TAR Ancona, sez. I, sentenza 31/03/2026, n. 429
TAR
Ordinanza presidenziale 19 maggio 2025
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Sentenza 31 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione dei principi di ragionevolezza e equità; mancanza di coerenza con precedenti di carriera

    Il Collegio non condivide le censure, affermando che le valutazioni periodiche sono autonome e indipendenti, e che le qualità di un militare possono subire flessioni nel tempo, soprattutto se giustificate da specifici episodi.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione; eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà

    La motivazione è ritenuta congrua, in quanto la scheda offre una sintesi valutativa delle qualità professionali e personali, in armonia con i giudizi parziali e il giudizio complessivo finale. La flessione del giudizio è giustificata da un procedimento penale a carico del ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. I, sentenza 31/03/2026, n. 429
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 429
    Data del deposito : 31 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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