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Sentenza 21 ottobre 2024
Sentenza 21 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/10/2024, n. 38489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38489 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona avverso la sentenza del 6 novembre 2023 del Tribunale di Pesaro nel procedimento a carico di ZI NI, nato il [...] a [...];. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Cinzia Vergine;
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020 dal Procuratore Generale, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Gianluigi Pratola;
Letta la memoria depositata dalla difesa dell'imputato Penale Sent. Sez. 3 Num. 38489 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 14/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 6 novembre 2023 il Tribunale di Pesaro, in composizione monocratica, ha dichiarato non doversi procedere, ex art. 464-septies cod.proc.pen., nei confronti di ZI NI, imputato dei reati di cui ai capi a) e b) dell'editto accusatorio, di cui all'art. 10 -bis D.Lgs. 74/2000, rispettivamente per i periodi di imposta 2018 e 2019, perché estinti per esito positivo della prova. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona ha proposto, il 28 novembre 2023, ricorso per cassazione avverso la sentenza del 6 novembre 2023 e, ancora, avverso l'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464-bis cod.proc.pen. resa da quel tribunale il 27 marzo 2023 (non comunicata a quell'ufficio e nei cui confronti il P.M. di primo grado non aveva interposto ricorso per cassazione ex art. 464 - quater, comma 7, cod.proc.pen.). Con l'unico motivo formulato deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e delle norme processuali ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera b) e c), cod. proc. pen., in relazione agli articoli 168-bis cod.pen., comma 2, artt. 464-bis e 464 -quater, cod.proc.pen., nella adozione dell'ordinanza di sospensione del procedimento con ammissione dell'imputato alla messa alla prova e della conseguente sentenza di estinzione del reato "per carenza di effettive condotte riparatorie e risarcitorie nei confronti dell'erario correlate e proporzionate all'ingiusto vantaggio ottenuto dall'imputato (pari ad euro 401.778,29 come risultante dalle contestazioni mosse ai capi di imputazione, in quanto corrispondente al risparmio di imposta ottenuto per gli anni 2018 e 2019 e come peraltro quantificato nei medesimi termini dal provvedimento di sequestro preventivo per equivalente adottato dal Gip in data 8 ottobre 2023). Il giudicante sarebbe incorso in un "errore nella valutazione del presupposto normativo di validità dell'istanza di messa alla prova e quindi in un errore nella valutazione di sussistenza di condotte riparatorie e risarcitorie"; in particolare, laddove ha sussunto nel programma di probation quanto indicato al punto 8 del programma redatto dalllepe competente, ossia l'erogazione da parte dell'imputato in favore dell'Agenzia delle Entrate di Pesaro dell'importo di euro 5.000,00 a fronte di un ingiusto profitto commisurato come sopra (in euro 401.778,29), così incorrendo in una ipotesi di manifesta violazione di legge da cui conseguirebbe un ingiusto vantaggio patrimoniale per l'imputato conseguente alla commissione dei reati - pari alla differenza tra risparmio di imposta e somma versata- posto che la sentenza impugnata -di estinzione dei reati fiscali- preclude la possibilità di convertire il sequestro preventivo in essere in confisca del profitto nella forma per equivalente. 2 Per tali ragioni ha invocato l'annullamento dell'ordinanza di ammissione alla prova ex art. 464-bis cod.proc.pen. e l'annullamento della sentenza impugnata in relazione ai vizi lamentati, con ogni conseguenza di legge. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha dedotto la fondatezza del ricorso, non emergendo dalla motivazione della sentenza impugnata alcun approfondimento o motivazione in ordine alla insanabile sproporzione tra la somma offerta dall'imputato a titolo di risarcimento del danno e il pregiudizio patrimoniale causato al fisco. Ha dedotto che il giudizio formulato in merito all'adeguatezza del programma presentato dall'imputato va esercitato, sì discrezionalmente, ma sulla Scorta degli elementi di valutazione evocati dall'art.133 cod.pen., e che l'esistenza di una disposizione siffatta impone di ritenere che la valutazione del giudice debba investire anche l'adeguatezza del programma presentato dall'imputato, da intendersi non solo nel senso della sua idoneità a favorire il reinserimento sociale, ma anche nel senso di verificarne la effettiva corrispondenza alle condizioni di vita del prevenuto tiSainclztgarsi anche sotto il profilo dell'essere esso espressione dello sforzo sostenuto dal colpevole per elidere le conseguenze dannose o pericolose del reato e risarcire il danno e della sua coerenza con la gravità del fatto, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo. In tal senso ha citato il dictum di Sez. 2, n. 34878 del 13 giugno 2019- RV277070. Ha invocato, dunque, l'annullamento della decisione impugnata per avere il tribunale omesso di attivare i propri poteri di indagine nella prospettiva di verificare l'effettività delle condizioni economiche e patrimoniali dell'imputato e valutare se quella somma fosse espressione del massimo sforzo pretendibile e, per questa ragione, apprezzabile. 4. L'imputato, a mezzo del suo difensore, ha depositato memoria con cui, premesso un sintetico inquadramento della vicenda e dei motivi di ricorso, ha dedotto, con riferimento a questi ultimi, l'assenza di norme processuali la cui inosservanza sia stabilita a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza di tal chè possa integrare il vizio di cui all'articolo 606, lettera c) JaAa-- cod.proc.pen.;l'assenza di violazioni di legge rilevanti ai sensi dell'articolo 606, lettera b), cod.proc.pen., laddove la censura mossa dal ricorrente atterrebbe, esclusivamente, al merito del giudizio in ordine ai contenuti del programma di trattamento per la messa alla prova e cui il Tribunale era chiamato, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità; il giudizio circa l'adeguatezza del programma e la rispondenza ad ogni ulteriore finalità di legge è "giudizio complesso e di puro merito". 3 Tanto renderebbe infondata, se non inammissibile, la censura. In tal senso ha citato il dictum di Sez. 4, n. 1603 del 9/11/2021. Sulla scorta di tanto ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ovvero, in ogni caso, per il suo rigetto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Tanto premesso si rileva quanto segue. Con ordinanza del 27 marzo 2023 il Tribunale di Pesaro, in composizione monocratica, all'esito dell'udienza appositamente fissata, sentite le parti e preso atto del consenso manifestato dal Pubblico Ministero «in ragione della effettiva gravità del reato commesso» sospendeva il procedimento penale per la durata di mesi sei e disponeva la messa alla prova di ZI NI, imputato del reato di cui all'art. 10 -bis D.Lgs. 74/2000, rispettivamente per i periodi di imposta 2018 e 2019, precisando le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte riparatorie e risarcitorie di cui al programma predisposto dall'Uepe di Ancona, e, tra queste, la prestazione risarcitoria in favore dell'Agenzia delle Entrate, persona offesa, nella misura di euro 5.000,00, programma, come elaborato, complessivamente «ritenuto idoneo in relazione al fatto commesso e alla personalità dell'imputato, come desumibili dalla ricostruzione del fatto ascritto e dalla relazione di indagine eseguita dall'UEPE, [...], tenuto anche del fatto che ne programma è previsto un risarcimento a favore della Agenzia delle Entrate, persona offesa». Nella stessa ordinanza il tribunale precisava di aver ritenuto «di non dover acquisire ulteriori informazioni sulle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato al fine di decidere sulla concessione o meno della sospensione con messa alla prova, in ragione di quanto riferito nella suddetta indagine dell'UEPE». 2. Con sentenza del 6 novembre 2023 il Tribunale di Pesaro ha, poi, ricevuto la relazione conclusiva da parte dell'Uepe, e raccolte le concordi conclusioni in tal senso delle parti, dichiarato non doversi procedere, ex art. 464 -septies cod.proc.pen., nei confronti di ZI NI, imputato dei reati di cui ai capi a) e b) dell'editto accusatorio, di cui all'art. 10 -bis D.Lgs. 74/2000, rispettivamente per i periodi di imposta 2018 e 2019, perché estinti per esito positivo della prova, esponendo che «l'imputato ha rispettato gli impegni contenuti nel programma di trattamento, svolgendo con regolarità i lavori di pubblica utilità prescrittigli [..J» e rispettato le prescrizioni tutte, come rappresentato nella premessa relazione conclusiva in cui, espressamente è dedotto, con riferimento alla prestazione 4 risarcitoria che «l'imputato ha inoltre provveduto, come previsto al punto n. 8 del relativo programma di trattamento, a devolvere la somma di C 5.000,00 a titolo riparativo e simbolico in favore della Agenzia delle Entrate di Pesaro e di Urbino, come si evince dall'allegato copia del bonifico», la cui contabile è agli atti del procedimento (il versamento non è peraltro contestato nella sua effettività dal ricorso, ma solo nella sua congruità). 3. Il programma di trattamento che delinea il percorso responsabilizzante e partecipativo che l'imputato si impegna a intraprendere con la richiesta di sospensione con messa alla prova ha, ai sensi degli artt. 168 bis comma 2 cod. pen. e 464 bis comma 4 lett. b), cod. proc. pen., nelle condotte riparative uno dei suoi contenuti essenziali. Proprio in relazione ai reati tributari, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "l'indicazione contenuta nell'art. 168 bis, comma 2, cod. pen., ha natura prescrittiva ma non assoluta, come chiaramente evidenziato dalla locuzione "ove possibile", sicché risulta ingiustificato ritenere che la sospensione del procedimento con messa alla prova sia necessariamente subordinata all'integrale risarcimento del danno: deve, infatti, in concreto verificarsi se il risarcimento del danno sia o meno possibile, se la eventuale impossibilità derivi da fattori oggettivi estranei alla sfera di dominio dell'imputato, o se essa discenda dall'imputato, e se, in tale ultimo caso, sia relativa o assoluta e riconducibile o meno a condotte volontarie dell'imputato medesimo, potendo l'impossibilità ritenersi ingiustificata, e quindi potenzialmente ostativa alla ammissione alla messa alla prova, solo in tale ultima ipotesi" (Sez. 3, Ordinanza n. 5784 del 26/10/2017 (dep. 2018 ), in motivazione;
Sez. 2, n. 15894 del 17/2/2022, n.m.). Tale approdo giurisprudenziale trova conferma nel dato normativo tant'è che l'art. 141-ter, comma 3, disp. att. cod. proc. pen. prevede che l' U.E.P.E. debba riferire "specificatamente sulle possibilità economiche dell'imputato, sulle capacità e sulla possibilità di svolgere attività riparatorie". L'art. 464-bis, comma 5, cod.proc. pen., ancora, prevede il giudice, ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni, possa acquisire, "tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alla condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato". In relazione al risarcimento del danno, pertanto, il giudizio di adeguatezza che il giudice è chiamato a formulare non può che avere, quali parametri di riferimento, il pregiudizio patrimoniale arrecato alla vittima e le effettive capacità patrimoniali dell'imputato, in modo che la prestazione economica, se non assicuri l'eliminazione del danno cagionato, "rappresenti comunque lo sforzo massimo esigibile dall'imputato alla luce delle sue condizioni economiche ( Sez. 2, n. 34878 del 5 13/6/2019, Nassini, Rv. 277070)" ( Sez. 5, n. 16083, 17/3/2023, Narcisi, Rv. 284384 - 01). 4. Lamenta il ricorso violazione dell'art. 606, comma 1, cod.proc.pen., lett. b) e c), in relazione agli articoli 168-bis cod.pen., comma 2, artt. 464-bis e 464 -quater, cod.proc.pen., nella adozione dell'ordinanza di sospensione del procedimento con ammissione dell'imputato alla messa alla prova e della conseguente sentenza di estinzione del reato "per carenza di effettive condotte riparatorie e risarcitorie nei confronti dell'erario correlate e proporzionate all'ingiusto vantaggio ottenuto dall'im putato". Individua il canone di legge violato rispetto al giudizio di adeguatezza formulato dal 'giudice del merito in ordine alla prestazione risarcitoria nel solo rapporto fra danno cagionato e entità della prestazione riparatoria proposta, senza considerazione alcuna delle condizioni economiche e capacità patrimoniali dell'imputato determinati invece, per legge, della sua misura Insieme con il pregiudizio patrimoniale arrecato alla vittima. Ma, al di là della 'sperequazione' tra i richiamati valori assoluti, non si confronta con la valutazione di idoneità del programma nella sua interezza, e dunque anche con riferimento alla prestazione risarcitoria, invece chiaramente affermata nell'ordinanza di sospensione, con rinvio alla relazione di indagine eseguita dall'Uepe e ritenuta congrua ed esaustiva, tanto da "non dover acquisire ulteriori informazioni sulle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato ...". Valutazione validata anche dal consenso espresso in quella sede dall'ufficio di Procura, e coerente, si aggiunge, con la circostanza dell'essere la società di cui l'imputato era rappresentante legale in fallimento, nonché con la reiterata affermazione dell'essere siffatta prestazione 'simbolica', come rimarcato anche nella relazione conclusiva del 31 ottobre 2023 dell'Uepe competente : "L'imputato ha inoltre provveduto, come previsto al punto n. 8 del relativo programma di trattamento, a devolvere la somma di C 5.000,00 a titolo riparativo e simbolico in favore della Agenzia delle Entrate di Pesaro e Urbino, come si evince dall'allegato copia del bonifico". Valutazione, ancora una volta ribadita, sia pure sinteticamente, in sentenza col riferimento al rispetto delle prescrizioni stabilite. Tanto in un contesto di assenza, per quanto sopra esplicitato, di violazione di norme processuali la cui inosservanza sia stabilita a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza di tal chè possa integrare il vizio di cui all'articolo 606, lettera c) cod.proc.pen. e di assenza di violazioni di legge rilevanti ai sensi dell'articolo 606, lettera b), cod.proc.pen.. Si ribadisce che in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova il giudice, ai sensi dell'art. 464-quater, comma 4, cod.proc.pen. ha la facoltà, e non 6 l'obbligo, di integrare o modificare il programma di trattamento, e che, comunque, «In tema di sospensione del processo con messa alla prova, il risarcimento del danno deve corrispondere al pregiudizio patrimoniale arrecato alla vittima, "ove possibile", o, comunque, allo sforzo massimo esigibile dall'imputato alla luce delle sue condizioni economiche, sicchè il giudice, ove sussistano temi di indagine da approfondire, deve attivare, ex art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen., i propri poteri istruttori mentre, in caso contrario, è tenuto soltanto a dar conto del percorso motivazionale seguito.» così Sez. 5, n. 16083 del 17/03/2023 -Rv. 284384 — 01. 5. Quello della Cassazione è giudizio di legittimità a critica vincolata, e resta comunque esclusa, per la Corte di legittimità, la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. Va infatti ribadito che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello della rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la, cui valutazione è in via esclusiva riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (così SS. UU 30/04/1997, n. 6402- RV207944; Cass.Pen. Sez. 4, n.4842 del 02/12/2003- 06/02/2004 RV229369). Nel caso in esame si sono esplicitati i limiti del ricorso che non chiarisce per quali motivi la prestazione riparatoria, dedotta come simbolica, debba ritehersi incongrua rispetto ad un risarcimento del danno previsto solo "ove possibile", e corrispondente, comunque, allo sforzo massimo esigibile dall'imputato alla luce delle sue condizioni economiche, rispetto al quale l'affermazione della assenza di temi di indagine da approfondire da parte del giudice del merito è stata stentorea e neppure contrastata dalle parti del processo. Mancano per converso, le ragioni in fatto a sostegno della richiesta, che risulta intrinsecamente aspecifico. 6. In conclusione il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso . 7 Così deciso in Roma il 14 giugno 2024 , Il Consig ere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Cinzia Vergine;
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020 dal Procuratore Generale, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Gianluigi Pratola;
Letta la memoria depositata dalla difesa dell'imputato Penale Sent. Sez. 3 Num. 38489 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 14/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 6 novembre 2023 il Tribunale di Pesaro, in composizione monocratica, ha dichiarato non doversi procedere, ex art. 464-septies cod.proc.pen., nei confronti di ZI NI, imputato dei reati di cui ai capi a) e b) dell'editto accusatorio, di cui all'art. 10 -bis D.Lgs. 74/2000, rispettivamente per i periodi di imposta 2018 e 2019, perché estinti per esito positivo della prova. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona ha proposto, il 28 novembre 2023, ricorso per cassazione avverso la sentenza del 6 novembre 2023 e, ancora, avverso l'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464-bis cod.proc.pen. resa da quel tribunale il 27 marzo 2023 (non comunicata a quell'ufficio e nei cui confronti il P.M. di primo grado non aveva interposto ricorso per cassazione ex art. 464 - quater, comma 7, cod.proc.pen.). Con l'unico motivo formulato deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e delle norme processuali ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera b) e c), cod. proc. pen., in relazione agli articoli 168-bis cod.pen., comma 2, artt. 464-bis e 464 -quater, cod.proc.pen., nella adozione dell'ordinanza di sospensione del procedimento con ammissione dell'imputato alla messa alla prova e della conseguente sentenza di estinzione del reato "per carenza di effettive condotte riparatorie e risarcitorie nei confronti dell'erario correlate e proporzionate all'ingiusto vantaggio ottenuto dall'imputato (pari ad euro 401.778,29 come risultante dalle contestazioni mosse ai capi di imputazione, in quanto corrispondente al risparmio di imposta ottenuto per gli anni 2018 e 2019 e come peraltro quantificato nei medesimi termini dal provvedimento di sequestro preventivo per equivalente adottato dal Gip in data 8 ottobre 2023). Il giudicante sarebbe incorso in un "errore nella valutazione del presupposto normativo di validità dell'istanza di messa alla prova e quindi in un errore nella valutazione di sussistenza di condotte riparatorie e risarcitorie"; in particolare, laddove ha sussunto nel programma di probation quanto indicato al punto 8 del programma redatto dalllepe competente, ossia l'erogazione da parte dell'imputato in favore dell'Agenzia delle Entrate di Pesaro dell'importo di euro 5.000,00 a fronte di un ingiusto profitto commisurato come sopra (in euro 401.778,29), così incorrendo in una ipotesi di manifesta violazione di legge da cui conseguirebbe un ingiusto vantaggio patrimoniale per l'imputato conseguente alla commissione dei reati - pari alla differenza tra risparmio di imposta e somma versata- posto che la sentenza impugnata -di estinzione dei reati fiscali- preclude la possibilità di convertire il sequestro preventivo in essere in confisca del profitto nella forma per equivalente. 2 Per tali ragioni ha invocato l'annullamento dell'ordinanza di ammissione alla prova ex art. 464-bis cod.proc.pen. e l'annullamento della sentenza impugnata in relazione ai vizi lamentati, con ogni conseguenza di legge. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha dedotto la fondatezza del ricorso, non emergendo dalla motivazione della sentenza impugnata alcun approfondimento o motivazione in ordine alla insanabile sproporzione tra la somma offerta dall'imputato a titolo di risarcimento del danno e il pregiudizio patrimoniale causato al fisco. Ha dedotto che il giudizio formulato in merito all'adeguatezza del programma presentato dall'imputato va esercitato, sì discrezionalmente, ma sulla Scorta degli elementi di valutazione evocati dall'art.133 cod.pen., e che l'esistenza di una disposizione siffatta impone di ritenere che la valutazione del giudice debba investire anche l'adeguatezza del programma presentato dall'imputato, da intendersi non solo nel senso della sua idoneità a favorire il reinserimento sociale, ma anche nel senso di verificarne la effettiva corrispondenza alle condizioni di vita del prevenuto tiSainclztgarsi anche sotto il profilo dell'essere esso espressione dello sforzo sostenuto dal colpevole per elidere le conseguenze dannose o pericolose del reato e risarcire il danno e della sua coerenza con la gravità del fatto, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo. In tal senso ha citato il dictum di Sez. 2, n. 34878 del 13 giugno 2019- RV277070. Ha invocato, dunque, l'annullamento della decisione impugnata per avere il tribunale omesso di attivare i propri poteri di indagine nella prospettiva di verificare l'effettività delle condizioni economiche e patrimoniali dell'imputato e valutare se quella somma fosse espressione del massimo sforzo pretendibile e, per questa ragione, apprezzabile. 4. L'imputato, a mezzo del suo difensore, ha depositato memoria con cui, premesso un sintetico inquadramento della vicenda e dei motivi di ricorso, ha dedotto, con riferimento a questi ultimi, l'assenza di norme processuali la cui inosservanza sia stabilita a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza di tal chè possa integrare il vizio di cui all'articolo 606, lettera c) JaAa-- cod.proc.pen.;l'assenza di violazioni di legge rilevanti ai sensi dell'articolo 606, lettera b), cod.proc.pen., laddove la censura mossa dal ricorrente atterrebbe, esclusivamente, al merito del giudizio in ordine ai contenuti del programma di trattamento per la messa alla prova e cui il Tribunale era chiamato, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità; il giudizio circa l'adeguatezza del programma e la rispondenza ad ogni ulteriore finalità di legge è "giudizio complesso e di puro merito". 3 Tanto renderebbe infondata, se non inammissibile, la censura. In tal senso ha citato il dictum di Sez. 4, n. 1603 del 9/11/2021. Sulla scorta di tanto ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ovvero, in ogni caso, per il suo rigetto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Tanto premesso si rileva quanto segue. Con ordinanza del 27 marzo 2023 il Tribunale di Pesaro, in composizione monocratica, all'esito dell'udienza appositamente fissata, sentite le parti e preso atto del consenso manifestato dal Pubblico Ministero «in ragione della effettiva gravità del reato commesso» sospendeva il procedimento penale per la durata di mesi sei e disponeva la messa alla prova di ZI NI, imputato del reato di cui all'art. 10 -bis D.Lgs. 74/2000, rispettivamente per i periodi di imposta 2018 e 2019, precisando le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte riparatorie e risarcitorie di cui al programma predisposto dall'Uepe di Ancona, e, tra queste, la prestazione risarcitoria in favore dell'Agenzia delle Entrate, persona offesa, nella misura di euro 5.000,00, programma, come elaborato, complessivamente «ritenuto idoneo in relazione al fatto commesso e alla personalità dell'imputato, come desumibili dalla ricostruzione del fatto ascritto e dalla relazione di indagine eseguita dall'UEPE, [...], tenuto anche del fatto che ne programma è previsto un risarcimento a favore della Agenzia delle Entrate, persona offesa». Nella stessa ordinanza il tribunale precisava di aver ritenuto «di non dover acquisire ulteriori informazioni sulle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato al fine di decidere sulla concessione o meno della sospensione con messa alla prova, in ragione di quanto riferito nella suddetta indagine dell'UEPE». 2. Con sentenza del 6 novembre 2023 il Tribunale di Pesaro ha, poi, ricevuto la relazione conclusiva da parte dell'Uepe, e raccolte le concordi conclusioni in tal senso delle parti, dichiarato non doversi procedere, ex art. 464 -septies cod.proc.pen., nei confronti di ZI NI, imputato dei reati di cui ai capi a) e b) dell'editto accusatorio, di cui all'art. 10 -bis D.Lgs. 74/2000, rispettivamente per i periodi di imposta 2018 e 2019, perché estinti per esito positivo della prova, esponendo che «l'imputato ha rispettato gli impegni contenuti nel programma di trattamento, svolgendo con regolarità i lavori di pubblica utilità prescrittigli [..J» e rispettato le prescrizioni tutte, come rappresentato nella premessa relazione conclusiva in cui, espressamente è dedotto, con riferimento alla prestazione 4 risarcitoria che «l'imputato ha inoltre provveduto, come previsto al punto n. 8 del relativo programma di trattamento, a devolvere la somma di C 5.000,00 a titolo riparativo e simbolico in favore della Agenzia delle Entrate di Pesaro e di Urbino, come si evince dall'allegato copia del bonifico», la cui contabile è agli atti del procedimento (il versamento non è peraltro contestato nella sua effettività dal ricorso, ma solo nella sua congruità). 3. Il programma di trattamento che delinea il percorso responsabilizzante e partecipativo che l'imputato si impegna a intraprendere con la richiesta di sospensione con messa alla prova ha, ai sensi degli artt. 168 bis comma 2 cod. pen. e 464 bis comma 4 lett. b), cod. proc. pen., nelle condotte riparative uno dei suoi contenuti essenziali. Proprio in relazione ai reati tributari, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "l'indicazione contenuta nell'art. 168 bis, comma 2, cod. pen., ha natura prescrittiva ma non assoluta, come chiaramente evidenziato dalla locuzione "ove possibile", sicché risulta ingiustificato ritenere che la sospensione del procedimento con messa alla prova sia necessariamente subordinata all'integrale risarcimento del danno: deve, infatti, in concreto verificarsi se il risarcimento del danno sia o meno possibile, se la eventuale impossibilità derivi da fattori oggettivi estranei alla sfera di dominio dell'imputato, o se essa discenda dall'imputato, e se, in tale ultimo caso, sia relativa o assoluta e riconducibile o meno a condotte volontarie dell'imputato medesimo, potendo l'impossibilità ritenersi ingiustificata, e quindi potenzialmente ostativa alla ammissione alla messa alla prova, solo in tale ultima ipotesi" (Sez. 3, Ordinanza n. 5784 del 26/10/2017 (dep. 2018 ), in motivazione;
Sez. 2, n. 15894 del 17/2/2022, n.m.). Tale approdo giurisprudenziale trova conferma nel dato normativo tant'è che l'art. 141-ter, comma 3, disp. att. cod. proc. pen. prevede che l' U.E.P.E. debba riferire "specificatamente sulle possibilità economiche dell'imputato, sulle capacità e sulla possibilità di svolgere attività riparatorie". L'art. 464-bis, comma 5, cod.proc. pen., ancora, prevede il giudice, ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni, possa acquisire, "tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alla condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato". In relazione al risarcimento del danno, pertanto, il giudizio di adeguatezza che il giudice è chiamato a formulare non può che avere, quali parametri di riferimento, il pregiudizio patrimoniale arrecato alla vittima e le effettive capacità patrimoniali dell'imputato, in modo che la prestazione economica, se non assicuri l'eliminazione del danno cagionato, "rappresenti comunque lo sforzo massimo esigibile dall'imputato alla luce delle sue condizioni economiche ( Sez. 2, n. 34878 del 5 13/6/2019, Nassini, Rv. 277070)" ( Sez. 5, n. 16083, 17/3/2023, Narcisi, Rv. 284384 - 01). 4. Lamenta il ricorso violazione dell'art. 606, comma 1, cod.proc.pen., lett. b) e c), in relazione agli articoli 168-bis cod.pen., comma 2, artt. 464-bis e 464 -quater, cod.proc.pen., nella adozione dell'ordinanza di sospensione del procedimento con ammissione dell'imputato alla messa alla prova e della conseguente sentenza di estinzione del reato "per carenza di effettive condotte riparatorie e risarcitorie nei confronti dell'erario correlate e proporzionate all'ingiusto vantaggio ottenuto dall'im putato". Individua il canone di legge violato rispetto al giudizio di adeguatezza formulato dal 'giudice del merito in ordine alla prestazione risarcitoria nel solo rapporto fra danno cagionato e entità della prestazione riparatoria proposta, senza considerazione alcuna delle condizioni economiche e capacità patrimoniali dell'imputato determinati invece, per legge, della sua misura Insieme con il pregiudizio patrimoniale arrecato alla vittima. Ma, al di là della 'sperequazione' tra i richiamati valori assoluti, non si confronta con la valutazione di idoneità del programma nella sua interezza, e dunque anche con riferimento alla prestazione risarcitoria, invece chiaramente affermata nell'ordinanza di sospensione, con rinvio alla relazione di indagine eseguita dall'Uepe e ritenuta congrua ed esaustiva, tanto da "non dover acquisire ulteriori informazioni sulle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato ...". Valutazione validata anche dal consenso espresso in quella sede dall'ufficio di Procura, e coerente, si aggiunge, con la circostanza dell'essere la società di cui l'imputato era rappresentante legale in fallimento, nonché con la reiterata affermazione dell'essere siffatta prestazione 'simbolica', come rimarcato anche nella relazione conclusiva del 31 ottobre 2023 dell'Uepe competente : "L'imputato ha inoltre provveduto, come previsto al punto n. 8 del relativo programma di trattamento, a devolvere la somma di C 5.000,00 a titolo riparativo e simbolico in favore della Agenzia delle Entrate di Pesaro e Urbino, come si evince dall'allegato copia del bonifico". Valutazione, ancora una volta ribadita, sia pure sinteticamente, in sentenza col riferimento al rispetto delle prescrizioni stabilite. Tanto in un contesto di assenza, per quanto sopra esplicitato, di violazione di norme processuali la cui inosservanza sia stabilita a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza di tal chè possa integrare il vizio di cui all'articolo 606, lettera c) cod.proc.pen. e di assenza di violazioni di legge rilevanti ai sensi dell'articolo 606, lettera b), cod.proc.pen.. Si ribadisce che in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova il giudice, ai sensi dell'art. 464-quater, comma 4, cod.proc.pen. ha la facoltà, e non 6 l'obbligo, di integrare o modificare il programma di trattamento, e che, comunque, «In tema di sospensione del processo con messa alla prova, il risarcimento del danno deve corrispondere al pregiudizio patrimoniale arrecato alla vittima, "ove possibile", o, comunque, allo sforzo massimo esigibile dall'imputato alla luce delle sue condizioni economiche, sicchè il giudice, ove sussistano temi di indagine da approfondire, deve attivare, ex art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen., i propri poteri istruttori mentre, in caso contrario, è tenuto soltanto a dar conto del percorso motivazionale seguito.» così Sez. 5, n. 16083 del 17/03/2023 -Rv. 284384 — 01. 5. Quello della Cassazione è giudizio di legittimità a critica vincolata, e resta comunque esclusa, per la Corte di legittimità, la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. Va infatti ribadito che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello della rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la, cui valutazione è in via esclusiva riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (così SS. UU 30/04/1997, n. 6402- RV207944; Cass.Pen. Sez. 4, n.4842 del 02/12/2003- 06/02/2004 RV229369). Nel caso in esame si sono esplicitati i limiti del ricorso che non chiarisce per quali motivi la prestazione riparatoria, dedotta come simbolica, debba ritehersi incongrua rispetto ad un risarcimento del danno previsto solo "ove possibile", e corrispondente, comunque, allo sforzo massimo esigibile dall'imputato alla luce delle sue condizioni economiche, rispetto al quale l'affermazione della assenza di temi di indagine da approfondire da parte del giudice del merito è stata stentorea e neppure contrastata dalle parti del processo. Mancano per converso, le ragioni in fatto a sostegno della richiesta, che risulta intrinsecamente aspecifico. 6. In conclusione il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso . 7 Così deciso in Roma il 14 giugno 2024 , Il Consig ere estensore Il Presidente