sull'opportunità che prosegua tale sport in base alle sue condizioni di salute così come certificate dai controlli medici periodici.
13) I genitori prestano in ogni caso il reciproco consenso ad un'eventuale differente attività sportiva, in alternativa o in aggiunta al calcio, tenendo conto delle condizioni di salute di dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. Per_1
14) I genitori prestano il reciproco consenso ad un eventuale supporto pedagogico e/o psicologico a sostegno delle fatiche scolastiche o che dovesse rendersi in ogni caso necessario al benessere emotivo del figlio.
15) I genitori danno atto che provvederanno al mantenimento diretto del figlio ciascuno per il periodo di propria spettanza.
16) I genitori continueranno e dividersi nella misura di metà ciascuno la spesa per la mensa.
Pag. 3 di 6 17) L'assegno unico universale verrà suddiviso a metà tra i coniugi che si faranno carico parimenti nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie per il figlio, secondo il protocollo approvato dal Tribunale di Pavia, qui integralmente richiamato.
18) Le parti continueranno a beneficiare delle detrazioni per il figlio a carico nella misura del 50% ciascuno.
19) Le parti dichiarano di aver regolato tra di loro ogni rapporto giuridico e patrimoniale e di non aver null'altro a pretendere per l'intercorso rapporto coniugale, dichiarandosi economicamente indipendenti e rinunciando reciprocamente a richieste di contributi di sorta per il personale mantenimento.
20) I coniugi confermano il reciproco assenso e consenso per ottenere il rilascio ed il rinnovo di passaporto e carta d'identità e di tutti i documenti validi per l'espatrio, per sé e per il figlio minore, nonché a comunicarsi reciprocamente gli eventuali cambi di domicilio e di residenza.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
29/05/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove
Pag. 4 di 6 documentali depositate (decreto del Tribunale di Pavia del 17.06.2019 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 03/06/2019. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da n Noviglio il giorno Parte_1 Parte_2
31/05/2014 (atto n. 3, parte II, serie A, anno 2014);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 3/11/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 5 di 6 Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
N. R.G. 1953/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1953 /2025 R.G. promossa da
, (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. SAMMARRUCO ELDA e con domicilio eletto presso il suo studio in Lacchiarella, Via S. A. Avellino n.1;
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALLI Parte_2 C.F._2
SARA e con domicilio eletto presso il suo studio in Magenta, VIA IV GIUGNO 41;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Noviglio, in data 31/05/2014, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla
Parte II, Serie A, n. 3, dell'anno 2014;
separati consensualmente con verbale in data 03/06/2019 e relativo decreto di omologa del 17/06/2019; e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) Il figlio minore rimarrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica, a cui il padre acconsente.
2) I genitori di sono consapevoli della necessità di continuare a collaborare tra Per_1 loro al fine di esercitare la responsabilità genitoriale e assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio, come quelle relative alla salute, all'istruzione ed all'educazione, scelte che dovranno essere individuate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
3) I genitori concordano di tenersi reciprocamente informati sulle iniziative e sugli eventi cui il minore parteciperà, siano essi di carattere culturale, sportivo o quant'altro, anche avente natura extrascolastica, comunque fondamentali per la sua crescita psico-fisica.
4) trascorrerà, tutte le settimane, il martedì e il giovedì con il padre che si Per_1 recherà a prenderlo a casa della madre e lo accompagnerà agli allenamenti di calcio e lo terrà con sé fino alla mattina seguente, oltre a weekend alternati dal sabato tarda mattinata al lunedì mattina seguente.
5) Nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì il padre prenderà all'uscita Per_1 della scuola ed il minore resterà con lui sino a quando la madre non lo passerà a prendere alla casa paterna al rientro dal lavoro prima dell'orario di cena.
6) I genitori concordano che continueranno a comunicarsi, di settimana in settimana, i reciproci impegni di lavoro, in modo da gestire personalmente l'accompagnamento di a scuola, il suo ritiro al termine delle lezioni e tutte le attività extrascolastiche, Per_1 delegando altre persone solo in caso di stretta necessità.
Pag. 2 di 6 7) Per le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere 15 giorni consecutivi con il figlio: le parti si impegnano a comunicarsi entro il mese di maggio il relativo periodo di ferie e si premureranno di indicare anche la località di villeggiatura, garantendo un contatto telefonico quotidiano tra e l'altro genitore. Per_1
8) Fino al periodo di ferie con ciascun genitore, continuerà a frequentare il Per_1
Centro Estivo, con suddivisione tra i genitori al 50% della relativa retta.
9) Per le festività Natalizie, il bambino trascorrerà alternativamente la sera della
Vigilia ed il pranzo di Natale con un genitore, la sera del 25 dicembre ed il giorno di S.
EF con l'altro genitore. Ad anni alterni, passerà il 31 dicembre con un Per_1 genitore e il 1° gennaio con l'altro. I restanti giorni di vacanza scolastici verranno ripartiti tra i genitori in base ai loro impegni lavorativi.
10) Ponti seguiranno l'alternanza mentre per Pasqua, in base alla chiusura scolastica,
i genitori divideranno il relativo periodo per pari tempo.
11) Il tutto salvo diverso e migliore accordo.
12) Per quanto riguarda l'attività calcistica di i genitori si impegnano a Per_1 mantenere un costante confronto sull'opportunità che prosegua tale sport in base alle sue condizioni di salute così come certificate dai controlli medici periodici.
13) I genitori prestano in ogni caso il reciproco consenso ad un'eventuale differente attività sportiva, in alternativa o in aggiunta al calcio, tenendo conto delle condizioni di salute di dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. Per_1
14) I genitori prestano il reciproco consenso ad un eventuale supporto pedagogico e/o psicologico a sostegno delle fatiche scolastiche o che dovesse rendersi in ogni caso necessario al benessere emotivo del figlio.
15) I genitori danno atto che provvederanno al mantenimento diretto del figlio ciascuno per il periodo di propria spettanza.
16) I genitori continueranno e dividersi nella misura di metà ciascuno la spesa per la mensa.
Pag. 3 di 6 17) L'assegno unico universale verrà suddiviso a metà tra i coniugi che si faranno carico parimenti nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie per il figlio, secondo il protocollo approvato dal Tribunale di Pavia, qui integralmente richiamato.
18) Le parti continueranno a beneficiare delle detrazioni per il figlio a carico nella misura del 50% ciascuno.
19) Le parti dichiarano di aver regolato tra di loro ogni rapporto giuridico e patrimoniale e di non aver null'altro a pretendere per l'intercorso rapporto coniugale, dichiarandosi economicamente indipendenti e rinunciando reciprocamente a richieste di contributi di sorta per il personale mantenimento.
20) I coniugi confermano il reciproco assenso e consenso per ottenere il rilascio ed il rinnovo di passaporto e carta d'identità e di tutti i documenti validi per l'espatrio, per sé e per il figlio minore, nonché a comunicarsi reciprocamente gli eventuali cambi di domicilio e di residenza.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
29/05/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove
Pag. 4 di 6 documentali depositate (decreto del Tribunale di Pavia del 17.06.2019 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 03/06/2019. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da n Noviglio il giorno Parte_1 Parte_2
31/05/2014 (atto n. 3, parte II, serie A, anno 2014);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 3/11/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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