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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/10/2025, n. 14603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14603 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Giudice, Dr.ssa Maria Carmela Magarò, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1675 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2025 e rimessa in decisione all'udienza del 14.10.25, vertente
TRA
nato a Gujrat in [...] il [...], (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Napoli alla via Pasquale Baffi C.F._1
n. 2, presso lo studio dell'Avv.to PISCOPO ANTONIO che lo rappresenta e difende in virtù di delega a in atti.
PARTE RICORRENTE
E
Controparte_1
in persona del pro tempore, rappresentato e difeso
[...] CP_2
ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato in
Roma, via dei Portoghesi, 12
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: ricongiungimento familiare.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con ricorso depositato il 17.1.2025 il ricorrente, cittadino del Pakistan, esponeva che in data 10 gennaio 2023, lo Sportello Unico Immigrazione della competente
Prefettura rilasciava il nulla osta al ricongiungimento in favore del coniuge sig.ra nata a Gujranwala in [...] il [...], nulla osta n. P- CP_3
BO/F/N/2022/104269, e dei figli nato a [...] in Persona_1
Pakistan il 12 marzo 2007, nulla osta n. , CodiceFiscale_2 [...]
nato a Gujrat in [...] il [...], nulla osta n. Parte_2
. CodiceFiscale_3
In seguito il ricorrente effettuava diversi tentativi per richiedere l'appuntamento per la formalizzazione della richiesta di visto di ingresso per ricongiungimento familiare sia direttamente all'Ambasciata che attraverso la piattaforma predisposta dalla società di outsourcing da essa indicata, riuscendo a fissare un appuntamento per il 23 gennaio 2024. Quindi, il medesimo ritirava tutti i certificati circa il rapporto di parentela opportunamente legalizzati in data 25 gennaio 2024, ma non seguiva alcuna ulteriore convocazione per la formalizzazione della domanda di visto. Nonostante la diffida in seguito inviata, l'Ambasciata rimaneva inerte.
Il ricorrente rilevava il suo diritto all'ottenimento del visto per il ricongiungimento familiare, sussistendo la prova del rapporto parentale e in considerazione del diritto all'unità familiare, nonché evidenziando il raggiungimento della maggiore età di uno dei figli, al quale sarebbe precluso formulare una nuova domanda.
Formulava le seguenti conclusioni: “in via cautelare e d'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 700 e 669 bis c.p.c., inaudita altera parte o previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ex art 669 sexies, comma 1, c.p.c. in modalità cartolare ex art. 127 c.p.c., ordinare all'Ambasciata d'Italia di Islamabad di:
1. di avviare la procedura per il ricircolo sul portale dedicato chiedendo al competente SUI il ripristino della visibilità dei nulla osta de quibus per consentire la lavorazione delle pratiche di visto per ricongiungimento familiare;
2. di fissare con la massima celerità appuntamento per la formalizzazione della richiesta di visto
d'ingresso per motivi familiari in favore della sig.ra nata a [...]
Gujranwala in Pakistan il 1 gennaio 1978, nulla osta n. CodiceFiscale_4
(moglie), nato a Gujrat in [...] il 12 marzo Persona_1
2007, nulla osta n. (figlio) e CodiceFiscale_2 Parte_2 nato a Gujrat in [...] il [...], nulla osta n. CodiceFiscale_3
2 (figlio), entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento cautelare;
2. nel merito, tenuto conto di tutto quanto dedotto e allegato, accertare e dichiarare il diritto al ricongiungimento familiare del ricorrente e la responsabilità esclusiva dell'Ambasciata resistente in ordine all'inerzia e alla mancata formalizzazione della domanda di visto d'ingresso per motivi familiari in favore dei familiari;
3. per l'effetto, tenuto conto delle evidenze documentali circa il rapporto di parentela (cfr. atto di matrimonio pakistano. C.d. “ ”, certificato di Per_2 registrazione matrimonio pakistano “Marriage Registration Certificate”, certificato di stato di famiglia pakistano “Family Registration Certificate”, certificati di nascita pakistani, tutti tradotti e legalizzati) (doc. n. 6, pag. 9- 38) ordinare all'Ambasciata resistente il rilascio immediato del visto d'ingresso per motivi familiari ex art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 150/2011 in favore della sig.ra nata a [...]
Gujranwala in Pakistan il 1 gennaio 1978, nulla osta n. CodiceFiscale_4
(moglie), nato a Gujrat in [...] il 12 marzo Persona_1
2007, nulla osta n. P-BO/F/N/2022/104270 (figlio) e Parte_2 nato a Gujrat in [...] il [...], nulla osta n.
[...]
(figlio);
4. in subordine, ordinare all'Ambasciata resistente CodiceFiscale_3 il ripristino della visibilità dei nulla osta de quibus e la formalizzazione della domanda di visto d'ingresso per motivi familiari in favore della sig.ra CP_3
, nata a Gujranwala in [...] il [...], nulla osta n.
[...]
PBO/F/N/2022/104269 (moglie), nato a Gujrat in [...]
Pakistan il 12 marzo 2007, nulla osta n. P-BO/F/N/2022/104270 (figlio) e
[...]
nato a Gujrat in [...] il [...], nulla osta n. Parte_2
(figlio);
5. in ogni caso, con condanna alle spese, diritti ed CodiceFiscale_3 onorari di entrambe le fasi del giudizio, oltre spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
Il si è costituito in giudizio, evidenziando le difficoltà Controparte_1 dell'Ambasciata nella gestione dell'enorme numero di richieste di visti e la costituzione del sistema della c.d. waiting list, al fine di assicurare la parità di trattamento fra i richiedenti. Ove in pendenza di giudizio non si riuscisse a pervenire alla emanazione di un provvedimento in autotutela chiedeva il rigetto del ricorso non essendo provati il fumus boni iuris e il periculum in mora.
Nelle note scritte ex art. 127 ter cpc il ricorrente dava atto dell'avvenuto rilascio dei visti insistendo nella condanna alle spese in considerazione del pregiudizio subito dal
3 ricorrente a causa del ritardo dell'amministrazione e della lontananza dalla famiglia che gli cagionava danni psichici risultanti dalla documentazione depositata.
***
Dalla documentazione in atti emerge che in data 3.7.25 venivano emessi visti a favore del coniuge e dei figli del ricorrente.
Dovrà pertanto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ai fini della liquidazione delle spese deve tenersi in considerazione non solo la soccombenza virtuale e quindi la fondatezza della comanda, comprovata dal rilascio dei visti, ma anche il pregiudizio subito dal ricorrente a causa del prolungarsi della distanza dai familiari dovuta anche ai ritardi amministrativi. Nella certificazione del
DSM di Bologna del 20.3.25 si attesta che il ricorrente presenta “attacchi di panico, crisi di pianto, forte stato di ansia - paz con ipertensione non controllata da farmaci, forte preoccupazione per motivi familiari”; Eventi di vita recenti: ricongiungimento famigliare (pratica avviata due anni fa) che non sta avendo esito positivo, con preoccupazione per la famiglia lontana, perdita del lavoro e difficolta economiche;
Orientamento diagnostico: disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso, in quadro di cardiopatia ipertensiva in trattamento.” e si dispone una terapia farmacologica. Il ricorrente presenta anche patologie cardiache, risultanti dalla documentazione in atti, per cui faceva richiesta di riconoscimento della invalidità civile.
L'amministrazione dovrà quindi essere condannata al pagamento delle spese di lite liquidate come in dispositivo alla luce dei parametri di cui al dm 55/14 , con esclusione dei compensi per la fase decisoria.
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna la parte resistente alla refusione delle spese di lite a favore del ricorrente, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario, che liquida nella somma complessiva di € 2500,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 18/10/2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Maria Carmela Magarò)
4
In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Giudice, Dr.ssa Maria Carmela Magarò, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1675 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2025 e rimessa in decisione all'udienza del 14.10.25, vertente
TRA
nato a Gujrat in [...] il [...], (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Napoli alla via Pasquale Baffi C.F._1
n. 2, presso lo studio dell'Avv.to PISCOPO ANTONIO che lo rappresenta e difende in virtù di delega a in atti.
PARTE RICORRENTE
E
Controparte_1
in persona del pro tempore, rappresentato e difeso
[...] CP_2
ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato in
Roma, via dei Portoghesi, 12
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: ricongiungimento familiare.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con ricorso depositato il 17.1.2025 il ricorrente, cittadino del Pakistan, esponeva che in data 10 gennaio 2023, lo Sportello Unico Immigrazione della competente
Prefettura rilasciava il nulla osta al ricongiungimento in favore del coniuge sig.ra nata a Gujranwala in [...] il [...], nulla osta n. P- CP_3
BO/F/N/2022/104269, e dei figli nato a [...] in Persona_1
Pakistan il 12 marzo 2007, nulla osta n. , CodiceFiscale_2 [...]
nato a Gujrat in [...] il [...], nulla osta n. Parte_2
. CodiceFiscale_3
In seguito il ricorrente effettuava diversi tentativi per richiedere l'appuntamento per la formalizzazione della richiesta di visto di ingresso per ricongiungimento familiare sia direttamente all'Ambasciata che attraverso la piattaforma predisposta dalla società di outsourcing da essa indicata, riuscendo a fissare un appuntamento per il 23 gennaio 2024. Quindi, il medesimo ritirava tutti i certificati circa il rapporto di parentela opportunamente legalizzati in data 25 gennaio 2024, ma non seguiva alcuna ulteriore convocazione per la formalizzazione della domanda di visto. Nonostante la diffida in seguito inviata, l'Ambasciata rimaneva inerte.
Il ricorrente rilevava il suo diritto all'ottenimento del visto per il ricongiungimento familiare, sussistendo la prova del rapporto parentale e in considerazione del diritto all'unità familiare, nonché evidenziando il raggiungimento della maggiore età di uno dei figli, al quale sarebbe precluso formulare una nuova domanda.
Formulava le seguenti conclusioni: “in via cautelare e d'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 700 e 669 bis c.p.c., inaudita altera parte o previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ex art 669 sexies, comma 1, c.p.c. in modalità cartolare ex art. 127 c.p.c., ordinare all'Ambasciata d'Italia di Islamabad di:
1. di avviare la procedura per il ricircolo sul portale dedicato chiedendo al competente SUI il ripristino della visibilità dei nulla osta de quibus per consentire la lavorazione delle pratiche di visto per ricongiungimento familiare;
2. di fissare con la massima celerità appuntamento per la formalizzazione della richiesta di visto
d'ingresso per motivi familiari in favore della sig.ra nata a [...]
Gujranwala in Pakistan il 1 gennaio 1978, nulla osta n. CodiceFiscale_4
(moglie), nato a Gujrat in [...] il 12 marzo Persona_1
2007, nulla osta n. (figlio) e CodiceFiscale_2 Parte_2 nato a Gujrat in [...] il [...], nulla osta n. CodiceFiscale_3
2 (figlio), entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento cautelare;
2. nel merito, tenuto conto di tutto quanto dedotto e allegato, accertare e dichiarare il diritto al ricongiungimento familiare del ricorrente e la responsabilità esclusiva dell'Ambasciata resistente in ordine all'inerzia e alla mancata formalizzazione della domanda di visto d'ingresso per motivi familiari in favore dei familiari;
3. per l'effetto, tenuto conto delle evidenze documentali circa il rapporto di parentela (cfr. atto di matrimonio pakistano. C.d. “ ”, certificato di Per_2 registrazione matrimonio pakistano “Marriage Registration Certificate”, certificato di stato di famiglia pakistano “Family Registration Certificate”, certificati di nascita pakistani, tutti tradotti e legalizzati) (doc. n. 6, pag. 9- 38) ordinare all'Ambasciata resistente il rilascio immediato del visto d'ingresso per motivi familiari ex art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 150/2011 in favore della sig.ra nata a [...]
Gujranwala in Pakistan il 1 gennaio 1978, nulla osta n. CodiceFiscale_4
(moglie), nato a Gujrat in [...] il 12 marzo Persona_1
2007, nulla osta n. P-BO/F/N/2022/104270 (figlio) e Parte_2 nato a Gujrat in [...] il [...], nulla osta n.
[...]
(figlio);
4. in subordine, ordinare all'Ambasciata resistente CodiceFiscale_3 il ripristino della visibilità dei nulla osta de quibus e la formalizzazione della domanda di visto d'ingresso per motivi familiari in favore della sig.ra CP_3
, nata a Gujranwala in [...] il [...], nulla osta n.
[...]
PBO/F/N/2022/104269 (moglie), nato a Gujrat in [...]
Pakistan il 12 marzo 2007, nulla osta n. P-BO/F/N/2022/104270 (figlio) e
[...]
nato a Gujrat in [...] il [...], nulla osta n. Parte_2
(figlio);
5. in ogni caso, con condanna alle spese, diritti ed CodiceFiscale_3 onorari di entrambe le fasi del giudizio, oltre spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
Il si è costituito in giudizio, evidenziando le difficoltà Controparte_1 dell'Ambasciata nella gestione dell'enorme numero di richieste di visti e la costituzione del sistema della c.d. waiting list, al fine di assicurare la parità di trattamento fra i richiedenti. Ove in pendenza di giudizio non si riuscisse a pervenire alla emanazione di un provvedimento in autotutela chiedeva il rigetto del ricorso non essendo provati il fumus boni iuris e il periculum in mora.
Nelle note scritte ex art. 127 ter cpc il ricorrente dava atto dell'avvenuto rilascio dei visti insistendo nella condanna alle spese in considerazione del pregiudizio subito dal
3 ricorrente a causa del ritardo dell'amministrazione e della lontananza dalla famiglia che gli cagionava danni psichici risultanti dalla documentazione depositata.
***
Dalla documentazione in atti emerge che in data 3.7.25 venivano emessi visti a favore del coniuge e dei figli del ricorrente.
Dovrà pertanto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ai fini della liquidazione delle spese deve tenersi in considerazione non solo la soccombenza virtuale e quindi la fondatezza della comanda, comprovata dal rilascio dei visti, ma anche il pregiudizio subito dal ricorrente a causa del prolungarsi della distanza dai familiari dovuta anche ai ritardi amministrativi. Nella certificazione del
DSM di Bologna del 20.3.25 si attesta che il ricorrente presenta “attacchi di panico, crisi di pianto, forte stato di ansia - paz con ipertensione non controllata da farmaci, forte preoccupazione per motivi familiari”; Eventi di vita recenti: ricongiungimento famigliare (pratica avviata due anni fa) che non sta avendo esito positivo, con preoccupazione per la famiglia lontana, perdita del lavoro e difficolta economiche;
Orientamento diagnostico: disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso, in quadro di cardiopatia ipertensiva in trattamento.” e si dispone una terapia farmacologica. Il ricorrente presenta anche patologie cardiache, risultanti dalla documentazione in atti, per cui faceva richiesta di riconoscimento della invalidità civile.
L'amministrazione dovrà quindi essere condannata al pagamento delle spese di lite liquidate come in dispositivo alla luce dei parametri di cui al dm 55/14 , con esclusione dei compensi per la fase decisoria.
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna la parte resistente alla refusione delle spese di lite a favore del ricorrente, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario, che liquida nella somma complessiva di € 2500,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 18/10/2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Maria Carmela Magarò)
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