Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00203/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00319/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 319 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Brancati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'accertamento
giudiziale dello status di Vigile del Fuoco, con ogni conseguenziale pronuncia in termini retributivi/contributivi/risarcitori, ivi compresa l'immissione nel relativo ruolo con efficacia retroattiva anche ai fini del conseguimento dell’anzianità di grado.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 novembre 2025 il dott. NI IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente chiede l’accertamento dello status di vigile del fuoco e la conseguente immissione nei ruoli con effetti retroattivi, oltre al ristoro dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali asseritamente sofferti per il mancato riconoscimento, deducendo di avere svolto, dal 23 marzo 2012 al 29 marzo 2016, attività identiche a quelle del personale effettivo (con turnazioni, buste paga, ferie e permessi), nonché di avere patito un infortunio in servizio l’8 luglio 2014. Lamenta, inoltre, di non avere ottenuto l’attestato di “alto rischio” necessario per opportunità lavorative affini e invoca la violazione dell’art. 3 Cost. per disparità di trattamento rispetto ai colleghi di ruolo.
2. L’Amministrazione resistente espone, per contro, che:
- (i) nel 2009 è stato adottato (e regolarmente notificato il 28 aprile 2009) un provvedimento di diniego di iscrizione nell’elenco dei vigili del fuoco volontari per difetto di qualità morali e di condotta, alla luce di una condanna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate;
- (ii) nel 2010 il ricorrente ha ottenuto il cambio di cognome;
- (iii) in occasione di tale modifica, per mero errore, nonostante il precedente diniego, egli è stato convocato al 10° corso di formazione per volontari (con esito positivo il 10 febbraio 2012) ed è stato più volte richiamato in servizio tra il 2012 e il 2015;
- (iv) accertata l’assenza del presupposto abilitante, il Comando provinciale ha disposto la cancellazione del nominativo del ricorrente dalla graduatoria interna dei richiami con atto notificato il 29 marzo 2016;
- (v) la domanda di partecipazione alla successiva procedura speciale di stabilizzazione è stata respinta per difetto del requisito essenziale dell’iscrizione nell’elenco dei volontari.
Tali provvedimenti del 2009 e del 2016 non sono stati impugnati nei termini e, pertanto, sono divenuti definitivi.
L’Amministrazione, pur resistendo nel merito, eccepisce in rito l’inammissibilità o comunque l’irricevibilità del ricorso per non essere stati tempestivamente impugnati gli atti sfavorevoli presupposti.
3. All’udienza straordinaria del 20 novembre 2025, la causa è stata assegnata alla decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente occorre scrutinare l’eccezione in rito formulata dalla difesa erariale.
Gli atti che, in via presupposta e necessaria, determinano la lesione dedotta sono il diniego di iscrizione del 2009 e la cancellazione dalla graduatoria dei richiami del 2016, entrambi notificati al ricorrente. A fronte di tali determinazioni, la reazione giurisdizionale avrebbe dovuto essere esercitata nei termini decadenziali di legge.
Invero, la proposizione del ricorso solo nel 2019 (prima dinanzi al Tribunale ordinario di La Spezia e, quindi, per riassunzione innanzi a questo Tribunale), si pone ictu oculi oltre il termine di cui all’art. 29 c.p.a., sì da comportare l’irricevibilità del gravame. Il rilievo, non può essere superato valorizzando l’errore materiale che ha condotto ai richiami in servizio: l’errore non risulta avere mai rimosso od oltrepassato l’originario diniego di iscrizione, rimasto efficace e definitivo; esso, anzi, ha imposto la successiva rettifica del 2016.
Gli effetti giuridici di quegli atti presupposti si sono dunque consolidati, costituendo ostacolo insuperabile alla pretesa accertativa e conformativa oggi azionata, così da determinare l’originaria inammissibilità dell’azione instaurata dal ricorrente, preclusa dagli effetti, ormai intangibili, delle precedenti determinazioni sfavorevoli.
2. La medesima conclusione discende, inoltre, dall’assetto del contenzioso già esaminato dal Tribunale di La Spezia (-OMISSIS-), che ha delineato i confini della giurisdizione e chiarito come le domande risarcitorie afferenti all’attività svolta quale volontario (o alla pretesa differenziale retributiva) attengano a diritti soggettivi da far valere innanzi al giudice ordinario, mentre l’accertamento dello status e l’immissione nei ruoli appartengano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. A maggiore ragione, dunque, la presente azione — in quanto strumentalmente diretta alla caducazione di atti presupposti definitivi — appare inammissibile (ovvero irricevibile per tardività nella parte in cui presuppone l’annullamento dei precedenti provvedimenti sfavorevoli.
3. Nondimeno, il ricorso, benché inammissibile, risulterebbe comunque infondato nel merito.
3.1 Il diniego di iscrizione del 2009 si fonda sulla carenza del requisito delle qualità morali e di condotta richiesto dalla disciplina di settore (art. 35, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, in combinato con l’art. 26 l. n. 53/1989, nonché art. 5, d.lgs. n. 217/2005 e art. 6 del d.P.R. n. 76/2004), alla luce di una condanna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate; tale presupposto ostativo è stato correttamente reputato dirimente dall’Amministrazione. La giurisprudenza opportunamente richiamata dall’Amministrazione (Cons. Stato, sez. III, 13 novembre 2015, n. 5199; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 11 giugno 2013, n. 5833) conferma che, in presenza di condanne penalmente significative, il requisito in parola difetta e legittima l’estromissione/cancellazione dall’elenco del personale volontario.
Ne consegue che il ricorrente non era — e non è mai stato — legittimamente iscritto nell’elenco dei volontari, onde difetta in radice il presupposto per il riconoscimento dello status e per l’immissione nei ruoli. L’errore materiale che ha condotto alla frequenza del corso del 2012 e ai successivi richiami in servizio (2012–2015) non genera alcun legittimo affidamento tutelabile né sanatoria di atti presupposti definitivi, sicché il provvedimento del 2016 di cancellazione dalla graduatoria interna dei richiami risulta atto dovuto in assenza del necessario titolo abilitante.
Quanto, poi, alla pretesa di partecipare alla procedura speciale di stabilizzazione, la stessa richiedeva l’iscrizione, da almeno tre anni, nell’elenco dei volontari ex art. 6, comma 1, d.lgs. n. 139/2006 (come attuato dal d.m. n. 238/2018): requisito pacificamente insussistente nel caso di specie. La doglianza è dunque infondata anche perché rivolta a conseguire, in via mediata, effetti incompatibili con l’assetto presupposto ormai consolidato.
3.2 Venendo alle correlate domande risarcitorie e retributive — riferiti a problemi economici, perdita di stabilità reddituale, danni alla professionalità, mancata tutela in occasione dell’infortunio e diniego dell’attestazione di alto rischio — esse sono prive di allegazioni specifiche sull’ an della responsabilità, sulla specificazione del nesso causale e sulla concreta quantificazione del pregiudizio. Sotto il profilo sostanziale, del resto, deve essere evidenziando come le prestazioni rese siano sempre state correttamente retribuite, mentre la richiesta di riconoscimento di trattamenti propri del personale dei vigili del fuoco (di ruolo o volontario legittimamente iscritto) non può trovare ingresso in assenza del titolo abilitante, mai conseguito.
Per quel che attiene all’infortunio dell’8 luglio 2014, l’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 139/2006 e le procedure di cui al d.P.R. n. 461/2001 operano esclusivamente a beneficio del personale del Corpo (ivi compresa la componente volontaria), qualità non posseduta dal ricorrente proprio perché non iscritto nell’elenco; onde difetta il presupposto per l’attivazione della tutela speciale. In ogni caso, mancano allegazioni e prove specifiche sui profili di responsabilità ex art. 2087 c.c. che si pretenderebbe di ascrivere all’Amministrazione.
Quanto all’attestazione di alto rischio , essa costituisce riflesso di uno status giuridico non spettante: non appartenendo il ricorrente al personale del Corpo — né di ruolo né legittimamente volontario — non sussiste titolo per il rilascio dell’attestazione funzionale a percorsi occupazionali esterni all’Amministrazione.
3.3 Risulterebbero parimenti infondate anche le censure dirette a contestare violazioni del principio di uguaglianza e di ragionevolezza che presupporrebbero l’omogeneità delle situazioni poste a raffronto. Nel caso di specie, i soggetti la cui posizione è assunta dal ricorrente come tertium comparationis appartengono alle categorie del personale di ruolo o dei volontari legittimamente iscritti; egli, invece, non ha mai conseguito (né conservato) il requisito abilitante, per difetto delle qualità morali e di condotta. Non vi è, pertanto, identità di situazioni che imponga trattamenti eguali, né è ravvisabile una situazione di disparità di trattamento, proprio perché le posizioni poste a confronto non sono fra loro omogenee.
4. Per quanto precede il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
5. Le spese vanno compensate sussistendone giusti motivi in considerazione della particolarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ED SE RE, Presidente
NI IN, Primo Referendario, Estensore
Paolo Nasini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI IN | ED SE RE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.