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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 30/01/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Terza sezione civile
La Corte, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Emma MANZIONNA Presidente dott.ssa Paola BARRACCHIA Consigliere avv. Michele TROISI Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta R.G. 465/2023 promossa da:
( ) e ( Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Andrea LISI, uni- C.F._2 tamente al quale è elettivamente domiciliato in Bari, alla via Putignani, n°7 appellante contro
(P.I. ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Paola BUCCARELLA, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Bari, alla via De Laurentis, n°29/B appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°952/2023, emessa dal Tribunale di Bari il
17.3.2023 (Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.), sulle conclu- sioni rassegnate dalle parti all'udienza del 23.10.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
È controversa la responsabilità del per il si- Controparte_1 nistro stradale verificatosi in data 25.9.2018.
Deduce l'attuale appellato, sig. , che, nella circo- Parte_1 stanza, nel mentre era alla guida del motociclo Yamaha, XVS 650, targato
AK00360, di proprietà della sig.ra , e percorreva il corso San Parte_2
Sabino in direzione di corso Vittorio Emanuele, giunto all'intersezione tra il predetto corso e la via Rossini, frenava per dare la precedenza ad un veicolo che proveniva dalla sua destra e perdeva il controllo del motomezzo rovi- nando al suolo, a causa della presenza di cera sull'asfalto, che erano state rilasciate a seguito di una processione religiosa, che aveva percorso quel tratto stradale nei giorni precedenti.
Avendo subito, nell'occorso, lesioni personali, con atto di citazione no- tificato il 20.6.2019, assieme alla sig.ra , proprietaria del motoveicolo, Pt_2 conveniva in giudizio la P.A. chiedendo il risarcimento dei danni subiti.
Instaurato il giudizio, il non si costituiva, Controparte_1 rendendosi contumace.
Il giudizio di primo grado veniva istruito mediante prova per testi.
Veniva, altresì, disposta una C.T.U. medico-legale sulla persona del danneggiato, volta ad accertare l'esistenza di postumi permanenti residuati al sinistro, la quale stabiliva che il sig. aveva riportato un danno Parte_1 permanente nella misura del 7%, con I.T.P. al 50% di giorni 30 ed I.T.P. al
70% di giorni 53 ed I.T.P. al 30% di giorni 30.
Con la sentenza impugnata, tuttavia, il Tribunale di Bari rigettava la domanda ritenendo che non sia stata fornita la prova del nesso di causalità.
Avverso la decisione di primo grado propongono appello i sig.ri
[...]
ed , i quali si affidano a più motivi di gra- Parte_3 Parte_4 vame, con i quali contestano la ricostruzione dei fatti e dichiarano che sussi- ste la prova della responsabilità della P.A., custode della strada.
Si è costituito in giudizio il che resiste Controparte_1 all'appello e chiede la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Bari ha sussunto la fattispecie dedotta nel libello intro- duttivo nell'art. 2043 c.c., sostenendo che “Gli attori non hanno specificato
pag. 2/13 in citazione se il titolo delle rispettive domande risarcitorie fosse l'art. 2051
c.c. ovvero l'art. 2043 c.c., indicando nella conclusionale una responsabilità dell'ente ex art. 2051; deve tuttavia ritenersi applicabile al nostro caso la disciplina dell'art. 2043 c.c. In ordine, peraltro, ai danni subiti dall'utente in conseguenza della omessa o insufficiente manutenzione di strade pubbliche, il referente normativo per l'inquadramento della responsabilità della p.a. è costituito non dall'art. 2051 c.c., che sancisce una presunzione inapplicabile nei confronti della p.a., con riferimento ai beni demaniali, quando essi siano oggetto di un uso generale e diretto da parte di terzi, ma dall'art. 2043 c.c. che impone, nell'osservanza della norma primaria del neminem ledere, di far sì che la strada aperta al pubblico transito non integri per l'utente una situazione di pericolo” (cfr. sentenza, pag. 4).
Gli appellanti hanno impugnato il passo motivazionale su riprodotto deducendo che “Tale affermazione si appalesa del tutto non condivisibile, ed ultronea, in quanto parte attrice nelle conclusioni rassegnate del proprio at- to introduttivo, chiedeva “dichiararsi la responsabilità del Controparte_2 massima esclusivo responsabile, in qualità di custode, del sinistro di cui in premessa…(omissis)” Ad ogni modo, anche qualora parte attrice non avesse validamente qualificato la domanda introduttiva, il Giudice a quo aveva il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della doman- da, anche in difformità rispetto alle indicazioni della parti attrici (…)” (cfr. appello, pag. 9).
L'assunto degli appellanti è fondato.
In tema di risarcimento del danno, è ius receptum la diversità dei presupposti tra la responsabilità ex art 2051 c.c. e quella ex art. 2043 c.c. che sottostanno ad un differente regime probatorio.
Ed invero, nell'ipotesi di cui all'art. 2043 c.c., il danneggiato deve al- legare e dimostrare la condotta colposa del danneggiante ed il nesso tra tale condotta e l'evento dannoso.
Ex adverso, in caso di invocazione della responsabilità del custode, ex art. 2051 c.c., la natura oggettiva di suddetta responsabilità implica unica- mente l'allegazione e la prova del rapporto di custodia e del nesso eziologico pag. 3/13 tra l'evento dannoso e la res custodita.
L'invocazione dell'una, piuttosto che dell'altra disposizione, quale cau- sa petendi della domanda giudiziale, comporta l'inammissibilità della sua modifica.
Occorre precisare, infatti, che i crediti derivanti da obbligazione sono diritti eterodeterminati, con la conseguenza che la causa petendi si risolve nel riferimento concreto allo specifico fatto che è affermato ed allegato co- me costitutivo.
L'atto di citazione, introduttivo del giudizio di primo grado, oggetti- vamente, non contiene alcun riferimento normativo all'uno piuttosto che all'altro articolo del codice civile, ragione per la quale, spetta al giudice in- quadrare la fattispecie e sussumerla nella norma che ritiene applicabile.
Ebbene, a parere della Corte, gli attori hanno oggettivamente descrit- to il fatto costitutivo della domanda facendo riferimento implicito all'art. 2051 c.c.-
Essi, invero, nel momento in cui, dopo aver dedotto che il sig. CP_3 sano era cauto dalla motocicletta a cagione della cera presente sull'asfalto, hanno chiesto di essere risarciti “(…) essendo la responsabilità del sinistro ascrivibile in via esclusiva alla condotta omissiva del Controparte_4
(cfr. citazione, pag. 5) hanno richiamato, ad avviso della Corte, la
[...] qualità di custode della P.A. e del suo conseguente obbligo di manutenzione di dette strade.
In altri e più precisi termini, la condotta omissiva del dedot- CP_1 ta dagli attuali appellanti, consiste nel non aver provveduto alla pulizia del piano viario a seguito della processione religiosa, il che implica la contesta- zione di omessa custodia (rectius manutenzione e pulizia) della strada.
L'esposizione dei fatti di causa, quindi, consente di sussumere la vi- cenda sotto il profilo di responsabilità ex art. 2051 c.c., dal momento che il problema di qualificazione giuridica della domanda rientra nell'esercizio dei poteri discrezionali del Giudice.
Il Tribunale di Bari, quindi, erroneamente ha sussunto, alla presente fattispecie, nell'art. 2043 c.c.-
pag. 4/13 Dopo aver accertato il lamentato vizio la violazione di legge, può pre- cedersi alla disamina del secondo motivo di appello che, ad avviso della Cor- te, è solo parzialmente fondato e va accolto nei sensi di cui in motivazione.
Il Tribunale ha respinto la domanda i risarcimento danni statuendo che “La riconducibilità del sinistro alla presenza di macchie di cera non è de- sumibile dal verbale redatto dai vigili urbani intervenuti dopo il sinistro, in verità i verbalizzanti non fanno alcun accenno alla presenza delle macchie di cera;
anche il testimone sentito dai vigili in quanto presente sul posto (il sig. , prima chiamato a testimoniare dagli attori e poi non Testimone_1 escusso a seguito di loro espressa rinuncia) non ha fatto riferimento nelle dichiarazioni rese ai vigili alla presenza della cera sul manto stradale ma di- chiarava che il conducente del motociclo accortosi del pericolo (l'autovettura stava per impegnare l'incrocio) frenava e cadeva in terra (senza impattare
l'autovettura). Dall'esame complessivo degli atti di causa non risulta pertan- to provato che il sinistro si sia verificato a causa delle macchie di cera sull'asfalto (di per sé e dopo tanti giorni ancora suscettibili di rendere scivo- loso il tratto di strada) e non per una brusca frenata del conducente del mo- tociclo (magari indotta da una sua condotta di guida imprudente, perché te- neva una velocità non consona alla situazione determinata dalla vicinanza all'incrocio e dalla presenza della cera, comunque visibile, ovvero da una condotta imprudente e concorrente del conducente dell'autovettura che non si fermava allo stop o che si accingeva ad impegnare comunque l'incrocio senza a sua volta avvedersi del sopraggiungere del motociclo)” (cfr. pagg. 3
e 4).
Il Giudice di primo grado, dunque, ha accertato la mancanza di prova del nesso di causalità tra la res in custodia e l'evento dannoso, non avendo fornito l'istruttoria, a suo avviso, la prova della presenza della cera sul man- to di asfalto.
Più precisamente, egli ha valorizzato la mancanza di prova certa dell'esistenza della cera sull'asfalto, cosa che, diversamente, sarebbe stata annotata nel rapporto della Polizia Municipale e nella deposizione dell'unico testimone oculare rinvenuto sui luoghi del sinistro ed ascoltato da parte dei pag. 5/13 pubblici ufficiali.
Il primo giudice ha, altresì, negativamente valorizzato la circostanza che quest'ultimo, benché fosse stato indicato quale teste, non fu, poi, escusso per rinuncia espressa da parte degli appellanti.
Da tutto quanto sopra, il primo giudice ha dedotto la possibilità che il sinistro si sarebbe verificato più per la condotta imprudente del motociclista, che non aveva tenuto una velocità adeguata, che per le ragioni esposte in atti di causa.
Sta di fatto che il primo giudice non ha affatto valutato il contenuto ed il peso probatorio della prova orale espletata in primo grado, limitandosi ad affermare che “(…) gli attori non hanno dimostrato la ricorrenza dei pre- supposti della tutela invocata ovvero la non visibilità dell'insidia e la non prevedibilità della stessa nonché il nesso di causalità tra l'insidia ed il dan- no. Come innanzi indicato sono al contrario emersi elementi per prospettare una responsabilità concorrente del conducente del motociclo nella produzio- ne del danno atteso che non è stato provato che lo stesso avesse tenuto una condotta di guida diligente o che non conoscesse lo stato dei luoghi e la presenza degli elementi da cui vorrebbe far desumere la presenza di una in- sidia. Neppure è stata provata la sussistenza del nesso di causalità tra la pretesa insidia e l'evento che come abbiamo innanzi indicato, potrebbe es- sersi verificato per altre cause tutte maggiormente credibili alla luce degli elementi di prova emersi in corso di causa” (cfr. pagg. 5 e 6).
Gli appellanti contestano suddetta affermazione richiamando le depo- sizioni dei testi escussi e deducono che il valore attribuito da Tribunale al rapporto della Polizia Municipale sarebbe una mera “elucubrazione” atteso che lo stesso non ha “(…) alcun fondamento giuridico, in quanto tale circo- stanza (la presenza di macchie di cera che hanno provocato la caduta del motociclista) è stata ampiamente dimostrata nel corso del giudizio di primo grado” (cfr. appello, pag. 12).
L'assunto è solo in parte condivisibile.
Il rapporto della Polizia Municipale di (doc. 2 produzio- CP_1 ne primo grado ), nella parte relativa alla “condizione della Parte_5
pag. 6/13 strada” (pag. 5) barra il riquadro “senza anomalie”; nella parte relativa allo
“Stato del fondo stradale” barra il riquadro “asciutto”.
Il rapporto non contiene alcuna barra sul riquadro “sdrucciolevole” e sulle successive sue specificazioni (“per pietrisco”, “per olio”, “per fango” e, soprattutto, “per altro”) il che non porta affatto ad escludere, come statuito dal primo giudice, che non vi potessero essere residui di cera sull'asfalto.
I Vigili urbani, inoltre, nel ricostruire la dinamica del sinistro hanno ipotizzato che “Il veicolo nominato in codesto prontuario con la lettera “A” percorreva via Rossini, mentre il veicolo “B” procedeva su corso san Sabino con direzione di marcia verso via Bari. Quando il conducente del veicolo “B” giungeva all'intersezione con via Rossini, notando il sopraggiungere del vei- colo “A”, rallentava in maniera precauzione. In questa fase tuttavia perdeva il controllo della propria moto e rovinava in terra”.
Essi pongono l'attenzione unicamente sulla descrizione della dinami- ca, ai fini dell'accertamento del rispetto delle regole del codice della strada
(il proprietario del veicolo “A”, infatti, verrà mutato per non aver rispettato l'obbligo di dare la precedenza), ma non anche alle condizioni della strada.
Anche la deposizione dell'unico teste, di cui venne accertata la pre- senza sui luoghi di causa, tale , ascoltato dalla Polizia Munici- Testimone_1 pale nelle immediatezze del fatto, nel descrivere i fatti di causa non ha fatto riferimento alcuno alla presenza di cera sul manto stradale, concentrandosi nel descrivere la dinamica del sinistro, riferendo che: “(…) mentre ero fermo all'incrocio vedevo un'autovettura che era ferma sull'incrocio in via Rossini e si accingeva ad immettersi nell'incrocio e mentre con la punta l'autovettura stava per impegnare l'incrocio sopraggiungeva una moto modello Custom di colore nero con a bordo un centauro il quale accortosi del pericolo eseguiva una frenata, senza aver nessun impatto con l'autovettura e cadendo per terra il centauro della moto urtava la spalla sinistra sul manto stradale” (cfr. doc. 4 stessa produzione).
Orbene, è ius receptum che "Gli accertamenti in oggetto, per il parti- colare affidamento che si deve all'organo che li ha effettuati, unitamente al- la circostanza che la polizia è intervenuta immediatamente dopo l'incidente,
pag. 7/13 l'altamente alla circostanza che la versione dell'incidente fornita dalla dan- neggiate è compatibile con gli stessi, li rendono attendibili pur senza attri- buire ad essi fede privilegiata"(Cass. civ., sez. III, 6.10.2016, n°20025).
Ne consegue, pertanto, che gli accertamenti contenuti nel rapporto, per il particolare affidamento che si deve all'organo che li ha effettuati, an- che in considerazione del fatto che la polizia è intervenuta immediatamente dopo l'incidente, vanno ritenuti attendibili, ma non fidefacenti fino a querela di falso.
Ciò in quanto “il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una spe- cifica prova contraria” (Cass. civ., sez. III, 6.10.2016, n°20025).
Alla luce di tali principi, la Corte ritiene che la valutazione del Tribuna- le di Bari, che ha ritenuto non raggiunta la prova del nesso di causalità, non possa essere condivisa.
Come esposto in parte narrativa, nel corso dell'istruttoria di primo grado sono stati escussi due testimoni i quali hanno confermato la presenza di cera sull'asfalto.
Più precisamente, il teste ebbe a riferire che “(…) il Testimone_2 motociclo Honda di colore nero precedeva l'autovettura da me condotta
(una Golf quattro); ricordo che a bordo del motociclo vi era il sig. CP_5
, di cui non ricordo il cognome, che conoscevo in quanto era stato un
[...] mio cliente presso l'autolavaggio dove lavoro (…) preciso che vidi il condu- cente della moto rallentare in corrispondenza dell'incrocio e successivamen- te cadere sulla sua destra (…). Preciso che sulla strada vi erano numerose macchie di cera. Preciso e confermo che la moto è scivolata sopra una mac- chia di cera;
preciso ulteriormente che la presenza di macchie di cera diffu- sa lungo tutta la strada era visibile” (cfr. verbale di udienza del 9.4.2021).
L'altro teste escusso, , ha riferito “Confermo la circo- Testimone_3 stanza sub lettera O) della memoria istruttoria e preciso che i residui di cera erano visibili” (cfr. ibidem).
Ordunque, gli appellanti hanno fornito in giudizio la “specifica prova contraria” richiesta dalla Cassazione n°20025/2016 al fine superare le risul-
pag. 8/13 tanze del rapporto dei Vigili Urbani, con la doverosa precisazione che quest'ultimo, in realtà, non ha affatto escluso la presenza della cera sull'asfalto.
Ed invero, ad avviso della Corte, la tecnica di barrare caselle pre- stampate, sebbene faciliti il compito di chi è tenuto a redigere un rapporto di intervento, non è una buona tecnica per descrivere i luoghi ove si è veri- ficato un sinistro o, per lo meno, è una tecnica del tutto inidonea ad assur- gere ad incontestabile elemento di prova e che lascia ampio spazio alla pro- va contraria.
A ciò si aggiunga che il sig. , all'atto del ricovero presso il Parte_1 nosocomio, ha riferito di essere caduto accidentalmente dalla moto, circo- stanza coerente con la presenza della cera sull'asfalto che egli, tra l'altro, prontamente riferì ai Vigili Urbani il giorno dopo, allorquando si è recò pres- so la Polizia Municipale a render le proprie dichiarazioni.
In tale quadro probatorio a nulla rileva, come opinato dal primo giudi- ce, che il teste , la cui presenza sui luoghi del sinistro venne certifi- Tes_1 cata nel rapporto, non sia stato escusso in giudizio.
Né la Polizia Municipale, che pure ha corredato il proprio rapporto da fotografie della motocicletta del sig. , ha arricchito la relazione Parte_1 con fotografie del luogo del sinistro, dalle quali potesse evincersi la presen- za o meno della cera sull'asfalto.
Il valore del rapporto dei Vigili Urbani, la dichiarazione resa a costoro dal sig. , le dichiarazioni rese dal danneggiato al Pronto Soccorso, Tes_1 sono elementi che rilevano sul piano probatorio, ma che si ritiene siano stati superati dalle contrarie deposizioni dei testi di parte attorea.
Deve, dunque, ritenersi che la presenza della cera sull'asfalto sia un fatto oggettivamente acquisito all'istruttoria di primo grado ed altresì che la sua presenza abbia certamente concorso nel determinare la caduta del sig.
dalla motocicletta. Parte_1
Ciò detto, va ulteriormente rilevato che dalla deposizione dei testi e è emerso che le tracce di cera erano diffuse su tutto il trat- Tes_2 Tes_3 to di strada sul quale il sig. ha perso il controllo della motocicletta Parte_1
pag. 9/13 e che la loro presenza era percepibile.
Il sinistro, inoltre, si è verificato al mattino, in ottimali condizioni di luce e di visibilità.
Da quanto sopra ne consegue che l'appellante avrebbe dovuto porre maggiore attenzione alla presenza di cera sull'asfalto, atteso che le tracce erano molto diffuse e facilmente visibili, e cercare di evitarle, soprattutto in considerazione del fatto che egli era in condizione di farlo, avendo affermato di marciare a bassa velocità.
La Suprema Corte ha precisato che “Non ogni situazione di pericolo stradale integra l'insidia, ma solo quella che concretizza un pericolo occulto, vale a dire non visibile e non prevedibile, e la prova della non visibilità ed imprevedibilità di detto pericolo, costituendo elemento essenziale dell'insi- dia, grava su chi ne sostiene l'esistenza” (Cass. civ., sez. VI, 26.4.2013,
n°10096).
La massima, ancorché dettata in tema di responsabilità ex art. 2043
c.c., esprime un principio di carattere generale che può essere utilizzato, mutatis mutandis, anche in riferimento alla presente controversia, che va sussunta nell'art. 2051 c.c. e nei principi fissati dalla norma in tema di one- re della prova sull'esistenza del caso fortuito.
Ne consegue che, sulla base delle su esposte considerazioni (la indi- scussa presenza di cera sull'asfalto, fatto di per sé idoneo a determinare l'occorso; la diffusa e visibile presenza delle tracce medesime sul tratto di strada;
la possibilità oggettiva di evitarle) la Corte ritiene che sussista il nesso di causalità tra la cera e la caduta, ma che, altresì, nella dinamica del sinistro possa ravvisarsi il concorso colposo del danneggiato.
Sempre la Suprema Corte ha chiarito che “L'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., non costituendo un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere esamina- ta e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dal-
pag. 10/13 la parte;
pertanto, anche il giudice d'appello può valutare d'ufficio tale con- corso di colpa nel caso in cui il danneggiante si limiti a contestare "in toto" la propria responsabilità, senza che possa configurarsi un giudicato interno sulla misura del concorso oggetto della decisione di primo grado” (Cass. civ., sez. III, 2.4.2021, n°9200).
In conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni, deve affer- marsi che la condotta dell'appellante abbia in parte assorbito il nesso di causalità, proprio in considerazione dell'oggettivo carattere pericoloso delle tracce di cera nello specifico punto indicato dai testimoni.
La Corte ritiene che la responsabilità concorrente del sig. , Parte_1 ai sensi dell'art. 1227 c.c., possa essere prudentemente valutata nella pari misura percentuale.
Nel corso del giudizio di primo grado il Tribunale ha disposto una
C.T.U. medico legale, volta ad accertare le conseguenze patite dal danneg- giato a seguito della caduta, la quale ha appurato che al sinistro sono resi- duati postumi permanenti in ragione del 7% di invalidità biologica perma- nente ed un periodo di invalidità temporanea di 53 giorni al 70% e di 30 giorni al 30%, ed ha ritenuto congrue le spese mediche sostenute di €
1.091,51.
Applicando i parametri scaturenti dalle tabelle in uso al Tribunale di
Milano, edizione 2024, il danno biologico che può essere riconosciuto al sig.
(all'epoca del sinistro di anni 55) è di complessivi € 13.402,36 (di Parte_1 cui € 9.764,29 per danno biologico permanente;
€ 2.049,40 per I.T.T. di giorni 53 al 70%; € 497,16 per I.T.T. di giorni 30 al 30%; € 1.091,51 per spese mediche riconosciute).
Detto importo va, tuttavia, ridotto della metà, in ragione della pari responsabilità concorsuale nella determinazione dell'occorso, ad € 6.701,18.
Suddetta somma, già rivalutata all'attualità, va devalutata alla data del sinistro e sulla medesima, di anno in anno rivalutata, vanno riconosciuti gli interessi legali fino alla data di pubblicazione della presente decisione nonché, sulla somma così ottenuta, gli ulteriori interessi, dalla pubblicazione della presente decisione sino al soddisfo.
pag. 11/13 Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, infatti, “In tema di re- sponsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento occorre che si consideri, oltre alla svalu- tazione monetaria (che costituisce un danno emergente), anche il nocumen- to finanziario subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (quale lucro cessante).
Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati né sulla somma originaria, né sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'e- vento dannoso” (Cass. Civ., sez. I, 10.4.2018, n°8766).
Null'altro è dovuto a titolo di personalizzazione del danno, non avendo l'appellante principale allegato alcun elemento suscettibile di analisi e valu- tazione.
Anche i danni subiti dalla motocicletta, documentati in € 444,33, van- no riconosciuti in € 222,17, pari alla metà del totale, in ragione del concorso colposo del conducente del veicolo sinistrato.
L'appello va, dunque, accolto nei sensi di cui in motivazione e l'appellato va condannato ai sensi dell'art. 2051 Controparte_1
c.c., a risarcire gli indicati importi, dimezzati ai sensi dell'art. 1227 c.c.-
L'accoglimento, ancorché parziale, della domanda comporta la con- danna del al pagamento delle spese del doppio Controparte_1 grado di giudizio che, compensate per la metà, seguono la soccombenza e che sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori medi di tariffa, ex D.M. n°55/2014, atteso il tenore e la non particolare complessità delle questioni trattate, nello scaglione di valore corrispondente alla condanna (€
6.923,35).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello propo- sto da ed nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così CP_1
pag. 12/13 dispone:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sen- tenza di primo grado, dichiara che il sinistro per cui è causa si è verificato per la pari responsabilità concorsuale delle parti in causa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2051 e 1227 c.c.;
2. condanna il a risarcire al sig. Controparte_1 Parte_6
l'importo complessivo di € 6.701,18, come quantificato in parte mo-
[...] tiva. Suddetta somma, già rivalutata all'attualità, va devalutata alla data del sinistro e sulla medesima, di anno in anno rivalutata, vanno ricono- sciuti gli interessi legali fino alla data di pubblicazione della presente deci- sione nonché, sulla somma così ottenuta, gli ulteriori interessi, dalla pub- blicazione della presente decisione sino al soddisfo;
3. condanna il a risarcire alla sig.ra Controparte_1 Parte_2
l'importo di € 222,17, a titolo di danno patrimoniale, con l'aggiunta
[...] degli interessi legali della domanda;
4. condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
ed , delle spese del doppio grado di giudi- Parte_7 Parte_2 zio che, compensate per la metà in ragione della pari concorsualità nella determinazione dell'occorso, liquida, in tale ridotta misura, per il primo grado in € 150,00 per esborsi ed in € 2.538,50 per compensi e, per il presente grado, in € 200,00 per esborsi ed € 2.444,00, il tutto oltre al
15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) come per legge, compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
5. pone definitivamente le spese della C.T.U., espletata in primo grado, in solido a carico di entrambe le parti in causa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 18.12.2024.
Il Presidente dott.ssa Emma Manzionna
Il Consigliere Relatore avv. Michele TROISI
pag. 13/13