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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 03/10/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati:
IA TE PA Presidente
AT RU Consigliere relatore
Grazia IA Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
Nella causa iscritta al n. 5 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in Parte_1
Assemini nella Via Truncu Is Follas n.13, C.F. , C.F._1 elettivamente domiciliata in Cagliari nella Via Puccini n.70 presso lo studio dell'avv. Luigi Marcialis che la rappresenta e difende unitamente all'avv.
GI SA in forza di procura speciale resa a margine dell'atto di citazione in primo grado;
APPELLANTE
CONTRO
, con sede in Cagliari, nel Piazzale Ricchi 1, C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott.ssa P.IVA_1
nata a [...] in data [...], C.F. CP_2
, elettivamente domiciliata in Sassari, via Manno 55, C.F._2 presso lo studio dell'avv. Giancarlo Cugiolu, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale resa in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
1 All'udienza dell'11 aprile 2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come da atto d'appello):
“Voglia la Corte d'Appello di Cagliari accogliere le seguenti conclusioni:
“In via principale
A) accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta
[...]
alle obbligazioni alla stessa facenti capo in Controparte_3 dipendenza della richiesta di assistenza medico-ospedaliera formulata dalla
Signora ; Parte_1
B) dichiarare tenuta e condannare la convenuta Controparte_3
- in dipendenza di tutte le azioni esperibili, contrattuali e/o da
[...] contatto sociale ovvero anche di natura extracontrattuale - al risarcimento di tutti i danni - patrimoniali e non patrimoniali, e, in particolare, di tutti i danni ai diritti della persona garantiti a livello normativo - costituzionale e/o legislativo - e, specificamente del danno patrimoniale per la perdita della capacità lavorativa specifica di casalinga, del danno non patrimoniale con riferimento alla componente “biologica”, alla vita di relazione, alla lesione della libertà di autodeterminazione, i profili esistenziali e morali per le sofferenze patite, derivati all'appellante signora in Parte_1 conseguenza della vicenda per cui è causa;
se del caso anche in dipendenza della perdita di “chances” di guarigione;
C) determinare detti danni a favore dell'appellante signora Parte_1 nell'importo di €.220.000,00 (euro duecentoventimila); in via subordinata
D) determinare i danni a favore dell'appellante signora - alla Parte_1 luce della CTU espletata in primo grado che ha ritenuto sussistente un danno biologico pari al 28% quale maggior danno da cui detrarre la metà preesistente - nella misura di €.93.000,00 (euro novantatremila), e nella misura di ulteriori €.10.000,00 (euro diecimila) quale danno per la lesione della libertà di autodeterminazione;
ovvero in quegli altri importi maggiori o minori che saranno accertati in causa, se del caso anche con valutazione equitativa;
2 in tutti i casi
E) con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, oltre il lucro cessante derivante dalla mancata disponibilità degli importi risarcitori che avrebbero dovuto essere corrisposti con riferimento alla data dell'illecito;
F) con la condanna della convenuta al rimborso delle spese processuali del doppio grado del giudizio, comprese “spese borsuali”, compensi di avvocato, spese generali forfetizzate, spese di consulenza tecnica medico- legale di parte e spese relative alla procedura di mediazione ex D. Lgs.
28/2010. in via subordinata istruttoria
F) disporre il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio disposta in primo grado.”
Nell'interesse dell'appellata (come da foglio di precisazione delle conclusioni del 31 marzo 2025):
“si conclude chiedendo che la Corte Ecc.ma voglia, contrariis reiectis:
1. rigettare il proposto appello perché infondato in fatto ed in diritto, assolvendo l'appellata da ogni avversa domanda nei suoi confronti formulata;
2. con vittoria di spese e di onorari, compreso rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 20.6.2016 ha Parte_1 convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari l'
[...]
al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa Controparte_3 dell'inadempimento alle obbligazioni di assistenza sanitaria prestatale nel
2011 presso l'omonimo ospedale.
A fondamento della domanda, in fatto l'attrice ha dedotto che:
- sin dal 2005 era sottoposta a profilassi antitromboembolica mediante anticoagulanti orali in quanto affetta da fibrillazione atriale cronica e portatrice di protesi valvolare meccanica mitralica;
- in occasione di un ricovero per altra causa, il 24.1.2009, avendo lamentato dolore e calo visivo, le era stato diagnosticato un glaucoma acuto all'occhio destro e prescritta una terapia farmacologica locale;
3 - aveva proseguito la terapia sino al 2011 e si era sottoposta con beneficio ad un intervento di “iridotomia Yag laser”;
- nel maggio 2011 aveva accusato una crisi ipertensiva per la quale veniva sottoposta a controlli ed esami in previsione di un intervento per glaucoma;
- in data 6/6/2011 era stata ricoverata in regime di day hospital presso il
Reparto di Oculistica dell'Ospedale ” di Cagliari, con la diagnosi CP_3 di glaucoma acuto, con “calo del visus pari a 5-6/10 all'OD nel periodo di acuzie della crisi, 46 mmHg il tono oculare;
visus OS 10/10 con correzione” e di “otticopatia da glaucoma”;
- nella stessa data era stata sottoposta ad un intervento di trabeculectomia senza essere stata preventivamente informata e senza il suo consenso, ed era stata dimessa;
- il giorno dopo l'intervento si era recata in reparto in quanto, appena rientrata a casa, aveva accusato un forte dolore e calo del visus ed i sanitari avevano rilevato una “emorragia coroidale -ODT =22”, con prescrizione di un collirio antibiotico ed analgesici;
- alla visita di controllo del 10.6.2011 i sanitari avevano redatto una nuova cartella clinica recante la diagnosi di “glaucoma emorragico” con visus all'occhio destro pari a “percezione luce”, per cui le veniva somministrata una terapia farmacologica reiterata fino al 13.6.2011;
- in data 12/06/2011 avevano richiesto una consulenza neurologica per
“nevralgia del trigemino dx”, per cui veniva eseguita una TAC del cranio, che evidenziava un “ampio distacco ematico di coroide mediale e laterale in occhio DX”;
- in data 20.6.2011 era stata dimessa con prescrizione di collirio antibiotico ed analgesico e indicazione nella cartella clinica “va meglio”; tuttavia, il visus nell'occhio destro risultava ormai spento e deviato all'esterno con la rima palpebrale ridotta, determinando un pregiudizio estetico di grado moderato.
Tanto premesso, ha lamentato che l'assistenza Parte_1 sanitaria prestatale presso la struttura ospedaliera era stata estremamente inadeguata e le sue gravi menomazioni ne erano diretta conseguenza;
in particolare:
4 a) i sanitari avevano redatto stranamente due cartelle cliniche, le quali recavano informazioni striminzite e valutazioni lievemente difformi del tono oculare;
b) i sanitari non avevano valutato con attenzione l'elevata probabilità di complicanze intra e postoperatorie rispetto ai benefici che potevano derivare dall'intervento chirurgico;
difatti, al di là dell'importante rischio emorragico in una paziente di 63 anni in trattamento con anticoagulanti, secondo le linee guida esistenti in materia, il trattamento chirurgico era controindicato in pazienti con buona funzionalità visiva e che di recente si fossero sottoposti a trattamento laser;
- la condotta imprudente dei sanitari le aveva causato un danno biologico di natura permanente nella misura del 32% per perdita del visus all'occhio destro e relativo danno estetico, oltre il danno alla propria capacità lavorativa specifica di casalinga, danno quantificabile in euro 220.308,18, o nella diversa somma accertata in corso di causa.
L' , costituitasi in giudizio, ha contestato Controparte_3 il fondamento, in fatto e in diritto, dell'avversa domanda, eccependo che tutti i sanitari avevano sempre agito all'interno della leges artis medica, con la dovuta perizia, prudenza e diligenza, di talché non si rinveniva nessuno degli elementi costitutivi della responsabilità civile. Ha quindi concluso per il rigetto dell'avversa domanda in quanto infondata.
La causa, istruita con produzioni documentali e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, è stata decisa con la sentenza n.
2650/2022, emessa il 14 novembre 2022 e pubblicata il giorno successivo, con la quale il Tribunale di Cagliari:
- ha rigettato le domande di parte attrice;
- ha compensato le spese del giudizio tra le parti in misura pari a 1/3, Parte condannando la a rifondere all'ente convenuto la restante parte, liquidata in euro 7.100,00, per competenze professionali, oltre spese generali, CPA ed IVA dovute come per legge;
- ha posto definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico dell' attrice, condannandola a rifondere alla parte convenuta quanto da questa eventualmente anticipato ai periti.
5 Parte Premessa la sintetica ricostruzione della storia clinica della sostanzialmente pacifica tra le parti ed entrando nel merito delle questioni controverse, alla luce degli esiti degli accertamenti peritali, valutate le risposte date dagli ausiliari alle osservazioni poste dai consulenti di parte, il
Tribunale ha concluso che doveva “ritenersi non vi siano elementi istruttori sulla base dei quali possa affermarsi che la perdita definitiva del visus all'occhio destro possa ricondursi causalmente all'intervento di trabeculectomia e alla emorragia coroideale subiti dall'attrice, piuttosto che alla inesorabile evoluzione della malattia da cui era affetta.
Se è vero che il drastico calo del visus nella fase immediatamente successiva all'emorragia può causalmente ricondursi alla complicanza, non sussistono invece elementi per ritenere che tale complicanza abbia determinato l'esito patologico permanente della definitiva cecità dalla quale l'attrice è affetta.
In particolare, considerata l'assenza di documentazione successiva alla risoluzione della complicanza emorragica e soprattutto la circostanza che per ammissione della stessa attrice questa aveva effettuato dei trattamenti successivi presso altre strutture o comunque su indicazione di altri specialisti, tra cui anche un intervento chirurgico di cataratta, appare viceversa ragionevole ritenere che l'attuale condizione di cecità totale dell'occhio destro debba ricondursi al decorso degenerativo della patologia del glaucoma dalla quale l'attrice è affetta e che sarebbe comunque avvenuto a prescindere dall'intervento chirurgico per cui è causa.
Tale conclusione consente di escludere rilevanza causale anche al deficit informativo lamentato dall'attrice: difatti, se anche la medesima fosse stata resa edotta del rischio della complicanza poi verificatasi e avesse conseguentemente scelto di non sottoporsi all'intervento chirurgico, la malattia avrebbe avuto lo stesso corso e i danni da lei lamentati si sarebbero comunque verificati.
Inoltre, come anticipato, sotto il profilo soggettivo non sono emersi profili di imprudenza o imperizia imputabili ai sanitari che avevano scelto ed eseguito i descritti interventi chirurgici, valutando la preesistente
6 condizione patologica dell'attrice in conformità delle linee guida dettate dalla letteratura medico-scientifica all'epoca dei fatti.
Pertanto, se anche si potesse sostenere che la causa della permanente perdita del visus è da ricondursi efficientemente all'intervento di trabeculectomia e alla emorragia coroideale che ne era derivata, difetterebbe comunque la componente soggettiva della colpa nella condotta dei sanitari del Reparto Oculistico dell che Controparte_3 avevano operato Infatti, come anticipato, entrambi gli Parte_1 interventi e trattamenti erano stati eseguiti e gestiti conformemente alla letteratura internazionale, la quale riconosce che l'emorragia coroideale è un'evenienza imprevedibile e imprevenibile che statisticamente può derivare da questa tipologia di interventi chirurgici.
Né la circostanza di carenza di indicazioni nelle cartelle cliniche circa il dettaglio dell'esecuzione dell'intervento assume nel caso di specie alcun rilievo, considerato che, come chiarito dai consulenti nominati dal tribunale, gli interventi erano stati sicuramente il corretto approccio terapeutico secondo le linee guida scientifiche e che non sussistono elementi sulla base dei quali poter dubitare di errori nell'esecuzione degli stessi, considerato che al contrario appare che l'intervento era stato eseguito correttamente”.
Con riguardo alle spese di lite, “le ragioni della decisione e, comunque, l'obiettiva difficoltà delle questioni trattate e degli accertamenti oggetto del giudizio giustificano la compensazione delle spese di lite tra
l'attrice e la struttura convenuta in misura pari alla metà, dovendosi porre la restante parte a carico dell'attrice soccombente.” Ha poi posto a carico dell'attrice le spese della consulenza tecnica liquidate come in atti.
Con atto di citazione del 3 gennaio 2023 ha proposto appello rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte. Parte_1
Si è costituita in giudizio l' , la quale Controparte_3 ha concluso per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
La Corte con ordinanza del 4 maggio 2023 ha rigettato la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio presentata dall'appellante.
7 All'udienza dell'11 aprile 2025 la causa è stata tenuta a decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Sotto un profilo logico deve essere prima scrutinato il secondo motivo di appello.
Secondo motivo di appello: “Erronea esecuzione dell'assistenza prestata”
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rilevato che non era stata provata la sussistenza del nesso causale tra l'intervento chirurgico eseguito con annessa la successiva complicanza del glaucoma emorragico, e la definitiva perdita del visus all'occhio destro.
Con la prima articolazione del motivo, lamenta un'erronea applicazione delle norme concernenti il riparto dell'onere probatorio in materia di responsabilità medica. Al riguardo rileva che, da un lato, aveva assolto agli oneri probatori su di essa incombenti. Difatti, aveva fornito la prova della sussistenza del rapporto contrattuale, ovvero, del contatto sociale sorto tra lei e la struttura ospedaliera convenuta ed aveva allegato in giudizio il drastico peggioramento delle proprie condizioni di salute causate dall'inadempimento della convenuta agli obblighi di protezione connessi al rapporto di ospedalità.
Inoltre, aveva descritto i gravi profili di responsabilità professionale dei sanitari concernenti l'erronea esecuzione delle terapie, pur essendo pacifico che “le allegazioni a carico della parte attrice poste a fondamento dell'azione risarcitoria non giungono alla necessità di enucleare ed indicare specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili solo agli esperti del settore, mentre resta sempre a carico del sanitario - o dell'ente - l'onere probatorio relativo al suo effettivo adempimento con riferimento sia al grado di difficoltà della prestazione, sia alle cause del mancato raggiungimento del risultato positivo, sia dell'inesistenza di colpa”.
Per contro, la convenuta non aveva provato che il peggioramento delle sue condizioni fosse riconducibile all'insorgere di elementi imprevisti ed imprevedibili, come era confermato dalla relazione redatta in via definitiva dalla dott.ssa e dal dott. Persona_1 Persona_2
8 secondo la quale “non appare possibile rispondere in modo esaustivo Per_3 ai quesiti proposti senza addentrarsi nel campo delle ipotesi non suffragate da alcun riscontro obiettivo”, relazione nella quale erano state date risposte evasive alle contestazioni sollevate dal proprio consulente di parte.
Ciò a maggior ragione considerato che essa aveva contestato che l'intervento fosse stato seguito in modo non corretto ed, al riguardo,
l' non aveva provato l'esattezza del proprio adempimento, CP_3 costituendo l'omessa descrizione dell'atto operatorio, attraverso la stesura della cartella clinica, un chiaro inadempimento dell'onere probatorio incombente sulla struttura sanitaria convenuta. La mancata descrizione dell'intervento impediva, infatti, ogni valutazione della sua correttezza e di risalire a fondamentali informazioni e costituiva una inammissibile inadempienza all'onere della struttura sanitaria convenuta di dare prova liberatoria in merito all'esattezza del proprio adempimento.
Con la seconda articolazione del motivo, l'appellante rileva che essa avesse ampiamente dimostrato in giudizio che: i. l'assistenza sanitaria ricevuta presso la struttura ospedaliera convenuta era stata inadeguata;
ii. le gravissime menomazioni lamentate fossero diretta conseguenza delle terapie e dell'intervento chirurgico eseguito presso la struttura, caratterizzato da evidente colpa professionale dei sanitari e da errori tecnici;
iii. non era stata informata dei rischi di possibili conseguenze negative dell'intervento e non aveva prestato un valido consenso informato alla sua esecuzione.
Rispetto al corretto adempimento della prestazione da parte dei sanitari, osserva che essi non avevano valutato con attenzione l'elevata probabilità di complicanze intra e post operatorie rispetto ai benefici che potevano derivare dall'intervento chirurgico, in quanto, al di là dell'importante rischio emorragico in una paziente di 63 anni in trattamento con anticoagulanti, secondo le linee guida esistenti in materia, il trattamento chirurgico era controindicato in pazienti che, come nel caso in esame, avevano una buona funzionalità visiva e di recente si erano sottoposti a trattamento laser.
In particolare, secondo l'appellante, poiché la terapia farmacologica seguita ed il trattamento laser eseguiti prima dell'intervento erano risultati
9 efficaci, sarebbe stato preferibile scegliere una terapia conservativa, dovendosi evidenziare che la pressione intra-oculare riscontrata all'epoca del ricovero pari a 40 mmHg costituiva certamente un dato occasionale e non stabile, che, pertanto, non poteva giustificare la scelta dell'approccio chirurgico. Infatti, tale pressione, “in cronico, avrebbe comportato un gravissimo danno del nervo ottico, con sua necrosi ed atrofia, aspetto mai documentato, come infatti testimoniato dal visus residuo all'ingresso in ospedale.”
Parimenti, il riscontro post - intervento di una emorragia coroideale, peraltro diagnosticata con certezza solo a distanza di sette giorni dall'intervento, e la successiva perdita del visus dell'occhio destro, complicanza che incide in una percentuale di casi uguali o inferiore al 3% prevedibile ed prevenibile, riconducibile causalmente ad un brusco calo pressorio al momento dell'intervento, era riferibile ad una gestione colpevolmente imprudente ed imperita, considerata la comorbilità della paziente già di per sé ad alto rischio emorragico.
Le condizioni cliniche di essa attrice, annotate sommariamente nella cartella clinica, che a distanza di qualche giorno dal riscontro della complicanza presentava un gravissimo calo del visus, erano palesemente indicative di scarsa efficacia del trattamento medico che avrebbe richiesto un approccio chirurgico talché non poteva dubitarsi che vi fosse stata una inadeguata ed imprudente gestione della vicenda clinica.
Il motivo è infondato.
I. L'appellante ribadisce le deduzioni sollevate alla bozza della relazione dal proprio consulente di parte, deduzioni che, lungi dall'aver avuto risposte evasive nella relazione definitiva, sono state approfonditamente vagliate dal collegio peritale.
Deve, in primo luogo, rilevarsi che deve pienamente condividersi l'assunto del Tribunale laddove ha ritenuto che non sia possibile stabilire se il deterioramento permanente della capacità visiva sia legato al trattamento chirurgico per cui è causa.
Tale assunto è contestato dall'appellante con una lettura distorta della consulenza tecnica d'ufficio ribadita anche nella comparsa
10 conclusionale: “Anche detta affermazione è smentita dagli stessi CCTTU che, infatti, hanno dato atto del profondo ed irreversibile danno funzionale dell'occhio destro della paziente in seguito all'intervento di trabulectomia
e, in tal modo, riconoscono senza dubbi il nesso causale tra l'intervento per cui è causa ed il peggioramento delle condizioni dell'attrice, ossia il profondo ed irreversibile danno funzionale dell'occhio destro della signora Parte lla stessa derivato dall'intervento di trabeculectomia.”
Al contrario, si legge nella relazione peritale: “L'acuità visiva è drasticamente calata da un valore pre-operatorio di 5-6 decimi con ricerca ad un valore di P.L. (percezione della luce) 4 giorni dopo l'intervento. Tale drammatico calo è però stato riscontrato nei giorni immediatamente successivi l'intervento, mentre ancora erano presenti gli esiti della complicanza intercorsa (emorragia coroideale con intorbidamento del vitreo). Al fine di poter stabilire con certezza se l'intervento, e la relativa complicanza intercorsa, abbiano esitato in un deterioramento permanente della capacità visiva sarebbe stato necessario valutare l'andamento dell'acuità visiva nei giorni successivi la dimissione, ed in particolare dopo la totale risoluzione della complicanza. In assenza di tali dati, sebbene il calo visivo riscontrato immediatamente dopo l'intervento sia indubbiamente da correlare con la complicanza occorsa durante la procedura chirurgica, non è possibile esprimersi con certezza in merito agli esiti a lungo termine e dunque all'eventuale sussistenza di postumi permanenti causalmente riconducibili al trattamento chirurgico.
Infatti la paziente presenta attualmente un visus spento (cecità totale dell'occhio), nonostante la completa regressione del distacco di coroide, ed un tono oculare superiore ai 50 mmhg. In condizioni di tono così elevato le fibre del nervo ottico necrotizzano molto velocemente, portando il nervo ottico ad atrofia (e quindi il paziente a cecità) nell'arco di poche settimane.
Non essendo presente alcuna documentazione tra il 2011 ed il 2014 (prima diagnosi di visus spento) in grado di documentare la capacità visiva residua
e il tono oculare dell'occhio appare impossibile discriminare se l'ulteriore perdita di vista successiva all'intervento sia da attribuire alle complicanze intercorse o, semplicemente, alla progressione della patologia
11 glaucomatosa. Infatti le ricerche cliniche randomizzate sul trattamento del glaucoma (EMGT, AGIS e CNTGS) hanno messo in evidenza come il peggioramento della malattia sia comune anche con livelli di pressione intraoculare normali.
Ed ancora, appare doveroso segnale come all'esame obiettivo attuale, eseguito in corso di consulenza, siano stati riscontrati gli esiti di un intervento di cataratta, del quale non è fatta menzione alcuna in nessuna dalle documentazioni cliniche in atti e che, in risposta a specifica domanda sull'argomento la paziente nega di aver mai effettuato. Vi è da dire che tale intervento appare chiaramente eseguito in epoca successiva agli eventi per cui è causa poiché, nella seconda cartella compilata il 10.6.2011 risulta all'EOL opacità del cristallino in OD a rimarcare che non è stato eseguito
l'intervento di cataratta contestualmente alla trabeculectomia. Alla luce degli elementi sovraesposti, sebbene sia innegabile il profondo ed irreversibile danno funzionale dell'occhio destro della paziente, non appare possibile, stante la carenza documentale e le incongruenze rilevate, rispondere in modo esaustivo ai quesiti proposti senza addentrarsi nel campo delle ipotesi, non suffragate da alcun riscontro oggettivo.”
A tale carenza di documentazione, relativa a oltre tre anni successivi all'intervento, ascrivibile esclusivamente all'odierna appellante, consegue che deve concludersi che costei non abbia offerto la prova che la cecità totale dell'occhio destro sia riferibile secondo il criterio “del più probabile che non” all'intervento chirurgico ed alla sua complicanza, prova del nesso causale che era a suo carico, talché deve essere rigettata la domanda di risarcimento dei danni subiti per la perdita del visus a detto occhio.
Per completezza, in ogni caso, si ritiene di scrutinare anche gli ulteriori motivi di censura sottoposti all'attenzione della Corte.
II. Il collegio peritale ha ritenuto corretta la scelta dei sanitari per un approccio chirurgico così motivando: “Orbene, stante gli assunti sopra formulati, ovvero, la pregressa terapia farmacologica prescritta da specialista privato che la seguì nel periodo intercorrente tra i due ricoveri del 2009 e del 2011, il pregresso intervento parachirurgico di iridotomia in occhio destro, in considerazione del persistente valore di tono oculare
12 registrato in occhio destro (40 mmhg) al momento del ricovero programmato del 6 giugno 2011, è possibile ritenere corretta l'indicazione per un approccio chirurgico. Nello specifico l'intervento di trabeculectomia, come già detto, rappresenta il gold standard per il trattamento della patologia da cui la donna risulta affetta.”
All'osservazione dell'appellante secondo cui la terapia medica prescritta nel 2009 e seguita fino al ricovero del 2011 si era mostrata efficace nel mantenere una pressione intraoculare soddisfacente come era dimostrato dalla conservazione di una buona acuità visiva pari a 9/10 nell'occhio destro, il collegio peritale ha così risposto “Per quanto attiene
l'utilizzo della valutazione del visus quale elemento a supporto della tesi dei
CTP è d'uopo ricordare anzitutto che, a riprova che il danno glaucomatoso avanzasse inesorabilmente nella paziente, vi è il riscontro in atti di una
“otticopatia da glaucoma”, riportata nell'esame obiettivo di ingresso per il ricovero del 06/06/2011.
Ad ogni modo, si rammenta ai consulenti che seppur il danno glaucomatoso è caratterizzato da una progressione lenta ed inesorabile, condizionata soprattutto dall'ipertono oculare, il deficit funzionale riportato dalla paziente al momento del ricovero (acuità visiva ridotta a 5-
6/10), può facilmente risentire di patologie concomitanti come difetti di vista e/o cataratta, mentre la presenza di una otticopatia glaucomatosa può interferire con il visus anche solo in fase terminale, e dunque in una situazione che la sola terapia medica e para chirurgica non erano più in grado di gestire. Giova infatti ribadire che la terapia etiologica del glaucoma da chiusura d'angolo è principalmente chirurgica e tende ad eliminare il blocco pupillare e l'avanzamento della radice iridea.”
III. Con riguardo all'esecuzione dell'intervento, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di appello che non vi sarebbero dichiarazioni sul tipo di anestesia praticata, nella relazione peritale è precisato che nel foglio
“registro operatorio” è riportato “iniezione retrobulbare di sostanze terapeutiche”, frase indicativa per l'esecuzione di una anestesia retrobulbare. In ogni caso il collegio peritale ha precisato, a fronte dell'osservazione del consulente di parte, che una eventuale complicanza
13 emorragica secondaria all'anestesia avrebbe esitato più facilmente in una emorragia retrobulbare piuttosto che in una emorragia coroideale. Con riguardo all'esecuzione dell'intervento, deve condividersi la decisione del
Tribunale secondo cui la sua mancata descrizione non viene ad assumere nel caso di specie alcun rilievo considerato che non sono emersi, alla luce di quanto precisato collegio peritale in ordine alla complicanza, elementi sulla base dei quali poter dubitare che l'intervento non sia stato eseguito correttamente. D'altronde è la stessa appellante che afferma che l'intervento di trabeculectomia rappresenta una delle operazioni più frequentemente eseguite nelle sale operatorie nell'ambito oculistico e costituisce un'attività chirurgica di routine del glaucoma.
IV. Con riguardo alla complicanza intercorsa, una emorragia coroideale, il collegio peritale si è così pronunciato: “Sebbene non sia descritto esattamente il momento di insorgenza, si evince il riscontro, da parte dei sanitari, di una complicanza (emorragia coroideale) che, statisticamente, può seguire questa tipologia di intervento con una frequenza stimata tra lo
0.7 ed il 3% (Schrieber C, 2015).
Tale complicanza, sebbene imprevedibile e dunque imprevenibile, sembrerebbe riconoscere tra le sue cause scatenanti la rapida ed improvvisa riduzione del tono oculare durante l'intervento.
Per tali motivi, alcuni autori consigliano, qualora la situazione clinica lo permetta, di trattare pre-operativamente i pazienti con terapia ipotonizzante aggressiva, al fine di ridurre l'eventuale caduta di pressione intra-e post-operatoria; ciò nonostante, tale accorgimento non si è dimostrato risolutivo nell'evitare l'insorgenza di tale complicanza.
(Schrieber C, 2015).
La Letteratura inoltre riporta un aumentato rischio di tale complicanza in pazienti in terapia con anticoagulanti, come nel caso della Parte sig.ra Ciononostante, a tutt'oggi, nessuna linea guida indica la necessità di sospendere o modificare la terapia con anticoagulanti prima di un intervento di trabeculectomia. Come si evince dalla Letteratura scientifica infatti, la sospensione di questi farmaci è associata ad un aumentato rischio di complicanze tromboemboliche sistemiche (ictus,
14 infarto del miocardio, etc.) e pertanto la decisione in merito all'eventuale sospensione o sostituzione della terapia anticoagulante è lasciata alla discrezione del chirurgo, sulla base delle condizioni sistemiche del paziente
(CJ Cobb, 2006) (Fanny Bonhomme, 2013) (Schrieber C, 2015) (A. Alwitry,
2008).
Nel caso in oggetto va precisato che in cartella non è specificata né la terapia praticata dalla signora al momento del ricovero, né tantomeno se sia stata modificata e/o sospesa in vista dell'intervento. Dalla raccolta anamnestica invece, la paziente riferisce di essersi recata pochi giorni prima dell'intervento presso il centro della coagulazione dove era seguita, per effettuare una valutazione pre-operatoria ed un “bridging con eparina”
(ovvero la sostituzione del coumadin, con un anticoagulante più facilmente gestibile in caso di complicanze emorragiche). Tale affermazione, sebbene non riscontrabile dall'analisi della cartella clinica, appare in linea con un comportamento prudente da parte dei sanitari, ed inoltre parrebbe essere confermata dal valore di INR riportato dagli esami pre-operatori eseguiti dalla paziente il 06.06.2011. L'INR è l'esame utilizzato per valutare la tendenza alla coagulazione del sangue nonché per modificare il dosaggio dei farmaci anticoagulanti.
Al momento del ricovero la paziente presentava un valore di INR pari a 1.02 (Valore normale: 0.80 –1.20), ovvero perfettamente nella norma. Era invece presente una trombocitopenia (Piastrine = 99x103/μL –
Valore normale: 130-400). Dalla raccolta anamnestica appare però lecito supporre che tale situazione fosse già stata valutata come non clinicamente significativa dai colleghi del centro della coagulazione che avevano consigliato il bridging con eparina.
La gestione della complicanza occorsa appare conforme alla lett[erat]ura internazionale che, in questi casi suggerisce l'utilizzo di steroidi sistemici, terapia medica topica e controlli frequenti fino alla Parte risoluzione del quadro clinico, come nel caso della sig. Un eventuale approccio chirurgico sarebbe stato da riservare solo in caso di fallimento delle precedenti strategie (Schrieber C, 2015)”.
15 Contrariamente a quanto erroneamente affermato nell'atto di appello, tale complicanza non è stata diagnosticata con certezza a sette giorni dall'intervento con una TAC ma nella cartella clinica, già in prima giornata, immediatamente sotto la descrizione della procedura chirurgica eseguita, si leggeva “emorragia coroideale”, talché la stessa è stata riconosciuta e diagnosticata correttamente.
Le esaurienti risposte del collegio peritale alle contestazioni del consulente di parte attrice consentono di escludere profili di colpa con riguardo alla gestione della complicanza: “La complicanza intercorsa, come già ampiamente riportato nella bozza di CTU, è per definizione da considerarsi un evento sì prevedibile ma imprevenibile, differentemente da quanto erroneamente riportato dai CTP a pag.
4. Infatti, sebbene
l'etiopatogenesi di tale complicanza non sia ancora stata dimostrata,
l'ipotesi più accreditata sembrerebbe riconoscere tra le sue cause scatenanti una rottura delle arterie ciliari posteriori durante l'ipotonia postoperatoria. Ciò nonostante, trattare pre-operativamente i pazienti con terapia ipotonizzante aggressiva, al fine di ridurre l'eventuale caduta di pressione intra- e post-operatoria non si è dimostrato risolutivo nel evitare
l'insorgenza di tale complicanza (Schrieber C, 2015). Ciò perché tale temibile complicanza riconosce tra le sue cause scatenanti anche altri fattori di rischio oltre l'ipotonia inter e post-operatoria, come ad esempio
l'arteriosclerosi, una valsalva o una crisi ipertensiva intraoperatoria.
Per quanto concerne le affermazioni dei CTP relative alla gestione della terapia anticoagulante praticata dalla donna, è già stato ampiamente descritto nella bozza di CTU come l'interruzione di una eventuale terapia anticoagulante non sia né necessaria né preventiva per evitare il rischio di emorragia coroidea. Sebbene la terapia anticoagulante possa teoricamente contribuire all'insorgenza della complicanza di cui sopra, va ricordato che la paziente presentava agli esami pre-operatori un valore di INR (il parametro utilizzato per valutare la tendenza alla coagulazione del sangue) pari a 1.02 (Valore normale: 0.80 – 1.20), ovvero perfettamente nella norma. Alla luce di ciò appare evidente come la paziente non presentasse
16 alcun rischio emorragico aggiuntivo, differentemente da quanto erroneamente sostenuto dai CTP.
In riferimento alle eccezioni formulate relativamente alla successiva gestione della complicanza intercorsa è bene ribadire che, ad oggi, la
Letteratura appare divisa sul corretto “timing” per un eventuale approccio chirurgico. Classicamente, si raccomanda di aspettare dai 10 ai 14 giorni prima di effettuare un eventuale drenaggio, per permettere la liquefazione del sangue. Solo in poche e specifiche condizioni è richiesto un intervento urgente: nel caso di una emorragia espulsiva intra-operatoria, pressione intraoculare non gestibile con terapia medica, ritenzione di materiale lenticolare in camera vitrea o apposizione dei due lembi del distacco di coroide (Kissing-choroid). In generale, il management dei distacchi di coroide molto vasti e finanche di quelli ormai “stabili” rimane controverso.
La decisione di passare da un approccio conservativo (osservazione e terapia medica) ad uno interventistico è sempre da valutare alla luce dello specifico quadro clinico. [D RN & DE LI (2017):
Management of Delayed Suprachoroidal Hemorrhage after Glaucoma
Surgery, Seminars in Ophthalmology, DOI:
10.1080/08820538.2017.1353814 ].”
Alla luce di quanto esposto, le censure dell'appellante paiono assolutamente infondate, essendo basate su dati che non trovano riscontro negli atti di causa ed essendo formulate ignorando, senza alcuna confutazione, le esaurienti risposte fornite dal collegio peritale nella relazione definitiva a fronte dei profili di criticità sollevati dal suo consulente di parte, mancata specifica confutazione nell'atto di impugnazione che ha comportato il rigetto dell'istanza di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, essendo essa pervenuta a conclusioni logiche ed esaustivamente motivate alla luce della documentazione clinica in atti, oggettivamente carente.
Primo motivo di appello: “Censure all'operato della struttura sanitaria
Carente consenso informato”.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza per il mancato riconoscimento del danno conseguente alla mancata
17 informativa della paziente sui rischi dell'intervento e del suo mancato consenso all'esecuzione dello stesso.
Ella lamenta che il Tribunale:
- alla luce della CTU espletata, secondo la quale il ricovero era da considerarsi “programmato” stante la registrazione in cartella, in data antecedente il ricovero e più precisamente il 24 maggio 2011, della previsione di “esami, prelievi + ECG di routine x intervento di glaucoma”, avesse asserito che ella avesse prestato il consenso agli interventi subiti;
- avesse ritenuto, comunque, che non avesse formulato apposita domanda di risarcimento del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione;
- avesse escluso la rilevanza causale al deficit informativo da essa lamentato in quanto “se anche la medesima fosse stata resa edotta del rischio della complicanza poi verificatasi e avesse conseguentemente scelto di non sottoporsi all'intervento chirurgico, la malattia avrebbe avuto lo stesso corso e i danni da lei lamentati si sarebbero comunque verificati”.
L'appellante:
- ha sottolineato che nei capi 2, 17 e 30 dell'atto di citazione ella aveva dedotto che non aveva “prestato consenso agli interventi subiti e…., se avesse saputo indicazioni su possibili rischi di effetti negativi, non si sarebbe sottoposta agli interventi stessi”. Tale assunto era stato ribadito nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. mentre nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. aveva evidenziato che la controparte non aveva preso posizione riguardo alla mancata informazione della paziente sui possibili rischi dell'intervento cui venne sottoposta. Peraltro le circostanze della mancata informativa, del mancato consenso e del fatto che la paziente non si sarebbe sottoposta all'intervento se informata dei rischi, dovevano considerarsi provate in giudizio secondo il disposto di cui all'art. 115 c.p.c., in quanto erano state contestate soltanto genericamente dalla convenuta e risultavano confermate dall'esame delle cartelle cliniche, nelle quali non erano contenuti neanche moduli generici per reperire il consenso e fornire le informazioni sui rischi dell'intervento;
- ha rilevato di aver formulato espressamente una domanda di risarcimento del danno da lesione della libertà di autodeterminazione, come si evinceva
18 dalle conclusioni di parte riportate nella sentenza, dal verbale dell'udienza dell'8 giugno 2022 di precisazione delle conclusioni e dalla comparsa conclusionale del 7 settembre 2022;
- ha osservato che il Giudice di prime cure non avesse considerato che, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale consolidato in materia, “la lesione del diritto alla autodeterminazione consegue alla violazione del dovere di informazione anche in assenza di danno alla salute, allorché l'intervento terapeutico abbia un esito assolutamente positivo”, determinando un danno in re ipsa “costituito dalla sofferenza e contrazione della libertà di disporre di se stesso subite dal paziente”, da liquidarsi in via equitativa e senza specifica prova dell'effettivo pregiudizio derivato.
Il motivo è fondato per le ragioni che si vengono ad esporre.
Deve in primo luogo disattendersi la decisione del Tribunale laddove ha sostenuto che l'attrice non avesse proposto domanda di risarcimento dei danni subiti per la lesione della libertà di autodeterminazione, domanda riportata al capo 2) delle conclusioni trascritte nell'epigrafe della sentenza.
Così come da essa allegato, nei capi 2, 17 e 30 dell'atto di citazione aveva dedotto che non aveva “prestato consenso agli interventi subiti e…., se avesse saputo indicazioni su possibili rischi di effetti negativi, non si sarebbe sottoposta agli interventi stessi”, ribadendo tale assunto nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. mentre nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. aveva evidenziato che la controparte non aveva preso posizione riguardo alla mancata informazione della paziente sui possibili rischi dell'intervento cui era stata sottoposta.
A fronte di una espressa domanda, sorretta da una chiara allegazione, il fatto che l'attrice abbia poi quantificato il danno applicando le tabelle di
Milano non può far ritenere condivisibile la valutazione che tale domanda non fosse stata proposta, anche considerato che nel conteggio era ricompresa una somma per la personalizzazione del danno non patrimoniale, sfera alla quale deve essere ricondotto il danno ora scrutinato.
Sulla rilevanza del danno scaturito dalla lesione del diritto all'autodeterminazione terapeutica in sé considerato, rispetto al quale il carattere necessitato dell'intervento e la sua corretta esecuzione restano
19 circostanze prive di rilievo, come affermato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità che, con riguardo all'attività chirurgica, ha affermato che il consenso informato del paziente si pone come condizione essenziale per la liceità dell'atto operatorio, si riportano i principi come richiamati nella sentenza n.10423/2019 della Suprema Corte:
“In effetti, il consenso informato - secondo l'insegnamento della Corte costituzionale (sentenza n. 438 del 2008) - deve essere inteso quale espressione della consapevole adesione del paziente al trattamento sanitario proposto dal medico e si configura quale vero e proprio diritto della persona, trovando fondamento nei principi espressi nell'art. 2 della
Costituzione, che della persona tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 della Costituzione, i quali stabiliscono, rispettivamente, che "la libertà personale è inviolabile", e che "nessuno può essere obbligato
a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge". Si tratta, inoltre, di diritto ribadito da diverse norme sovranazionali, tra le quali spiccano l'art. 5 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997, ratificata dall'Italia con legge 28 marzo 2001, n. 145 e dall'art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000.
La stessa giurisprudenza di questa Corte ha, del resto, sottolineato come tale diritto rappresenti, allo stesso tempo, "una forma di rispetto per la libertà dell'individuo e un mezzo per il perseguimento dei suoi migliori interessi, che si sostanzia non solo nella facoltà di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma altresì di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, atteso il principio personalistico che anima la nostra Costituzione, la quale vede nella persona umana un valore etico in sé e ne sancisce il rispetto in qualsiasi momento della sua vita e nell'integralità della sua persona, in considerazione del fascio di convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive" (così, in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 16 ottobre 2007, n. 21748, Rv. 598962-01), restando, nondimeno, inteso che "il dissenso alle cure mediche, per essere valido ed esonerare così il medico dal potere-dovere di intervenire, deve essere espresso, inequivoco ed
20 attuale" (Cass. Sez. 3, sent. 15 settembre 2008, n. 23676, Rv. 604907-01). In termini sostanzialmente analoghi si è sottolineato che "il diritto al consenso informato del paziente, in quanto diritto irretrattabile della persona, va comunque e sempre rispettato dal sanitario, a meno che non ricorrano casi di urgenza" (purché questi si profilino, comunque, "a seguito di un intervento concordato e programmato, per il quale sia stato richiesto ed ottenuto il consenso", e siano inoltre "tali da porre in gravissimo pericolo la vita della persona"), ovvero che non "si tratti di trattamento sanitario obbligatorio". Tale consenso "è talmente inderogabile che non assume alcuna rilevanza, al fine di escluderlo, il fatto che l'intervento «absque pactis» sia stato effettuato in modo tecnicamente corretto, per la semplice ragione che, a causa del totale «deficit» di informazione, il paziente non è posto in condizione di assentire al trattamento, consumandosi nei suoi confronti, comunque, una lesione di quella dignità che connota l'esistenza nei momenti cruciali della sofferenza fisica e/o psichica" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 28 luglio 2011, n. 16543, Rv. 619495-01).
Si è inoltre chiarito, nella più recente giurisprudenza di questa Corte che differente è il caso in cui il paziente lamenti il mancato riconoscimento di un danno alla salute, riconducibile all'assenza di adeguata informazione all'intervento o trattamento, da quello in cui si dolga direttamente del pregiudizio discendente da detta condotta omissiva, per il sol fatto della lesione del diritto ad autodeterminarsi. Come è stato, infatti, sottolineato le due prospettive risarcitorie, in ciascuno di tali casi, "rispondono a diversi fondamenti logicogiuridici che si riflettono anche sul piano del riparto degli oneri probatori" (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 21 giugno 2018, n. 16336, non massimata) Difatti, nella prima ipotesi, resta fermo il principio secondo cui "in presenza di un atto terapeutico necessario e correttamente eseguito in base alle regole dell'arte, dal quale siano tuttavia derivate conseguenze dannose per la salute, ove tale intervento non sia stato preceduto da un'adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato
21 l'intervento, non potendo altrimenti ricondursi all'inadempimento dell'obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute"
(così già Cass. Sez. 3, sent. 9 febbraio 2010, n. 2847, Rv. 611427-01, nonché, tra le più recenti, Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2016, n. 2998, Rv.
638979-01). Per contro, ricorrendo la seconda fattispecie, la violazione
"dell'obbligo di informazione sussistente nei confronti del paziente può assumere rilievo a fini risarcitori - anche in assenza di un danno alla salute
o in presenza di un danno alla salute non ricollegabile alla lesione del diritto all'informazione - a condizione che sia allegata e provata, da parte dell'attore, l'esistenza di pregiudizi non patrimoniali derivanti dalla violazione del diritto fondamentale alla autodeterminazione in sé considerato" (e sempre che tale diritto sia "inciso oltre un certo livello minimo di tollerabilità, da determinarsi dal giudice nel bilanciamento tra principio di solidarietà e di tolleranza secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico"; così, tra le tante, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 14 novembre 2017, n. 26827, non massimata), restando, peraltro, inteso che tale prova potrà darsi anche a mezzo di presunzioni, "la cui efficienza dimostrativa seguirà una sorta di ideale scala ascendente, a seconda della gravità delle condizioni di salute e della necessarietà dell'operazione" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, n.
16336 del 2018, cit.).”
Premesso che:
- “….il consenso del paziente, oltre che informato, dev'essere consapevole, completo (deve riguardare cioè tutti i rischi prevedibili, compresi quelli statisticamente meno probabili, con esclusione solo di quelli assolutamente eccezionali ed altamente improbabili) e globale (deve coprire non solo
l'intervento nel suo complesso, ma anche ogni singola fase dello stesso), dall'altro, esso deve essere esplicito e non meramente presunto o tacito
(anche se presuntiva, per contro, può essere la prova, da darsi dal medico, che un consenso informato sia stato prestato effettivamente ed in modo esplicito: Cass. n. 20984 del 2012; n. 26827 del 2017; n. 7248 del 2018; n.
9053 del 2018; n. 9807 del 2018; n. 9179 del 2018; n. 16336 del 2018; n.
3992 del 2019)” (così Cass., n. 16633/2023);
22 - “In tema di responsabilità civile derivante dall'esercizio professionale dell'attività medico-chirurgica, a fronte dell'allegazione del relativo inadempimento da parte del paziente, il medico è tenuto a provare di avere adempiuto all'obbligazione di avergli fornito un'informazione completa ed effettiva sul trattamento sanitario e sulle sue conseguenze.” (così Cass., n.
27279/2022); alla luce delle risultanze istruttorie acquisite deve escludersi che sia stata offerta prova che l'obbligazione di informazione riguardo all'intervento chirurgico programmato ed alle sue eventuali complicanze sia stata assolta, non essendo sufficiente che l'intervento fosse programmato, e quindi concertato con la parte, così come invece allegato dal collegio peritale e Parte valorizzato dal Tribunale per contrastare l'affermazione che la non avesse mai prestato consenso all'intervento.
Ritenuto provato che i sanitari non acquisirono dall' appellante il consenso informato all'intervento chirurgico al quale essa è stata sottoposta, non può revocarsi in dubbio la ricorrenza della violazione del diritto all'autodeterminazione terapeutica della paziente, dovendo questa Corte decidere sulla fondatezza della domanda di risarcimento dei danni conseguiti alla suddetta violazione.
Come anche precisato nella suddetta sentenza, un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione è predicabile se e solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni. (così Cass., n. 16633/2023).
“Condizione di risarcibilità (in via strettamente equitativa) di tale tipo di danno non patrimoniale è che esso varchi la soglia della gravità dell'offesa secondo i canoni delineati dalle sentenze delle Sezioni unite nn.
26972-26975 del 2008, con le quali è stato condivisibilnnente affermato che il diritto deve essere inciso oltre un certo livello minimo di tollerabilità, da determinarsi dal giudice nel bilanciamento tra principio di solidarietà e di
23 tolleranza secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico (v. ex aliis Cass. n. 2369 del 2018; n. 26827 del 13 2017; n. 24220 del 2015).” (così Cass., n. 16336/2018). Parte La fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado ha allegato il pregiudizio non patrimoniale subito per essere stata sottoposta senza il suo consenso ad un intervento che, a seguito di una complicanza, aveva comportato sicuramente nell'immediato una riduzione totale del visus ed un nuovo ricovero, con i conseguenti, presumibili patemi.
Ciò a maggior ragione in quanto ella ha - da subito - allegato che, se informata, non avrebbe prestato il suo consenso, dovendosi al riguardo richiamare la recente sentenza n. 1443/2025 della Suprema Corte (“Tuttavia, non considera che in una cotale situazione, non grava sul paziente l'onere di provare che, ove fosse stato informato del più complesso intervento che i medici avevano in animo di eseguire, non vi avrebbe consentito. Al contrario, a fronte della allegazione della paziente che il suo consenso sarebbe stato circoscritto a quanto programmato e non oltre, era a carico della struttura l'onere di provare che ella avrebbe dato il consenso al secondo e più invasivo intervento, non necessitato dall'urgenza, in quanto a fronte della violazione del dovere di autodeterminazione, opera il principio del dissenso presunto del paziente in relazione a tutto ciò che si pone al di là e al di fuori rispetto ai trattamenti medico chirurgici che abbia consentito di effettuare sul proprio corpo, a meno che – e non è questo il caso – il diverso e più invasivo intervento sia giustificato da una situazione di urgenza.”).
Tanto premesso, non può revocarsi in dubbio, che debba ritenersi provato in via presuntiva, secondo l' id quod plerumque accidit, che dalla violazione dell'obbligo informativo sia ad essa conseguito un danno morale in termini di turbamento e sofferenza per aver dovuto affrontare le conseguenze di una complicazione del tutto inaspettate in quanto non prospettate e pertanto meno accettabili, dovendosi altresì considerare che le complicanze che sono derivate dall'intervento, seppure non ascrivibili all'operato dei sanitari, hanno reso necessario un nuovo ricovero dal 10
24 giugno 2011 al 20 giugno 2011 e una perdita temporanea del visus all'occhio destro.
È, infatti, evidente che la mancata informazione determina in capo al paziente la perdita della possibilità di esercitare consapevolmente una serie di scelte tra cui quella di non sottoporsi all'intervento (eventualmente anche nell'ipotesi in cui lo stesso fosse assolutamente necessario ed indifferibile in relazione alle sue condizioni di salute, atteso che la libertà di autodeterminazione va riconosciuta usque ad supremum exitum) o quella di non sottoporvisi immediatamente (in tutte le ipotesi in cui l'intervento non risulti indifferibile e consenta al paziente uno spatium deliberandi utilizzabile per riflettere o per assumere ulteriori informazioni sulla sua utilità od indispensabilità) o, ancora, quella di indirizzarsi altrove per la sua esecuzione. Ed è altrettanto evidente che la perdita della possibilità di esercitare tutte queste opzioni non solo concreta una privazione della libertà del paziente di autodeterminarsi circa la sua persona fisica (libertà che, costituendo un bene di per sé, quale aspetto della generica libertà personale, viene negata e, quindi, risulta sacrificata irrimediabilmente, sì che si configura come "perdita" di un bene personale) ma determina anche una sofferenza psichica, nella misura in cui proietta ex post il paziente stesso nella situazione di turbamento psichico di aver subito contro la sua volontà una menomazione della propria integrità fisica. Per le ragioni appena esposte è irrilevante il fatto che l'intervento di trabulectomia fosse l'unica strada percorribile a fronte della situazione patologica dell'attrice e che non risultino errori nella sua esecuzione, circostanze invece valorizzate dal
Tribunale.
La Corte ritiene, in conclusione, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno dell'odierna attrice per violazione del diritto all'autodeterminazione, risarcimento che si liquida, in via equitativa, assumendo quale parametro di riferimento le tabelle milanesi del 2024.
Si richiama in motivazione Cass., n. 2539/2024: “Ai fini di fornire validi parametri di riferimento per una valutazione equitativa del danno da violazione del diritto all'autodeterminazione che sia il più possibile
25 conformata alle circostanze del caso concreto, l'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano ha dal 2021 integrato le tabelle da esso predisposte per la liquidazione del danno non patrimoniale, inserendo all'interno in esse anche un ausilio alla liquidazione equitativa dell'ipotesi specifica di danno non patrimoniale da lesione del consenso informato, delineando una scala di gravità delle ipotesi, articolata in quattro gradini ( a seconda della gravità dei postumi, della condizione del paziente, delle caratteristiche dell'intervento e della carenza informativa), il più grave dei quali fa riferimento ai danni di eccezionale gravità, proponendo per esso una liquidazione oltre i 20.000 euro.”
La Corte ritiene di ricondurre la fattispecie scrutinata al secondo gradino delle suddette tabelle, ritenendo il danno all'autodeterminazione di media entità e ritenendo equa la sua quantificazione in euro 9.000,00 (range da € 4.650,00 ad € 10.460,00), considerato che l'intervento non aveva Parte alternative terapeutiche, che la signora si presentava come soggetto vulnerabile stanti le comorbilità rilevate, che l'intervento era stato comunque programmato ed era l'unica alternativa a fronte dell'evoluzione di una patologia progressiva che non era stata responsiva alla terapia medica e para-chirurgica, che vi è stata una grave violazione dell'obbligo informativo che è stato assolutamente carente.
Sul risarcimento del danno, come sopra quantificato alla data attuale, deve essere calcolato il danno da ritardato adempimento, pari agli interessi nella misura legale sul capitale, via via rivalutato, per il periodo dalla data del fatto lesivo (data alla quale devono essere devalutate le suddette somme) sino alla data della presente decisione.
Il risarcimento del danno spettante a è, pertanto, pari Parte_1 ad euro 10.543,19 oltre agli interessi legali dalla data della presente decisione al saldo.
Terzo motivo di appello: “Determinazione dei danni”.
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha quantificato i danni da risarcire all'attrice, da determinarsi in via equitativa applicando la tabella per il calcolo del risarcimento dei danni del
Tribunale di Milano.
26 Premesso che nessuna liquidazione del risarcimento domandato doveva essere disposta dal Tribunale poiché aveva rigettato le domande proposte dall'attrice, il motivo è assorbito dal rigetto del secondo motivo di appello e dalla liquidazione del risarcimento effettuata all'esito dell'accoglimento del primo motivo di appello.
Quarto motivo di appello: “Regolamento delle spese processuali”.
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese processuali nella misura della metà nella motivazione e nella misura di un terzo nel dispositivo, anziché la compensazione integrale, dovendosi considerare le stesse ragioni poste a fondamento della compensazione parziale alle quali doveva aggiungersi la diversa qualità delle parti.
Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo di appello che impone una nuova valutazione, alla luce dell'esito complessivo della lite, della statuizione sulle spese.
*****
Sulle spese
Le spese di lite di entrambi i gradi, considerato il parziale accoglimento della domanda, sono poste a carico dell' Controparte_3
e sono liquidate secondo lo scaglione individuato alla luce della
[...] somma riconosciuta dovuta.
Per il giudizio di primo grado si applicano i valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Per il presente giudizio si applicano i valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e i valori minimi per la fase istruttoria e decisionale, considerata l'attività difensionale spiegata (la fase istruttoria si è risolta nella pronuncia dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, non sono state depositate memorie di replica e la comparsa conclusionale dell'appellante è in gran parte ripetitiva delle difese già svolte nell'atto introduttivo).
Le spese della CTU, liquidate come in atti, si pongono a carico di ciascuna parte per la metà, essendo stata espletata nel loro comune interesse
27 ed essendo risultate entrambe soccombenti rispetto alle originarie prospettazioni.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma della sentenza impugnata:
1) condanna l' a corrispondere a Controparte_3 Parte_1
a somma di euro 10.543,19 oltre agli interessi legali dalla data della
[...] presente decisione al saldo a titolo di risarcimento del danno subito per l'accertata lesione del diritto all'autodeterminazione;
2) condanna l' alla rifusione delle spese di Controparte_3 lite di entrambi i gradi del giudizio in favore di spese che Parte_1 liquida per il primo grado in euro 5.077,00 e per il secondo grado in euro
3.933,00 oltre spese generali, IVA e CPA,
3) pone a carico di ciascuna parte per la metà le spese della consulenza tecnica d'ufficio liquidate come in atti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 26 settembre 2025
Il Presidente
IA TE PA
Il Consigliere relatore
AT RU
28