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21 aprile 1942
21 aprile 1942
Art. 142.
(Indicazione dei segni di individuazione sullo scafo).
Il nome o il numero della nave o del galleggiante e l'indicazione del luogo dell'ufficio d'iscrizione devono essere segnati sullo scafo nei modi stabiliti dal regolamento.
(Indicazione dei segni di individuazione sullo scafo).
Il nome o il numero della nave o del galleggiante e l'indicazione del luogo dell'ufficio d'iscrizione devono essere segnati sullo scafo nei modi stabiliti dal regolamento.
Commentari • 4
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Giurisprudenza • 5
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- obbligazione di valore·
- interessi compensativi·
- contumacia·
- CTU·
- compensazione spese processuali·
- risarcimento danni·
- surroga assicurativa·
- art. 1219 c.c.·
- art. 2043 c.c.