Ordinanza presidenziale 19 maggio 2025
Sentenza 31 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 31/03/2026, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00429/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00165/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 165 del 2023, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Debora Senzacqua, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini n. 55;
per l'annullamento
-della scheda valutativa, numero d’ordine 45, resa dalla Legione Carabinieri Marche - Stazione di -OMISSIS-, afferente al periodo di valutazione dal 1° ottobre 2020 al 30 settembre 2021, e dei relativi giudizi espressi dal compilatore, dal primo revisore e complessivo finale, con i quali è stata attribuita al ricorrente la qualifica di “superiore alla media”, giudizi redatti in data 14 ottobre 2021 e comunicati all’interessato in data 31 gennaio 2023;
-di ogni altro atto presupposto e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4° bis , del cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. RA NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame il sig. -OMISSIS-, appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso la Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, ha contestato la scheda valutativa numero d’ordine 45 del 14.10.2021 e i giudizi espressi dai relativi compilatore e revisore avuto riguardo al periodo di servizio dal 1° ottobre 2020 al 30 settembre 2021.
2. L’impugnativa è affidata a due motivi così rubricati “ 1. Violazione dei principi di ragionevolezza e di equità – manifesta ingiustizia – mancanza di coerenza tra i precedenti di carriera con il giudizio e la qualifica finale impugnati; 2. Difetto di motivazione del provvedimento impugnato – eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento dei fatti e illogicità della valutazione - eccesso di potere per contraddittorietà, arbitrarietà ed irragionevolezza nel medesimo procedimento valutativo”.
In estrema sintesi, il ricorrente si duole dell’abbassamento della qualifica finale a “superiore alla media”, rispetto alla precedente valutazione di “eccellente” riportata in relazione al periodo di servizio dal 19 ottobre 2016 al 1° maggio 2017. Secondo il militare si tratterebbe di un giudizio illogico, contraddittorio e immotivato.
3. Con ordinanza presidenziale n. -OMISSIS- il Tribunale ha disposto incombenti istruttori nei confronti dell’Amministrazione intimata.
4. Il Ministero della Difesa vi ha adempiuto in data 20.5.2025.
5. Successivamente, l’Amministrazione si è costituita in giudizio depositando la documentazione ritenuta pertinente e chiedendo il rigetto del ricorso.
6. Quest’ultimo è stato poi chiamato per la trattazione all’udienza pubblica di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026, in vista della quale il solo ricorrente ha depositato una memoria conclusiva, corredata da documenti, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni di cui all’atto introduttivo.
7. Alla detta udienza il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione senza discussione.
6. Il ricorso va rigettato.
7. I due motivi di impugnativa possono essere trattati congiuntamente, per la stretta comunanza delle questioni che essi sottopongono.
8. Il ricorrente ha messo a confronto la scheda valutativa n. 45/2021, qui impugnata, con quella (in particolare) contrassegnata dal n. 40 del 15.5.2017, riguardante il periodo di servizio dal 19.10.2016 al 1°.5.2017, rilevando che le differenze di giudizio atterrebbero unicamente a profili attinenti alle sue qualità professionali e caratteriali.
Trattandosi di aspetti consustanziali alla personalità del soggetto giudicato, essi sarebbero insuscettibili di variazioni e mutamenti repentini.
Perciò sarebbe illogico e contraddittorio l’abbassamento del giudizio finale da “eccellente” a “superiore alla media”.
Tale giudizio sarebbe pure immotivato, non evincendosi le ragioni di una siffatta modificazione in pejus .
Il Collegio non condivide le censure del ricorrente.
Difatti ciascuna scheda o rapporto informativo si concentra esclusivamente sul rendimento complessivo del militare riguardo a un dato periodo di riferimento e le valutazioni periodiche ad essa sottese sono autonome e indipendenti le une dalle altre, in quanto devono limitarsi a riscontrare il modo con il quale il dipendente ha svolto, in un determinato arco temporale, le sue funzioni, secondo il discrezionale apprezzamento del valutatore.
In questo senso è l’orientamento giurisprudenziale condiviso dal Collegio, secondo cui: “[ … ] nell'ambito delle Forze Armate, i giudizi analitici e quello complessivo formulati periodicamente sono autonomi, in considerazione della potestà discrezionale attribuita all'Amministrazione in ordine alla valutazione del servizio reso in relazione al periodo specifico, alle variabili esigenze dell'amministrazione stessa, alle autorità che intervengono nella formazione del documento caratteristico secondo la progressione di carriera del militare (Cons. Stato, sez. IV, 7/7/2011, n. 4076) ” ). (cfr., fra le più recenti, C.d.S., II sez., n. 9065/2025, che cita il precedente arresto della medesima II sez. n. 5737 dell’8.7.2022).
La stessa pronuncia appena citata ha pure chiarito che tutte le doti di un militare possono subire un appannamento nel corso del tempo, in quanto il carattere, le attitudini e i risultati del lavoro compiuto dall'interessato, lungo il corso degli anni, non sono necessariamente uniformi. Le schede di valutazione rivestono la specifica funzione di dare conto degli andamenti di rendimento proprio sotto il profilo diacronico e, sotto tale angolatura, è del tutto irrilevante che precedentemente o successivamente il ricorrente abbia conseguito giudizi finali migliori.
Un peggioramento, anche solo transeunte, delle qualità, non solo fisiche, ma anche morali, di carattere e professionali dei militari dell’Arma, non spiega dunque alcuna efficacia invalidante del processo valutativo, ove tale peggioramento abbia una specifica ragione e sia correttamente rilevato dai militari giudicanti, come occorso nel caso di specie alla luce di quanto rappresentato in punto di fatto dall’Amministrazione resistente.
La flessione rispetto al trend di eccellenza dapprima raggiunto è stata imputata, e risulta coerentemente giustificabile, alla luce dell’episodio che ha visto coinvolto il ricorrente nella parte finale del periodo oggetto di valutazione. Episodio che ha portato ad aprire nei suoi confronti un procedimento penale presso la Procura della Repubblica di -OMISSIS-, giustificando la flessione rispetto all’ optimum assoluto dei pregressi periodi.
Venendo meno le ragioni di illogicità e contraddittorietà segnalate dal ricorrente, il giudizio non è utilmente sindacabile in questa sede.
Difatti le valutazioni sul rendimento e sulle qualità del personale militare, formulate dai superiori gerarchici con le schede valutative, hanno natura ampiamente opinabile, in quanto comunque affidate a “giudizi di valore”, come tali esclusivamente soggettivi, e possono essere sindacati solo quando risulti palese l’esistenza di una chiara figura sintomatica dell’eccesso di potere (cfr., in particolare, Cons. Stato, sez. II, sent. n. 2964 del 12 aprile 2021; Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 988 del 2 marzo 2017), ovvero quando sia ictu oculi evidente che la valutazione riportata nella documentazione caratteristica sia contraddittoria o illogica (cfr. Cons. Stato, sez. II, sent. n. 7183 del 27 ottobre 2021; Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 947 del 14 febbraio 2018).
Tali evenienze non ricorrono nel caso di specie.
Ed anzi, il giudizio complessivo finale reso, all’esito della valutazione, dal militare compilatore, concorda con quello del militare revisore.
Non emergono, quindi, vizi di legittimità, con riferimento alle figure sintomatiche dell’eccesso di potere, immediatamente rilevabili.
La stessa motivazione del provvedimento non può dirsi carente.
Difatti la qualifica di “Superiore alla media” in luogo di quella di “Eccellente”, colloca comunque il ricorrente tra i militari che hanno meglio svolto i compiti loro affidati.
Dunque non risulta comprovata alcuna rilevante differenza di giudizio tra le valutazioni conseguite dal ricorrente
La giurisprudenza amministrativa ha comunque statuito che:
-“ Nella compilazione delle schede valutative la motivazione del giudizio finale trova la propria genesi nei giudizi parziali riportati a fianco di ciascuna delle voci delle qualità considerate (qualità fisiche, morali e di carattere, qualità culturali ed intellettuali, qualità professionali, qualità specifiche), cosicché il giudizio finale va ritenuto congruamente motivato allorquando sia in rapporto di armonia e consequenzialità con i singoli giudizi resi con riferimento a ciascuna voce. Le schede di valutazione, per loro natura, non debbono contenere un elenco analitico di fatti o circostanze relative alla carriera o ai precedenti del militare, ma raccogliere un giudizio sintetico su tali caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi. Pertanto, per rispondere all’obbligo di motivazione, non vi è alcuna necessità che il documento menzioni fatti o circostanze in occasione delle quali il militare si sia comportato in conformità alla tipologia del giudizio riportato, né si richiede l’indicazione di particolari fatti commessi dallo stesso per sorreggere un eventuale giudizio negativo, essendo necessario e sufficiente che la documentazione esprima in termini riassuntivi e logicamente coerenti le caratteristiche essenziali del valutando ” (cfr. C.d.S., sez. I, parere n. 105 del 13 gennaio 2021);
- “ i documenti caratteristici sfuggono all’obbligo di puntuale e diffusa motivazione in quanto devono contenere apprezzamenti che, pur fondandosi sul complesso dei fatti verificatisi nello specifico periodo di valutazione, prescindono dai singoli accadimenti. Pertanto, l’esigenza di dettagliare le mende riscontrate nel militare sottoposto a valutazione trova un limite nella natura stessa del documento che non deve essere cronaca di avvenimenti né costituire un articolato rendiconto delle attività svolte nel periodo considerato: e ciò proprio in quanto esso assolve alla funzione di riassumere in poche e succinte proposizioni i connotati e le caratteristiche dei compiti assegnati e dell’attività svolta dal militare; né va sottaciuto che la mancanza di richiami da parte dei superiori gerarchici durante l’espletamento del servizio nel periodo considerato agli effetti della valutazione non è, in ogni caso, circostanza idonea a rendere illegittimo il documento caratteristico, trattandosi di formalità normativamente non contemplata che riguarda piuttosto le modalità di gestione del personale adottate da ciascun Comandante (così Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3090/2003, cit.) ” (cfr. Cons. Stato, sez. I, parere n. 234 del 4 febbraio 2022).
Nel caso all’esame del Collegio la scheda valutativa del ricorrente (mod. B) si attiene ai principi su riportati, offrendo una sintesi valutativa delle qualità professionali e personali dimostrate dal militare nel periodo in considerazione, sintesi che nel caso concreto è stata ampiamente fornita attraverso le aggettivazioni utilizzate nel documento e il giudizio complessivo finale.
Vi è anche coerenza interna tra i singoli giudizi resi con riferimento a ciascuna voce -in specie quelle della “Lealtà” (n. 7): “ Sufficientemente schietto ”; del “Senso della disciplina” (n. 24): “ Rispettoso delle regole ”; e del “Rendimento” (n. 27): “ Molto buono ”-, con la valutazione analitica conclusiva di entrambi i valutatori che lo hanno giudicato superiore alla media.
Per quanto sin qui argomentato, le doglianze di illogicità, irragionevolezza e difetto di motivazione si rivelano infondate.
9. In conclusione, il ricorso va pertanto rigettato.
10. La peculiarità in fatto della questione e la natura del contenzioso permettono di ritenere eccezionalmente sussistenti i presupposti di legge necessari per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e il procedimento che lo ha visto coinvolto.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
RA NO, Primo Referendario, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA NO | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.