Ordinanza cautelare 8 settembre 2023
Ordinanza cautelare 8 marzo 2024
Sentenza 8 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 24 gennaio 2025
Rigetto
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 05/01/2026, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00091/2026REG.PROV.COLL.
N. 09571/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9571 del 2024, proposto da
Comune di Porto Tolle, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato Francesco Carricato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ND Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n. 02351/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ND Tre S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il Cons. RC OP e uditi per le parti gli Avvocati presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso iscritto al n. 802/2023 R.R. ND Tre S.p.A. (di seguito ND) agiva dinanzi al Tar per il Veneto per l’annullamento dei provvedimenti in virtù dei quali il Comune di Porto Tolle (di seguito Comune) negava l’autorizzazione alla realizzazione di un impianto di telefonia mobile in località Pila, richiesta il 3 marzo 2022 (realizzazione inserita nel Piano di sviluppo della propria rete presentato dall’operatore all’amministrazione comunale a seguito di richiesta della stessa del 19 ottobre 2021).
In particolare costituivano oggetto di contestazione:
- la nota del Comune del 7 maggio 2023 con la quale veniva disposta l’archiviazione dell’istanza di autorizzazione ex artt. 43 e 44 del D. Lgs. n. 259/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 207/2021 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche, di seguito CCE)
- il presupposto preavviso di diniego adottato con nota dirigenziale n. 4900 del 18 marzo 2022»;
- « per quanto di interesse », il Piano territoriale per l’installazione di stazioni radio base per telefonia mobile e assimilabili (di seguito Regolamento) approvato con delibera del Consiglio comunale n. 47 del 31 luglio 2019.
Contestualmente veniva avanzata domanda di accertamento dell’avvenuta formazione del titolo abilitativo per silentium per decorso del termine computato dalla data di presentazione dell’istanza.
Con successivi motivi aggiunti ND impugnava la conferma del diniego disposta dal Comune con provvedimento del 13 dicembre 2023 adottato a seguito del riesame disposto dal Tar con ordinanza n. 434 dell’8 settembre 2023.
Il Tar, con sentenza n. 2351 dell’8 ottobre 2024, respinte le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa comunale, accoglieva il gravame (nei limiti che saranno di seguito esposti) ritenendo, in estrema sintesi, che l’estraneità della localizzazione proposta dall’operatore ai siti individuati dagli strumenti di pianificazione comunale integrasse un illegittimo divieto generalizzato di installazione.
Il Comune, con appello depositato il 20 dicembre 2024, impugnava la sentenza di primo grado, con contestuale istanza di sospensione, formulando i seguenti capi d’impugnazione:
« A) Sull’erroneità della sentenza.
Violazione dell’art. 8 l. n. 36/2001; omessa considerazione e valutazione di circostanze di fatto rilevanti ai fini del decidere »;
« B) QUANTO AL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI
1) Improcedibilità del ricorso per motivi aggiunti per difetto di lesività e del carattere provvedimentale della Nota del Responsabile del III Settore del Comune di Porto Tolle prot. n. 22390 del 13.12.2023, in quanto atto meramente confermativo.
2) Infondatezza/inammissibilità del primo motivo di ricorso per motivi aggiunti.
3) Infondatezza/inammissibilità del secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti.
4) Infondatezza/inammissibilità del terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti »;
« C) QUANTO AL RICORSO INTRODUTTIVO
1) Infondatezza del secondo motivo di ricorso ».
Con atto depositato il 30 dicembre 2024, ND si costituiva in giudizio proponendo ricorso incidentale, con contestuale istanza cautelare, con il quale deduceva « ERROR IN IUDICANDO – MANCATO RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE DEL TITOLO AUTORIZZATORIO PER SILENZIO-ASSENSO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 44 DEL D.LGS. N.259/2003 » sostenendo che il silenzio assenso si sarebbe in ogni caso perfezionato a seguito dell’inerzia serbata dall’amministrazione successivamente al remand cautelare dalla cui pubblicazione decorrerebbe nuovamente il termine ex art. 44, comma 4, del CCE.
Contestualmente:
- eccepiva l’inammissibilità dell’appello ex art. 101 c.p.a. in quanto meramente ripetitivo delle difese svolte in primo grado, omettendo la formulazione di specifiche critiche alla sentenza impugnata;
- confutava quindi le avverse censure controdeducendo:
I. « Sull’unico motivo di ricorso in appello » sostenendo che la disciplina regolamentare applicata integrerebbe, come riconosciuto dal Tar, un divieto generalizzato di installazione e che le localizzazioni alternative proposte dall’amministrazione non fossero fruibili poiché economicamente fuori mercato quanto a canone e oneri assicurativi imposti e non equipollenti in termini di copertura;
II. « Sul motivo b) – quanto al ricorso per motivi aggiunti » ( sub articolato in 4 punti: III.1 – III.4) affermando il carattere provvedimentale del riesame disposto dal Tar (con conseguente operatività del meccanismo del silenzio assenso) e la natura non meramente preferenziale dei criteri di localizzazione individuati dall’amministrazione;
III. « Sul motivo c) – infondatezza del secondo motivo del ricorso introduttivo » rilevando come in separato giudizio le medesime norme regolamentari assunte a presupposte del diniego venissero annullate con sentenza del Tar confermata in appello;
IV. « Sulla infondatezza della istanza di concessione di misure cautelari ex art. 98 c.p.a. formulata dal Comune ».
In data 20 gennaio 2025 il Comune depositava memoria in vista della discussione dell’istanza cautelare.
All’esito della camera di consiglio del 23 gennaio 2025, con ordinanza n. 374/2025, venivano respinte entrambe le istanze cautelari rilevando:
- « che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, per giurisprudenza costante, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del d.P.R. n. 380/2001 e ciò comporta che risultino di norma “compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale, poiché dall’articolo 86, comma 3, del d.lgs. n. 259/1993 si desume il principio della necessaria capillarità della localizzazione degli impianti relativi ad infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3891 del 2017)” (Cons. Stato, Sez. VI, 6 febbraio 2024, n. 1200) »;
- « che, come la Sezione ha già avuto modo di affermare, “il legislatore statale, nell’inserire le infrastrutture per le reti di comunicazione fra le opere di urbanizzazione primaria, ha espresso un principio fondamentale della normativa urbanistica, a fronte del quale la potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'articolo 8, comma 6 della legge 22 febbraio 1981, n. 36, non può svolgersi nel senso di un divieto generalizzato di installazione in aree urbanistiche predefinite, al di là della loro ubicazione o connotazione o di concrete (e, come tali, differenziate) esigenze di armonioso governo del territorio” (Cons. Stato, 11 gennaio 2021, n. 374; nei medesimi termini, in tempi più recenti, Cons. Stato, Sez. VI, 31 marzo 2023, n. 3348) »;
- « che la posizione assunta dal Comune, nella misura in cui vincola l’installazione dell’impianto in determinati e limitati siti, pare rivestire il carattere di un inammissibile divieto generalizzato nei suesposti termini »;
- « che la questione riferita alla pretesa formazione del silenzio assenso nei termini invocati dall’appellante incidentale non potrà che essere definita in sede di merito ».
Entrambe le parti depositavano memoria ex art. 73 c.p.a. il 10 novembre 2025 insistendo per l’accoglimento delle già rassegnate conclusioni, replicando alle avverse difese con depositi del 20 novembre 2025.
All’esito della pubblica udienza dell’11 dicembre 2025, la causa veniva decisa.
In primo grado l’operatore, odierno appellato-appellante incidentale, contestava l’archiviazione della propria istanza di autorizzazione alla realizzazione di un impianto di telefonia cellulare in area privata (inserita, come anticipato, nel proprio Piano di sviluppo della rete del 3 novembre 2021) disposta, e successivamente confermata in sede di riesame, dal Comune in ragione della mancata ricomprensione del sito individuato nel Regolamento nonostante gli atti di assenso espressi dall’ARPAV – Veneto; dall’Ente Parco Regionale del Veneto Delta del Po; dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Verona; dallo stesso Comune che rilasciava l’autorizzazione paesaggistica e il positivo esito della V.IN.C.A..
Il Tar definiva il giudizio affermando:
- « l’improcedibilità delle censure di cui al primo motivo di ricorso » con il quale era dedotta l’omessa considerazione delle osservazioni formulate in esito al preavviso di diniego;
- l’infondatezza del quarto motivo aggiunto, ritenendo non perfezionato alcun « titolo tacito di autorizzazione invocato dalla ricorrente » a seguito dell’impartito ordine istruttorio;
- il fondamento dell’impugnativa nella parte in cui gli atti censurati fanno applicazione dell’art. 6 comma 1, 7 comma 1 e 8 del Regolamento.
Con particolare riferimento a tale ultimo profilo, il Tar evidenziava:
che il Comune, pur riconoscendo alle previsioni regolamentari in tema di localizzazione il carattere di criteri preferenziali, vietava l’installazione al di fuori dei siti in detta sede individuati;
che le medesime disposizioni erano già state annullate con sentenza n. 460/2024, confermata dalla Sezione con decisione n. 563 del 24 gennaio 2025;
che « l’effetto caducatorio delle previsioni regolamentari scaturito dalla citata pronuncia di questo Tribunale non può che estendersi anche alla fattispecie in esame, determinando per conseguenza l’annullamento dei provvedimenti impugnati che di esso fanno applicazione ».
L’appellante censura la decisione del Tar, ritenuta essere « una tralaticia riproposizione » di un consolidato orientamento giurisprudenziale, nella parte in cui (capo A) omette di considerare le specificità del caso concreto indicate:
- nell’esecuzione di una approfondita istruttoria affidata ad una società terza (Polab S.r.l. cui veniva affidata l’elaborazione di « un progetto di localizzazione per l'installazione di nuove Stazioni Radio Base (SRB), privilegiando i siti di proprietà Comunale, a completamento dei piani di copertura del territorio richiesti dagli enti gestori », v. capo 2 della Relazione Tecnica) le cui risultanze venivano acquisite al procedimento e valutate;
- nell’offerta di localizzazioni alternative;
- nella mancata prova da parte dell’operatore circa l’inidoneità delle localizzazioni consentite dal Regolamento.
Inquadrata nei suesposti termini l’odierna controversia, con priorità sullo scrutinio di merito deve procedersi ad una sintetica ricognizione dei contenuti dei provvedimenti impugnati in primo grado e della disciplina regolamentare della quale costituiscono applicazione.
Il Regolamento comunale approvato con delibera consiliare n. 47 del 31 luglio 2019 « adottato, ai sensi della “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” 22 febbraio 2001, n. 36, del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazione Elettroniche) e ss.ii. e mm., del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 », come precisato dall’art. 1, comma 2, « detta la disciplina, le procedure finalizzate alla localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti per la telefonia mobile … ».
I « criteri per la localizzazione degli impianti » sono stabiliti all’art. 6 che al comma 1 dispone che « l’Amministrazione Comunale individua le aree idonee ad ospitare gli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione … l’installazione degli impianti è consentita nei siti individuati nella tavola grafica “Mappa delle Localizzazioni” » che, ai sensi del successivo comma 5, « può essere aggiornata a seguito della valutazione dei programmi di sviluppo delle reti presentati annualmente dai gestori ».
Il comma 3 prevede che « gli impianti vengono, preferibilmente, previsti su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà comunale »
Ai sensi dell’art. 7, comma 1, « è fatto divieto installare impianti al di fuori delle aree o siti puntuali previsti ed indicati nella Cartografia tecnica approvata ».
In sede di preavviso di diniego (nota del 18 marzo 2022) l’amministrazione individuava il motivo ostativo al rilascio del titolo abilitativo nella circostanza che « l’area individuata al fine dell’installazione dell’impianto in oggetto non rientra tra le localizzazioni previste dal Piano territoriale per l’installazione di Stazioni Radio Base per telefonia mobile e assimilabili, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 31.07.2019 ».
La successiva « Comunicazione di diniego ed archiviazione pratica » interveniva con nota del 5 maggio 2023 mediante mero richiamo ai contenuti del preavviso di diniego.
In sede di riesame, con atto del 13 dicembre 2023 l’amministrazione perveniva alla conclusione di « confermare in questa sede il diniego alla realizzazione dell’impianto così come proposto da WIND TRE spa » sul rilievo:
- che « la recente giurisprudenza costituzionale ed amministrativa conforta ed avvalora la piena legittimità e validità dello strumento normativo di cui si è munita la scrivente Amministrazione comunale, affermando chiaramente, alla stregua dei principi enucleati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 331 del 2003, che “in definitiva, alle Regioni ed ai Comuni è consentito, nell’ambito delle rispettive competenze, individuare “criteri” per la localizzazione degli impianti di comunicazione – individuando cioè le aree del territorio dove meglio è possibile contemperare gli interessi di ‘salute, paesaggio, ambiente e diritti di comunicazione’ – mentre non è consentito prescrivere esclusivamente “limitazioni” alla localizzazione degli impianti (soprattutto se consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei) che rendano di fatto impossibile una copertura soddisfacente sei servizi di comunicazioni.” (Consiglio di Stato, Sez. VI; sent. n. 8259/22 del 26.9.2022) »;
- che, come già affermato dal Tar per il Veneto con sentenza n. 1243 del 19 ottobre 21, confermata in appello con decisione n. 10318 del 23 novembre 2022, « tale disciplina non può ritenersi in contrasto con l’art. 8, comma 6, della L. 36/2001 e con i principi giurisprudenziali espressi in materia, considerato che le aree individuate per l’installazione degli impianti sono state previste solo come “preferenziali” e non invece come “esclusive”, con salvaguardia, quindi, del principio secondo cui va comunque consentita una localizzazione alternativa qualora ciò sia necessario al fine di non creare difficoltà di funzionamento del servizio (cfr. in tal senso Cons. di Stato, sent. n. 213 del 2021, con la giurisprudenza ivi citata; cfr. anche Cons. di Stato, sent. n. 4046 del 2020 »;
- che sarebbe evidente come, contrariamente a quanto affermato dall’operatore in sede di osservazioni ex art. 10 bis , « il Regolamento del Comune di Porto Tolle è assolutamente legittimo e non viola alcuna norma primaria, in primo luogo perché frutto di un’accurata istruttoria tecnica, e secondariamente perché i criteri per l’individuazione della localizzazione degli impianti sono dettati in via preferenziale, seguendo un ordine di priorità ben preciso, logico e razionale ».
Segue lo sviluppo delle doglianze comunali articolate in due partizioni dedicate (capo B) al « ricorso per motivi aggiunti » e (capo C) al « ricorso introduttivo »: ordine in base al quale si procederà allo scrutinio.
Con il primo motivo, (capo B) il Comune deduce la « improcedibilità » del ricorso per motivi aggiunti proposto in primo grado per difetto di lesività della nota del 13 dicembre 2023 adottata all’esito del riesame disposto dal Tar cui difetterebbero lo spessore provvedimentale e la conseguente lesività.
La censura è infondata.
Come ripetutamente affermato in giurisprudenza con posizione ormai consolidata, ricorre la figura dell’atto meramente confermativo quando l’amministrazione valuti l’insussistenza dei presupposti per la riapertura di un procedimento conclusosi con una precedente determinazione e si limiti a ribadire il precedente esito in assenza di una nuova ponderazione degli interessi coinvolti in coerenza con lo schema tipico dei cc.dd. provvedimenti di secondo grado (fra le tante Cons. Stato, V, 22 giugno 2018, n. 3867).
In tali ipotesi si è in presenza di un sostanziale diniego di autotutela espressione di lata discrezionalità amministrativa (Cons. Stato, IV, 3 giugno 2021, n. 4237) insuscettibile di autonoma impugnazione in quanto privo di un carattere autonomamente lesivo (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 28 maggio 2025, n. 4635).
Al contrario, l’atto di conferma in senso proprio si configura in presenza di un riesercizio del potere caratterizzato da una nuova istruttoria e una rinnovata ponderazione degli interessi coinvolti poiché, come ribadito dalla più recente giurisprudenza, « in questo caso, vi è una rivalutazione amministrativa degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che è in grado, come tale, di dare vita a un provvedimento diverso dal precedente, che è pertanto suscettibile di autonoma impugnazione. In altre parole, per aversi un atto di conferma in senso proprio, idoneo, come tale, a dare vita a un provvedimento diverso dal precedente e quindi suscettibile di autonoma impugnazione, è necessario che da esso possa trarsi, esplicitamente o implicitamente, l'avvenuto riesame della situazione che aveva condotto al primo provvedimento, mediante l'esperimento di ulteriori adempimenti istruttori » (Cons. Stato, Sez. II, 18 luglio 2025, n. 6330).
A tale ultima qualificazione deve ricondursi l’atto adottato dall’amministrazione a seguito del disposto riesame.
Nel caso di specie indatti, con ordinanza n. 434/2023 il Tar accoglieva l’istanza cautelare formulata dall’operatore « ai fini di un riesame dell’istanza della ricorrente, per l’effetto ordinando al Comune di Porto Tolle di pronunciarsi sia in merito alle osservazioni al preavviso di diniego trasmesse dalla ND Tre s.p.a. al Comune in data 31.3.2022, e sia sulla fattibilità del piano di sviluppo presentato dalla ricorrente in data 3.11.2021 e finalizzato all’aggiornamento della mappa delle localizzazioni allegata al contestato regolamento comunale ».
In altri termini, il Tar disponeva lo svolgimento di un supplemento istruttorio chiedendo all’amministrazione di pronunciarsi in ordine a specifici profili, sul presupposto che non fossero stati precedentemente affrontati.
La novità delle valutazioni richieste, richiedendo un riesercizio del potere discrezionale nella titolarità del Comune, esclude di per sé la natura meramente confermativa dell’atto successivamente adottato.
Conferma ulteriore del carattere non meramente confermativo del provvedimento in questione si ricava dalle stesse narrative del secondo motivo, che sarà di seguito scrutinato, ove l’amministrazione afferma che procedeva all’esame delle « osservazioni formulate » da ND « giungendo peraltro alle medesime conclusioni, seppure con diversa e più ampia motivazione » (pag. 9 dell’appello).
Con il secondo motivo il Comune deduce l’infondatezza/inammissibilità del primo motivo del ricorso per motivi aggiunti con il quale l’operatore deduceva la contraddittorietà e illogicità, nonché l’elusione dell’ordinanza cautelare ad opera del provvedimento di riesame.
Il motivo è infondato.
Quanto ai contenuti del provvedimento, il Comune, premesso che il Regolamento non vieterebbe l’installazione su siti diversi da quelli contemplati nella Mappa delle Localizzazioni, richiama gli esiti dell’istruttoria svolta da Polab S.r.l. (effettuata valutando anche il Piano di sviluppo della rete presentato dell’operatore) affermando che il provvedimento di riesame soddisferebbe gli oneri posti a carico dell’amministrazione dall’art. 10 bis della L. n. 24/1990 che non imporrebbe una analitica confutazione delle argomentazioni svolte dalla parte privata (cita la decisione della Sezione n. 10189/2022).
Con il terzo motivo, che può essere scrutinato congiuntamente stante la sostanziale omogeneità delle censure, il Comune deduce l’infondatezza/inammissibilità del secondo motivo aggiunto e contesta la sentenza nella parte in cui afferma che l’amministrazione avrebbe di fatti imposto un generalizzato divieto di installazione al di fuori delle aree preventivamente assentite.
A sostegno della censura richiama il provvedimento di riesame laddove precisa che il Regolamento non imporrebbe alcun divieto generalizzato ma si limiterebbe a dettare meri criteri preferenziali ed allega a sostegno delle proprie tesi che le disposizioni regolamentari sarebbero frutto di una approfondita istruttoria coerente con i principi affermati dalla Sezione con decisione n. 10318/2022, riportata per ampi stralci, nonché ispirate agli obiettivi di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e garantire il « corretto insediamento urbanistico e territoriale » degli impianti di telecomunicazione in coerenza con quanto stabilito dall’art. 8, comma 6, della L. n. 36/2001.
Le suesposte censure sono infondate.
In merito alle previsioni regolamentari invocate (come anticipato, già ritenute illegittime in separato giudizio) deve in primis rilevarsi un profilo di ambiguità delle stesse laddove al comma 3 dell’art. 6 il Regolamento dispone che « gli impianti vengono, preferibilmente, previsti su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà comunale » mentre ai sensi dell’art. 7, comma 1, « è fatto divieto installare impianti al di fuori delle aree o siti puntuali previsti ed indicati nella Cartografia tecnica approvata ».
In ogni caso, come già esposto in sede di scrutinio del precedente capo d’impugnazione, il provvedimento impugnato, operando sul piano motivazionale un mero rinvio al preavviso di diniego, assume quale presupposto del diniego l’estraneità della localizzazione proposta ai siti individuati dal Regolamento affermando in tal modo un sostanziale divieto di installazione che la giurisprudenza, già richiamata in sede cautelare, ritiene pacificamente illegittimo.
Il principio trova ulteriore conferma nella più recente giurisprudenza della Sezione che ha avuto modo di ribadire come « il legislatore statale, nell’inserire le infrastrutture per le reti di comunicazione fra le opere di urbanizzazione primaria, ha inteso esprimere un principio fondamentale della normativa urbanistica, a fronte del quale la potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'articolo 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001, non può svolgersi nel senso di un divieto generalizzato di installazione in aree urbanistiche predefinite, al di là della loro ubicazione o connotazione o di concrete (e, come tali, differenziate) esigenze di armonioso governo del territorio (v.: Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 dicembre 2025, n. 9903; Id., Sez. VI, 11 gennaio 2021, n. 374; Id., Sez. VI, 30 dicembre 2024, n. 10468) » (Cons. Stato, Sez. VI, 19 dicembre 2025, n. 10063).
Con il quarto motivo il Comune, a sostegno della legittimità del proprio diniego enfatizza l’accuratezza dell’istruttoria svolta da Polab nell’individuazione delle aree idonee all’installazione di impianti di telecomunicazioni che attesterebbe di per sé il miglior contemperamento delle « diverse esigenze in gioco » indicate nella « tutela della salute pubblica» e nella «capillare copertura del servizio del territorio ».
La censura viene integrata da un fugace richiamo alla possibilità, riconosciuta alle amministrazioni, di dotarsi di strumenti pianificatori, soggetti a periodiche implementazioni, che prevedano la « localizzazione degli impianti necessari, escludendo la restante parte del territorio, sino ad integrazione successiva del Piano medesimo » (cita Tar trentino alto Adige – Sezione Autonoma di Bolzano, 13 settembre 2016, n. 262).
La censura, a tacere della eccessiva sinteticità e genericità della formulazione che ne rende dubbia la stessa ammissibilità, è infondata e, nella parte in cui si afferma la legittimità di esclusioni riferite « alla restante parte del territorio » conferma semmai l’illegittimità della localizzazione prevista, nei suesposti termini, dal regolamento ponendosi in insanabile contrasto con i sopra richiamati principi giurisprudenziali.
La posizione del Comune non trova supporto nemmeno nella sentenza della Corte costituzionale sopra richiamata dalla stessa amministrazione (n. 331/2003) che, sebbene non disconosca la legittimità dell’adozione di strumenti pianificatori da parte degli enti territoriali che definiscano criteri che presiedano alla localizzazione degli impianti in vista del contemperamento degli interessi alla « salute, paesaggio, ambiente e diritti di comunicazione », non legittima « limitazioni » ingiustificate come invece deve ritenersi il generalizzato divieto in questione.
L’appello del Comune prosegue (capo C) con la confutazione delle censure oggetto del ricorso introduttivo.
Con il primo motivo il Comune censura la sentenza nella parte in cui, scrutinando il secondo motivo di ricorso, afferma che il Comune avrebbe imposto un divieto generalizzato di installazione ribadendo che il Regolamento sarebbe stato preceduto dalla già evocata approfondita istruttoria condotta da Polab.
La censura è infondata per le ragioni già esposte in sede di scrutinio dei precedenti capi di impugnazione, posto che il diniego, come più volte evidenziato, è fondato sulla sola estraneità del sito individuato dall’operatore alla localizzazione imposta dal Regolamento.
La Sezione inoltre, come anticipato, ha già avuto modo pronunciarsi circa la legittimità del Regolamento del Comune di Porto Tolle riconoscendo che le sopra richiamate disposizioni regolamentari vincolano gli operatori all’installazione in un numero limitato di siti non configurando in tal modo alcun criterio preferenziale, bensì un generalizzato divieto di installazione al di fuori dei siti individuati dall’amministrazione (Cons. Stato, Sez. VI, 24 gennaio 2025, n. 563).
L’appello proposto dal Comune è, per le suesposte ragioni, infondato con conseguente conferma dell’illegittimità del diniego opposto dal Comune alla realizzazione dell’opera in ragione della localizzazione dello stesso al di fuori delle aree individuate dalla disciplina regolamentare comunale.
Può ora procedersi allo scrutinio dell’appello incidentale con il quale l’operatore sostiene che anche a seguito di remand troverebbero applicazione i termini procedimentali propri della disciplina di settore (art. 44, comma 10, del CCE nel testo ratione temporis vigente) per la formazione del silenzio assenso (non ostandosi la mancata indizione della conferenza dei servizi) con conseguente tardività del provvedimento di riesame adottato dal Comune, intervenuto a provvedimento tacito già perfezionato.
ND deduce ulteriormente che il provvedimento di riesame non era preceduto dalla comunicazione di avvio del « procedimento per l’annullamento d’ufficio del titolo silenzioso », nelle more perfezionatosi.
Le suesposte censure sono infondate.
Ai sensi dell’art. 44, comma 10, del D. Lgs. n. 259/2003, nel testo vigente al momento della richiesta del titolo abilitativo, « le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali ».
La norma prefigura uno speciale meccanismo acceleratorio che consegue alla domanda presentata dell’operatore che, contrariamente a quanto sostenuto da ND, non può trovare applicazione nella fase procedimentale successiva al remand disposto dal Tar.
La tesi dell’appellante incidentale è implicitamente fondata su una sorta di equiparazione fra l’istanza di rilascio del titolo abilitativo e l’ordine istruttorio impartito dal giudice che, nella prospettazione di ND, riattiverebbe il meccanismo di formazione del titolo tacito ex art. 44, comma 10.
Tale prospettazione tuttavia non può essere condivisa.
In primis deve rilevarsi che, a tacere della specialità del meccanismo introdotto dalla norma che ne rende quanto meno dubbia l’estensione in via analogica a fattispecie diverse, il riaffermato diniego seguiva un approfondimento istruttorio limitato a specifici profili.
Come già evidenziato il Tar, con ordinanza n. 434 dell’8 settembre 2023, accoglieva l’istanza cautelare avanzata da ND « ai fini del riesame da compiersi, da parte del Comune di Porto Tolle, nei sensi di cui in motivazione» ordinando all’amministrazione «di pronunciarsi sia in merito alle osservazioni al preavviso di diniego trasmesse dalla ND Tre s.p.a. al Comune in data 31.3.2022, e sia sulla fattibilità del piano di sviluppo presentato dalla ricorrente in data 3.11.2021 e finalizzato all’aggiornamento della mappa delle localizzazioni allegata al contestato regolamento comunale ».
Il provvedimento adottato dal Tar pertanto, da un lato sospendeva l’efficacia del provvedimento impugnato senza incidere sulla sua esistenza; dall’altro perimetrava l’ambito di riesercizio del potere da parte dell’amministrazione.
La determinazione conclusiva, sebbene integrante come anticipato un nuovo provvedimento sorretto da inedita motivazione, scaturiva quindi da un apprezzamento discrezionale limitato a specifici profili che il Tar rilevava come non affrontati dall’amministrazione.
Le suesposte specificità impediscono una piena assimilazione fra i due segmenti procedimentali tale da imporre il loro assoggettamento alla medesima disciplina.
Per tale ragione non può essere accolta in questa sede la domanda di accertamento dell’avvenuta formazione del silenzio assenso a seguito del remand cautelare dovendo, il conseguimento del bene della vita invocato dall’appellante incidentale, essere ricondotto agli effetti conformativi della presente decisione.
Per quanto precede tanto l’appello principale quanto l’appello incidentale devono essere respinti.
La reciproca soccombenza determina la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto:
ripinge l’appello principale;
respinge l’appello incidentale;
compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CA ED, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
RC OP, Consigliere, Estensore
Roberta Ravasio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RC OP | CA ED |
IL SEGRETARIO