Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 05/01/2026, n. 91
TAR
Ordinanza cautelare 8 settembre 2023
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Ordinanza cautelare 8 marzo 2024
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TAR
Sentenza 8 ottobre 2024
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CS
Ordinanza cautelare 24 gennaio 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Estraneità del sito proposto al Regolamento comunale

    Il Consiglio di Stato conferma l'illegittimità del diniego, ritenendo che il Regolamento comunale, così come applicato, integri un divieto generalizzato di installazione al di fuori dei siti individuati, in contrasto con la normativa e la giurisprudenza in materia di infrastrutture di reti di comunicazione. La Sezione ha già pronunciato in senso sfavorevole alla legittimità del Regolamento del Comune di Porto Tolle in un precedente giudizio.

  • Rigettato
    Infondatezza delle censure del Comune sull'appello incidentale

    Il Consiglio di Stato respinge la tesi dell'operatore, ritenendo che il meccanismo del silenzio assenso non sia applicabile alla fase procedimentale successiva al 'remand' del TAR, poiché l'ordine istruttorio del giudice non equivale a una nuova istanza di autorizzazione e l'ambito del riesame era limitato a specifici profili.

  • Rigettato
    Formazione del silenzio assenso a seguito del 'remand' del TAR

    Il Consiglio di Stato respinge la domanda di accertamento dell'avvenuta formazione del silenzio assenso, ritenendo che il meccanismo speciale di cui all'art. 44, comma 10, del CCE non sia applicabile alla fase procedimentale successiva al 'remand' disposto dal TAR, poiché tale ordine istruttorio non equivale a una nuova istanza di autorizzazione e il riesame era limitato a specifici profili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 05/01/2026, n. 91
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 91
    Data del deposito : 5 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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