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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/10/2025, n. 3938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3938 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 6014/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa IC ZO, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel giudizio R.G. n. 6014/2023 (cui è riunito il giudizio RG 6016/2023)
Tra
, rapp.to e difeso come in atti dall'avv. GAETANO SANTAGATA Parte_1
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso come in atti CP_1
Resistente
in persona del l.r.p.t. rapp.to e difeso come in atti CP_2
Resistente
, in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa come in atti Controparte_3
Resistente
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con due distinti ricorsi, successivamente riuniti, parte ricorrente ha dedotto di essere venuto a conoscenza per la prima volta in data 12.10.2021 mediante visura di un'iscrizione ipotecaria in suo danno iscritta dall' (già , mai Controparte_3 Controparte_4
1 notificatagli prima, ovvero la iscrizione ipotecaria del 07.12.2012 rp n.3522 e rg 44504 e le cartelle di Pagamento in essa contenute nn.:
- 02820080041769647 000 – rate premio - sanzioni – Annualità 2006-2007-2008
(notificata in data 19.12.2008).
- 02820070025565630 000 – Modello Dm 10 – Annualità 2006 (notificata in data
24.11.2007);
- 02820070037586280 000 – Modello Dm 10 – Annualità 2006 e 2007(notificata in data 07.02.2008);
Ha dedotto di aver ottenuto in data 26.10.2021, a seguito di istanza del 18.10.2021,
l'indicazione da parte dell' di tutte le cartelle sottese a detta Controparte_3
iscrizione ipotecaria, tra cui veniva riportata anche la cartella di pagamento n.
02820080041769647 000. Ha quindi eccepito la intervenuta prescrizione delle somme richieste e ha chiesto, pertanto, in via principale, di accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e prescrizione, e per l'effetto di dichiarare l'annullamento degli atti impugnati e di ogni atto ad essi presupposti e consequenziale;
In via subordinata, di dichiarare comunque la nullità, illegittimità ed inefficacia dell'iscrizione a ruolo e relative cartelle di pagamento impugnate;
in via ancora più subordinata, ed un volta accertata e dichiarata la illegittimità delle predette cartelle di pagamento, la illegittimità parziale dell'impugnato preavviso d'iscrizione ipotecaria;
e condannarsi, anche in considerazione del mancato esercizio dell'autotutela, i resistenti al pagamento delle spese diritti ed onorari, I.V.A. e C.P.A. nonché
15 % per spese generali su diritti e onorari come per legge, con distrazione.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio i resistenti chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
Deduceva in particolare l' che da controlli contabili effettuati, è risultato che la ditta ha CP_1 comunicato la cessazione dell'attività in data 31.12.2007 e che pertanto gli importi richiesti sono stati annullati ex art. 4 del D.L. n. 41/2021 in data antecedente al deposito della opposizione in giudizio.
Riuniti i due procedimenti e rinviata la causa per la decisione, disposta la trattazione scritta ex art 127 ter cpc per l'udienza, è pronunciata la presente sentenza, lette le note scritte depositate dalle parti.
Con riferimento alle note scritte depositate dalle parti, osserva il giudicante che l' , CP_2
costituito nel procedimento riunito R.G. 6016/2023, ha presentato in data 17.9.2025 istanza di visibilità del fascicolo Rg 6014/2023. Deve tuttavia osservarsi che detta visibilità è stata concessa per due volte all'Istituto e che, pertanto, in assenza di allegazione specifica in ordine
2 ai motivi per cui dovrebbe concedersi nuovamente la visibilità alla parte del fascicolo, riservato nella medesima data per la decisione, la stessa non può essere accolta.
Ciò brevemente premesso, l'opposizione proposta deve dichiararsi inammissibile, atteso il difetto di interesse ad agire della parte.
Come noto, l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire (Cass. lav. 04/05/2012, n. 6749; Ord.
27/01/2011, n. 2051; Ord. 28/06/2010, n. 15355). Mossa dall'esigenza di contenere entro confini ben precisi i presupposti di ammissibilità dell'azione, onde evitare ingiustificato ampliamento delle forme atipiche di tutela, la Cassazione ha precisato che all'infuori dei casi espressamente previsti dalla legge, le azioni di mero accertamento - nelle quali l'accertamento stesso, anziché avere un valore pregiudiziale come in tutte le altre azioni di cognizione, esaurisce lo scopo del processo - possono avere ad oggetto, al pari di ogni altra forma di tutela giurisdizionale contenziosa, soltanto i diritti e non anche i fatti, sia pure giuridicamente rilevanti (Cass. lav. 22/11/1999 n. 12937;
04/05/2002 n. 6398; 17/03/2003, n. 3905).
Ispirandosi alla medesima ratio, i giudici di legittimità hanno inoltre rilevato come nelle azioni di mero accertamento l'interesse ad agire assuma il carattere dell'attualità e la consistenza oggettiva che gli danno rilevo giuridico quale requisito dell'azione soltanto quando la lesione insita nello stato di incertezza che si intende rimuovere attraverso il processo non abbia natura meramente eventuale, in quanto essa sia ricollegabile ad una posizione giuridica già sorta in capo all'interessato (Cass. lav. 28/07/1999, n. 8210; 29/05/2004, n. 10441). Ed ancora, l'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 c.p.c., con disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente nel fatto che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno;
ne consegue che tale interesse deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e non ha invece giuridica rilevanza quando il giudizio sia strumentale alla soluzione di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (Cass. lav. 23/11/2007, n. 24434; 09/10/1998, n. 10062; 20/04/1995, n. 4444; Cass. Civ.
18/04/2002 n. 5635).
3 Ciò posto, osserva il Tribunale come nel ricorso in esame la parte si è limitata ad impugnare l'estratto di ruolo, senza tuttavia allegare e provare l'esistenza di una lesione concreta ed attuale della parte ricorrente (come ad es. la negazione di un finanziamento), ragion per cui il ricorso non merita accoglimento in quanto inammissibile.
Come noto, viene affermata l'ammissibilità di un'azione generale di accertamento, anche fuori dai casi espressamente previsti dal legislatore, chiarendo, anche sulla scorta di un processo interpretativo mutuato dalla lettura delle norme che tale azione hanno previsto (cfr. ad es. l'art. 949
c.c.), che l'interesse ad agire con azione di mero accertamento sussiste ogni volta che ricorra una pregiudizievole situazione di incertezza relativamente a diritti o rapporti giuridici che non sia eliminabile senza l'intervento del giudice (Cass. lav. 09/05/2012, n. 7096).
Del resto, tale interpretazione è stata fatta propria dalla Suprema Corte, che con la recente sentenza n. 6906 del 20.3.2013 ha chiarito, testualmente che “l'estratto di ruolo, che è atto interno all'Amministrazione, non può esser oggetto di autonoma impugnazione davanti al giudice tributario. E questo perché, senza notifica di un atto impositivo, non c'è alcun interesse concreto e attuale ex art. 100 c.p.c. a radicare una lite tributaria. L'estratto di ruolo, quindi, può esser impugnato soltanto unitamente alla cartella che sia stata notificata.
Ciò che è altresì confermato dalla struttura oppositiva del processo tributario, che non ammette preventive azioni di accertamento negativo del tributo”. A conferma dell'orientamento suesposto la sentenza n.22946/16 della Suprema Corte che ha negato la autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo sulla cui scorta si è assestata la giurisprudenza di merito della Corte di Appello di Napoli nel
2018 nonché la Corte di Cassazione che di recente è intervenuta sulla questione pone fine ai contrasti in materia. Da ultimo, osserva il giudicante come il c.d. “Decreto Fiscale” (decreto-legge n. 146/2021), recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, collegato alla legge di Bilancio del 2022, ha previsto espressamente: «Art.
3-bis. – (Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo) – 1.
All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del
4 presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Sul punto, la recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.26283/2022, pronunciatasi sul carattere retroattivo o meno della disciplina summenzionata e sul suo ambito di applicazione ha affermato:“7.- Coerentemente, proprio con la sentenza n. 19704/15, queste sezioni unite, appunto prendendo le mosse dall'"indiscutibile recettizietà" dell'atto tributario, in virtù della quale "il ruolo è atto che deve essere notificato e la sua notificazione coincide con la notificazione della cartella di pagamento", hanno fondato l'ammissibilità dell'impugnazione sul bisogno di tutela dato dall'interesse a contrastare l'avanzamento della sequenza procedimentale in corso: l'invalidità della notificazione (e, a maggior ragione, l'omissione di essa), hanno ritenuto, rileva in quanto, impedendo la conoscenza dell'atto e quindi la relativa impugnazione, produca l'avanzamento del procedimento sino alla conclusione dell'esecuzione. 7.1.- D'altronde, anche quanto alla tutela successiva, D.Lgs. n. 546 del 1992 art. 19, comma 3 ultima parte, comunque esige o il bisogno di tutela recuperatoria, di modo che il contribuente possa impugnare con l'atto consequenziale anche quello presupposto (non notificato) facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo e contestando alla radice il debito tributario reclamato nei propri confronti, oppure, appunto, il bisogno d'interrompere la sequenza procedimentale che sia proseguita illegittimamente, perché viziata dall'omessa, o dall'irrituale notificazione dell'atto presupposto, del quale il destinatario non abbia avuto conoscenza (Cass., sez. un., n. 16412/07, e sez.un., n. 5791/08; conf., tra varie, nn. 1144/18 e
19982/19, punti 8 e 9). 8.- Il bisogno di tutela immediata scaturisce dunque, nella prospettazione delle sezioni unite, dalla necessità di evitare che il danno derivante dall'esecuzione divenga irreversibile, se non in termini risarcitori. 8.1.- Si ritenevano difatti sussistenti gravi limitazioni al diritto di difesa, nel caso in cui fosse progredita l'azione esecutiva nonostante l'invalidità o anche l'omessa notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento: a.- per un verso, si escludeva che si potesse adire il giudice tributario per l'impugnazione di un atto esecutivo come il pignoramento, in quanto tale estraneo ai confini della giurisdizione tributaria, come delineati dal
D.Lgs. n. 546 del 1992 art. 2, (Cass., sez. un., n. 21690/16); b.- per altro verso, la possibilità di proporre opposizione ex art. 615 c.p.c., inizialmente esclusa dal D.P.R. n. 602 del 1973 art. 54, nel regime antecedente alla novella dovuta al D.Lgs. n. 46 del 1999 (Cass., sez. un., n. 212/99; sez. un.,
n. 2090/2002; n. 25855/13), è stata poi limitata, nel regime successivo, in base al D.P.R. n. 602 del
1973 art. 57, alla deduzione dell'impignorabilità dei beni;
laddove non è consentita, quanto alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo, ossia, appunto, alla regolarità del ruolo e alla notificazione della cartella, l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
9. Quelle limitazioni, tuttavia, non sono più attuali. Dapprima queste sezioni unite (Cass., sez. un., nn. 13913
5 e 13916/17; in termini, tra varie, sez. un., n. 7822/20, cit.) hanno stabilito che il pignoramento che costituisca il primo atto col quale si esprime la volontà di procedere alla riscossione di un credito, in mancanza di precedenti atti ritualmente notificati, suscita l'interesse ad agire e va impugnato davanti al giudice tributario, in base al D.Lgs. n. 546 del 1992 art. 19 e art. 2, comma 1, secondo periodo. 9.1.- Poi, anche sulla scia di questa giurisprudenza, la Corte costituzionale (con sentenza n. 114/18) ha escluso qualsivoglia vuoto di tutela nel caso di omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento o dell'eventuale successivo avviso contenente l'intimazione ad adempiere: se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, o la regolarità formale e la notificazione di esso, la tutela c'e' ed è garantita in maniera piena dal giudice tributario (al riguardo, si veda
Cass., sez. un., n. 28709/20). Quella Corte ha inoltre posto rimedio alla carenza di tutela che si profilava dinanzi al giudice ordinario, affermando l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 57 nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella o all'intimazione di pagamento, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c. E, a fondamento della decisione, ha appunto evidenziato che la pur marcata peculiarità dei crediti tributari non è tale da giustificare che "...non vi sia una risposta di giustizia se non dopo la chiusura della procedura di riscossione ed in termini meramente risarcitori". Il principio della tutela immediata affermato dalla richiamata sentenza delle sezioni unite del 2015 è dunque superato, come ineludibile e pronosticabile conseguenza del descritto ampliamento delle tutele esperibili a fronte dell'ingiusta prosecuzione della sequenza procedimentale, che quella giurisprudenza considerava;
non si configura quindi affidamento tutelabile per chi vi abbia confidato (v. Cass., sez. un., n. 4135/19). 10.- In realtà, proprio perché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo, l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace, l'azione è da qualificare di accertamento negativo (in termini, da ultimo, Cass. n. 3990/20, punto 2.6). E, in quanto tale, essa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile (Cass., sez. un., n. 24011/07; sez. un., n. 21890/09). 11.- Per i giudizi non tributari, che questa struttura non hanno, l'interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo è stato variamente configurato. Lo si è escluso, qualora la cartella sia stata notificata in precedenza, in mancanza di iniziative esecutive, per l'insussistenza di un
"conflitto" riconoscibile come tale (Cass. nn. 20618 e e 22946/16, in relazione a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada;
conf., con riguardo all'estratto di ruolo contributivo, n. 6723/19). 11.1.- Si e', però, anche sottolineato che in un'azione di mero accertamento l'interesse ad agire non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto,
6 essendo sufficiente uno stato d'incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo (tra varie,
Cass. n. 16022/02; n. 16262/15). Sicché si è ravvisato l'interesse nella contestazione dell'avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notificazione della cartella (Cass., n. 29294/19, nonché sez. un., n. 7514/22, cit., punto 13, che lo identifica con la negazione di essere debitore, ma che risolve altra questione di diritto;
in termini, n. 7593/22, relativa a un caso in cui si discuteva della regolarità della notificazione della cartella). 11.2.- In posizione mediana si è poi stabilito che l'istante non si può limitare ad affermare l'acquisita conoscenza, tramite l'estratto di ruolo, della pretesa indicata come prescritta, ma deve specificare da quali elementi disponibili emerga lo stato d'incertezza che sorregge l'azione (Cass. n. 7353/22). 12.- In questo composito panorama le impugnazioni degli atti e le contestazioni dei crediti riportati negli estratti di ruolo hanno continuato a proliferare, come emerge dalla relazione finale della Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria del 30 giugno 2021, per "far valere, spesso pretestuosamente, ogni sorta d'eccezione avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese, e perfino nei casi in cui avesse rinunciato anche all'esercizio della tutela". 12.1.-
L'inefficienza della riscossione coattiva, difatti, che ha indotto la Corte costituzionale a sollecitare il legislatore a riformarne i meccanismi (Corte Cost., n. 120/21; in precedenza, anche Corte Cost.
n. 51/19 stigmatizzava le inefficienze del sistema riscossivo), e l'adozione, in esito a distinti processi di discarico per inesigibilità delle quote iscritte a ruolo, del sistema scalare inverso, che prevede lo
Ric. 2015 n. 22798 sez. SU - ud. 19-07-2022 -11- scaglionamento in ordine cronologico, inverso a quello dell'affidamento in carico, dei termini di presentazione e controllo delle comunicazioni di inesigibilità (L. n. 190 del 2014 art. 1, comma 684), hanno determinato l'accumularsi di un magazzino della riscossione caratterizzato, secondo quanto segnala in memoria l'
[...]
, da una stratificazione di crediti vetusti, non riscossi e, di fatto, non suscettibili Controparte_5
di riscossione, rispetto ai quali, essa sostiene, nessuna iniziativa esecutiva verrà giammai attivata.
13.- E' allora intervenuto il legislatore, il quale, con D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215 del 2021, novellando D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che "L'estratto di ruolo non è impugnabile", ma anche che "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera
7 a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". 13.1.- La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli del
D.Lgs. n. 46 del 1999 artt. 17 e 18 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 49,Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta la L. n. 689 del 1981 art. 27 e D.Lgs. n. 285 del 1992 art. 206, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17). 14.- La prima disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546 del 1992 art. 19 tra quelli impugnabili: sulla distinzione si sono soffermate queste sezioni unite (con la già citata sentenza n.
19704/15) e non constano voci dissonanti (in linea, anche l'adunanza plenaria del Consiglio di
Stato, con la sentenza n. 4/22). 14.1.- Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata,
e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19). 15.- E' la seconda disposizione della disciplina sopravvenuta che ha suscitato accesi fermenti, dei quali si fornisce ampio riscontro nell'ordinanza interlocutoria. 15.1.- Non si tratta, come pure si è sostenuto, di una norma d'interpretazione autentica, men che mai del D.Lgs. n. 546 del 1992 art. 19. Non soltanto essa non si qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (v. tra varie, Corte Cost., nn. 257 e 271/11, n.
132/16 e n. 167/18, nonché Cass., sez. un., nn. 9560/14 e 12644/14). 16.- Ne' la norma è retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento;
né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti. 16.1.- E' quindi manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale posto in relazione all'art. 3 Cost. dalla Procura generale, secondo cui la norma potrebbe mutare gli esiti dei processi in corso, violando i principi di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di coerenza e certezza
8 dell'ordinamento (sull'accesso al sindacato di costituzionalità attraverso il giudizio ex art. 363, comma 3, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., n. 20661/14 e Corte Cost. n. 119/15).
Questi principi, applicabili anche in materia processuale, limitano l'efficacia retroattiva della legge, di modo che l'inosservanza di essi si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza,
l'illegittimità della norma retroattiva (tra varie, Corte Cost. nn. 103 e 170/13; n. 69/14; da ultimo,
n. 145/22). 17.- Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. 17.1.- Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass.
n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno uno degli effetti dell'impugnazione. 18.- E' quindi coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato: "Sarebbe in contrasto con la funzione del processo una struttura di questo che fosse regolata in modo da consentire l'eventuale abuso delle misure giudiziarie ai fini dell'utile di una sola parte, mossa da intenti defatigatori..., e pertanto non meritevole di tutela giuridica" (Corte Cost. n. 113/63), in armonia col principio costituzionale del giusto processo, ex art. 111 Cost. 18.1.- La dimostrazione si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti. Quanto alle fasi di merito, se il pregiudizio sia già insorto al momento della proposizione del ricorso, utile è il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, applicabile anche al processo tributario (tra varie, v. Cass. n. 268/22), posto che l'assolutezza dell'impedimento a rappresentare quel pregiudizio è determinata dalla novità della norma che l'ha previsto;
a maggior ragione esso può essere fatto valere in giudizio se insorto dopo. L'interesse in questione può poi essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass., sez. un., n. 21691/16, punto 16), mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. (sull'ammissibilità del deposito di documenti concernenti la persistenza dell'interesse ad agire, cfr., tra varie, Cass. n. 26175/17), o anche fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo;
qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio.
19.-Manifestamente infondati sono poi i dubbi di legittimità costituzionale, prospettati dalla dottrina con riguardo agli artt. 3,24,113 e 117 Cost., quest'ultimo nella prospettiva CEDU, perché, per un verso, la misura, indirizzata a scoraggiare impugnazioni "pretestuose", non sarebbe
9 proporzionata, finendo col punire anche le scelte che pretestuose non siano. Per altro verso, le ipotesi tipizzate di tutela immediata sarebbero discriminatorie rispetto a fattispecie ad esse omogenee, ed evidenzierebbero vuoti di tutela, per l'assenza nell'elenco di casi in cui non si configurerebbero atti successivi mediante l'impugnazione dei quali si possa recuperare l'impugnazione del ruolo e della cartella non notificati, tra i quali campeggerebbe quello regolato dal D.P.R. n. 602 del 1973 art. 72 bis. Sicché potrebbero essere lesi i principi fissati dall'art. 6 della CEDU (Diritto a un equo processo) e dall'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della
Convenzione (Protezione della proprietà). 19.1.- Su direttrice opposta, si è segnalata, con riguardo al giudizio tributario, l'intrinseca irrazionalità della norma sopravvenuta, perché ammette un'impugnativa di atti scardinati dalla notificazione, senza ancorarla a un termine decadenziale, in modo da collocarla ordinatamente nell'ambito della sequenza generalmente prevista dalla normativa vigente. La manifesta infondatezza di questi dubbi scaturisce dall'ampia discrezionalità di cui dispone il legislatore in tema di disciplina del processo, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà (tra varie, Corte Cost. nn. 58 e 80/20; 13/22; n. 73/22). 20.- La disciplina in questione non è difatti irragionevole, né arbitraria. Essa asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per considerazioni almeno in parte analoghe, si veda Corte Cost. n. 155/14). In particolare, le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n.
77/18), che, "a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera". 20.1.- Nel contempo, però, la norma nuova assicura comunque tutela anche al contribuente, e nonostante la struttura impugnatoria del processo tributario, nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato. 21.- Questa tutela, in base al tenore della norma, e alle ragioni che ne sono alla base (fronteggiare le impugnazioni "avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese..."), riguarda i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati e nelle sole ipotesi stabilite. I casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri. 21.1.- E' allora escluso che sia minato il sistema, come si è adombrato in relazione al giudizio tributario, al modello del quale è soltanto apportata una modesta deroga. 22.- Proprio perché la tutela riguarda atti invalidamente notificati o non notificati, e quindi inefficaci, inoltre, è
10 ultronea la ricerca di un termine al quale ancorare il dies a quo per l'impugnazione: questa ricerca, che ha senso soltanto se il termine sia da ritenere perentorio, è volta a ricavare la certezza della definitività dell'atto dall'omessa impugnazione entro quel termine. La definitività e', tuttavia, predicato degli effetti dell'atto, laddove gli effetti dell'atto non notificato o invalidamente notificato,
o che si assume sia stato tale, mai prodottisi, mai a maggior ragione possono divenire definitivi.
22.1.- Si tratta, come si è già sottolineato ad altri fini in passato (cfr. ancora Cass., sez. un., nn.
16412/07 e 5791/08, cit.), di una tutela facoltativa: la disposizione in esame non impone, ma consente di sperimentarla, come emerge con chiarezza dall'uso della locuzione "sono suscettibili di diretta impugnazione". 23.- L'art. 24 Cost., anche in combinazione con l'art. 113, d'altronde, là dove garantisce l'accesso alla giurisdizione, non predetermina alcuna forma di tutela, né vincola il legislatore sul contenuto dei poteri da attribuire agli organi giurisdizionali: effettività della tutela giurisdizionale non significa che necessariamente deve essere consentito di sperimentare la tutela immediata, ma vuol dire che la pretesa deve trovare, se fondata, la sua concreta soddisfazione
(Corte Cost. n. 63/82), senza l'imposizione di oneri o di modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale
(Corte Cost., n. 23/15; n. 44/16; n. 121/16). 23.1.- Il che è nel caso in esame da escludere, anzitutto perché, almeno quanto al giudizio tributario, si discute di un ampliamento, e non di una compressione della tutela ordinariamente esperibile;
inoltre, perché il potere cautelare del quale sono muniti il giudice tributario e quello ordinario, anche dell'esecuzione, scongiura il rischio che si configurino zone franche da interventi giurisdizionali. 24.- Pure a fronte dell'invalida o dell'omessa notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento, difatti, c'e' sempre un giudice chiamato a pronunciarsi sulle doglianze del contribuente, che impugni l'atto successivo, anche se esecutivo, o alternativo all'esecuzione, perché volto a indurre il debitore all'adempimento
(Cass., sez. un., n. 959/17; n. 40763/21), come ha fatto D.P. impugnando l'iscrizione ipotecaria (tra varie, Cass., sez. un., n. 7822/20, cit.; sez. un., n. 8465/22). 24.1.- Analogamente, nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n.
18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione
(Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo
11 il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.). 25.- Nessun vuoto di tutela si configura anche nell'ipotesi del pignoramento di crediti ex D.P.R. n. 602 del 1973 art. 72 bis, in relazione al quale si paventa in dottrina il rischio di un solve et repete incompatibile col diritto al rispetto dei beni, perché la tutela giurisdizionale risulterebbe tardiva in relazione alla decurtazione patrimoniale già subita dalla parte privata. 25.1.- Questa speciale forma di pignoramento, pur svolgendosi in via stragiudiziale in mancanza di opposizioni delle parti, dà comunque luogo a un processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi. E l'intervento del giudice dell'esecuzione è sempre possibile, pure per sospendere l'efficacia dell'ordine al terzo di pagare direttamente all'agente per la riscossione, su istanza del debitore e, comunque, in generale, in caso di proposizione di una delle opposizioni previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c. e, quindi, anche inaudita altera parte, al fine di evitarne l'attuazione nelle more della comparizione delle parti
(Cass. n. 2857/15; n. 26549/21; proprio in relazione, d'altronde, a opposizioni all'esecuzione concernenti questo pignoramento si è pronunciata la richiamata Corte Cost. n. 114/18). 26.- Fuori bersaglio sono pure i dubbi relativi al preteso vuoto di tutela che si produrrebbe nel caso del fallimento, in seno al quale è sufficiente la produzione dell'estratto di ruolo ai fini dell'ammissione al passivo del credito da esso risultante. Il ruolo non rileva certo come titolo esecutivo, ma serve a individuare, anche ai fini degli accessori, i crediti opponibili alla massa e i relativi privilegi. E altrettanto vale per l'estratto di ruolo, il quale, benché non sia atto impositivo, comunque contiene e, quindi, documenta gli elementi del ruolo.
La notificazione della cartella è dunque quantomeno irrilevante: la funzione d'informare il curatore
è assolta dal deposito della domanda d'insinuazione corredata di documenti dimostrativi come, appunto, l'estratto di ruolo, che consente, qualora siano ancora ammesse contestazioni, quanto ai crediti tributari, di proporre impugnazione dinanzi alle Commissioni tributarie in base al D.P.R. n.
602 del 1973 art. 88 comma 2, (a meno che non si tratti di fatti sopravvenuti, ossia a valle dell'iscrizione a ruolo: Cass., sez. un., n. 34447/19; conf., n. 13767/21), e, in relazione agli altri,
d'integrare la documentazione giustificativa già prodotta (Cass., sez. un., n. 33408/21; conf., n.
5430/22). 26.1.- La norma sopravvenuta, quindi, non è applicabile, perché non si discute di tutela immediata a fronte di un atto della riscossione non notificato: nel caso del fallimento, non si prospetta alcun atto successivo alla cartella, posto che la riscossione è esclusa dall'esecuzione concorsuale in atto, e l'interesse, che è quello a opporsi all'ammissione del credito, è in re ipsa.
27.- Manifestamente infondati sono anche i dubbi concernenti gli adombrati profili di
12 discriminazione. Non sussiste, difatti, "un principio costituzionalmente rilevante di necessaria uniformità di regole procedurali" (Corte Cost. n. 101/06; n. 67/07; n. 393/08). Non solo: la selezione dei pregiudizi operata dal legislatore è espressione di discrezionalità non irragionevole, in quanto identifica una coerente serie di rapporti con la pubblica amministrazione, di modo che la ponderazione che ne risulta è espressione di attenzione rivolta anche ai risvolti applicativi e di un bilanciamento effettuato in concreto. 27.1.- Quanto poi all'asimmetria della norma sottolineata dalla Procura generale, perché tutta a favore dell'amministrazione finanziaria, che si riverbererebbe per altro profilo sulla violazione dell'art. 3 Cost., basti il richiamo dell'esigenza, di rilievo costituzionale, del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (tra varie, Corte
Cost. nn. 281/11; 90/18; 175/2018; 104/19; 142/20). 28.- Sono quindi palesemente infondati anche i sospetti adombrati nella prospettiva dei diritti presidiati dalla CEDU e dal relativo Protocollo addizionale n. 1. 28.1.- Il diritto a un processo equo, di cui l'accesso alla giustizia è aspetto, non è difatti assoluto e si presta a limitazioni concernenti le condizioni di ammissibilità della domanda, che richiedono per loro natura una regolamentazione da parte dello Stato, il quale gode di un certo margine di apprezzamento (Corte EDU, Trevisanato c. Italia, n. 32610/07, 15 settembre 2016,
p.33; Corte EDU, Zubac c. Croazia, n. 40160/12, 5 aprile 2018, p.78). Le limitazioni, d'altronde, sono legittime, poiché legittimo è lo scopo che perseguono, laddove l'accesso ridotto alla tutela immediata non incide sul diritto a un processo, poiché resta piena e ampia la tutela generale, presidiata anche dai poteri cautelari del giudice. 29.- Evidentemente infondati sono, allora, gli ulteriori dubbi di legittimità costituzionale proposti dalla Procura generale, in relazione agli artt.
101 e 104 Cost., per il mancato rispetto delle funzioni costituzionalmente assegnate al giudice, che sino al giorno prima dell'introduzione della norma avrebbe potuto esaminare nel merito i ricorsi in questione. 29.1.- Il giudice è difatti chiamato all'interpretazione evolutiva della norma, e dei nuovi significati che essa possa assumere per effetto di successive modificazioni, abrogazioni e sostituzioni, quando ne fa applicazione, fissando il "momento" di inveramento di tale evoluzione (in termini, Cass., sez. un., n. 15144/11). 30.- Va quindi affermato, ex art. 363 c.p.c., il seguente principio di diritto: "In tema di riscossione a mezzo ruolo, D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art.
3- bis inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando D.P.R.
n. 602 del 1973 art. 12, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3,24,101,104,113,117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”.
13 Sulla base di tali considerazioni, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto nel caso in esame parte ricorrente non ha allegato, nemmeno in corso di causa, la sussistenza di una minaccia attuale di atti esecutivi e neppure un interesse qualificato ad agire, così come richiesto dalla normativa sopravvenuta nel senso interpretato dalla sentenza riportata.
Infine, ad abundantiam, si rileva che l' e la , nel costituirsi in giudizio, CP_1 Controparte_3 hanno dedotto e provato, mediante deposito di Estratto di Ruolo aggiornato, l'intervenuto sgravio ex art. 4 del D.L. n. 41/2021 della cartella di pagamento n. 02820080041769647000.
Tenuto conto della giurisprudenza ancora oscillante in materia al momento del deposito del ricorso
(anno 2023), ritiene il Tribunale che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della Dr.ssa
IC ZO definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara inammissibile il ricorso;
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Aversa, 17.10.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa IC ZO
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa IC ZO, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel giudizio R.G. n. 6014/2023 (cui è riunito il giudizio RG 6016/2023)
Tra
, rapp.to e difeso come in atti dall'avv. GAETANO SANTAGATA Parte_1
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso come in atti CP_1
Resistente
in persona del l.r.p.t. rapp.to e difeso come in atti CP_2
Resistente
, in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa come in atti Controparte_3
Resistente
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con due distinti ricorsi, successivamente riuniti, parte ricorrente ha dedotto di essere venuto a conoscenza per la prima volta in data 12.10.2021 mediante visura di un'iscrizione ipotecaria in suo danno iscritta dall' (già , mai Controparte_3 Controparte_4
1 notificatagli prima, ovvero la iscrizione ipotecaria del 07.12.2012 rp n.3522 e rg 44504 e le cartelle di Pagamento in essa contenute nn.:
- 02820080041769647 000 – rate premio - sanzioni – Annualità 2006-2007-2008
(notificata in data 19.12.2008).
- 02820070025565630 000 – Modello Dm 10 – Annualità 2006 (notificata in data
24.11.2007);
- 02820070037586280 000 – Modello Dm 10 – Annualità 2006 e 2007(notificata in data 07.02.2008);
Ha dedotto di aver ottenuto in data 26.10.2021, a seguito di istanza del 18.10.2021,
l'indicazione da parte dell' di tutte le cartelle sottese a detta Controparte_3
iscrizione ipotecaria, tra cui veniva riportata anche la cartella di pagamento n.
02820080041769647 000. Ha quindi eccepito la intervenuta prescrizione delle somme richieste e ha chiesto, pertanto, in via principale, di accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e prescrizione, e per l'effetto di dichiarare l'annullamento degli atti impugnati e di ogni atto ad essi presupposti e consequenziale;
In via subordinata, di dichiarare comunque la nullità, illegittimità ed inefficacia dell'iscrizione a ruolo e relative cartelle di pagamento impugnate;
in via ancora più subordinata, ed un volta accertata e dichiarata la illegittimità delle predette cartelle di pagamento, la illegittimità parziale dell'impugnato preavviso d'iscrizione ipotecaria;
e condannarsi, anche in considerazione del mancato esercizio dell'autotutela, i resistenti al pagamento delle spese diritti ed onorari, I.V.A. e C.P.A. nonché
15 % per spese generali su diritti e onorari come per legge, con distrazione.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio i resistenti chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
Deduceva in particolare l' che da controlli contabili effettuati, è risultato che la ditta ha CP_1 comunicato la cessazione dell'attività in data 31.12.2007 e che pertanto gli importi richiesti sono stati annullati ex art. 4 del D.L. n. 41/2021 in data antecedente al deposito della opposizione in giudizio.
Riuniti i due procedimenti e rinviata la causa per la decisione, disposta la trattazione scritta ex art 127 ter cpc per l'udienza, è pronunciata la presente sentenza, lette le note scritte depositate dalle parti.
Con riferimento alle note scritte depositate dalle parti, osserva il giudicante che l' , CP_2
costituito nel procedimento riunito R.G. 6016/2023, ha presentato in data 17.9.2025 istanza di visibilità del fascicolo Rg 6014/2023. Deve tuttavia osservarsi che detta visibilità è stata concessa per due volte all'Istituto e che, pertanto, in assenza di allegazione specifica in ordine
2 ai motivi per cui dovrebbe concedersi nuovamente la visibilità alla parte del fascicolo, riservato nella medesima data per la decisione, la stessa non può essere accolta.
Ciò brevemente premesso, l'opposizione proposta deve dichiararsi inammissibile, atteso il difetto di interesse ad agire della parte.
Come noto, l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire (Cass. lav. 04/05/2012, n. 6749; Ord.
27/01/2011, n. 2051; Ord. 28/06/2010, n. 15355). Mossa dall'esigenza di contenere entro confini ben precisi i presupposti di ammissibilità dell'azione, onde evitare ingiustificato ampliamento delle forme atipiche di tutela, la Cassazione ha precisato che all'infuori dei casi espressamente previsti dalla legge, le azioni di mero accertamento - nelle quali l'accertamento stesso, anziché avere un valore pregiudiziale come in tutte le altre azioni di cognizione, esaurisce lo scopo del processo - possono avere ad oggetto, al pari di ogni altra forma di tutela giurisdizionale contenziosa, soltanto i diritti e non anche i fatti, sia pure giuridicamente rilevanti (Cass. lav. 22/11/1999 n. 12937;
04/05/2002 n. 6398; 17/03/2003, n. 3905).
Ispirandosi alla medesima ratio, i giudici di legittimità hanno inoltre rilevato come nelle azioni di mero accertamento l'interesse ad agire assuma il carattere dell'attualità e la consistenza oggettiva che gli danno rilevo giuridico quale requisito dell'azione soltanto quando la lesione insita nello stato di incertezza che si intende rimuovere attraverso il processo non abbia natura meramente eventuale, in quanto essa sia ricollegabile ad una posizione giuridica già sorta in capo all'interessato (Cass. lav. 28/07/1999, n. 8210; 29/05/2004, n. 10441). Ed ancora, l'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 c.p.c., con disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente nel fatto che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno;
ne consegue che tale interesse deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e non ha invece giuridica rilevanza quando il giudizio sia strumentale alla soluzione di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (Cass. lav. 23/11/2007, n. 24434; 09/10/1998, n. 10062; 20/04/1995, n. 4444; Cass. Civ.
18/04/2002 n. 5635).
3 Ciò posto, osserva il Tribunale come nel ricorso in esame la parte si è limitata ad impugnare l'estratto di ruolo, senza tuttavia allegare e provare l'esistenza di una lesione concreta ed attuale della parte ricorrente (come ad es. la negazione di un finanziamento), ragion per cui il ricorso non merita accoglimento in quanto inammissibile.
Come noto, viene affermata l'ammissibilità di un'azione generale di accertamento, anche fuori dai casi espressamente previsti dal legislatore, chiarendo, anche sulla scorta di un processo interpretativo mutuato dalla lettura delle norme che tale azione hanno previsto (cfr. ad es. l'art. 949
c.c.), che l'interesse ad agire con azione di mero accertamento sussiste ogni volta che ricorra una pregiudizievole situazione di incertezza relativamente a diritti o rapporti giuridici che non sia eliminabile senza l'intervento del giudice (Cass. lav. 09/05/2012, n. 7096).
Del resto, tale interpretazione è stata fatta propria dalla Suprema Corte, che con la recente sentenza n. 6906 del 20.3.2013 ha chiarito, testualmente che “l'estratto di ruolo, che è atto interno all'Amministrazione, non può esser oggetto di autonoma impugnazione davanti al giudice tributario. E questo perché, senza notifica di un atto impositivo, non c'è alcun interesse concreto e attuale ex art. 100 c.p.c. a radicare una lite tributaria. L'estratto di ruolo, quindi, può esser impugnato soltanto unitamente alla cartella che sia stata notificata.
Ciò che è altresì confermato dalla struttura oppositiva del processo tributario, che non ammette preventive azioni di accertamento negativo del tributo”. A conferma dell'orientamento suesposto la sentenza n.22946/16 della Suprema Corte che ha negato la autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo sulla cui scorta si è assestata la giurisprudenza di merito della Corte di Appello di Napoli nel
2018 nonché la Corte di Cassazione che di recente è intervenuta sulla questione pone fine ai contrasti in materia. Da ultimo, osserva il giudicante come il c.d. “Decreto Fiscale” (decreto-legge n. 146/2021), recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, collegato alla legge di Bilancio del 2022, ha previsto espressamente: «Art.
3-bis. – (Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo) – 1.
All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del
4 presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Sul punto, la recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.26283/2022, pronunciatasi sul carattere retroattivo o meno della disciplina summenzionata e sul suo ambito di applicazione ha affermato:“7.- Coerentemente, proprio con la sentenza n. 19704/15, queste sezioni unite, appunto prendendo le mosse dall'"indiscutibile recettizietà" dell'atto tributario, in virtù della quale "il ruolo è atto che deve essere notificato e la sua notificazione coincide con la notificazione della cartella di pagamento", hanno fondato l'ammissibilità dell'impugnazione sul bisogno di tutela dato dall'interesse a contrastare l'avanzamento della sequenza procedimentale in corso: l'invalidità della notificazione (e, a maggior ragione, l'omissione di essa), hanno ritenuto, rileva in quanto, impedendo la conoscenza dell'atto e quindi la relativa impugnazione, produca l'avanzamento del procedimento sino alla conclusione dell'esecuzione. 7.1.- D'altronde, anche quanto alla tutela successiva, D.Lgs. n. 546 del 1992 art. 19, comma 3 ultima parte, comunque esige o il bisogno di tutela recuperatoria, di modo che il contribuente possa impugnare con l'atto consequenziale anche quello presupposto (non notificato) facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo e contestando alla radice il debito tributario reclamato nei propri confronti, oppure, appunto, il bisogno d'interrompere la sequenza procedimentale che sia proseguita illegittimamente, perché viziata dall'omessa, o dall'irrituale notificazione dell'atto presupposto, del quale il destinatario non abbia avuto conoscenza (Cass., sez. un., n. 16412/07, e sez.un., n. 5791/08; conf., tra varie, nn. 1144/18 e
19982/19, punti 8 e 9). 8.- Il bisogno di tutela immediata scaturisce dunque, nella prospettazione delle sezioni unite, dalla necessità di evitare che il danno derivante dall'esecuzione divenga irreversibile, se non in termini risarcitori. 8.1.- Si ritenevano difatti sussistenti gravi limitazioni al diritto di difesa, nel caso in cui fosse progredita l'azione esecutiva nonostante l'invalidità o anche l'omessa notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento: a.- per un verso, si escludeva che si potesse adire il giudice tributario per l'impugnazione di un atto esecutivo come il pignoramento, in quanto tale estraneo ai confini della giurisdizione tributaria, come delineati dal
D.Lgs. n. 546 del 1992 art. 2, (Cass., sez. un., n. 21690/16); b.- per altro verso, la possibilità di proporre opposizione ex art. 615 c.p.c., inizialmente esclusa dal D.P.R. n. 602 del 1973 art. 54, nel regime antecedente alla novella dovuta al D.Lgs. n. 46 del 1999 (Cass., sez. un., n. 212/99; sez. un.,
n. 2090/2002; n. 25855/13), è stata poi limitata, nel regime successivo, in base al D.P.R. n. 602 del
1973 art. 57, alla deduzione dell'impignorabilità dei beni;
laddove non è consentita, quanto alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo, ossia, appunto, alla regolarità del ruolo e alla notificazione della cartella, l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
9. Quelle limitazioni, tuttavia, non sono più attuali. Dapprima queste sezioni unite (Cass., sez. un., nn. 13913
5 e 13916/17; in termini, tra varie, sez. un., n. 7822/20, cit.) hanno stabilito che il pignoramento che costituisca il primo atto col quale si esprime la volontà di procedere alla riscossione di un credito, in mancanza di precedenti atti ritualmente notificati, suscita l'interesse ad agire e va impugnato davanti al giudice tributario, in base al D.Lgs. n. 546 del 1992 art. 19 e art. 2, comma 1, secondo periodo. 9.1.- Poi, anche sulla scia di questa giurisprudenza, la Corte costituzionale (con sentenza n. 114/18) ha escluso qualsivoglia vuoto di tutela nel caso di omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento o dell'eventuale successivo avviso contenente l'intimazione ad adempiere: se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, o la regolarità formale e la notificazione di esso, la tutela c'e' ed è garantita in maniera piena dal giudice tributario (al riguardo, si veda
Cass., sez. un., n. 28709/20). Quella Corte ha inoltre posto rimedio alla carenza di tutela che si profilava dinanzi al giudice ordinario, affermando l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 57 nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella o all'intimazione di pagamento, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c. E, a fondamento della decisione, ha appunto evidenziato che la pur marcata peculiarità dei crediti tributari non è tale da giustificare che "...non vi sia una risposta di giustizia se non dopo la chiusura della procedura di riscossione ed in termini meramente risarcitori". Il principio della tutela immediata affermato dalla richiamata sentenza delle sezioni unite del 2015 è dunque superato, come ineludibile e pronosticabile conseguenza del descritto ampliamento delle tutele esperibili a fronte dell'ingiusta prosecuzione della sequenza procedimentale, che quella giurisprudenza considerava;
non si configura quindi affidamento tutelabile per chi vi abbia confidato (v. Cass., sez. un., n. 4135/19). 10.- In realtà, proprio perché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo, l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace, l'azione è da qualificare di accertamento negativo (in termini, da ultimo, Cass. n. 3990/20, punto 2.6). E, in quanto tale, essa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile (Cass., sez. un., n. 24011/07; sez. un., n. 21890/09). 11.- Per i giudizi non tributari, che questa struttura non hanno, l'interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo è stato variamente configurato. Lo si è escluso, qualora la cartella sia stata notificata in precedenza, in mancanza di iniziative esecutive, per l'insussistenza di un
"conflitto" riconoscibile come tale (Cass. nn. 20618 e e 22946/16, in relazione a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada;
conf., con riguardo all'estratto di ruolo contributivo, n. 6723/19). 11.1.- Si e', però, anche sottolineato che in un'azione di mero accertamento l'interesse ad agire non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto,
6 essendo sufficiente uno stato d'incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo (tra varie,
Cass. n. 16022/02; n. 16262/15). Sicché si è ravvisato l'interesse nella contestazione dell'avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notificazione della cartella (Cass., n. 29294/19, nonché sez. un., n. 7514/22, cit., punto 13, che lo identifica con la negazione di essere debitore, ma che risolve altra questione di diritto;
in termini, n. 7593/22, relativa a un caso in cui si discuteva della regolarità della notificazione della cartella). 11.2.- In posizione mediana si è poi stabilito che l'istante non si può limitare ad affermare l'acquisita conoscenza, tramite l'estratto di ruolo, della pretesa indicata come prescritta, ma deve specificare da quali elementi disponibili emerga lo stato d'incertezza che sorregge l'azione (Cass. n. 7353/22). 12.- In questo composito panorama le impugnazioni degli atti e le contestazioni dei crediti riportati negli estratti di ruolo hanno continuato a proliferare, come emerge dalla relazione finale della Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria del 30 giugno 2021, per "far valere, spesso pretestuosamente, ogni sorta d'eccezione avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese, e perfino nei casi in cui avesse rinunciato anche all'esercizio della tutela". 12.1.-
L'inefficienza della riscossione coattiva, difatti, che ha indotto la Corte costituzionale a sollecitare il legislatore a riformarne i meccanismi (Corte Cost., n. 120/21; in precedenza, anche Corte Cost.
n. 51/19 stigmatizzava le inefficienze del sistema riscossivo), e l'adozione, in esito a distinti processi di discarico per inesigibilità delle quote iscritte a ruolo, del sistema scalare inverso, che prevede lo
Ric. 2015 n. 22798 sez. SU - ud. 19-07-2022 -11- scaglionamento in ordine cronologico, inverso a quello dell'affidamento in carico, dei termini di presentazione e controllo delle comunicazioni di inesigibilità (L. n. 190 del 2014 art. 1, comma 684), hanno determinato l'accumularsi di un magazzino della riscossione caratterizzato, secondo quanto segnala in memoria l'
[...]
, da una stratificazione di crediti vetusti, non riscossi e, di fatto, non suscettibili Controparte_5
di riscossione, rispetto ai quali, essa sostiene, nessuna iniziativa esecutiva verrà giammai attivata.
13.- E' allora intervenuto il legislatore, il quale, con D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215 del 2021, novellando D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che "L'estratto di ruolo non è impugnabile", ma anche che "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera
7 a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". 13.1.- La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli del
D.Lgs. n. 46 del 1999 artt. 17 e 18 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 49,Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta la L. n. 689 del 1981 art. 27 e D.Lgs. n. 285 del 1992 art. 206, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17). 14.- La prima disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546 del 1992 art. 19 tra quelli impugnabili: sulla distinzione si sono soffermate queste sezioni unite (con la già citata sentenza n.
19704/15) e non constano voci dissonanti (in linea, anche l'adunanza plenaria del Consiglio di
Stato, con la sentenza n. 4/22). 14.1.- Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata,
e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19). 15.- E' la seconda disposizione della disciplina sopravvenuta che ha suscitato accesi fermenti, dei quali si fornisce ampio riscontro nell'ordinanza interlocutoria. 15.1.- Non si tratta, come pure si è sostenuto, di una norma d'interpretazione autentica, men che mai del D.Lgs. n. 546 del 1992 art. 19. Non soltanto essa non si qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (v. tra varie, Corte Cost., nn. 257 e 271/11, n.
132/16 e n. 167/18, nonché Cass., sez. un., nn. 9560/14 e 12644/14). 16.- Ne' la norma è retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento;
né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti. 16.1.- E' quindi manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale posto in relazione all'art. 3 Cost. dalla Procura generale, secondo cui la norma potrebbe mutare gli esiti dei processi in corso, violando i principi di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di coerenza e certezza
8 dell'ordinamento (sull'accesso al sindacato di costituzionalità attraverso il giudizio ex art. 363, comma 3, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., n. 20661/14 e Corte Cost. n. 119/15).
Questi principi, applicabili anche in materia processuale, limitano l'efficacia retroattiva della legge, di modo che l'inosservanza di essi si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza,
l'illegittimità della norma retroattiva (tra varie, Corte Cost. nn. 103 e 170/13; n. 69/14; da ultimo,
n. 145/22). 17.- Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. 17.1.- Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass.
n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno uno degli effetti dell'impugnazione. 18.- E' quindi coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato: "Sarebbe in contrasto con la funzione del processo una struttura di questo che fosse regolata in modo da consentire l'eventuale abuso delle misure giudiziarie ai fini dell'utile di una sola parte, mossa da intenti defatigatori..., e pertanto non meritevole di tutela giuridica" (Corte Cost. n. 113/63), in armonia col principio costituzionale del giusto processo, ex art. 111 Cost. 18.1.- La dimostrazione si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti. Quanto alle fasi di merito, se il pregiudizio sia già insorto al momento della proposizione del ricorso, utile è il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, applicabile anche al processo tributario (tra varie, v. Cass. n. 268/22), posto che l'assolutezza dell'impedimento a rappresentare quel pregiudizio è determinata dalla novità della norma che l'ha previsto;
a maggior ragione esso può essere fatto valere in giudizio se insorto dopo. L'interesse in questione può poi essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass., sez. un., n. 21691/16, punto 16), mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. (sull'ammissibilità del deposito di documenti concernenti la persistenza dell'interesse ad agire, cfr., tra varie, Cass. n. 26175/17), o anche fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo;
qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio.
19.-Manifestamente infondati sono poi i dubbi di legittimità costituzionale, prospettati dalla dottrina con riguardo agli artt. 3,24,113 e 117 Cost., quest'ultimo nella prospettiva CEDU, perché, per un verso, la misura, indirizzata a scoraggiare impugnazioni "pretestuose", non sarebbe
9 proporzionata, finendo col punire anche le scelte che pretestuose non siano. Per altro verso, le ipotesi tipizzate di tutela immediata sarebbero discriminatorie rispetto a fattispecie ad esse omogenee, ed evidenzierebbero vuoti di tutela, per l'assenza nell'elenco di casi in cui non si configurerebbero atti successivi mediante l'impugnazione dei quali si possa recuperare l'impugnazione del ruolo e della cartella non notificati, tra i quali campeggerebbe quello regolato dal D.P.R. n. 602 del 1973 art. 72 bis. Sicché potrebbero essere lesi i principi fissati dall'art. 6 della CEDU (Diritto a un equo processo) e dall'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della
Convenzione (Protezione della proprietà). 19.1.- Su direttrice opposta, si è segnalata, con riguardo al giudizio tributario, l'intrinseca irrazionalità della norma sopravvenuta, perché ammette un'impugnativa di atti scardinati dalla notificazione, senza ancorarla a un termine decadenziale, in modo da collocarla ordinatamente nell'ambito della sequenza generalmente prevista dalla normativa vigente. La manifesta infondatezza di questi dubbi scaturisce dall'ampia discrezionalità di cui dispone il legislatore in tema di disciplina del processo, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà (tra varie, Corte Cost. nn. 58 e 80/20; 13/22; n. 73/22). 20.- La disciplina in questione non è difatti irragionevole, né arbitraria. Essa asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per considerazioni almeno in parte analoghe, si veda Corte Cost. n. 155/14). In particolare, le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n.
77/18), che, "a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera". 20.1.- Nel contempo, però, la norma nuova assicura comunque tutela anche al contribuente, e nonostante la struttura impugnatoria del processo tributario, nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato. 21.- Questa tutela, in base al tenore della norma, e alle ragioni che ne sono alla base (fronteggiare le impugnazioni "avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese..."), riguarda i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati e nelle sole ipotesi stabilite. I casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri. 21.1.- E' allora escluso che sia minato il sistema, come si è adombrato in relazione al giudizio tributario, al modello del quale è soltanto apportata una modesta deroga. 22.- Proprio perché la tutela riguarda atti invalidamente notificati o non notificati, e quindi inefficaci, inoltre, è
10 ultronea la ricerca di un termine al quale ancorare il dies a quo per l'impugnazione: questa ricerca, che ha senso soltanto se il termine sia da ritenere perentorio, è volta a ricavare la certezza della definitività dell'atto dall'omessa impugnazione entro quel termine. La definitività e', tuttavia, predicato degli effetti dell'atto, laddove gli effetti dell'atto non notificato o invalidamente notificato,
o che si assume sia stato tale, mai prodottisi, mai a maggior ragione possono divenire definitivi.
22.1.- Si tratta, come si è già sottolineato ad altri fini in passato (cfr. ancora Cass., sez. un., nn.
16412/07 e 5791/08, cit.), di una tutela facoltativa: la disposizione in esame non impone, ma consente di sperimentarla, come emerge con chiarezza dall'uso della locuzione "sono suscettibili di diretta impugnazione". 23.- L'art. 24 Cost., anche in combinazione con l'art. 113, d'altronde, là dove garantisce l'accesso alla giurisdizione, non predetermina alcuna forma di tutela, né vincola il legislatore sul contenuto dei poteri da attribuire agli organi giurisdizionali: effettività della tutela giurisdizionale non significa che necessariamente deve essere consentito di sperimentare la tutela immediata, ma vuol dire che la pretesa deve trovare, se fondata, la sua concreta soddisfazione
(Corte Cost. n. 63/82), senza l'imposizione di oneri o di modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale
(Corte Cost., n. 23/15; n. 44/16; n. 121/16). 23.1.- Il che è nel caso in esame da escludere, anzitutto perché, almeno quanto al giudizio tributario, si discute di un ampliamento, e non di una compressione della tutela ordinariamente esperibile;
inoltre, perché il potere cautelare del quale sono muniti il giudice tributario e quello ordinario, anche dell'esecuzione, scongiura il rischio che si configurino zone franche da interventi giurisdizionali. 24.- Pure a fronte dell'invalida o dell'omessa notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento, difatti, c'e' sempre un giudice chiamato a pronunciarsi sulle doglianze del contribuente, che impugni l'atto successivo, anche se esecutivo, o alternativo all'esecuzione, perché volto a indurre il debitore all'adempimento
(Cass., sez. un., n. 959/17; n. 40763/21), come ha fatto D.P. impugnando l'iscrizione ipotecaria (tra varie, Cass., sez. un., n. 7822/20, cit.; sez. un., n. 8465/22). 24.1.- Analogamente, nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n.
18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione
(Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo
11 il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.). 25.- Nessun vuoto di tutela si configura anche nell'ipotesi del pignoramento di crediti ex D.P.R. n. 602 del 1973 art. 72 bis, in relazione al quale si paventa in dottrina il rischio di un solve et repete incompatibile col diritto al rispetto dei beni, perché la tutela giurisdizionale risulterebbe tardiva in relazione alla decurtazione patrimoniale già subita dalla parte privata. 25.1.- Questa speciale forma di pignoramento, pur svolgendosi in via stragiudiziale in mancanza di opposizioni delle parti, dà comunque luogo a un processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi. E l'intervento del giudice dell'esecuzione è sempre possibile, pure per sospendere l'efficacia dell'ordine al terzo di pagare direttamente all'agente per la riscossione, su istanza del debitore e, comunque, in generale, in caso di proposizione di una delle opposizioni previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c. e, quindi, anche inaudita altera parte, al fine di evitarne l'attuazione nelle more della comparizione delle parti
(Cass. n. 2857/15; n. 26549/21; proprio in relazione, d'altronde, a opposizioni all'esecuzione concernenti questo pignoramento si è pronunciata la richiamata Corte Cost. n. 114/18). 26.- Fuori bersaglio sono pure i dubbi relativi al preteso vuoto di tutela che si produrrebbe nel caso del fallimento, in seno al quale è sufficiente la produzione dell'estratto di ruolo ai fini dell'ammissione al passivo del credito da esso risultante. Il ruolo non rileva certo come titolo esecutivo, ma serve a individuare, anche ai fini degli accessori, i crediti opponibili alla massa e i relativi privilegi. E altrettanto vale per l'estratto di ruolo, il quale, benché non sia atto impositivo, comunque contiene e, quindi, documenta gli elementi del ruolo.
La notificazione della cartella è dunque quantomeno irrilevante: la funzione d'informare il curatore
è assolta dal deposito della domanda d'insinuazione corredata di documenti dimostrativi come, appunto, l'estratto di ruolo, che consente, qualora siano ancora ammesse contestazioni, quanto ai crediti tributari, di proporre impugnazione dinanzi alle Commissioni tributarie in base al D.P.R. n.
602 del 1973 art. 88 comma 2, (a meno che non si tratti di fatti sopravvenuti, ossia a valle dell'iscrizione a ruolo: Cass., sez. un., n. 34447/19; conf., n. 13767/21), e, in relazione agli altri,
d'integrare la documentazione giustificativa già prodotta (Cass., sez. un., n. 33408/21; conf., n.
5430/22). 26.1.- La norma sopravvenuta, quindi, non è applicabile, perché non si discute di tutela immediata a fronte di un atto della riscossione non notificato: nel caso del fallimento, non si prospetta alcun atto successivo alla cartella, posto che la riscossione è esclusa dall'esecuzione concorsuale in atto, e l'interesse, che è quello a opporsi all'ammissione del credito, è in re ipsa.
27.- Manifestamente infondati sono anche i dubbi concernenti gli adombrati profili di
12 discriminazione. Non sussiste, difatti, "un principio costituzionalmente rilevante di necessaria uniformità di regole procedurali" (Corte Cost. n. 101/06; n. 67/07; n. 393/08). Non solo: la selezione dei pregiudizi operata dal legislatore è espressione di discrezionalità non irragionevole, in quanto identifica una coerente serie di rapporti con la pubblica amministrazione, di modo che la ponderazione che ne risulta è espressione di attenzione rivolta anche ai risvolti applicativi e di un bilanciamento effettuato in concreto. 27.1.- Quanto poi all'asimmetria della norma sottolineata dalla Procura generale, perché tutta a favore dell'amministrazione finanziaria, che si riverbererebbe per altro profilo sulla violazione dell'art. 3 Cost., basti il richiamo dell'esigenza, di rilievo costituzionale, del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (tra varie, Corte
Cost. nn. 281/11; 90/18; 175/2018; 104/19; 142/20). 28.- Sono quindi palesemente infondati anche i sospetti adombrati nella prospettiva dei diritti presidiati dalla CEDU e dal relativo Protocollo addizionale n. 1. 28.1.- Il diritto a un processo equo, di cui l'accesso alla giustizia è aspetto, non è difatti assoluto e si presta a limitazioni concernenti le condizioni di ammissibilità della domanda, che richiedono per loro natura una regolamentazione da parte dello Stato, il quale gode di un certo margine di apprezzamento (Corte EDU, Trevisanato c. Italia, n. 32610/07, 15 settembre 2016,
p.33; Corte EDU, Zubac c. Croazia, n. 40160/12, 5 aprile 2018, p.78). Le limitazioni, d'altronde, sono legittime, poiché legittimo è lo scopo che perseguono, laddove l'accesso ridotto alla tutela immediata non incide sul diritto a un processo, poiché resta piena e ampia la tutela generale, presidiata anche dai poteri cautelari del giudice. 29.- Evidentemente infondati sono, allora, gli ulteriori dubbi di legittimità costituzionale proposti dalla Procura generale, in relazione agli artt.
101 e 104 Cost., per il mancato rispetto delle funzioni costituzionalmente assegnate al giudice, che sino al giorno prima dell'introduzione della norma avrebbe potuto esaminare nel merito i ricorsi in questione. 29.1.- Il giudice è difatti chiamato all'interpretazione evolutiva della norma, e dei nuovi significati che essa possa assumere per effetto di successive modificazioni, abrogazioni e sostituzioni, quando ne fa applicazione, fissando il "momento" di inveramento di tale evoluzione (in termini, Cass., sez. un., n. 15144/11). 30.- Va quindi affermato, ex art. 363 c.p.c., il seguente principio di diritto: "In tema di riscossione a mezzo ruolo, D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art.
3- bis inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando D.P.R.
n. 602 del 1973 art. 12, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3,24,101,104,113,117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”.
13 Sulla base di tali considerazioni, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto nel caso in esame parte ricorrente non ha allegato, nemmeno in corso di causa, la sussistenza di una minaccia attuale di atti esecutivi e neppure un interesse qualificato ad agire, così come richiesto dalla normativa sopravvenuta nel senso interpretato dalla sentenza riportata.
Infine, ad abundantiam, si rileva che l' e la , nel costituirsi in giudizio, CP_1 Controparte_3 hanno dedotto e provato, mediante deposito di Estratto di Ruolo aggiornato, l'intervenuto sgravio ex art. 4 del D.L. n. 41/2021 della cartella di pagamento n. 02820080041769647000.
Tenuto conto della giurisprudenza ancora oscillante in materia al momento del deposito del ricorso
(anno 2023), ritiene il Tribunale che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della Dr.ssa
IC ZO definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara inammissibile il ricorso;
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Aversa, 17.10.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa IC ZO
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