Art. 6. Ipotesi di reato connesse alla fallace indicazione nell'uso del marchio 1. All' articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , dopo il comma 49-ter e' inserito il seguente:
«49-quater. Fatto salvo quanto disposto dal comma 49-ter e fatte salve le sanzioni di cui all' articolo 16, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 , la fallace indicazione nell'uso del marchio, di cui al comma 49-bis, e' punita, quando abbia per oggetto oli di oliva vergini, ai sensi dell' articolo 517 del codice penale ». Note all'art. 6:
Si riporta il testo dell' art. 4, comma 49, della L. 24 dicembre 2003 n. 350 , come modificato dalla presente legge.
"Art. 4. Finanziamento agli investimenti.
(Omissis).
49. L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed e' punita ai sensi dell' articolo 517 del codice penale .
Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «made in Italy» su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis.
Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci puo' essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci puo' essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura «made in Italy» .
49-bis. Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalita' tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui e' avvenuta la trasformazione sostanziale. Il contravventore e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000 .
49-ter. E' sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto o della merce di cui al comma 49-bis, salvo che le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura e spese del titolare o del licenziatario responsabile dell'illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore .
49-quater. Fatto salvo quanto disposto dal comma 49-ter e fatte salve le sanzioni di cui all' articolo 16, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 , la fallace indicazione nell'uso del marchio, di cui al comma 49-bis, e' punita, quando abbia per oggetto oli di oliva vergini, ai sensi dell' articolo 517 del codice penale .
49-quater. Le Camere di commercio industria artigianato ed agricoltura territorialmente competenti ricevono il rapporto di cui all' articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , ai fini dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative di cui al precedente comma 49-bis.".
«49-quater. Fatto salvo quanto disposto dal comma 49-ter e fatte salve le sanzioni di cui all' articolo 16, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 , la fallace indicazione nell'uso del marchio, di cui al comma 49-bis, e' punita, quando abbia per oggetto oli di oliva vergini, ai sensi dell' articolo 517 del codice penale ». Note all'art. 6:
Si riporta il testo dell' art. 4, comma 49, della L. 24 dicembre 2003 n. 350 , come modificato dalla presente legge.
"Art. 4. Finanziamento agli investimenti.
(Omissis).
49. L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed e' punita ai sensi dell' articolo 517 del codice penale .
Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «made in Italy» su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis.
Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci puo' essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci puo' essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura «made in Italy» .
49-bis. Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalita' tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui e' avvenuta la trasformazione sostanziale. Il contravventore e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000 .
49-ter. E' sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto o della merce di cui al comma 49-bis, salvo che le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura e spese del titolare o del licenziatario responsabile dell'illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore .
49-quater. Fatto salvo quanto disposto dal comma 49-ter e fatte salve le sanzioni di cui all' articolo 16, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 , la fallace indicazione nell'uso del marchio, di cui al comma 49-bis, e' punita, quando abbia per oggetto oli di oliva vergini, ai sensi dell' articolo 517 del codice penale .
49-quater. Le Camere di commercio industria artigianato ed agricoltura territorialmente competenti ricevono il rapporto di cui all' articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , ai fini dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative di cui al precedente comma 49-bis.".