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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 20/09/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 235/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 235/2023 promossa da:
(C.F. ), elett.te dom.to in VIA Parte_1 C.F._1
TORINO, 7 AOSTA, presso lo studio dell'avv. CAVERI SILVIA, che la rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
elett.te dom.to in VIA ALDO BARBARO, 15 - TORINO, presso lo studio dell'avv. FLORIO
FABRIZIO, che la rappresenta e difende con l'avv. CHIOLO SIMONA in modo anche disgiunto tra loro, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in data 12/05/2025 Parte_1
a così precisato le conclusioni:
[...]
“Voglia il Tribunale Ill.mo in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione attiva di
e conseguentemente revocare il D.I. ingiuntivo opposto, n. 17/2023 del Parte_2
Tribunale di Aosta emesso in data 18/01/2023 nei confronti della IG.ra Parte_1
.
[...]
In subordine dichiarare la nullità del contratto del 3/04/2001 e conseguentemente revocare il
D.I. ingiuntivo opposto, n. 17/2023 del Tribunale di Aosta emesso in data 18/01/2023 nei confronti della IG.ra . Parte_1
In subordine dichiarare la nullità della clausola 17 del contratto del 3/04/2001 ed atteso il mancato rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c. revocare il D.I. ingiuntivo opposto, n.
1 17/2023 del Tribunale di Aosta emesso in data 18/01/2023 nei confronti della IG.ra
[...]
. Parte_1
In subordine dichiarare prescritto il credito vantato dalla società opposta ed in ogni caso revocare il D.I. ingiuntivo opposto, n. 17/2023 del Tribunale di Aosta emesso in data
18/01/2023 nei confronti della IG.ra . Parte_1
In subordine determinare il corretto importo eventualmente ritenuto dovuto.
Col favore delle spese”.
Con note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in data 12/05/2025
[...]
ha così precisato le conclusioni: Controparte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le più opportune declaratorie e provvidenze, nel merito
- Respingersi la proposta opposizione e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo del
Tribunale di Aosta n. 17/2023. in subordine, nel merito
- Accertato che il decreto ingiuntivo del Tribunale di Aosta n.17/2023 è divenuto definitivo nei confronti di , dichiarare tenuti e condannare e Parte_3 Parte_3 [...]
a pagare in solido tra loro alla la somma di € 19.732,95 Parte_1 Parte_2 in punto capitale, oltre interessi di mora nella misura di 10 punti percentuali in più del “Tasso di intervento”
(ex TUS) sulla sorte capitale di € 10.478,13 – e comunque entro i limiti di cui alla L. CP_2
n.108/1996 e s.m.i. – dal 13/01/22 fino all'effettivo soddisfo. in ogni caso
- Con vittoria delle spese ed onorari di giudizio, oltre rimb. forf., cpa e iva di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 17/2023 emesso nei suoi confronti e nei confronti di dal Parte_3
Tribunale di Aosta in data 18/01/2023 in favore di Controparte_1
(di seguito: ) per l'importo di €
[...] Parte_2
19.732,95 a titolo di credito derivante dal contratto di finanziamento stipulato da Parte_3 per l'acquisto di un'autovettura, rispetto al quale l'opponente era obbligata in solido.
[...]
L'opposizione era fondata sui seguenti motivi: i) carenza di titolarità attiva della società opposta non essendo state validamente notificate a le dedotte cessioni del credito Parte_1
2 effettuate da a da questa a e CP_3 CP_4 Parte_4 da quest'ultima a;
ii) nullità del contratto di finanziamento per violazione Parte_2 dell'obbligo della forma scritta ex art. 117 TUB, mancando la sottoscrizione della banca, nonché l'illeggibilità del contratto medesimo;
iii) decadenza dell'opposta ai sensi dell'art 1957
c.c. in quanto il preteso creditore non ha coltivato idonee istanze giudiziarie a tutela del proprio credito nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione assunta da;
iv) nullità ai sensi dell'art. 33, c. 2, let. t, Cod. cons. della Parte_3 disposizione prevista all'art. 17 del contratto in forza della quale “il fideiussore dispensa la
Banca dall'agire verso il cliente inadempiente nel termine di cui all'art. 1957 c.c.”; v) prescrizione del credito addotto da vi) carenza di prova del credito, stante Parte_2
l'inidoneità della certificazione ai sensi dell'art. 50 D.Lgs 385/1993 prodotta da
[...]
in cui risulta un estratto conto sintetico incomprensibile e da cui non è possibile Pt_2
evincere quali siano le operazioni compiute da . Parte_3
In data 19/05/2025 si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione di Pt_2 CP_1
controparte, evidenziando, in particolare, di avere depositato le raccomandate relative alla comunicazione delle cessioni in blocco (docc. 5, 6, 7), documenti rilevanti anche ai fini dell'interruzione della prescrizione nei confronti di tutti i condebitori, nonché la presenza della sottoscrizione della funzionaria all'interno del riquadro “Spazio riservato alla banca” al centro della prima pagina del contratto di finanziamento. Quanto alla posizione di
[...]
, l'opposta sosteneva l'inapplicabilità dell'art. 1957 c.c., in quanto “non Parte_1
si è in presenza di una fideiussione, ma di una obbligazione solidale, laddove i due soggetti sottoscrittori del contratto si obbligano alle medesime prestazioni, come conferma la lettera del negozio stesso, che vede entrambi sottoscrivere le medesime sezioni regolanti le obbligazioni assunte indistintamente da richiedente e coobbligato/garante”.
All'udienza del 20/06/2023 il giudice, rilevato il mancato esperimento della mediazione ex art. 5 D.Lgs. n. 28/2010, assegnava termine per l'instaurazione della stessa e fissava l'udienza del
12/12/2023 per la verifica dell'esito del suddetto procedimento.
All'esito di tale udienza il G.O.P. dott. Ettore Beretta, a tal fine delegato in data 26/10/2023, assegnava alle parti i termini ex art. 183, c., 6 c.p.c. rimettendo il fascicolo al giudice assegnatario. Il fascicolo è stato poi assegnato a questo Giudice a seguito della presa di funzioni presso l'intestato Tribunale, avvenuta in data 22.01.2024 ai sensi del D.M. del 22.01.2024.
All'udienza del 03/09/2024 la causa era ritenuta matura per la decisione e, precisate le conclusioni, con provvedimento del 13/05/2025 veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In applicazione del principio della ragione più liquida va esaminata l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. sollevata da parte opponente.
2. A tal fine va preliminarmente evidenziato che all'obbligazione assunta da
[...]
si applica la disciplina prevista in tema di fideiussione. Parte_1
Si evince dallo stesso contratto di finanziamento che l'opponente ha sottoscritto il relativo regolamento in veste di “coobbligato/garante”, mentre è il “richiedente” del Parte_3 finanziamento. Si osserva infatti che il riquadro “coobbligato/garante” e il riquadro “dati personali del richiedente” riportano rispettivamente i dati di Parte_1
e di e che negli spazi riservati alla “firma del coobbligato/garante” e alla Parte_3
“firma del richiedente” vi sono le sottoscrizioni rispettivamente di Parte_1
e di .
[...] Parte_3
Già sotto il profilo dell'interpretazione letterale del testo contrattuale emerge pertanto la funzione di garanzia della obbligazione contratta dall'opponente rispetto all'obbligazione principale, non risultando che abbia assunto la veste di Parte_1 beneficiaria del finanziamento e, quindi, direttamente tenuta all'adempimento.
Siffatta interpretazione trova poi riscontro da un punto di vista sistematico nel rinvio del contratto alla disciplina della fideiussione, laddove all'art. 17 “Garante” prevede che “Con la sottoscrizione della presente richiesta, il terzo garante dichiara di costituirsi fideiussore del
Cliente per il puntuale adempimento delle obbligazioni tutte nascenti dal Contratto” e richiama l'art. 1957 c.c., sia pure per introdurre una clausola in deroga alla decadenza.
Dall'esame del contratto non può pertanto trarsi la deduzione che nell'intenzione del predisponente il regime applicabile al “coobbligato/garante” sia quello esclusivamente di coobbligato e non piuttosto a titolo di garanzia, per l'ipotesi di inadempimento del debitore principale, visto che, anche senza considerare che l'addebito dei ratei è avvenuto sul c/c intestato a , è lo stesso contratto che rinvia alla disciplina della fideiussione. Parte_3
Né porta a diversa conclusione quanto dedotto da parte opposta, laddove evidenzia che nel contratto per cui è causa e , rispettivamente, in Parte_3 Parte_1 qualità di “richiedente” e di “coobbligato/garante”, dichiarano […]: << Il sottoscritto e gli eventuali coobbligati/garanti dà/danno atto di aver ricevuto, contestualmente alla sottoscrizione, una copia integralmente compilata di questo modulo di richiesta di finanziamento, dichiara/no inoltre che avendo presa visione delle condizioni generali di finanziamento riportate a tergo del presente contratto, le accettano integralmente;
si obbliga/no a rimborsare il finanziamento per capitale e interessi in rate mensili come
4 specificato nel presente contratto. In caso di conclusione positiva dell'istruttoria il/i sottoscritto/i afferma/no assumendone piena responsabilità che quanto sopra dichiarato allo scopo di ottenere dalla il prestito richiesto, risponde al vero e che la Parte_5 presente domanda è stata da lui/loro sottoscritta>>” (p. 8 della comparsa di costituzione di parte opposta); trattatasi di disposizione contrattuale che conferma la distinta e diversa posizione di “richiedente” e di “coobbligato/garante” in capo rispettivamente a Parte_3
e a e va interpretata, anche tenuto conto del
[...] Parte_1 disposto di cui all'art. 1370 c.c., nel senso che il “coobbligato/garante” si assume l'obbligo di
“rimborsare il finanziamento” come previsto nel contratto e, quindi, in qualità di fideiussore, non già nel ruolo esclusivamente di coobbligato.
Inoltre si evidenzia che la giurisprudenza citata da parte opposta non è rilevante ai fini della presente decisione, in quanto, anche a prescindere da altre considerazioni, riguarda ipotesi di sottoscrizione come “coobbligato” (in tal senso Tribunale di Reggio Calabria, 26/10/2022, n.
1201; Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 06/10/2020, n. 2301; Tribunale di Catania n.
29/04/2024, n. 2113) e, quindi, fattispecie diverse dal caso de quo in cui la sottoscrizione di
è stata apposta in veste di “coobbligato/garante” in un Parte_1 contratto che reca una disciplina specifica della garanzia.
Ancora si osserva che non porta a diversa conclusione la cambiale prodotta al doc. 15 di parte opposta, in quanto detto documento di per sé non è idoneo a superare le risultanze del contratto come sopra evidenziate, tenuto anche conto che ai sensi dell'art. 1944 c.c. il fideiussore è un obbligato in solido.
3. La qualificazione giuridica di fideiussore comporta l'applicazione al caso di specie della disciplina prevista dall'art. 1957 c.c. e, quindi, l'esame dell'eccezione di nullità della clausola derogatoria prevista all'art. 17 del contratto in atti.
L'eccezione di parte opponente è fondata per le seguenti considerazioni.
Va osservato infatti che la clausola in deroga all'art. 1957 c.c. è vessatoria nei confronti del consumatore e, nel caso di specie, riveste tale qualifica, Parte_1 avendo assunto l'obbligazione fideiussoria in favore del padre per l'acquisto Parte_3 di un'autovettura agendo per scopi estranei all'attività imprenditoriale, circostanza tra l'altro non contestata da parte opposta.
Tale clausola si presume infatti vessatoria ai sensi dell'art. 33, c. 2, let. t), cod. cons., essendo limitativa della facoltà del consumatore di opporre al creditore l'eccezione di intervenuta estinzione dell'obbligazione fideiussoria, determina a carico del consumatore un IGnificativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, con la conseguenza che deve
5 necessariamente essere oggetto di trattativa individuale ex art. 34 del cod. cons., non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c. (cfr. Cass. civ. sez.
III - 28/09/2023, n. 27558; Tribunale Lecco, sez. I, 30/09/2024, n. 627).
Infatti il comma 5 dell'art. 34 cod. cons. precisa che, nel caso di contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposte, abbiano costituito oggetto di specifica trattativa con il consumatore.
Pertanto, la prova della specifica sottoscrizione non è prova del negoziato individuale (cfr. in tal senso anche, in motivazione, Cass. civ., sez. 6-3, 28.4.2020 n. 8268), il quale richiede un quid pluris, anche in termini di presenza attiva e consapevole del consumatore, che nel caso di specie non è in alcun modo dedotto né provato da parte opposta.
In mancanza di una contrattazione individuale, la clausola è nulla ai sensi dell'art. 36 cod. cons., in quanto vessatoria, avendo appunto l'effetto di togliere al “coobbligato/garante” la facoltà di eccepire la decadenza ex art. 1957 c.c. nel caso in cui il creditore non abbia proposto domanda giudiziale nei confronti del debitore principale o non l'abbia diligentemente coltivata entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
4. Ciò posto, va altresì evidenziato che l'estinzione della fideiussione prevista dall'art. 1957 c.c. è collegata al fatto oggettivo della mancata attivazione da parte del creditore e non costituisce idonea “istanza” ex art. 1957 c.c., la notifica di un atto stragiudiziale (cfr. Cass. civ., sez. 2, 29/01/2016, n. 1724).
Ebbene, nel caso in esame il contratto di credito al consumo stipulato il 03/04/2001 prevedeva un piano di rimborso da concludersi nel 2006; il ricorso per decreto ingiuntivo risale, invece, al
2023.
Non è contestato specificamente che nessuna iniziativa giudiziale è stata tempestivamente promossa contro il debitore principale.
Parte opposta è quindi decaduta da ogni diritto verso il fideiussore.
L'opposizione proposta nel presente giudizio va pertanto accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo limitatamente alla posizione di . Parte_1
5. L'accoglimento dell'opposizione per i motivi di cui sopra rende superfluo l'esame di tutte le altre questioni e comporta l'infondatezza della domanda proposta da parte opposta avente ad oggetto la condanna di (nulla si dispone circa la Parte_1 posizione di essendo soggetto che non è parte in causa). Parte_3
6 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto va condannata Parte_2 al pagamento delle stesse, nella misura liquidata in dispositivo in conformità dei valori medi di liquidazione previsti dal DM 55/14 e ss.mm. per lo scaglione di riferimento (da € 5.201 a €
26.000), applicati i medi tabellari, ad eccezione che per la fase istruttoria, rispetto alla quale, considerata l'attività svolta, si applicano i minimi tabellari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 17/2023 emesso dal Tribunale di Aosta nei confronti di
; Parte_1
2. Respinge la domanda di condanna proposta da Controparte_1
;
[...] CP_1
3. Condanna al Controparte_1 pagamento in favore di delle spese di lite che liquida in € Parte_1
4.237,00 per compensi, oltre € 118,50 per contributo unificato, oltre iva e cpa come per legge.
Così deciso in Aosta, 20/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 235/2023 promossa da:
(C.F. ), elett.te dom.to in VIA Parte_1 C.F._1
TORINO, 7 AOSTA, presso lo studio dell'avv. CAVERI SILVIA, che la rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
elett.te dom.to in VIA ALDO BARBARO, 15 - TORINO, presso lo studio dell'avv. FLORIO
FABRIZIO, che la rappresenta e difende con l'avv. CHIOLO SIMONA in modo anche disgiunto tra loro, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in data 12/05/2025 Parte_1
a così precisato le conclusioni:
[...]
“Voglia il Tribunale Ill.mo in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione attiva di
e conseguentemente revocare il D.I. ingiuntivo opposto, n. 17/2023 del Parte_2
Tribunale di Aosta emesso in data 18/01/2023 nei confronti della IG.ra Parte_1
.
[...]
In subordine dichiarare la nullità del contratto del 3/04/2001 e conseguentemente revocare il
D.I. ingiuntivo opposto, n. 17/2023 del Tribunale di Aosta emesso in data 18/01/2023 nei confronti della IG.ra . Parte_1
In subordine dichiarare la nullità della clausola 17 del contratto del 3/04/2001 ed atteso il mancato rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c. revocare il D.I. ingiuntivo opposto, n.
1 17/2023 del Tribunale di Aosta emesso in data 18/01/2023 nei confronti della IG.ra
[...]
. Parte_1
In subordine dichiarare prescritto il credito vantato dalla società opposta ed in ogni caso revocare il D.I. ingiuntivo opposto, n. 17/2023 del Tribunale di Aosta emesso in data
18/01/2023 nei confronti della IG.ra . Parte_1
In subordine determinare il corretto importo eventualmente ritenuto dovuto.
Col favore delle spese”.
Con note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in data 12/05/2025
[...]
ha così precisato le conclusioni: Controparte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le più opportune declaratorie e provvidenze, nel merito
- Respingersi la proposta opposizione e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo del
Tribunale di Aosta n. 17/2023. in subordine, nel merito
- Accertato che il decreto ingiuntivo del Tribunale di Aosta n.17/2023 è divenuto definitivo nei confronti di , dichiarare tenuti e condannare e Parte_3 Parte_3 [...]
a pagare in solido tra loro alla la somma di € 19.732,95 Parte_1 Parte_2 in punto capitale, oltre interessi di mora nella misura di 10 punti percentuali in più del “Tasso di intervento”
(ex TUS) sulla sorte capitale di € 10.478,13 – e comunque entro i limiti di cui alla L. CP_2
n.108/1996 e s.m.i. – dal 13/01/22 fino all'effettivo soddisfo. in ogni caso
- Con vittoria delle spese ed onorari di giudizio, oltre rimb. forf., cpa e iva di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 17/2023 emesso nei suoi confronti e nei confronti di dal Parte_3
Tribunale di Aosta in data 18/01/2023 in favore di Controparte_1
(di seguito: ) per l'importo di €
[...] Parte_2
19.732,95 a titolo di credito derivante dal contratto di finanziamento stipulato da Parte_3 per l'acquisto di un'autovettura, rispetto al quale l'opponente era obbligata in solido.
[...]
L'opposizione era fondata sui seguenti motivi: i) carenza di titolarità attiva della società opposta non essendo state validamente notificate a le dedotte cessioni del credito Parte_1
2 effettuate da a da questa a e CP_3 CP_4 Parte_4 da quest'ultima a;
ii) nullità del contratto di finanziamento per violazione Parte_2 dell'obbligo della forma scritta ex art. 117 TUB, mancando la sottoscrizione della banca, nonché l'illeggibilità del contratto medesimo;
iii) decadenza dell'opposta ai sensi dell'art 1957
c.c. in quanto il preteso creditore non ha coltivato idonee istanze giudiziarie a tutela del proprio credito nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione assunta da;
iv) nullità ai sensi dell'art. 33, c. 2, let. t, Cod. cons. della Parte_3 disposizione prevista all'art. 17 del contratto in forza della quale “il fideiussore dispensa la
Banca dall'agire verso il cliente inadempiente nel termine di cui all'art. 1957 c.c.”; v) prescrizione del credito addotto da vi) carenza di prova del credito, stante Parte_2
l'inidoneità della certificazione ai sensi dell'art. 50 D.Lgs 385/1993 prodotta da
[...]
in cui risulta un estratto conto sintetico incomprensibile e da cui non è possibile Pt_2
evincere quali siano le operazioni compiute da . Parte_3
In data 19/05/2025 si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione di Pt_2 CP_1
controparte, evidenziando, in particolare, di avere depositato le raccomandate relative alla comunicazione delle cessioni in blocco (docc. 5, 6, 7), documenti rilevanti anche ai fini dell'interruzione della prescrizione nei confronti di tutti i condebitori, nonché la presenza della sottoscrizione della funzionaria all'interno del riquadro “Spazio riservato alla banca” al centro della prima pagina del contratto di finanziamento. Quanto alla posizione di
[...]
, l'opposta sosteneva l'inapplicabilità dell'art. 1957 c.c., in quanto “non Parte_1
si è in presenza di una fideiussione, ma di una obbligazione solidale, laddove i due soggetti sottoscrittori del contratto si obbligano alle medesime prestazioni, come conferma la lettera del negozio stesso, che vede entrambi sottoscrivere le medesime sezioni regolanti le obbligazioni assunte indistintamente da richiedente e coobbligato/garante”.
All'udienza del 20/06/2023 il giudice, rilevato il mancato esperimento della mediazione ex art. 5 D.Lgs. n. 28/2010, assegnava termine per l'instaurazione della stessa e fissava l'udienza del
12/12/2023 per la verifica dell'esito del suddetto procedimento.
All'esito di tale udienza il G.O.P. dott. Ettore Beretta, a tal fine delegato in data 26/10/2023, assegnava alle parti i termini ex art. 183, c., 6 c.p.c. rimettendo il fascicolo al giudice assegnatario. Il fascicolo è stato poi assegnato a questo Giudice a seguito della presa di funzioni presso l'intestato Tribunale, avvenuta in data 22.01.2024 ai sensi del D.M. del 22.01.2024.
All'udienza del 03/09/2024 la causa era ritenuta matura per la decisione e, precisate le conclusioni, con provvedimento del 13/05/2025 veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In applicazione del principio della ragione più liquida va esaminata l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. sollevata da parte opponente.
2. A tal fine va preliminarmente evidenziato che all'obbligazione assunta da
[...]
si applica la disciplina prevista in tema di fideiussione. Parte_1
Si evince dallo stesso contratto di finanziamento che l'opponente ha sottoscritto il relativo regolamento in veste di “coobbligato/garante”, mentre è il “richiedente” del Parte_3 finanziamento. Si osserva infatti che il riquadro “coobbligato/garante” e il riquadro “dati personali del richiedente” riportano rispettivamente i dati di Parte_1
e di e che negli spazi riservati alla “firma del coobbligato/garante” e alla Parte_3
“firma del richiedente” vi sono le sottoscrizioni rispettivamente di Parte_1
e di .
[...] Parte_3
Già sotto il profilo dell'interpretazione letterale del testo contrattuale emerge pertanto la funzione di garanzia della obbligazione contratta dall'opponente rispetto all'obbligazione principale, non risultando che abbia assunto la veste di Parte_1 beneficiaria del finanziamento e, quindi, direttamente tenuta all'adempimento.
Siffatta interpretazione trova poi riscontro da un punto di vista sistematico nel rinvio del contratto alla disciplina della fideiussione, laddove all'art. 17 “Garante” prevede che “Con la sottoscrizione della presente richiesta, il terzo garante dichiara di costituirsi fideiussore del
Cliente per il puntuale adempimento delle obbligazioni tutte nascenti dal Contratto” e richiama l'art. 1957 c.c., sia pure per introdurre una clausola in deroga alla decadenza.
Dall'esame del contratto non può pertanto trarsi la deduzione che nell'intenzione del predisponente il regime applicabile al “coobbligato/garante” sia quello esclusivamente di coobbligato e non piuttosto a titolo di garanzia, per l'ipotesi di inadempimento del debitore principale, visto che, anche senza considerare che l'addebito dei ratei è avvenuto sul c/c intestato a , è lo stesso contratto che rinvia alla disciplina della fideiussione. Parte_3
Né porta a diversa conclusione quanto dedotto da parte opposta, laddove evidenzia che nel contratto per cui è causa e , rispettivamente, in Parte_3 Parte_1 qualità di “richiedente” e di “coobbligato/garante”, dichiarano […]: << Il sottoscritto e gli eventuali coobbligati/garanti dà/danno atto di aver ricevuto, contestualmente alla sottoscrizione, una copia integralmente compilata di questo modulo di richiesta di finanziamento, dichiara/no inoltre che avendo presa visione delle condizioni generali di finanziamento riportate a tergo del presente contratto, le accettano integralmente;
si obbliga/no a rimborsare il finanziamento per capitale e interessi in rate mensili come
4 specificato nel presente contratto. In caso di conclusione positiva dell'istruttoria il/i sottoscritto/i afferma/no assumendone piena responsabilità che quanto sopra dichiarato allo scopo di ottenere dalla il prestito richiesto, risponde al vero e che la Parte_5 presente domanda è stata da lui/loro sottoscritta>>” (p. 8 della comparsa di costituzione di parte opposta); trattatasi di disposizione contrattuale che conferma la distinta e diversa posizione di “richiedente” e di “coobbligato/garante” in capo rispettivamente a Parte_3
e a e va interpretata, anche tenuto conto del
[...] Parte_1 disposto di cui all'art. 1370 c.c., nel senso che il “coobbligato/garante” si assume l'obbligo di
“rimborsare il finanziamento” come previsto nel contratto e, quindi, in qualità di fideiussore, non già nel ruolo esclusivamente di coobbligato.
Inoltre si evidenzia che la giurisprudenza citata da parte opposta non è rilevante ai fini della presente decisione, in quanto, anche a prescindere da altre considerazioni, riguarda ipotesi di sottoscrizione come “coobbligato” (in tal senso Tribunale di Reggio Calabria, 26/10/2022, n.
1201; Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 06/10/2020, n. 2301; Tribunale di Catania n.
29/04/2024, n. 2113) e, quindi, fattispecie diverse dal caso de quo in cui la sottoscrizione di
è stata apposta in veste di “coobbligato/garante” in un Parte_1 contratto che reca una disciplina specifica della garanzia.
Ancora si osserva che non porta a diversa conclusione la cambiale prodotta al doc. 15 di parte opposta, in quanto detto documento di per sé non è idoneo a superare le risultanze del contratto come sopra evidenziate, tenuto anche conto che ai sensi dell'art. 1944 c.c. il fideiussore è un obbligato in solido.
3. La qualificazione giuridica di fideiussore comporta l'applicazione al caso di specie della disciplina prevista dall'art. 1957 c.c. e, quindi, l'esame dell'eccezione di nullità della clausola derogatoria prevista all'art. 17 del contratto in atti.
L'eccezione di parte opponente è fondata per le seguenti considerazioni.
Va osservato infatti che la clausola in deroga all'art. 1957 c.c. è vessatoria nei confronti del consumatore e, nel caso di specie, riveste tale qualifica, Parte_1 avendo assunto l'obbligazione fideiussoria in favore del padre per l'acquisto Parte_3 di un'autovettura agendo per scopi estranei all'attività imprenditoriale, circostanza tra l'altro non contestata da parte opposta.
Tale clausola si presume infatti vessatoria ai sensi dell'art. 33, c. 2, let. t), cod. cons., essendo limitativa della facoltà del consumatore di opporre al creditore l'eccezione di intervenuta estinzione dell'obbligazione fideiussoria, determina a carico del consumatore un IGnificativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, con la conseguenza che deve
5 necessariamente essere oggetto di trattativa individuale ex art. 34 del cod. cons., non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c. (cfr. Cass. civ. sez.
III - 28/09/2023, n. 27558; Tribunale Lecco, sez. I, 30/09/2024, n. 627).
Infatti il comma 5 dell'art. 34 cod. cons. precisa che, nel caso di contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposte, abbiano costituito oggetto di specifica trattativa con il consumatore.
Pertanto, la prova della specifica sottoscrizione non è prova del negoziato individuale (cfr. in tal senso anche, in motivazione, Cass. civ., sez. 6-3, 28.4.2020 n. 8268), il quale richiede un quid pluris, anche in termini di presenza attiva e consapevole del consumatore, che nel caso di specie non è in alcun modo dedotto né provato da parte opposta.
In mancanza di una contrattazione individuale, la clausola è nulla ai sensi dell'art. 36 cod. cons., in quanto vessatoria, avendo appunto l'effetto di togliere al “coobbligato/garante” la facoltà di eccepire la decadenza ex art. 1957 c.c. nel caso in cui il creditore non abbia proposto domanda giudiziale nei confronti del debitore principale o non l'abbia diligentemente coltivata entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
4. Ciò posto, va altresì evidenziato che l'estinzione della fideiussione prevista dall'art. 1957 c.c. è collegata al fatto oggettivo della mancata attivazione da parte del creditore e non costituisce idonea “istanza” ex art. 1957 c.c., la notifica di un atto stragiudiziale (cfr. Cass. civ., sez. 2, 29/01/2016, n. 1724).
Ebbene, nel caso in esame il contratto di credito al consumo stipulato il 03/04/2001 prevedeva un piano di rimborso da concludersi nel 2006; il ricorso per decreto ingiuntivo risale, invece, al
2023.
Non è contestato specificamente che nessuna iniziativa giudiziale è stata tempestivamente promossa contro il debitore principale.
Parte opposta è quindi decaduta da ogni diritto verso il fideiussore.
L'opposizione proposta nel presente giudizio va pertanto accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo limitatamente alla posizione di . Parte_1
5. L'accoglimento dell'opposizione per i motivi di cui sopra rende superfluo l'esame di tutte le altre questioni e comporta l'infondatezza della domanda proposta da parte opposta avente ad oggetto la condanna di (nulla si dispone circa la Parte_1 posizione di essendo soggetto che non è parte in causa). Parte_3
6 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto va condannata Parte_2 al pagamento delle stesse, nella misura liquidata in dispositivo in conformità dei valori medi di liquidazione previsti dal DM 55/14 e ss.mm. per lo scaglione di riferimento (da € 5.201 a €
26.000), applicati i medi tabellari, ad eccezione che per la fase istruttoria, rispetto alla quale, considerata l'attività svolta, si applicano i minimi tabellari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 17/2023 emesso dal Tribunale di Aosta nei confronti di
; Parte_1
2. Respinge la domanda di condanna proposta da Controparte_1
;
[...] CP_1
3. Condanna al Controparte_1 pagamento in favore di delle spese di lite che liquida in € Parte_1
4.237,00 per compensi, oltre € 118,50 per contributo unificato, oltre iva e cpa come per legge.
Così deciso in Aosta, 20/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca
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