Articolo 53 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3
Articolo 52Articolo 54
Versione
10 marzo 1948
Art. 53.
La Regione e' rappresentata nella elaborazione delle tariffe ferroviarie e della regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei che possano direttamente interessata.
Entrata in vigore il 10 marzo 1948
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