Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/04/2025, n. 1524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1524 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 979/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei, preso atto delle note scritte depositate dalla parte ricorrente parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata per la data 24.3.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 979/2024, pendente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù Parte_1
di mandato in calce al ricorso, dall'avv. Roberto Luca Lobuono Tajani e dall'avv. Michele
Massimiliano Capasso, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in
Frattamaggiore, alla via Vittorio Emanuele n. 66
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di Controparte_1
costituzione, dall'avv. , presso il cui studio, sito in Napoli, alla via Carlo CP_2
Pisacane n. 13, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso proposto ex art. 281 decies c.p.c. in data 2.2.2024, la società ricorrente esponeva: di svolgere il servizio di distribuzione del gas per il Comune di Casavatore consistente nella presa in consegna del gas che le società di vendita hanno titolo di immettere nell'impianto di distribuzione e nel trasportarlo ai cc.dd. punti di riconsegna ai sensi del Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale, approvato con delibera
1
dell'Autorità di Regolazione per Energia Elettrica e il Gas e il servizio idrico del 6 giugno
2006 n. 108 e succ. modd. (attualmente Controparte_3
; che tra le proprie attività istituzionali rientrano, altresì, la manutenzione
[...]
delle apparecchiature di regolazione e misura ai punti di riconsegna fisici (PDR), la gestione tecnica degli impianti, la ricerca e l'eliminazione di dispersioni, nonché
l'intervento di sospensione o interruzione della fornitura, a richiesta della società di vendita, in caso di morosità del cliente finale;
che in caso di morosità dell'utente, la società di vendita chiede la chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità ed entro termini molto stretti, la società di distribuzione (ricorrente) è tenuta all'intervento di chiusura del PDR;
che qualora non sia possibile la chiusura del PDR (perché, per esempio, il contatore non è telegestito ovvero non è accessibile dall'esterno e l'utente finale si oppone all'intervento della società di distribuzione), la società di vendita può richiedere alla società di distribuzione la “cessazione amministrativa per morosità” e dalla data di produzione degli effetti di quest'ultima si attiva la procedura di default, che è gestita dal c.d. fornitore di default;
che decorsi cinque mesi dalla data di attivazione del servizio di default senza che si sia verificata una delle condizioni prescritte per la sua cessazione, il fornitore di default richiede la chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura e la società di distribuzione è tenuta a concludere la procedura di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura entro trenta giorni dalla richiesta pena l'irrogazione automatica di sanzioni;
che, nella specie, a seguito della richiesta da parte della società di vendita di disalimentazione per morosità dell'utente titolare del punto dell'utenza del gas e del punto di consegna n. Controparte_1
10400000527354, i tecnici della società di distribuzione tentavano invano di accedere al contatore posto all'interno dell'abitazione e con telegramma del 24.11.2023 informavano la resistente che, in data 29.11.2023, avrebbero effettuato un sopralluogo e che, pertanto, era richiesta la presenza “per disattivazione contatore gas”; che, nonostante la ricezione del telegramma, non veniva nuovamente consentito l'accesso al contatore con la conseguenza che il contatore e l'impianto di erogazione del gas sito nell'immobile di proprietà dell'utente erano fuori da ogni possibilità di controllo.
Concludeva affinché venisse accertato il proprio diritto ad effettuare la disalimentazione del PDR e ottenere l'autorizzazione ad accedere presso l'immobile sito in Casavatore, alla via Maria Montessori n. 28 ove si trova il PDR dell'utenza intestata a CP_1
per effettuare la disalimentazione fisica e compiere tutte le operazioni
[...]
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necessarie all'interruzione della erogazione del gas sul contatore. Chiedeva altresì che la resistente fosse condannata ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. al pagamento una somma di denaro non inferiore ad € 50,00 al giorno in caso di inottemperanza all'ordine adottato dal Tribunale.
Si costituiva la resistente che, opponendosi all'accoglimento della domanda ed assumendo di aver sempre corrisposto gli oneri relativi ai consumi al proprio fornitore
(Blu Gas e Power) e di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione da parte della società ricorrente, concludeva per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso.
Nell'ambito delle note depositate l'8.11.2024 la società ricorrente rappresentava che, con la modifica dell'art. 13 bis del TIMG, era stata innalzata la soglia di prelievo annuo di consumo di gas al di sopra del quale scattava l'obbligo per il Distributore di attivarsi giudizialmente nei confronti dei titolari di PDR in default. Pertanto, alla luce di tanto, in relazione al PDR de quo, era venuto meno l'obbligo di agire per la disalimentazione.
Concludeva per una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La convenuta si riportava alla propria memoria di costituzione.
Tenuto conto di quanto rappresentato dalla ricorrente in ordine al sopravvenuto difetto di interesse nell'ottenimento del provvedimento giudiziale originariamente richiesto, va dichiarata la cessata materiale del contendere.
In assenza di accordo sulle spese di lite, queste vanno regolate sulla base del principio della soccombenza virtuale.
Ai sensi dell'art.
3.1 del Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale, approvato con deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica il gas e il servizio idrico del
6/6/2006, n. 108, il servizio principale svolto dalla impresa di distribuzione è costituito dalla presa in consegna del gas che le società di vendita hanno titolo di immettere nell'impianto di distribuzione e dal suo trasporto ai punti di riconsegna (cc.dd. PDR).
Infatti, la regolamentazione del settore del gas naturale prevede, oltre l'utente finale, due altre figure:
- il distributore, che è titolare di una concessione comunale per lo svolgimento del servizio pubblico di distribuzione del gas;
tale distributore, è un concessionario che opera in monopolio sul territorio comunale e ha come propri interlocutori le società di vendita del gas naturale;
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- il venditore, che acquista il gas naturale a monte della rete di distribuzione comunale e vende tale gas ai clienti finali;
a differenza della distribuzione, la vendita di gas naturale non è un servizio pubblico, quanto invece un'attività liberalizzata.
In sostanza, quindi, l'utente finale che utilizza il gas stipula un contratto di fornitura con il venditore, ed il venditore interagisce con il distributore locale per quanto riguarda la materiale consegna e misurazione del gas consumato dall'utente finale.
La disciplina di settore, costituita in gran parte da disposizioni regolamentari emanate dall'autorità indipendente di settore (ossia l'AEEG), ed in particolare dal Testo Integrato
Morosità Gas (TIMG) di cui alla delibera AEEG 99/11 e s.m.i., ha introdotto un obbligo molto particolare per il distributore del gas.
In estrema sintesi (e semplificando drasticamente una regolamentazione estremamente capillare e complessa) il meccanismo prevede che qualora il cliente finale sia inadempiente al pagamento delle bollette emesse dal venditore (quest'ultimo denominato
“utente” nel TIMG), esso venditore può richiedere – in determinate circostanze – che sia interrotta la fornitura del gas al cliente moroso.
La chiusura del contattore può seguire varie vicissitudini, fra le quali l'impossibilità di interrompere la fornitura del gas senza che sia materialmente asportato il contatore.
In tali casi, il venditore, al fine di evitare di veder crescere il proprio credito nei confronti di un debitore ritenuto insolvente, può attivare la procedura c.d. di “default” di cui all'art. 17 del TIMG. Così facendo il venditore cessa di essere la controparte della fornitura, e fintanto che il contatore non sia disalimentato fisicamente, e dunque fintanto che il gas continua ad essere utilizzato da quel contatore, è il distributore del servizio a sopportarne i costi in prima battuta (salvo poi essere rimborsato dall'AEEG).
Le recenti modifiche al TIMG hanno introdotto un istituto molto particolare: l'obbligo per il distributore di agire giudizialmente per ottenere la materiale disalimentazione del contatore. Obbligo assistito da specifiche sanzioni pecuniarie.
In altri termini, una volta che il venditore dichiari di non voler più essere la controparte contrattuale del proprio cliente moroso, scatta in capo al distributore (oltre all'obbligo di assumersi il carico di anticipare i costi di detta fornitura, che poi gli sarà rimborsata)
l'obbligo di agire in giudizio entro tempi molto stretti.
Il rapporto dedotto in giudizio, dunque, appare inquadrabile nell'ambito del contratto di somministrazione, ma presenta delle peculiarità derivanti dalla scissione tra distributore, utente e cliente finale.
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Il tradizionale contratto di somministrazione infatti, di carattere bilaterale, diviene trilaterale, in quanto l'utente, ossia colui che stipula con il cliente finale il contratto di vendita del gas, non è anche colui che esegue materialmente la prestazione di fornitura/distribuzione, in quanto di essa si occupa il distributore.
Si ha dunque una connessione soggettiva tra due contratti, il contratto a monte
(distributore/utente) e quello a valle (utente/cliente), ma anche una derivazione di questo da quello.
In tale rapporto però rimangono valide le regole generali del codice civile e, segnatamente, gli artt. 1564-1565 c.c., in particolare il presupposto generale, per poter sospendere il servizio, della morosità di lieve entità (previa diffida), nonché, per risolvere il contratto, l'inadempimento di notevole importanza.
Si aggiunga che le conseguenze della morosità del cliente finale hanno ricevuto anche una specifica disciplina di rango secondario.
L'AEEG ha emanato/integrato il TIMG delibera ARG/gas/99/2011 "Morosità" e il TIVG,
i cui articoli, rispettivamente, 16 e ss. e 32 e ss. disciplinano le conseguenze della morosità
e il servizio c.d. di default.
In particolare, ex art.
5.2 della delibera 99/2011, nel testo integrato, la sospensione del servizio per morosità neppure è possibile se essa è pari o inferiore alla cauzione versata dal cliente (nel caso di specie € 40,00 inferiore alla morosità di € 211,18).
A sua volta per l'art. 13.2 la richiesta di cessazione amministrativa del servizio per morosità presuppone da un lato che la chiusura del punto di riconsegna non sia possibile o economica, dall'altro che sia stato risolto a monte il contratto tra venditore e utente finale.
In questo caso per l'art. 13.6 l'impresa di distribuzione attiva il servizio di default, ma, per l'art. 16.2 lett. c), tale procedura è ancora una volta attivabile solo se la morosità è superiore alla cauzione.
Ebbene, la parte ricorrente, si è limitata a produrre copia di lettere di messa in mora, delle quali non è provata neppure la spedizione.
L'art. 13. c. 7 del Testo Integrato Morosità Gas stabilisce espressamente che:
Al fine di agevolare le iniziative giudiziarie di cui all'articolo successivo, l'utente della distribuzione che ha ottenuto la Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna, trasmette tramite
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PEC all'impresa di distribuzione, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'esito positivo di cui al comma 13.5:
a) copia delle fatture non pagate;
b) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del cliente finale;
c) copia della risoluzione del contratto con il cliente finale;
d) copia del contratto di fornitura o dell'ultima fattura pagata;
e) documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del cliente finale.
Nel caso di specie, da un lato, i versamenti documentati dalla resistente non sono dimostrativi del regolare pagamento delle diverse fatture cui si riferisce la morosità che avrebbe dato corso all'avvio del procedimento di disalimentazione.
Dall'altro lato, in ragione della prova documentale fornita dalla ricorrente in relazione agli accessi negativi tentati presso l'abitazione della resistente, deve ritenersi che il ricorso sarebbe stato accoglibile al solo fine di consentire l'accesso per la verifica delle condizioni e dello stato di buon funzionamento dell'impianto e del contatore (PDR), nonché per l'effettuazione di ogni altro intervento volto a garantire la sicurezza dell'impianto, ad eccezione della disalimentazione.
Tali considerazioni, unitamente al fatto che la carenza di interesse in relazione alla domanda è dipesa da una sopravvenuta modifica della regolamentazione vigente, possono allora giustificare una compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, operante in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere;
• compensa le spese di lite.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni.
Aversa, 22.4.2025
Il Giudice
Dott. Alfredo Maffei
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