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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 06/11/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. CH De IA - Presidente rel.
2) Dott. Cinzia Alcamo - Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 251/2025 promossa in grado di appello d a
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Leonardo Patrizio Laudicina.
- APPELLANTE -
Contro
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Perniciaro. CP_1
-APPELLATO -
All'udienza del 2 ottobre 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/10/2024 conveniva in giudizio dinanzi al CP_1
Tribunale di Trapani la società e premesso di essere stata assunta in data Parte_1
17/04/2023 con contratto a tempo determinato full time di 40 ore settimanali, poi convertito a tempo indeterminato in data 14/12/2023, con la qualifica di Operaio per svolgere le mansioni di Commessa di Banco, Livello 6° del CCNL Terziario Pubblici Esercizi, prestando la propria attività lavorativa presso la sede sita in Misiliscemi nella Strada Pietretagliate – Palma e di avere lavorato alle dipendenze della società resistente dal 17/4/2023 al 13/4/2024 , deduceva di essere stata licenziata in data 13/4/2024 per assenza ingiustificata nei giorni 11 e 12/4/2024.
Dichiarava di contestare il licenziamento atteso che le dette assenze erano dovute alla improcrastinabile urgenza di portare il proprio animale domestico presso lo studio veterinario per cure urgenti e che la necessità di assentarsi era stata prontamente comunicata al datore di lavoro. Nella contumacia della società datrice di lavoro, con sentenza del 14/2/2025 il Tribunale di Trapani rigettava il ricorso.
Osservava il G.L. che l'art. 225 comma 4° del CCNL Terziario Pubblici Esercizi riconduceva l'adozione del provvedimento disciplinare espulsivo al caso di “assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare”, quindi, laddove l'assenza si fosse protratta per almeno 4 giorni mentre se l'assenza ingiustificata fosse durata per soli 3 giorni, il comma 3° del citato art. 225 consentiva l'applicazione di una multa a non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione. Dal che evinceva che, nel caso di assenza ingiustificata protrattasi per n. 2 giorni, come nel caso di specie, la sanzione disciplinare irrogabile, alla stregua di una valutazione di buona fede, non poteva che essere una sanzione conservativa (rimprovero scritto) . Applicati allora i principi desumibili dalla senetnza della Corte Costituzionale n. 129/2024, sussunta la condotta della lavoratrice in una fattispecie sanzionabile con una misura meramente conservativa e ritenuta, pertanto, la insussistenza del fatto materiale, annullava il licenziamento sicchè, non essendovi prova dell'assenza del requisito dimensionale, condannava la società a reintegrare la lavoratrice ed a corrispondere una indennità risarcitoria commisurata alle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione. Con ricorso depositato in data 18/3/2025 la ha adito questa Corte di Appello Parte_2 ed ha censurato la sentenza di primo grado sotto un duplice distinto profilo. Con un primo motivo rimprovera al G.L. di avere fatto indebita applicazione del principio di non contestazione all'ipotesi della contumacia e di non avere stigmatizzato la mancata produzione da parte della lavoratrice della documentazione rilevante ai fini della decisione costituita dalle plurime mancanze disciplinari poste in essere a partire dal 7/7/2023 fino all'11-12/4/2004, la cui contestazioni erano state ritualmente formulate dalla società e non opposte dalla lavoratrice, tali che, unite a quella oggetto dell'impugnativa per cui è processo, avrebbero potuto validamente supportare la misura espulsiva applicata. Con un secondo motivo deduce la illegittimità della condanna al pagamento delle spese processuali atteso che la corretta applicazione del principio di causalità non avrebbe dovuto fare ricadere sulla società, contumace nel giudizio di primo grado, la responsabilità di avere resistito ingiustificatamente all'azione. Resiste in questo grado la lavoratrice che ha chiesto il rigetto del gravame. Quest'ultimo si palesa infondato. Giova anzitutto rilevare come nessun motivo di censura risulta formulato contro l'opzione metodologica del G.L. che ha ricondotto la fattispecie disciplinare (assenza ingiustificata per due giorni consecutivi) entro la sfera precettiva di una delle ipotesi tipizzate dal CCNL del terziario astrattamente punibile con sanzione conservativa. Tale opzione, ispirata alla esegesi interpretativa propugnata dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 129/2024) è stata ricondotta ad un principio immanente nell'ordinamento, del quale il concetto di gravità dell'inadempimento è espressione , implicante la sussunzione della condotta addebitata nella previsione contrattuale che punisce l'illecito con sanzione conservativa senza che detta operazione di interpretazione e sussunzione trasmodi nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato , restando nei limiti dell'attuazione del principio di proporzionalità di ricondurre il fatto accertato all'interno del giudizio di proporzionalità come recepito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo (v. sentenza cit.) Con il corollario che, dovendosi ritenere esclusa la sussistenza stessa del “fatto materiale”, e non avendo la società addotto alcun elemento di valutazione in ordine alla esistenza del requisito dimensionale consensuale all'applicazione della tutela obbligatoria di cui alla Legge n. 604/1966, legittimamente il G.L. ha dato corso alla tutela reintegratoria attenuata di cui all'art. 3 comma 2° D. Lgs n. 23/2015. Quanto alla doglianza per la prima volta proposta in grado di appello dalla società, finalizzata alla rivalutazione della a gravità della condotta alla luce del complesso recidivante correlato ai precedenti illeciti disciplinari, è appena il caso di rilevare che non soltanto la novità della deduzione non ne consente l'ingresso in grado di appello , ma, alla luce della lettura della contestazione disciplinare che ha dato causa al licenziamento - nella quale di tali precedenti non si fa alcuna menzione - il sistema ne preclude doppiamente l'introduzione pena la violazione del principio sostanziale di immutabilità della contestazione. Le ragioni che precedono risultano assorbenti ed esaustive anche del secondo motivo di impugnazione stante che , non potendo ascriversi alla scelta processuale della società di disertare il giudizio di primo grado alcuna valutazione favorevole ad una qualche acquiescenza rispetto alla domanda della lavoratrice, il richiamato principio di causalità non può che riverberarsi in pregiudizio della società, che, avendo intimato il licenziamento illegittimo, ha costretto la lavoratrice ad adire il giudice per ottenere la rimozione della sanzione disciplinare con la conseguenza che corretta appare l'applicazione della regola della soccombenza da parte del giudice di primo grado. Alla conferma della senetnza impugnata segue la condanna della società appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, liquidate come da dispositivo, in calce.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 200/2025 emessa dal Tribunale di Trapani in data 14 febbraio 2025. Condanna la in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento Parte_1 in favore di delle spese del presente grado del giudizio che liquida in CP_1 complessivi € 3.473,00 oltre spese generali, iva e cpa in quanto dovute. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
Palermo 2 ottobre 2025
Il Presidente est.
CH De IA