TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 27/11/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 644/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO Sezione civile Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai magistrati:
• Dott. Enrico Di Dedda (Presidente)
• Dott.ssa Claudia Carissimi (Giudice)
• Dott.ssa Rossella Casillo (Giudice relatore ed estensore) riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 644/2025; promossa da:
e (in atti generalizzati), entrambi rappresentati e difesi, Parte_1 Parte_2 dall'avv. Patrizia Schiavone;
(ricorrenti) e con: l'intervento del pubblico ministero ex lege; (interventore ex lege) Oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi;
Conclusioni: come da ricorso introduttivo;
FATTO E DIRITTO Con ricorso congiunto depositato in data 07/07/2025, gli odierni ricorrenti – premesso di essersi coniugati, con rito civile, in data 12 ottobre 1975, presso il Comune di Campobasso, con atto annotato nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Campobasso dell'anno 1975 al n. 194, parte I, serie A, ufficio 1 e che dall'unione erano nati i figli (oggi, tutti da tempo maggiorenni ed Per_ economicamente indipendenti) (01/11/1976), (20/10/1977) e (20/10/1977) – Per_1 Per_3 hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di pronunciare la separazione personale inter partes, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Designato il giudice relatore, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza comparizione personale delle parti (cui le stesse hanno espressamente rinunciato), previa trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
*** Il ricorso è meritevole di accoglimento. Ritiene, infatti, il Collegio che la domanda di separazione sia fondata e debba essere accolta, essendosi realizzato il presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, richiesto dall'art. 151, co. 1, c.c., così come desumibile dall'insanabile dissidio insorto fra i coniugi e dalla impossibilità di una riconciliazione, evincibile dagli stessi scritti depositati e, in particolare, dalla rinuncia alla comparizione personale nel presente giudizio. Le condizioni su cui le parti si sono accordate sono conformi alla legge e possono, quindi, essere recepite da questo Tribunale, in assenza, peraltro, di figli minori e/o economicamente indipendenti della coppia. Deve, quindi, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, da intendersi, qui, integralmente richiamate e trascritte. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, stante l'accordo dalle stesse raggiunto in ordine alle condizioni di separazione, in applicazione del principio espresso dall'art. 92, co. 3, c.p.c.
P.Q.M.
• Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
(in atti generalizzati), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del Parte_2 presente giudizio, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Campobasso, per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. D, del D.P.R. n. 396/2000 (atto annotato nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Campobasso dell'anno 1975 al n. 194, parte I, serie A, ufficio 1);
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente procedimento. Così deciso in Campobasso, data del deposito. Il giudice estensore Dott.ssa Rossella Casillo Il Presidente Dott. Enrico Di Dedda
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO Sezione civile Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai magistrati:
• Dott. Enrico Di Dedda (Presidente)
• Dott.ssa Claudia Carissimi (Giudice)
• Dott.ssa Rossella Casillo (Giudice relatore ed estensore) riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 644/2025; promossa da:
e (in atti generalizzati), entrambi rappresentati e difesi, Parte_1 Parte_2 dall'avv. Patrizia Schiavone;
(ricorrenti) e con: l'intervento del pubblico ministero ex lege; (interventore ex lege) Oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi;
Conclusioni: come da ricorso introduttivo;
FATTO E DIRITTO Con ricorso congiunto depositato in data 07/07/2025, gli odierni ricorrenti – premesso di essersi coniugati, con rito civile, in data 12 ottobre 1975, presso il Comune di Campobasso, con atto annotato nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Campobasso dell'anno 1975 al n. 194, parte I, serie A, ufficio 1 e che dall'unione erano nati i figli (oggi, tutti da tempo maggiorenni ed Per_ economicamente indipendenti) (01/11/1976), (20/10/1977) e (20/10/1977) – Per_1 Per_3 hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di pronunciare la separazione personale inter partes, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Designato il giudice relatore, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza comparizione personale delle parti (cui le stesse hanno espressamente rinunciato), previa trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
*** Il ricorso è meritevole di accoglimento. Ritiene, infatti, il Collegio che la domanda di separazione sia fondata e debba essere accolta, essendosi realizzato il presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, richiesto dall'art. 151, co. 1, c.c., così come desumibile dall'insanabile dissidio insorto fra i coniugi e dalla impossibilità di una riconciliazione, evincibile dagli stessi scritti depositati e, in particolare, dalla rinuncia alla comparizione personale nel presente giudizio. Le condizioni su cui le parti si sono accordate sono conformi alla legge e possono, quindi, essere recepite da questo Tribunale, in assenza, peraltro, di figli minori e/o economicamente indipendenti della coppia. Deve, quindi, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, da intendersi, qui, integralmente richiamate e trascritte. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, stante l'accordo dalle stesse raggiunto in ordine alle condizioni di separazione, in applicazione del principio espresso dall'art. 92, co. 3, c.p.c.
P.Q.M.
• Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
(in atti generalizzati), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del Parte_2 presente giudizio, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Campobasso, per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. D, del D.P.R. n. 396/2000 (atto annotato nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Campobasso dell'anno 1975 al n. 194, parte I, serie A, ufficio 1);
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente procedimento. Così deciso in Campobasso, data del deposito. Il giudice estensore Dott.ssa Rossella Casillo Il Presidente Dott. Enrico Di Dedda