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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/03/2025, n. 1359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1359 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Giuseppe Tango nella causa civile iscritta n° 13877/2024 R.G.,
promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Carolina Longo ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, G.B. Vaccarini, n. 1.
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal dott. Renzo
Cavadi ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Della Ferrovia, n. 54.
- convenuto -
All'udienza del 20 marzo 2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e diritto della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Dichiara compensate le spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30 settembre 2024 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e, premesso di avere lavorato come docente in Controparte_1
diversi istituti scolastici in virtù di reiterati contratti a tempo determinato, deduceva sotto vari profili la illegittimità, per violazione del d. lgs. n. 368/2001, dell'apposizione del termine finale di durata agli stessi, concludeva chiedendo “ritenere e dichiarare, con qualsiasi statuizione, che i resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, hanno stipulato con la ricorrente contratti a tempo determinato, in successione tra loro, illegittimi, per tutti i motivi di cui in narrativa;
In ogni caso, ritenere e dichiarare sussistente il diritto della ricorrente al risarcimento del danno per l'illegittima apposizione del termine ai predetti contratti. Per l'effetto condannare i
1 resistenti al pagamento in favore della ricorrente della somma di 2000,00 ( duemila) per ogni contratto cui è stato apposto il detto termine illegittimo, per ogni anno di lavoro svolto a far data dal primo contratto di lavoro a tempo determinato stipulato di cui in narrativa e alle dichiarazioni
in atti, o dalla diversa data accertata in corso di causa, o nella maggiore o minore somma ritenuta equa, oltre interessi e rivalutazione;
Ritenere e dichiarare sussistente il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio ed alla progressione professionale maturata dal primo contratto di lavoro a tempo determinato stipulato di cui in narrativa e alle dichiarazioni in atti, o in
subordine dalla diversa data accertata in corso di causa, ai fini degli scatti retributivi ed a tutti i fini economici e giuridici;
riconosciuta e successivamente dall'art. 77 CCNL comparto scuola
2002-2005 e dall'art. 79 CCNL 2006-2009 al personale docente assunto a tempo indeterminato;
Condannare i resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a
corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive maturate per effetto del differente nuovo legittimo inquadramento oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. […] Con vittoria di spese”
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il convenuto, CP_1
preliminarmente, eccependo la prescrizione quinquennale e, nel merito, variamente contestando la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
All'udienza del 5/12/2024, il procuratore di parte ricorrente precisava che “oggetto della domanda è il risarcimento del danno e non la conversione del rapporto di lavoro”.
La causa, senza alcuna istruzione, veniva decisa all'udienza del 20 marzo 2025 sulle conclusioni del procuratore di parte ricorrente.
Il ricorso è infondato.
Anzitutto, per quanto concerne l'applicazione della tutela risarcitoria invocata dal ricorrente, deve ribadirsi che nell'ambito della speciale normativa di reclutamento del personale scolastico – normativa autonoma, per il quale vige, in caso di violazione di norme imperative in materia, un proprio e specifico regime sanzionatorio, contenuto all'art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 - manca una disposizione imperativa analoga a quella di cui all'art. 5, comma 4 bis d.lgs. 368/2001 che ponga limiti temporali al ricorso ai contratti a termine o alla reiterazione degli stessi, la cui violazione possa pertanto integrare ex se l'evento di danno risarcibile ai sensi dell'art. 36, comma 5
d. lgs. 165/2001.
Infatti, la regolamentazione di cui all'art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 costituisce un sistema idoneo a prevenire e sanzionare l'utilizzo abusivo dei contratti a termine da parte della pubblica amministrazione e consequenziale alla configurazione come regolamentazione speciale ed alternativa rispetto a quella prevista dal d.Lgs. n. 368 del 2001 relativa alla disciplina generale del contratto a termine (Cass. 10127/2012; Cass. 27481/2014).
2 Al riguardo va inoltre osservato che anche per la giurisprudenza comunitaria la clausola 5 dell'Accordo quadro non osta, in quanto tale, a che uno Stato membro riservi un destino differente al ricorso abusivo a contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione a seconda che tali contratti siano stati conclusi con un datore di lavoro appartenente al settore privato o con un datore di lavoro del settore pubblico (per tutte ordinanza l ottobre 2010, causa C-3/10,
). Pt_2
Analogamente la Corte Costituzionale, con la sentenza 27 marzo 2003 n. 89, nel giudicare la norma di cui all'art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 conforme ai parametri costituzionali, sanciti dagli artt. 3 e 97 Cost, ha sottolineato che il principio dell'assunzione dei pubblici dipendenti mediante concorso, posto a presidio delle esigenze di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, rende di per sé palese la non omogeneità delle situazioni poste a confronto e giustifica la scelta del legislatore di ricollegare alla violazione di norme imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego dei lavoratori da parte della P.A. conseguenze di carattere esclusivamente risarcitorio, in luogo della conversione in rapporto a tempo indeterminato prevista per i lavoratori privati.
Con particolare riferimento poi al comparto scuola, deve rilevarsi come in esso viga uno speciale sistema di reclutamento, retto da regole proprie, configuranti un corpus normativo speciale e autonomo, così che anche sotto questo profilo deve necessariamente ritenersi che lo stesso si sottragga alla disciplina generale di cui al d.lgs. 368/2001 (cfr. Cass. 20 giugno 2012, n. 10127).
Richiamate le disposizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2 della legge n. 124/1999, la Corte di
Giustizia UE, in risposta al quesito formulato dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza di rinvio pregiudiziale n. 207/2013 relativa alla compatibilità di detta disciplina con la clausola 5 punto 1 dell'Accordo quadro più volte citato, ha affermato che “La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro […] deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale,
di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo
3 determinato” (Corte UE 26.11.2014 C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, sentenza
). Per_1
Dunque, la Corte di Giustizia, pur ammettendo da un lato che l'estrema variabilità della popolazione scolastica consente il ricorso da parte dell'amministrazione scolastica a forme contrattuali flessibili al fine di assicurare il reperimento del personale docente non di ruolo atto a garantire l'erogazione del servizio scolastico pur a fronte di un numero di iscrizioni non preventivabile (cfr. sentenza , §§ 93-95), dall'altro ha ritenuto – in ciò mostrando di Per_1
condividere le riserve del giudice remittente – che la mancanza di tempi certi per l'espletamento dei concorsi per l'immissione in ruolo in una con l'assenza di meccanismi di tipo risarcitorio rende la disciplina italiana del reclutamento dei docenti nelle scuole incompatibile con l'Accordo quadro.
Con la sentenza n. 187 del 2016 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino. Il Giudice delle
Leggi ha tuttavia precisato che l'illecito conseguente alla violazione del diritto UE di cui si è resa responsabile l'Italia è stato cancellato con la sopravvenuta introduzione di adeguati ristori al personale interessato da parte del legislatore che ha così attuato le conferenti previsioni europee, le quali rimettono l'individuazione delle misure alle autorità nazionali, limitandosi a definirne gli essenziali caratteri di dissuasività, proporzionalità ed effettività e ritenendo sufficiente l'applicazione anche di un solo rimedio. Dalla combinazione dei vari interventi, a regime e transitori, effettuati dalla legge n. 107 del 2015, emerge l'esistenza in tutti i casi di una delle misure rispondenti ai requisiti richiesti dal giudice europeo. Viene anzitutto introdotto un termine effettivo di durata dei contratti a tempo determinato di complessivi 36 mesi, anche non continuativi, il cui rispetto è garantito dal risarcimento del danno. Quanto alle situazioni pregresse, per i docenti, si è messo in atto un piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto e volto a garantire all'intera massa dei precari la possibilità di fruire di un accesso privilegiato al pubblico impiego fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, permettendo loro di ottenere la stabilizzazione grazie o a meri automatismi (le graduatorie) ovvero a selezioni blande (concorsi riservati). La scelta di attribuire serie e indiscutibili chances di immissione in ruolo a tutti gli interessati - benché implicante un impegnativo sforzo anche finanziario e un'attuazione invero peculiare di un principio basilare del pubblico impiego (l'accesso con concorso pubblico), teso ad assicurare l'imparzialità e l'efficienza dell'amministrazione - è più
4 lungimirante rispetto a quella del risarcimento, che avrebbe lasciato il sistema scolastico nell'incertezza organizzativa e il personale in uno stato di provvisorietà perenne.
La Corte di cassazione con le sentenze nn. 22552, 22553, 22554, 22555, 22556, 22557, 22558 del
2016, nell'intento di dettare uniformi linee interpretative, dopo aver ribadito che “La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel D.Lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dal D.Lgs. n.
165 del 2001, art. 70, comma 8, che ad essa attribuisce un connotato di specialità” ha chiarito che
"Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11 prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con
quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, stipulati a far tempo dal 10.7.2001 e che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa superiore a trentasei mesi". Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D.Lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o
l'impiego di lavoratori, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime Pubbliche
Amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, comma 1 realizzatesi
prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le
conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata L. n. 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e
ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dalla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 109. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con
quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno
5 scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed
amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano
prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU. di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016, che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di
allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza. Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 avveratasi a far data da
10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va
riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SS.UU. di questa Corte n. 5072 del 2016.Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sè configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo
Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima” (da ultimo, cfr. Cass. n.
20918/2019 con la quale si è ribadito l'orientamento consolidatosi).
Nella fattispecie in esame tutti i contratti sono stati stipulati in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto", ossia per un'ipotesi in cui non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva.
Spettava alla parte ricorrente allegare e provare circostanze concrete atte a dimostrare che negli
Istituti in cui la prestazione è stata eseguita non sussisteva un'effettiva esigenza temporanea.
Nel caso in esame, a ben vedere, il ricorrente non ha mai dedotto né allegato - se non con apodittica e generica affermazione - che vi sia stato, nella concreta attribuzione delle supplenze sui posti in organico di fatto un uso improprio o distorto del potere di macro-organizzazione delegato dal legislatore al in ordine alla ricognizione dei posti e delle concrete esigenze del servizio né CP_1
ha allegato circostanze concrete (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e
6 con riguardo alla stessa cattedra) che consentissero di ritenere permanenti e durature le esigenze di copertura dei posti di fatto disponibili.
Per quanto attiene alla domanda relativa all'anzianità di servizio a far data dal primo dei diversi contratti a termine stipulati, deve osservarsi che dalla documentazione in atti e dall'assenza di precise contestazioni sul punto emerge pacificamente che la parte ricorrente è sempre stata retribuita con il livello base dello stipendio tabellare via via previsto nel tempo, siccome previsto del resto dall'art. 526 del d.lvo. 297 del 1994, in base al quale “Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”, mentre i contratti collettivi succedutisi nel tempo hanno previsto degli incrementi stipendiali collegati all'anzianità di servizio.
Da un punto di vista generale, l'esclusione dei docenti “precari” da detti meccanismi progressivi può reputarsi illegittima sulla base della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva
70/1999 che stabilisce che “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Con una giurisprudenza da tempo consolidata (18.10.2012, Valenza, 22.12.2010 , Per_2
13.9.2007, ), la CGUE ha chiarito che: (1) il principio di non discriminazione Parte_3
stabilito dalla clausola 4 è espressione di un precetto preciso e incondizionato e quindi immediatamente invocabile, (2) che trova applicazione anche ai rapporti di lavoro pubblico, (3) che il solo fatto di intrattenere una relazione lavorativa a tempo determinato, valorizzato da astratte disposizioni di legge o di CCNL in assenza di presupposti concreti e specifici valutabili in modo trasparente non costituisce una valida “ragione oggettiva” idonea ad autorizzare un trattamento derogatorio in pejus rispetto ai dipendenti a tempo indeterminato.
Né in verità appaiono decisive la disomogeneità di ogni singolo rapporto rispetto al precedente o il fatto che al momento della definitiva assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato il periodo di servizio pregresso venga comunque riconosciuto ai fini della anzianità di servizio.
La Corte di Giustizia (sent. 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, e C-456/09, Per_2
, infatti, ha precisato che “un'indennità per anzianità di servizio … rientra Persona_3 nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi
giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile” specificando che “Il carattere
7 temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'Accordo Quadro”.
Ancora più di recente la Corte (ordinanza 7 marzo 2013 in causa C-393/11), pronunciando sulla compatibilità con il diritto dell'Unione delle disposizioni dettate in tema di inquadramento dei dipendenti “stabilizzati” dall'art. 75 del d.l. 112/2008, ha richiamato detti principi, evidenziando innanzitutto che le ragioni oggettive che giustificano la diversità di trattamento devono consistere in
“elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Dette circostanze possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato, dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”.
Deve, invece, escludersi che possa configurare una ragione oggettiva il mero richiamo alla natura temporanea del rapporto, in quanto ciò “svuoterebbe di contenuti gli obiettivi della direttiva e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (punto 41).
Deve poi evidenziarsi che l'eventuale successiva immissione in ruolo non è idonea a compensare integralmente la diversità di trattamento economico riferibile al periodo antecedente, giacché il riconoscimento dell'anzianità pre-ruolo ai fini dell'aumento retributivo opera, comunque, solo per il periodo successivo all'immissione definitiva nell'organico, e non comporta alcun recupero delle differenze retributive pregresse.
Naturalmente, deve trattarsi di prestazione di servizio continuativa, e cioè senza intervalli di tempo non lavorati fra un contratto e l'altro, atteso che una eventuale cesura temporale determina la non comparabilità di situazioni tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, tale da escludere in radice la possibilità di riconoscimento degli scatti stipendiali a causa del venir meno proprio dell'aspetto fondante l'istituto degli incrementi stipendiali.
Orbene, nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti, deve affermarsi che il ricorrente non ha prestato la propria attività continuativamente nel senso precisato, sussistendo tra un contratto e l'altro periodi di interruzioni del rapporto (cfr. contratti allegati al ricorso).
Alla stregua delle superiori considerazioni, assorbita ogni altra questione, il ricorso non può trovare accoglimento, mentre l'esistenza di differenti pronunce dei giudici di merito, oltre alla complessità della vicenda giudiziaria che ha coinvolto le giurisdizioni superiori e di cui si è detto, giustificano la compensazione delle spese di lite.
8 Decide come in epigrafe.
Palermo, 20 marzo 2025.
P.Q.M.
Il Giudice
Giuseppe Tango
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Giuseppe Tango nella causa civile iscritta n° 13877/2024 R.G.,
promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Carolina Longo ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, G.B. Vaccarini, n. 1.
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal dott. Renzo
Cavadi ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Della Ferrovia, n. 54.
- convenuto -
All'udienza del 20 marzo 2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e diritto della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Dichiara compensate le spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30 settembre 2024 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e, premesso di avere lavorato come docente in Controparte_1
diversi istituti scolastici in virtù di reiterati contratti a tempo determinato, deduceva sotto vari profili la illegittimità, per violazione del d. lgs. n. 368/2001, dell'apposizione del termine finale di durata agli stessi, concludeva chiedendo “ritenere e dichiarare, con qualsiasi statuizione, che i resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, hanno stipulato con la ricorrente contratti a tempo determinato, in successione tra loro, illegittimi, per tutti i motivi di cui in narrativa;
In ogni caso, ritenere e dichiarare sussistente il diritto della ricorrente al risarcimento del danno per l'illegittima apposizione del termine ai predetti contratti. Per l'effetto condannare i
1 resistenti al pagamento in favore della ricorrente della somma di 2000,00 ( duemila) per ogni contratto cui è stato apposto il detto termine illegittimo, per ogni anno di lavoro svolto a far data dal primo contratto di lavoro a tempo determinato stipulato di cui in narrativa e alle dichiarazioni
in atti, o dalla diversa data accertata in corso di causa, o nella maggiore o minore somma ritenuta equa, oltre interessi e rivalutazione;
Ritenere e dichiarare sussistente il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio ed alla progressione professionale maturata dal primo contratto di lavoro a tempo determinato stipulato di cui in narrativa e alle dichiarazioni in atti, o in
subordine dalla diversa data accertata in corso di causa, ai fini degli scatti retributivi ed a tutti i fini economici e giuridici;
riconosciuta e successivamente dall'art. 77 CCNL comparto scuola
2002-2005 e dall'art. 79 CCNL 2006-2009 al personale docente assunto a tempo indeterminato;
Condannare i resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a
corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive maturate per effetto del differente nuovo legittimo inquadramento oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. […] Con vittoria di spese”
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il convenuto, CP_1
preliminarmente, eccependo la prescrizione quinquennale e, nel merito, variamente contestando la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
All'udienza del 5/12/2024, il procuratore di parte ricorrente precisava che “oggetto della domanda è il risarcimento del danno e non la conversione del rapporto di lavoro”.
La causa, senza alcuna istruzione, veniva decisa all'udienza del 20 marzo 2025 sulle conclusioni del procuratore di parte ricorrente.
Il ricorso è infondato.
Anzitutto, per quanto concerne l'applicazione della tutela risarcitoria invocata dal ricorrente, deve ribadirsi che nell'ambito della speciale normativa di reclutamento del personale scolastico – normativa autonoma, per il quale vige, in caso di violazione di norme imperative in materia, un proprio e specifico regime sanzionatorio, contenuto all'art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 - manca una disposizione imperativa analoga a quella di cui all'art. 5, comma 4 bis d.lgs. 368/2001 che ponga limiti temporali al ricorso ai contratti a termine o alla reiterazione degli stessi, la cui violazione possa pertanto integrare ex se l'evento di danno risarcibile ai sensi dell'art. 36, comma 5
d. lgs. 165/2001.
Infatti, la regolamentazione di cui all'art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 costituisce un sistema idoneo a prevenire e sanzionare l'utilizzo abusivo dei contratti a termine da parte della pubblica amministrazione e consequenziale alla configurazione come regolamentazione speciale ed alternativa rispetto a quella prevista dal d.Lgs. n. 368 del 2001 relativa alla disciplina generale del contratto a termine (Cass. 10127/2012; Cass. 27481/2014).
2 Al riguardo va inoltre osservato che anche per la giurisprudenza comunitaria la clausola 5 dell'Accordo quadro non osta, in quanto tale, a che uno Stato membro riservi un destino differente al ricorso abusivo a contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione a seconda che tali contratti siano stati conclusi con un datore di lavoro appartenente al settore privato o con un datore di lavoro del settore pubblico (per tutte ordinanza l ottobre 2010, causa C-3/10,
). Pt_2
Analogamente la Corte Costituzionale, con la sentenza 27 marzo 2003 n. 89, nel giudicare la norma di cui all'art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 conforme ai parametri costituzionali, sanciti dagli artt. 3 e 97 Cost, ha sottolineato che il principio dell'assunzione dei pubblici dipendenti mediante concorso, posto a presidio delle esigenze di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, rende di per sé palese la non omogeneità delle situazioni poste a confronto e giustifica la scelta del legislatore di ricollegare alla violazione di norme imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego dei lavoratori da parte della P.A. conseguenze di carattere esclusivamente risarcitorio, in luogo della conversione in rapporto a tempo indeterminato prevista per i lavoratori privati.
Con particolare riferimento poi al comparto scuola, deve rilevarsi come in esso viga uno speciale sistema di reclutamento, retto da regole proprie, configuranti un corpus normativo speciale e autonomo, così che anche sotto questo profilo deve necessariamente ritenersi che lo stesso si sottragga alla disciplina generale di cui al d.lgs. 368/2001 (cfr. Cass. 20 giugno 2012, n. 10127).
Richiamate le disposizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2 della legge n. 124/1999, la Corte di
Giustizia UE, in risposta al quesito formulato dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza di rinvio pregiudiziale n. 207/2013 relativa alla compatibilità di detta disciplina con la clausola 5 punto 1 dell'Accordo quadro più volte citato, ha affermato che “La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro […] deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale,
di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo
3 determinato” (Corte UE 26.11.2014 C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, sentenza
). Per_1
Dunque, la Corte di Giustizia, pur ammettendo da un lato che l'estrema variabilità della popolazione scolastica consente il ricorso da parte dell'amministrazione scolastica a forme contrattuali flessibili al fine di assicurare il reperimento del personale docente non di ruolo atto a garantire l'erogazione del servizio scolastico pur a fronte di un numero di iscrizioni non preventivabile (cfr. sentenza , §§ 93-95), dall'altro ha ritenuto – in ciò mostrando di Per_1
condividere le riserve del giudice remittente – che la mancanza di tempi certi per l'espletamento dei concorsi per l'immissione in ruolo in una con l'assenza di meccanismi di tipo risarcitorio rende la disciplina italiana del reclutamento dei docenti nelle scuole incompatibile con l'Accordo quadro.
Con la sentenza n. 187 del 2016 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino. Il Giudice delle
Leggi ha tuttavia precisato che l'illecito conseguente alla violazione del diritto UE di cui si è resa responsabile l'Italia è stato cancellato con la sopravvenuta introduzione di adeguati ristori al personale interessato da parte del legislatore che ha così attuato le conferenti previsioni europee, le quali rimettono l'individuazione delle misure alle autorità nazionali, limitandosi a definirne gli essenziali caratteri di dissuasività, proporzionalità ed effettività e ritenendo sufficiente l'applicazione anche di un solo rimedio. Dalla combinazione dei vari interventi, a regime e transitori, effettuati dalla legge n. 107 del 2015, emerge l'esistenza in tutti i casi di una delle misure rispondenti ai requisiti richiesti dal giudice europeo. Viene anzitutto introdotto un termine effettivo di durata dei contratti a tempo determinato di complessivi 36 mesi, anche non continuativi, il cui rispetto è garantito dal risarcimento del danno. Quanto alle situazioni pregresse, per i docenti, si è messo in atto un piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto e volto a garantire all'intera massa dei precari la possibilità di fruire di un accesso privilegiato al pubblico impiego fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, permettendo loro di ottenere la stabilizzazione grazie o a meri automatismi (le graduatorie) ovvero a selezioni blande (concorsi riservati). La scelta di attribuire serie e indiscutibili chances di immissione in ruolo a tutti gli interessati - benché implicante un impegnativo sforzo anche finanziario e un'attuazione invero peculiare di un principio basilare del pubblico impiego (l'accesso con concorso pubblico), teso ad assicurare l'imparzialità e l'efficienza dell'amministrazione - è più
4 lungimirante rispetto a quella del risarcimento, che avrebbe lasciato il sistema scolastico nell'incertezza organizzativa e il personale in uno stato di provvisorietà perenne.
La Corte di cassazione con le sentenze nn. 22552, 22553, 22554, 22555, 22556, 22557, 22558 del
2016, nell'intento di dettare uniformi linee interpretative, dopo aver ribadito che “La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel D.Lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dal D.Lgs. n.
165 del 2001, art. 70, comma 8, che ad essa attribuisce un connotato di specialità” ha chiarito che
"Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11 prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con
quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, stipulati a far tempo dal 10.7.2001 e che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa superiore a trentasei mesi". Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D.Lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o
l'impiego di lavoratori, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime Pubbliche
Amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, comma 1 realizzatesi
prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le
conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata L. n. 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e
ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dalla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 109. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con
quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno
5 scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed
amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano
prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU. di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016, che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di
allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza. Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 avveratasi a far data da
10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va
riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SS.UU. di questa Corte n. 5072 del 2016.Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sè configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo
Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima” (da ultimo, cfr. Cass. n.
20918/2019 con la quale si è ribadito l'orientamento consolidatosi).
Nella fattispecie in esame tutti i contratti sono stati stipulati in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto", ossia per un'ipotesi in cui non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva.
Spettava alla parte ricorrente allegare e provare circostanze concrete atte a dimostrare che negli
Istituti in cui la prestazione è stata eseguita non sussisteva un'effettiva esigenza temporanea.
Nel caso in esame, a ben vedere, il ricorrente non ha mai dedotto né allegato - se non con apodittica e generica affermazione - che vi sia stato, nella concreta attribuzione delle supplenze sui posti in organico di fatto un uso improprio o distorto del potere di macro-organizzazione delegato dal legislatore al in ordine alla ricognizione dei posti e delle concrete esigenze del servizio né CP_1
ha allegato circostanze concrete (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e
6 con riguardo alla stessa cattedra) che consentissero di ritenere permanenti e durature le esigenze di copertura dei posti di fatto disponibili.
Per quanto attiene alla domanda relativa all'anzianità di servizio a far data dal primo dei diversi contratti a termine stipulati, deve osservarsi che dalla documentazione in atti e dall'assenza di precise contestazioni sul punto emerge pacificamente che la parte ricorrente è sempre stata retribuita con il livello base dello stipendio tabellare via via previsto nel tempo, siccome previsto del resto dall'art. 526 del d.lvo. 297 del 1994, in base al quale “Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”, mentre i contratti collettivi succedutisi nel tempo hanno previsto degli incrementi stipendiali collegati all'anzianità di servizio.
Da un punto di vista generale, l'esclusione dei docenti “precari” da detti meccanismi progressivi può reputarsi illegittima sulla base della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva
70/1999 che stabilisce che “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Con una giurisprudenza da tempo consolidata (18.10.2012, Valenza, 22.12.2010 , Per_2
13.9.2007, ), la CGUE ha chiarito che: (1) il principio di non discriminazione Parte_3
stabilito dalla clausola 4 è espressione di un precetto preciso e incondizionato e quindi immediatamente invocabile, (2) che trova applicazione anche ai rapporti di lavoro pubblico, (3) che il solo fatto di intrattenere una relazione lavorativa a tempo determinato, valorizzato da astratte disposizioni di legge o di CCNL in assenza di presupposti concreti e specifici valutabili in modo trasparente non costituisce una valida “ragione oggettiva” idonea ad autorizzare un trattamento derogatorio in pejus rispetto ai dipendenti a tempo indeterminato.
Né in verità appaiono decisive la disomogeneità di ogni singolo rapporto rispetto al precedente o il fatto che al momento della definitiva assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato il periodo di servizio pregresso venga comunque riconosciuto ai fini della anzianità di servizio.
La Corte di Giustizia (sent. 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, e C-456/09, Per_2
, infatti, ha precisato che “un'indennità per anzianità di servizio … rientra Persona_3 nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi
giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile” specificando che “Il carattere
7 temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'Accordo Quadro”.
Ancora più di recente la Corte (ordinanza 7 marzo 2013 in causa C-393/11), pronunciando sulla compatibilità con il diritto dell'Unione delle disposizioni dettate in tema di inquadramento dei dipendenti “stabilizzati” dall'art. 75 del d.l. 112/2008, ha richiamato detti principi, evidenziando innanzitutto che le ragioni oggettive che giustificano la diversità di trattamento devono consistere in
“elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Dette circostanze possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato, dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”.
Deve, invece, escludersi che possa configurare una ragione oggettiva il mero richiamo alla natura temporanea del rapporto, in quanto ciò “svuoterebbe di contenuti gli obiettivi della direttiva e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (punto 41).
Deve poi evidenziarsi che l'eventuale successiva immissione in ruolo non è idonea a compensare integralmente la diversità di trattamento economico riferibile al periodo antecedente, giacché il riconoscimento dell'anzianità pre-ruolo ai fini dell'aumento retributivo opera, comunque, solo per il periodo successivo all'immissione definitiva nell'organico, e non comporta alcun recupero delle differenze retributive pregresse.
Naturalmente, deve trattarsi di prestazione di servizio continuativa, e cioè senza intervalli di tempo non lavorati fra un contratto e l'altro, atteso che una eventuale cesura temporale determina la non comparabilità di situazioni tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, tale da escludere in radice la possibilità di riconoscimento degli scatti stipendiali a causa del venir meno proprio dell'aspetto fondante l'istituto degli incrementi stipendiali.
Orbene, nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti, deve affermarsi che il ricorrente non ha prestato la propria attività continuativamente nel senso precisato, sussistendo tra un contratto e l'altro periodi di interruzioni del rapporto (cfr. contratti allegati al ricorso).
Alla stregua delle superiori considerazioni, assorbita ogni altra questione, il ricorso non può trovare accoglimento, mentre l'esistenza di differenti pronunce dei giudici di merito, oltre alla complessità della vicenda giudiziaria che ha coinvolto le giurisdizioni superiori e di cui si è detto, giustificano la compensazione delle spese di lite.
8 Decide come in epigrafe.
Palermo, 20 marzo 2025.
P.Q.M.
Il Giudice
Giuseppe Tango
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