Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 30/04/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 30 aprile 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2083/2024 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Piazza, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
e
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore,
-contumace-
e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Incarbone, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione a ruolo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 28.06.2024, l'odierno ricorrente propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29120249008414120000 nonché avverso la cartella di pagamento n.
59120170000336786000 e n. 59120170001559437000 ad essa sottesi, chiedendo dichiararsene la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità per mancata notifica degli atti presupposti e per prescrizione della pretesa azionata. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituito in giudizio l' , eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione per CP_1
tardività della stessa e chiedendone, nel merito, il rigetto. Con condanna alle spese.
Si è altresì costituita in giudizio, seppur tardivamente, Controparte_3 deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale chiede il rigetto. Con condanna alle spese.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, non si è costituita in giudizio la , della CP_2
quale va pertanto dichiarata la contumacia.
In esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 2.04.2025, è stato sollevato ex officio il parziale difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito in favore della
Corte di Giustizia tributaria di primo grado ed è stato assegnato alle parti, ex art. 101, comma 2,
c.p.c., termine per note contenenti deduzioni sulla medesima questione.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
________________________
Si osserva preliminarmente che la cartella di pagamento n. 29120140012197586000 qui impugnata attiene a somme iscritte a ruolo dalla Controparte_4
a titolo di sanzioni pecuniarie.
[...]
Sul punto, va rilevato che, ai fini del riparto di giurisdizione, occorre fare riferimento alle indicazioni normative ricavabili dall'art. 12, comma 2, della legge n. 448/2001, il quale ha novellato la formulazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, estendendo la giurisdizione delle Corti di
Giustizia tributaria di primo grado e di secondo grado, di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 546/1992, a tutte le vertenze aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, nonché le sanzioni amministrative irrogate dagli Uffici finanziari.
Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione avverso la cartella di pagamento n.
29120140012197586000 deve essere dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione di questo giudice ordinario, dovendo nella fattispecie essere riconosciuta la giurisdizione della Corte di
Giustizia tributaria di primo grado territorialmente competente ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n.
546/1992, dinanzi alla quale il giudizio dovrà essere riproposto a cura del ricorrente, ex art. 59 della legge 69/2009, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
Tanto premesso, la causa va decisa sulla scorta del motivo relativo alla prescrizione ex art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 (sul principio della ragione più liquida quale derivazione degli artt. 24 e 11 Cost. si leggano Cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 2014 e Cass. Sez.
6 - L, Sentenza
n. 12002 del 28/05/2014 così massimata: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”) con riguardo all'avviso di addebito n. 59120160002303757000.
Segnatamente, la mancata produzione della ricevuta di consegna completa in formato .eml o .msg impedisce di ritenere validamente perfezionata la relativa notifica e pertanto, avuto riguardo all'annualità dei contributi dallo stesso portati (2010), si ritiene – pur tenendo conto, in mancanza di prova della notifica del suddetto atto, dei periodi di sospensione dei termini di prescrizione previsti, in ragione dell'emergenza VI, dall'art. 37, comma 2, del d.l. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020 (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”) e dall'art. 11, comma 9, del d.l. 183/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 21/2021 (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”) – che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 29120239000033019000 (14.02.2023) il termine quinquennale ex art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 fosse già ampiamente decorso. Diversamente, va rilevata la tardività dell'opposizione avverso gli avvisi di addebito n.
59120170000336786000 e n. 59120170001559437000, in quanto proposta oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999.
Segnatamente, va ricordato in punto di diritto che l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999 stabilisce che “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”: tale norma individua, quindi, un termine pacificamente perentorio, con la conseguenza che, in mancanza di opposizione nel termine suddetto, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa incontestabile, anche al fine di consentire una rapida riscossione del credito medesimo (ex multis,
Cass. n. 17978/2008).
La tutela del contribuente è completata dalla previsione, fra i rimedi esperibili nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, delle opposizioni esecutive richiamate dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 46/1999, a mente del quale “le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. Il debitore, pertanto, potrà proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 e 618 bis c.p.c. tutte le volte in cui contesti il diritto dell'ente previdenziale a procedere ad esecuzione forzata per fatti impeditivi, modificativi o estintivi (quali il pagamento o la prescrizione contributiva) sopravvenuti alla formazione del ruolo e alla notifica della cartella di pagamento (la quale ai sensi dell'art. 21, comma 1, secondo periodo del d.lgs. n.
546/92 “vale anche come notificazione del ruolo”), mentre i medesimi fatti concretizzatisi anteriormente alla formazione del ruolo e alla sua notificazione devono essere fatti valere a pena di decadenza entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999 decorrente, come si è visto, dalla notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito).
Infine, il debitore, ove intenda far valere vizi formali o di procedura inerenti al ruolo, alla cartella di pagamento o ai successivi atti dell'esecuzione esattoriale, potrà proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nel termine decadenziale di venti giorni ivi previsto.
In particolare, dalla documentazione versata in atti si evince come il termine quinquennale decorrente dalle notifiche dei suddetti avvisi di addebito (avvenuta rispettivamente il 2.10.2017 e il
2.12.2017) sia stato interrotto – tenuto conto del periodo di sospensione dei termini di prescrizione relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a causa dell'emergenza VI (cfr. art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, ai sensi del quale “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”)
– dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 29120239000033019000 (14.02.2023) e, a seguire, dell'intimazione di pagamento n. 29120249008414120000 (21.05.2024).
Sul punto, va altresì precisato che la suddetta documentazione – seppur prodotta tardivamente da
- può trovare ingresso nel presente giudizio, in quanto, secondo Controparte_3 pacifica giurisprudenza (cfr. Cass. 7 giugno 2018, n. 14755), “l'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421, comma 2, c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione, ancor più nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, può rilevare l'acquisizione da quest'ultimo di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'allegazione dei fatti”.
Per le suesposte ragioni, va dichiarata inammissibile l'opposizione avverso la cartella di pagamento n. 29120140012197586000 e va accolta quella avverso l'avviso di addebito n.
59120160002303757000, mentre per il resto il ricorso va rigettato.
Avuto riguardo alla obiettiva difficoltà nell'individuare nella presente controversia il giudice munito di giurisdizione e al parziale accoglimento del ricorso, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
dichiara inammissibile l'opposizione avverso la cartella di pagamento n. 29120140012197586000 per difetto di giurisdizione dell'intestato Tribunale in funzione di giudice del lavoro;
accoglie l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59120160002303757000 e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme ivi portate;
rigetta per il resto;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, il 30 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo