Ordinanza cautelare 7 marzo 2018
Sentenza 22 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 22/07/2022, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/07/2022
N. 01262/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00163/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 163 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Fanizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, viale Grassi, n. 4/C;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Brindisi, Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del decreto del Prefetto della Provincia di Brindisi - Area I bis - Polizia Amministrativa del 29 settembre 2017, notificato il 30 novembre 2017, recante divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente (ex art. 39 T.U.L.P.S. n. 773/1931) con invito a cederle a terzi non conviventi o a provvedere alla loro disattivazione o rottamazione entro 150 giorni;
- di ogni atto comunque connesso, presupposto e consequenziale, e in particolare, ove occorra e nei limiti dell'interesse:
- della nota del 28 agosto 2017 della Questura di Brindisi, richiamata nel precedente decreto;
- della nota prot. n. -OMISSIS- del 23 giugno 2017 della Prefettura della Provincia di Brindisi, recante comunicazione di avvio del procedimento ex art. 39 T.U.L.P.S. n. 773/1931;
- della nota del 24 aprile 2017 della Questura di Brindisi, richiamata nei precedenti atti impugnati, recante “Proposta adozione provvedimento ex art. 39 del T.U.L.P.S.”;
- del decreto del 24 aprile 2017 della Questura di Brindisi, richiamato nei precedenti atti impugnati, recante la revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo in capo al sig.-OMISSIS-;
- della nota del 10 aprile 2017 della Questura di Brindisi, richiamata nel precedente decreto, recante “Procedimento amministrativo avviato d'ufficio per la revoca della licenza di porto fucile per uso caccia”;
- del verbale della Questura di Brindisi del 7 aprile 2017 di ritiro di porto d'armi uso caccia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Questura di Brindisi e dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2022 il dott. Giovanni Gallone e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to G. Misserini in sostituzione dell'avv.to R. Fanizzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 29 gennaio 2018 e depositato in giudizio il 13 febbraio 2018, il ricorrente, già titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia e tiro al volo, ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, il decreto del Prefetto della Provincia di Brindisi - Area I bis - Polizia Amministrativa del 29 settembre 2017, notificato a mani il 30 novembre 2017, recante divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente (ex art. 39 T.U.L.P.S. n. 773/1931) con invito a cederle a terzi non conviventi ovvero a provvedere alla loro disattivazione rottamazione entro 150 giorni, nonché ogni altro atto comunque connesso, presupposto e consequenziale, e in particolare, ove occorra e nei limiti dell'interesse, la nota del 28 agosto 2017 della Questura di Brindisi, richiamata nel prefato decreto, la nota prot. n. -OMISSIS- del 23 giugno 2017 della Prefettura della Provincia di Brindisi, recante comunicazione di avvio del procedimento ex art. 39 T.U.L.P.S. n. 773/1931, la nota del 24 aprile 2017 della Questura di Brindisi recante “Proposta adozione provvedimento ex art. 39 del T.U.L.P.S.”, il decreto del 24 aprile 2017 (notificato il 16 maggio 2017) con cui la Questura di Brindisi ha disposto la revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo (per i medesimi motivi), la nota del 10 aprile 2017 della Questura di Brindisi, richiamata nel precedente decreto, recante “Procedimento amministrativo avviato d'ufficio per la revoca della licenza di porto fucile per uso caccia” ed il verbale della Questura di Brindisi del 7 aprile 2017 di ritiro del prefato porto d'armi uso caccia.
1.1 A sostegno del ricorso ha dedotto le censure così rubricate:
1) violazione e falsa applicazione art. 39 letto in combinato disposto con gli artt. 10, 11 e 43 R.D. n. 773/1931 e s.m.i. (T.U.L.P.S.), carenza dei presupposti di legge, travisamento dei fatti, falsa ed erronea presupposizione, difetto assoluto di istruttoria, difetto e/o insufficienza della motivazione, illogicità, irrazionalità, ingiustizia manifesta, perplessità, contraddittorietà, sviamento;
2) sotto altro profilo: violazione e falsa applicazione art. 39 letto in combinato disposto con gli artt. 10, 11 e 43 R.D. n. 773/1931 e s.m.i. (T.U.L.P.S.), carenza dei presupposti di legge, violazione principio di proporzionalità, motivazione incongrua e insufficiente, ulteriore Illogicità, irrazionalità, ingiustizia manifesta, perplessità, contraddittorietà, sviamento;
3) ulteriore violazione e falsa applicazione art. 39 T.U.L.P.S., violazione art. 3 co. 1 L. n. 241/1990, violazione art. 97 Cost., eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione sotto altro profilo, manifesta illogicità, irragionevolezza, falsa ed erronea presupposizione, travisamento dei fatti, perplessità, sviamento;
4) illegittimità derivata.
2. Con decreto n. -OMISSIS- l’apposita Commissione istituita presso questo T.A.R. ha respinto l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata da parte ricorrente il 13 febbraio 2018.
3. Il 20 febbraio 2018 si sono costituiti, a mezzo dell’Avvocatura erariale, il Ministero dell’Interno, la Questura di Brindisi e l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi.
4. Il 3 marzo 2018 parte ricorrente ha depositato memorie difensive.
5. Ad esito dell’udienza in Camera di Consiglio del 6 marzo 2018 questa Sezione, con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- ha respinto la domanda cautelare proposta da parte ricorrente osservando che “il ricorso non risulta assistito dal necessario fumus di fondatezza, in quanto: - alla stregua dell’insegnamento giurisprudenziale prevalente e condivisibile, l’esistenza di seri conflitti familiari - indubbiamente presenti nel recente passato dei coniugi de quibus, testimoniati dai reiterati, e non già sporadici, episodi verificatisi - giustifica, nell’esercizio del potere ampiamente discrezionale della P.A. in subiecta materia, il diniego di rilascio del porto d’armi e il divieto di detenzione delle armi (ex multis, T.A.R. Molise, Campobasso, I, 3 febbraio 2017, n. 37 e giurisprudenza ivi richiamata; T.A.R. Lazio, Roma, I, 2 marzo 2015, n. 3449); - l’impugnazione del provvedimento del 24 aprile 2017 del Questore di Brindisi (di revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo) è, peraltro, manifestamente irricevibile per tardività (e ciò, in uno alle possibilità contemplate dall’impugnato provvedimento di divieto di detenzione delle armi, comporta - anche - l’insussistenza del pregiudizio grave e irreparabile allegato)”.
6. Con memoria del 20 maggio 2022 parte ricorrente ha rappresentato di aver formulato, dopo la pronuncia dell’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- di questa Sezione, una richiesta di revoca del decreto prefettizio del 29 settembre 2017 qui impugnato ma che, con provvedimento n. prot. -OMISSIS- dell’1 settembre 2021, la Prefettura di Brindisi ha respinto detta richiesta.
Ha, quindi, dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del presente giudizio con compensazione delle spese di lite.
7. All’udienza pubblica del 21 giugno 2022 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2. Ed invero, osserva il Collegio che, con la menzionata nota del 20 maggio 2022, la difesa del ricorrente ha domandato che venga dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso.
2.1 Orbene, è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione medesima.
In quest’ultimo caso, il Giudice - non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire - non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Infatti, “La dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta … l’improcedibilità dell’impugnazione, non potendo in tal caso - in omaggio al principio dispositivo - il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 02 febbraio 2011, n. 971; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 8 novembre 2010, n. 33224, sul principio anche Cons. Stato, Sez. IV, nn. 3041 e 2551 del 2004)” (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione Ottava, 4 settembre 2015, n. 4288).
3. Tanto premesso, non resta al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in conformità alla citata dichiarazione resa in tal senso dalla difesa del ricorrente, come innanzi esposto.
4. Sussistono, anche in considerazione del comportamento processuale del ricorrente e della non opposizione delle altre parti, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti costituite.
4.1 In ragione della iniziale infondatezza ed irricevibilità del ricorso (già rilevata da questa Sezione con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-) si conferma, tuttavia, la reiezione dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 13 febbraio 2018 dal ricorrente già disposta con decreto n. 31 R. Patr. dell’8 giugno 2018 dell’apposita Commissione istituita presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Conferma la non ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato disposta con decreto dell’apposita Commissione n. 31 R. Patr. dell’8 giugno 2018.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 21 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.