Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 26/02/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 113/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(nata a [...] il [...] – c.f. Parte_2
, C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Antonino Freno
- ricorrenti -
Oggetto: separazione personale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/02/2025 e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto in via congiunta che sia dichiarata la loro separazione personale.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 26/09/1982 in ID
MA (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 63, part II, serie A anno 1982) e che dall'unione sono nati i figli (6/10/1983), Per_1 [...]
(12/05/1988) e (17/07/1998) ormai maggiorenni ed economicamente Per_2 Per_3 autosufficienti, hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. provvederà al proprio mantenimento, disponendo all'uopo Parte_1 di sufficienti risorse proprie, e si obbliga a corrispondere a Parte_2
Istat, da versarsi, a partire dalla omologazione del presente accordo ed entro il giorno 5 di ogni mese.
3. La casa coniugale, di proprietà di , viene assegnata a Parte_1 all'esclusivo scopo di abitazione, e dalla stessa il Parte_2 proprietario si impegna ad allontanarsi, trasferendosi in altra abitazione, anche nelle more del presente procedimento, e comunque non oltre sette giorni dalla omologazione della separazione.
4. cede a tutte le quote, di sua proprietà, della Parte_2 Parte_1
Tralfer s.r.l.s., ed entrambi i coniugi si obbligano a tramutare l'accordo relativo, anche nella forma necessaria per dare ad esso pubblicità attraverso le debite iscrizioni nel competente Registro delle Imprese, entro giorni sessanta dalla data di deposito del presente ricorso.
5. Sul locale officina, ubicato al piano terra dell'edificio nel quale insiste la casa coniugale, di proprietà di ed in cui è attualmente allocata la Parte_1 sede operativa della Tralfer s.r.l.s., viene costituito diritto di usufrutto settennale, a decorrere dalla data di formalizzazione della cessione di cui al punto che precede, in favore di Di conseguenza, nei trenta Parte_2 giorni successivi alla costituzione del diritto, la Tralfer s.r.l.s. dovrà rilasciare il locale occupato libero e sgombro da persone e/o cose, salvo che nelle more non intervenga con l'usufruttuario accordo volto a rendere onerosa l'occupazione.
6. I coniugi danno altresì atto che i loro rapporti economici sono stati da ultimo regolati dal regime patrimoniale della separazione dei beni;
che non possiedono beni oggetto di comunione;
che ciascuno di essi apprende quelli custoditi nella casa coniugale e di rispettiva proprietà personale e che, comunque, tra questi ultimi non ve ne sono di appartenenti all'uno e detenuti dall'altro, sì da dover essere da questo restituiti.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto matrimonio in data
26/09/1982 in ID MA (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 63, part II, serie A anno 1982) e che dall'unione sono nati i figli Per_1
(6/10/1983), (12/05/1988) e (17/07/1998) ormai maggiorenni Persona_2 Per_3 ed economicamente autosufficienti.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c..
In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. provvederà al proprio mantenimento, disponendo all'uopo Parte_1 di sufficienti risorse proprie, e si obbliga a corrispondere a Parte_2
a titolo di concorso nel mantenimento della stessa, la somma di € 100,00, suscettibile di rivalutazione annuale in misura pari alla variazione dell'indice
Istat, da versarsi, a partire dalla omologazione del presente accordo ed entro il giorno 5 di ogni mese.
3. La casa coniugale, di proprietà di , viene assegnata a Parte_1 all'esclusivo scopo di abitazione, e dalla stessa il Parte_2 proprietario si impegna ad allontanarsi, trasferendosi in altra abitazione, anche nelle more del presente procedimento, e comunque non oltre sette giorni dalla omologazione della separazione.
4. cede a tutte le quote, di sua proprietà, della Parte_2 Parte_1
Tralfer s.r.l.s., ed entrambi i coniugi si obbligano a tramutare l'accordo relativo, anche nella forma necessaria per dare ad esso pubblicità attraverso le debite iscrizioni nel competente Registro delle Imprese, entro giorni sessanta dalla data di deposito del presente ricorso.
5. Sul locale officina, ubicato al piano terra dell'edificio nel quale insiste la casa coniugale, di proprietà di ed in cui è attualmente allocata la Parte_1 sede operativa della Tralfer s.r.l.s., viene costituito diritto di usufrutto settennale, a decorrere dalla data di formalizzazione della cessione di cui al punto che precede, in favore di Di conseguenza, nei trenta Parte_2 giorni successivi alla costituzione del diritto, la Tralfer s.r.l.s. dovrà rilasciare il locale occupato libero e sgombro da persone e/o cose, salvo che nelle more non intervenga con l'usufruttuario accordo volto a rendere onerosa l'occupazione.
6. I coniugi danno altresì atto che i loro rapporti economici sono stati da ultimo regolati dal regime patrimoniale della separazione dei beni;
che non possiedono beni oggetto di comunione;
che ciascuno di essi apprende quelli custoditi nella casa coniugale e di rispettiva proprietà personale e che, comunque, tra questi ultimi non ve ne sono di appartenenti all'uno e detenuti dall'altro, sì da dover essere da questo restituiti.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola