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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 45/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SE EL IO, Presidente REILLO GABRIELLA ORSOLA, Relatore GAROFALO FRANCESCA, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1871/2023 depositato il 02/08/2023
proposto da
Ag. Entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - sentenza n. 1342/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 2 e pubblicata il 11/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219000618730 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0302011002460362000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160002438187000 REGISTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, così conclude: “Piaccia all'Ecc.ma Corte Tributaria adita, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, in accoglimento del presente gravame: - riformare la sentenza n. 1342/2/23, resa dalla Corte Giustizia di I° di Catanzaro, Sez. 2, depositata in data 11.5.2023, notificata il 19.5.2023, nella parte in cui ha accolto il ricorso e di fatto annullato le cartelle esattoriali nn. 030201100246036622000 – 03020160002438187000, sottese all'intimazione di pagamento impugnata, alla luce di quanto dedotto, documentato e prodotto dall'Agente della Riscossione;
- Resistente_1rigettare le domande proposte dal con riferimento a le cartelle nn. 030201100246036622000 – 03020160002438187000 e, conseguentemente dichiarale legittime valide ed efficaci unitamente al credito da esse portato;
- con vittoria di spese competenze e onorari del doppio grado di giudizio”.
Resistente_1Resistente/Appellato: , come rappresentato e difeso, così conclude: “si chiede che codesta Onorevole Commissione Tributaria voglia: • confermare la sentenza n. 1342/2023 emessa dalla Corte di Gius zia Tributaria di I° grado di Catanzaro, rigettando le domande proposte nell'atto di appello dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, sia nella parte in cui introduce nuovi mezzi di prova e sia, relativamente alla cartella n. 03020160002438187, nella parte in cui chiede la riforma della sentenza fondando la pretesa su documenti già oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado che ha emesso la sentenza”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso n. 1354/2022 depositato il 29.06.2022, Resistente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Nominativo_2, contestava l'intimazione di pagamento n. 030 2021
9000618730000, notificata il 15.02.2022 con la quale gli veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 75.474,36 per la pregressa notifica, in varie date, di n. 14 cartelle esattoriali e di n. 3 avvisi di addebito. Dopo aver espunto dall'elenco degli atti impugnati quelli di competenza di altro giudice e quindi sottratti alla competenza della Corte di Giustizia Tributaria, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale di alcuni dei crediti intimati e l'inidoneità del processo notificatorio relativamente alla cartella n. 03020160002438187. Alla luce delle considerazioni riportate nel ricorso introduttivo, chiedeva alla Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Catanzaro di voler: in via pregiudiziale, dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato con riferimento ai crediti non più esigibili per intervenuta prescrizione;
sempre in via pregiudiziale, dichiarare giuridicamente inesistente e comunque nulla la pretesa tributaria di cui alla cartella n. 03020160002438187.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate – D.P. di Catanzaro, e l'AdER, ribadendo la legittimità del proprio operato e chiedendo, comunque, il rigetto del ricorso.
2. La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catanzaro, sez. 2, con sentenza n. 1342/2023 depositata in data 11.05.2023, in via preliminare dava atto dell'onere dell'Agente della
Riscossione di chiamare in giudizio l'Ente impositore, laddove vengano contestati anche vizi propri dell'atto tributario, non sussistendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario, rigettando quindi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Nel merito, accoglieva parzialmente il ricorso: “La Commissione osserva che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto, costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria. (Cass. S.U. n. 16412 del 2007). Ciò detto deve ritenersi, in linea col costante indirizzo giurisprudenziale, che l'intimazione di pagamento, sebbene non ricompresa nell'elenco di cui all'art. 19, D.Lgs. n. 546/1992, è un atto impugnabile innanzi le Commissioni tributarie, ma a condizione che non sia mai stata notificata al ricorrente la prodromica cartella di pagamento. In caso contrario, il ricorso è inammissibile”. In particolare, rigettava il ricorso relativamente alle cartelle nn. 03020120001241189000, 03020120016384627000 e 03020120019379227000, perché spirato il termine decennale di prescrizione;
accoglieva il ricorso relativamente a tutte le altre cartelle perché, in un caso si trattava di cartelle sottoposte al termine di prescrizione quinquennale (cartella n. 03020110024603622000, notificata in data 29 dicembre 2011, relativa alla tassa smaltimento rifiuti anno 2011, da ritenersi prescritta per assenza di atti interruttivi medio termine intervenuti: “In relazione alla suddetta cartella non esistono depositate prove di atti interruttivi della prescrizione. Essendo stata la stessa notificata in data
29 dicembre 2011 mentre l'atto impugnato è stato notificato in data 29.06.2022 risulta maturato il termine quinquennale di prescrizione”); in altro caso (imposta di registro di cui alla cartella n. 03020160002438187) perché riconosceva l'inidoneità del processo notificatorio, e la conseguente inesistenza giuridica del credito.
3. Avverso tale decisione ha proposto appello, depositato in data 02.08.2023, l'Agente della
Riscossione, contestando l'accoglimento del ricorso con riferimento alle seguenti cartelle: la n. 030201100246036622000 relativa a tassa smaltimento rifiuti anno 2011 e la n.
03020160002438187000 relativa all'iscrizione a ruolo dell'imposta di Registro per l'anno
2009. Ha prodotto documentazione atta a dimostrare la perdurante sussistenza del credito, e il mancato decorso del termine della prescrizione decennale dei tributi in parola;
ha eccepito la novazione del titolo a seguito dell'iscrizione a ruolo;
la tempestività della notifica della cartella di pagamento;
il difetto di legittimazione passiva quanto al merito dei tributi.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catanzaro, chiedendo l'accoglimento dell'appello principale in riferimento alle predette cartelle.
Si è costituito con proprie controdeduzioni Resistente_1, chiedendo la conferma della gravata sentenza.
4. Con ordinanza interlocutoria n. 451 del 07.07.2025, atteso l'impedimento di un componente del collegio, la causa veniva rinviata al 12.09.2025. All'udienza del 12.09.2025 la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, letti gli atti e i documenti di causa, ritiene l'appello parzialmente fondato. Quanto alla cartella n. 03020110024603622000, la stessa è stata regolarmente notificata, a mani del destinatario, in data 19.12.2011. Il Concessionario ha prodotto in questa sede gli atti esattoriali notificati successivamente, con finalità interruttiva dei termini prescrizionali, ed in particolare: comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201500001471000 inviata in data 30.5.2015; intimazione di pagamento n. 03020159011219527000 regolarmente inviata in data 18.1.2016; avviso di intimazione n. 03020219000618730000, notificato in data 14.2.2022. Tali atti hanno validamente interrotto la prescrizione, sicché il credito portato dalla cartella n. 03020110024603622000 deve ritenersi esigibile.
Quanto, invece, alla cartella n. 03020160002438187 relativa ad imposta di registro, la sentenza deve essere confermata. In riferimento a tale cartella nessun documento di prova ulteriore è stato prodotto per dimostrare la regolarità della notifica. L'atto veniva, infatti notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con deposito nella casa comunale in data 21.07.2026.
Manca, tuttavia, prova che l'avviso di ricevimento sia stato consegnato al destinatario, dato che la raccomandata spedita è stata rinviata al mittente.
Le spese sono compensate atteso il parziale accoglimento dell'appello ed osservato che l'AdER ha prodotto i documenti atti a dimostrare la validità del credito solo in questo grado del giudizio.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente anche relativamente alla cartella 03020110024603622000. Spese compensate.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SE EL IO, Presidente REILLO GABRIELLA ORSOLA, Relatore GAROFALO FRANCESCA, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1871/2023 depositato il 02/08/2023
proposto da
Ag. Entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - sentenza n. 1342/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 2 e pubblicata il 11/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219000618730 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0302011002460362000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160002438187000 REGISTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, così conclude: “Piaccia all'Ecc.ma Corte Tributaria adita, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, in accoglimento del presente gravame: - riformare la sentenza n. 1342/2/23, resa dalla Corte Giustizia di I° di Catanzaro, Sez. 2, depositata in data 11.5.2023, notificata il 19.5.2023, nella parte in cui ha accolto il ricorso e di fatto annullato le cartelle esattoriali nn. 030201100246036622000 – 03020160002438187000, sottese all'intimazione di pagamento impugnata, alla luce di quanto dedotto, documentato e prodotto dall'Agente della Riscossione;
- Resistente_1rigettare le domande proposte dal con riferimento a le cartelle nn. 030201100246036622000 – 03020160002438187000 e, conseguentemente dichiarale legittime valide ed efficaci unitamente al credito da esse portato;
- con vittoria di spese competenze e onorari del doppio grado di giudizio”.
Resistente_1Resistente/Appellato: , come rappresentato e difeso, così conclude: “si chiede che codesta Onorevole Commissione Tributaria voglia: • confermare la sentenza n. 1342/2023 emessa dalla Corte di Gius zia Tributaria di I° grado di Catanzaro, rigettando le domande proposte nell'atto di appello dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, sia nella parte in cui introduce nuovi mezzi di prova e sia, relativamente alla cartella n. 03020160002438187, nella parte in cui chiede la riforma della sentenza fondando la pretesa su documenti già oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado che ha emesso la sentenza”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso n. 1354/2022 depositato il 29.06.2022, Resistente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Nominativo_2, contestava l'intimazione di pagamento n. 030 2021
9000618730000, notificata il 15.02.2022 con la quale gli veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 75.474,36 per la pregressa notifica, in varie date, di n. 14 cartelle esattoriali e di n. 3 avvisi di addebito. Dopo aver espunto dall'elenco degli atti impugnati quelli di competenza di altro giudice e quindi sottratti alla competenza della Corte di Giustizia Tributaria, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale di alcuni dei crediti intimati e l'inidoneità del processo notificatorio relativamente alla cartella n. 03020160002438187. Alla luce delle considerazioni riportate nel ricorso introduttivo, chiedeva alla Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Catanzaro di voler: in via pregiudiziale, dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato con riferimento ai crediti non più esigibili per intervenuta prescrizione;
sempre in via pregiudiziale, dichiarare giuridicamente inesistente e comunque nulla la pretesa tributaria di cui alla cartella n. 03020160002438187.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate – D.P. di Catanzaro, e l'AdER, ribadendo la legittimità del proprio operato e chiedendo, comunque, il rigetto del ricorso.
2. La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catanzaro, sez. 2, con sentenza n. 1342/2023 depositata in data 11.05.2023, in via preliminare dava atto dell'onere dell'Agente della
Riscossione di chiamare in giudizio l'Ente impositore, laddove vengano contestati anche vizi propri dell'atto tributario, non sussistendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario, rigettando quindi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Nel merito, accoglieva parzialmente il ricorso: “La Commissione osserva che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto, costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria. (Cass. S.U. n. 16412 del 2007). Ciò detto deve ritenersi, in linea col costante indirizzo giurisprudenziale, che l'intimazione di pagamento, sebbene non ricompresa nell'elenco di cui all'art. 19, D.Lgs. n. 546/1992, è un atto impugnabile innanzi le Commissioni tributarie, ma a condizione che non sia mai stata notificata al ricorrente la prodromica cartella di pagamento. In caso contrario, il ricorso è inammissibile”. In particolare, rigettava il ricorso relativamente alle cartelle nn. 03020120001241189000, 03020120016384627000 e 03020120019379227000, perché spirato il termine decennale di prescrizione;
accoglieva il ricorso relativamente a tutte le altre cartelle perché, in un caso si trattava di cartelle sottoposte al termine di prescrizione quinquennale (cartella n. 03020110024603622000, notificata in data 29 dicembre 2011, relativa alla tassa smaltimento rifiuti anno 2011, da ritenersi prescritta per assenza di atti interruttivi medio termine intervenuti: “In relazione alla suddetta cartella non esistono depositate prove di atti interruttivi della prescrizione. Essendo stata la stessa notificata in data
29 dicembre 2011 mentre l'atto impugnato è stato notificato in data 29.06.2022 risulta maturato il termine quinquennale di prescrizione”); in altro caso (imposta di registro di cui alla cartella n. 03020160002438187) perché riconosceva l'inidoneità del processo notificatorio, e la conseguente inesistenza giuridica del credito.
3. Avverso tale decisione ha proposto appello, depositato in data 02.08.2023, l'Agente della
Riscossione, contestando l'accoglimento del ricorso con riferimento alle seguenti cartelle: la n. 030201100246036622000 relativa a tassa smaltimento rifiuti anno 2011 e la n.
03020160002438187000 relativa all'iscrizione a ruolo dell'imposta di Registro per l'anno
2009. Ha prodotto documentazione atta a dimostrare la perdurante sussistenza del credito, e il mancato decorso del termine della prescrizione decennale dei tributi in parola;
ha eccepito la novazione del titolo a seguito dell'iscrizione a ruolo;
la tempestività della notifica della cartella di pagamento;
il difetto di legittimazione passiva quanto al merito dei tributi.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catanzaro, chiedendo l'accoglimento dell'appello principale in riferimento alle predette cartelle.
Si è costituito con proprie controdeduzioni Resistente_1, chiedendo la conferma della gravata sentenza.
4. Con ordinanza interlocutoria n. 451 del 07.07.2025, atteso l'impedimento di un componente del collegio, la causa veniva rinviata al 12.09.2025. All'udienza del 12.09.2025 la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, letti gli atti e i documenti di causa, ritiene l'appello parzialmente fondato. Quanto alla cartella n. 03020110024603622000, la stessa è stata regolarmente notificata, a mani del destinatario, in data 19.12.2011. Il Concessionario ha prodotto in questa sede gli atti esattoriali notificati successivamente, con finalità interruttiva dei termini prescrizionali, ed in particolare: comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201500001471000 inviata in data 30.5.2015; intimazione di pagamento n. 03020159011219527000 regolarmente inviata in data 18.1.2016; avviso di intimazione n. 03020219000618730000, notificato in data 14.2.2022. Tali atti hanno validamente interrotto la prescrizione, sicché il credito portato dalla cartella n. 03020110024603622000 deve ritenersi esigibile.
Quanto, invece, alla cartella n. 03020160002438187 relativa ad imposta di registro, la sentenza deve essere confermata. In riferimento a tale cartella nessun documento di prova ulteriore è stato prodotto per dimostrare la regolarità della notifica. L'atto veniva, infatti notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con deposito nella casa comunale in data 21.07.2026.
Manca, tuttavia, prova che l'avviso di ricevimento sia stato consegnato al destinatario, dato che la raccomandata spedita è stata rinviata al mittente.
Le spese sono compensate atteso il parziale accoglimento dell'appello ed osservato che l'AdER ha prodotto i documenti atti a dimostrare la validità del credito solo in questo grado del giudizio.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente anche relativamente alla cartella 03020110024603622000. Spese compensate.