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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 10/06/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA
Sezione Civile
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 10 giugno 2025 alle ore 12:13 innanzi al giudice Valentina Del Rio, nell'udienza relativa al procedimento N.R.G. 604/2022
Sono comparsi
Per parte attrice l'Avv. Roberto Orlando in sostituzione dell'Avv. Mauro Piazza;
Per parte convenuta l'Avv. Giuseppe Picone
Ai fini del tirocinio formativo la dr.ssa Linda Bonafede;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale.
L'Avv. Orlando preliminarmente insiste nell'istanza di rimessione della causa sul ruolo. per come già motivato in atti;
conclude come in atti ed insiste nelle domande e conclusioni ivi formulate
L'Avv. Picone si oppone alla richiesta di rimessione della causa sul ruolo, si riporta a tutto quanto dedotto nella comparsa di costituzione nonché nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.pc depositata;
precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta e chiede il rigetto della domanda di controparte;
Al termine della discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio alle 12:16 per la redazione della sentenza e le parti dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura
Riaperto il verbale alle ore 15:35 il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
N.R.G. 604/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Unica
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Valentina Del Rio ha pronunciato ex art. 281 sexies la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 604/2022 promossa da:
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Palermo, Parte_1
Via G. Alessi n. 25, presso lo studio dell'avv. Mauro Piazza che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Sciacca, Via Dante n. 8 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Picone che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale: art.2051 -2043 c.c.
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da verbale allegato alla presente.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore esponeva che la sera del 21.5.2021, tra le 21:00
e le 22:00, mentre si trovava all'interno dei campi di calcetto della società cooperativa
[...]
siti a Sciacca, Via Marco Polo n.8, durante lo svolgimento di una partita di calcetto non CP_1
agonistica, rovinava violentemente sul manto erboso a causa di imperfezioni sparse sul prato di gioco alquanto vetusto;
a seguito della caduta, riportava lesioni fisiche diagnosticate presso il Presidio
Ospedaliero di Sciacca in “frattura scomposta e diastasata del terzo distale del perone destro con risalita e angolazione del frammento, lussazione tibiotarsica e diastasi della pinza articolare” e che successivamente la lesione veniva trattata chirurgicamente.
Rappresentava, altresì, di continuare ad accusare dolore con limitazione funzionale a carico della caviglia (c.d. sindrome algico-disfunzionale a carico della caviglia destra), complicata da sindrome di Sudek, oltre esiti cicatriziali.
Aggiungeva l'attore che, a causa dell'incidente occorso, residuavano postumi invalidanti pari al 15
% di I.P., I.T.T. pari a gg 40, I.T.P. di gg 30 al 50%, I.T.P. di gg 20 al 25% oltre spese mediche documentate pari ad euro 1.038,50.
Chiedeva, quindi, di: “- Ritenere e dichiarare la responsabilità di Controparte_1
in persona del leg. rapp.te pro tempore, per il sinistro occorso al sig. il 21/05/2021, Parte_1
in Sciacca, all'interno del campo di giuoco in Via Marco Polo n.8 della ai sensi CP_1
dell'art 2043 c.c., e specificamente ai sensi all'art. 2051 c.c.; - Condannare la convenuta al pagamento in favore dell'odierno attore, della somma di €. 63.854,50 che il Giudice, riterrà equo ed opportuno riconoscere, o in quell'altra somma maggiore o minore che verrà riconosciuta anche a seguito di espletanda c.t.u. medica che si chiede ammettere fin d'ora. - Rivalutare le somme liquidate, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo dal dì del fatto sino all'effettivo soddisfo;
- Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio comprensivi di IVA e CPA come per legge.”
Si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data
15.10.2022, la che eccepiva l'inesistenza della responsabilità per Controparte_1
danno da cose in custodia della convenuta cooperativa per essere dovuto il sinistro ad esclusiva colpa dell'attore, non ravvisandosi nel caso di specie i presupposti dell'insidia o trabocchetto;
contestava anche la quantificazione dei danni in quanto esagerata e sproporzionata, oltre che sfornita di prova.
La convenuta società concludeva, quindi, chiedendo: “Ritenere e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, che l'infortunio descritto nell'atto di citazione, ove realmente accaduto all'interno della struttura sportiva sita in Sciacca Via Marco Polo n. 8, è da scrivere a fatto e colpa esclusivi del Sig. , non sussitendo alcuna responsabilità a qualsivoglia titolo della Parte_1
Società Cooperativa convenuta, e per l'effetto: rigettare la domanda attrice perché infondata sia in fatto che in diritto, ovvero con qualsiasi statuizione si intenda adottare. Con vittoria di spese, CP_ competenze ed onorari di causa. .
Istruita la causa mediante acquisizione di prove documentali ed escussione dei testimoni la stessa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna.
Ragioni della decisione Ciò posto, giova rilevare, sotto il profilo qualificatorio, che la domanda svolta dalla parte attrice deve essere sussunta nella disciplina di cui all'art. 2051 c.c. in tema di responsabilità del custode.
Secondo i principi enunciati dalla Corte di Cassazione (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 11526 del
11/05/2017) in relazione alla responsabilità ex a. 2051 cc, il danneggiato ha l'onere di dimostrare, non solo il fatto dannoso, bensì pure il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. Inoltre, laddove la cosa oggetto di custodia sia (come nel caso presente) inerte e priva di intrinseca pericolosità, spetta all'attore l'onere di dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno, oltre che l'onere di dimostrare, di aver tenuto un comportamento di cautela adeguato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, giacché il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato.
Tanto premesso in ordine alla disciplina applicabile al caso che ci occupa ed al relativo onere probatorio, la domanda risarcitoria di parte attrice non può trovare accoglimento.
Premessa la indubbia ricorrenza del rapporto di custodia tra la cosa e il convenuto atteso che il sinistro occorso a si è verificato all'interno del campo di calcetto della società Parte_1 cooperativa ed è, dunque, soggetto all'attività di controllo e vigilanza costante da CP_1 parte della medesima, occorre verificare la sussistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento.
Invero, nel caso in esame non è stata raggiunta la prova che la caduta sia avvenuta a causa della presenza di irregolarità del terreno di gioco.
Nella specie, il danno patito dallo stesso è pacifico e documentato, mentre non è stata provata la sussistenza del necessario nesso causale tra la cosa in custodia (terreno di gioco del campo di calcio)
e il danno, non essendo stata raggiunta una prova, secondo il criterio del “più probabile che non”, della dinamica del sinistro.
Il testimone di parte attrice escusso all'udienza del 17.12.2024, pur ammettendo Testimone_1 che il campo non fosse in perfette condizioni ha rappresentato che:“ durante una azione di gioco Per_
“ he è qui presente che era portiere forse della nostra squadra mentre arrivava la palla Pt_1
dalla destra del campo è uscito in scivolata per andare a prendere la palla e in quel frangente era rimasto il piede sotto o si era girata la caviglia…; durante questa azione non si è scontrato con nessuno, non ha avuto nessun contrasto;
il campo non era in perfette condizioni in quanto il manto erboso era usurato con dei rappezzi nell'area di rigore;
non c'erano buche ma c'erano dislivelli, il campo non era perfettamente regolare…”; ha altresì dichiarato “…non ricordo se, dove ha Pt_1 fatto la scivolata, erano presenti dislivelli vi erano però dei rappezzi nei pressi dell'area di rigore, forse nei pressi del dischetto di rigore ma non ricordo esattamente in quanto sono passati molti anni”; anche il teste , escusso all'udienza del 17.12.2024, ha dichiarato “…io ero Testimone_2 nella squadra avversaria ed in un'azione la palla andava verso la porta e che era in porta Pt_1
andava per uscire e recuperare la palla, ho visto che nella scivolata per prendere la palla è rovinato
a terra, ha iniziato a gridare di dolore e quando ci siamo avvicinati abbiamo visto il piede che era a
“penzoloni” totalmente girato rispetto all'asse della gamba;
la zona di campo dove il ha Pt_1
effettuato la scivolata era molto irregolare, era la parte più calpestata in quanto davanti alla porta”;
...io non so se voleva effettuare la scivolata, lui è andato per prendere la palla ma se sia Pt_1 scivolato intenzionalmente o accidentalmente non lo so…”.
Il teste , indicato dalla difesa della convenuta, escusso sempre all'udienza del Testimone_3
17.12.2024 ha dichiarato “…mi hanno gridato dal campo che si era fatto male qualcuno ed ho chiamato l'ambulanza che ho sollecitato un paio di volte perché ritardavano;
ricordo che l'infortunio
è avvenuto quasi a fine partita;
sono uscito e ho visto a terra;
la dinamica non l'ho vista… Pt_1 rispetto al campo si trovava sul limite destro dell'area di rigore lato spogliatoi;
a specifica domanda, ha poi precisato “…lì si svolgono due o tre partite al giorno da sempre, capitano infortuni come distorsioni ma sono normali incidenti di gioco…non abbiamo ricevuto lamentele riguardo alle condizioni del terreno di gioco…il tappeto è stato sostituito per la normale usura e per essere più competitivi, è stato sostituito l'ultima volta nel 2022, quello che abbiamo messo ora è di nuova generazione…prima della sostituzione del campo erano state effettuate delle sostituzioni per alcune parti dello stesso, quando c'era qualche anomalia la mettevamo a posto come nel caso dell'area di rigore, su sui abbiamo fatto una manutenzione nel 2020, cambiando una piccola parte di quella zona per renderla sicura.”.
Orbene, le dichiarazioni rese dai predetti testi, sono inidonee a provare che sia Parte_1
caduto proprio a causa delle irregolarità del terreno di gioco, irregolarità emerse, oltre che dalle dichiarazioni dei testimoni, anche dalle foto prodotte da parte attrice.
Non può infatti escludersi che il danno sia stato causato dallo stesso autonomamente, essendo Pt_1 emerso che l'infortunio si è verificato quando questi è uscito dalla porta effettuando una scivolata, non potendo escludersi che l'infortunio sia stato determinato proprio dall'azione di gioco.
Nell'ambito delle attività sportive, che implicano, in ragione del dinamismo del gioco, il rischio di infortuni, per aversi il risarcimento occorre la prova che la lesione non sia stata causata da una normale azione di gioco ma, appunto, dalle condizioni non regolari del campo, essendo onere della parte provare il relativo nesso di causalità (Cass. civ. sez. 6 ord. n. 7172 del 2022).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa dichiarato in citazione, con importo contenuto nei minimi, stante l'assenza di particolare complessità, in punto di diritto, delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice dr.ssa Valentina Del Rio, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta la domanda proposta da parte attrice;
Parte_1
- condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dalla Parte_1 Controparte_3 che si liquidano in complessivi € 7.052,00 per compenso professionale
[...] dell'avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Così deciso in Sciacca, il 10 giugno 2025
Il Giudice
Valentina Del Rio
Sezione Civile
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 10 giugno 2025 alle ore 12:13 innanzi al giudice Valentina Del Rio, nell'udienza relativa al procedimento N.R.G. 604/2022
Sono comparsi
Per parte attrice l'Avv. Roberto Orlando in sostituzione dell'Avv. Mauro Piazza;
Per parte convenuta l'Avv. Giuseppe Picone
Ai fini del tirocinio formativo la dr.ssa Linda Bonafede;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale.
L'Avv. Orlando preliminarmente insiste nell'istanza di rimessione della causa sul ruolo. per come già motivato in atti;
conclude come in atti ed insiste nelle domande e conclusioni ivi formulate
L'Avv. Picone si oppone alla richiesta di rimessione della causa sul ruolo, si riporta a tutto quanto dedotto nella comparsa di costituzione nonché nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.pc depositata;
precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta e chiede il rigetto della domanda di controparte;
Al termine della discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio alle 12:16 per la redazione della sentenza e le parti dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura
Riaperto il verbale alle ore 15:35 il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
N.R.G. 604/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Unica
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Valentina Del Rio ha pronunciato ex art. 281 sexies la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 604/2022 promossa da:
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Palermo, Parte_1
Via G. Alessi n. 25, presso lo studio dell'avv. Mauro Piazza che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Sciacca, Via Dante n. 8 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Picone che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale: art.2051 -2043 c.c.
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da verbale allegato alla presente.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore esponeva che la sera del 21.5.2021, tra le 21:00
e le 22:00, mentre si trovava all'interno dei campi di calcetto della società cooperativa
[...]
siti a Sciacca, Via Marco Polo n.8, durante lo svolgimento di una partita di calcetto non CP_1
agonistica, rovinava violentemente sul manto erboso a causa di imperfezioni sparse sul prato di gioco alquanto vetusto;
a seguito della caduta, riportava lesioni fisiche diagnosticate presso il Presidio
Ospedaliero di Sciacca in “frattura scomposta e diastasata del terzo distale del perone destro con risalita e angolazione del frammento, lussazione tibiotarsica e diastasi della pinza articolare” e che successivamente la lesione veniva trattata chirurgicamente.
Rappresentava, altresì, di continuare ad accusare dolore con limitazione funzionale a carico della caviglia (c.d. sindrome algico-disfunzionale a carico della caviglia destra), complicata da sindrome di Sudek, oltre esiti cicatriziali.
Aggiungeva l'attore che, a causa dell'incidente occorso, residuavano postumi invalidanti pari al 15
% di I.P., I.T.T. pari a gg 40, I.T.P. di gg 30 al 50%, I.T.P. di gg 20 al 25% oltre spese mediche documentate pari ad euro 1.038,50.
Chiedeva, quindi, di: “- Ritenere e dichiarare la responsabilità di Controparte_1
in persona del leg. rapp.te pro tempore, per il sinistro occorso al sig. il 21/05/2021, Parte_1
in Sciacca, all'interno del campo di giuoco in Via Marco Polo n.8 della ai sensi CP_1
dell'art 2043 c.c., e specificamente ai sensi all'art. 2051 c.c.; - Condannare la convenuta al pagamento in favore dell'odierno attore, della somma di €. 63.854,50 che il Giudice, riterrà equo ed opportuno riconoscere, o in quell'altra somma maggiore o minore che verrà riconosciuta anche a seguito di espletanda c.t.u. medica che si chiede ammettere fin d'ora. - Rivalutare le somme liquidate, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo dal dì del fatto sino all'effettivo soddisfo;
- Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio comprensivi di IVA e CPA come per legge.”
Si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data
15.10.2022, la che eccepiva l'inesistenza della responsabilità per Controparte_1
danno da cose in custodia della convenuta cooperativa per essere dovuto il sinistro ad esclusiva colpa dell'attore, non ravvisandosi nel caso di specie i presupposti dell'insidia o trabocchetto;
contestava anche la quantificazione dei danni in quanto esagerata e sproporzionata, oltre che sfornita di prova.
La convenuta società concludeva, quindi, chiedendo: “Ritenere e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, che l'infortunio descritto nell'atto di citazione, ove realmente accaduto all'interno della struttura sportiva sita in Sciacca Via Marco Polo n. 8, è da scrivere a fatto e colpa esclusivi del Sig. , non sussitendo alcuna responsabilità a qualsivoglia titolo della Parte_1
Società Cooperativa convenuta, e per l'effetto: rigettare la domanda attrice perché infondata sia in fatto che in diritto, ovvero con qualsiasi statuizione si intenda adottare. Con vittoria di spese, CP_ competenze ed onorari di causa. .
Istruita la causa mediante acquisizione di prove documentali ed escussione dei testimoni la stessa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna.
Ragioni della decisione Ciò posto, giova rilevare, sotto il profilo qualificatorio, che la domanda svolta dalla parte attrice deve essere sussunta nella disciplina di cui all'art. 2051 c.c. in tema di responsabilità del custode.
Secondo i principi enunciati dalla Corte di Cassazione (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 11526 del
11/05/2017) in relazione alla responsabilità ex a. 2051 cc, il danneggiato ha l'onere di dimostrare, non solo il fatto dannoso, bensì pure il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. Inoltre, laddove la cosa oggetto di custodia sia (come nel caso presente) inerte e priva di intrinseca pericolosità, spetta all'attore l'onere di dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno, oltre che l'onere di dimostrare, di aver tenuto un comportamento di cautela adeguato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, giacché il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato.
Tanto premesso in ordine alla disciplina applicabile al caso che ci occupa ed al relativo onere probatorio, la domanda risarcitoria di parte attrice non può trovare accoglimento.
Premessa la indubbia ricorrenza del rapporto di custodia tra la cosa e il convenuto atteso che il sinistro occorso a si è verificato all'interno del campo di calcetto della società Parte_1 cooperativa ed è, dunque, soggetto all'attività di controllo e vigilanza costante da CP_1 parte della medesima, occorre verificare la sussistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento.
Invero, nel caso in esame non è stata raggiunta la prova che la caduta sia avvenuta a causa della presenza di irregolarità del terreno di gioco.
Nella specie, il danno patito dallo stesso è pacifico e documentato, mentre non è stata provata la sussistenza del necessario nesso causale tra la cosa in custodia (terreno di gioco del campo di calcio)
e il danno, non essendo stata raggiunta una prova, secondo il criterio del “più probabile che non”, della dinamica del sinistro.
Il testimone di parte attrice escusso all'udienza del 17.12.2024, pur ammettendo Testimone_1 che il campo non fosse in perfette condizioni ha rappresentato che:“ durante una azione di gioco Per_
“ he è qui presente che era portiere forse della nostra squadra mentre arrivava la palla Pt_1
dalla destra del campo è uscito in scivolata per andare a prendere la palla e in quel frangente era rimasto il piede sotto o si era girata la caviglia…; durante questa azione non si è scontrato con nessuno, non ha avuto nessun contrasto;
il campo non era in perfette condizioni in quanto il manto erboso era usurato con dei rappezzi nell'area di rigore;
non c'erano buche ma c'erano dislivelli, il campo non era perfettamente regolare…”; ha altresì dichiarato “…non ricordo se, dove ha Pt_1 fatto la scivolata, erano presenti dislivelli vi erano però dei rappezzi nei pressi dell'area di rigore, forse nei pressi del dischetto di rigore ma non ricordo esattamente in quanto sono passati molti anni”; anche il teste , escusso all'udienza del 17.12.2024, ha dichiarato “…io ero Testimone_2 nella squadra avversaria ed in un'azione la palla andava verso la porta e che era in porta Pt_1
andava per uscire e recuperare la palla, ho visto che nella scivolata per prendere la palla è rovinato
a terra, ha iniziato a gridare di dolore e quando ci siamo avvicinati abbiamo visto il piede che era a
“penzoloni” totalmente girato rispetto all'asse della gamba;
la zona di campo dove il ha Pt_1
effettuato la scivolata era molto irregolare, era la parte più calpestata in quanto davanti alla porta”;
...io non so se voleva effettuare la scivolata, lui è andato per prendere la palla ma se sia Pt_1 scivolato intenzionalmente o accidentalmente non lo so…”.
Il teste , indicato dalla difesa della convenuta, escusso sempre all'udienza del Testimone_3
17.12.2024 ha dichiarato “…mi hanno gridato dal campo che si era fatto male qualcuno ed ho chiamato l'ambulanza che ho sollecitato un paio di volte perché ritardavano;
ricordo che l'infortunio
è avvenuto quasi a fine partita;
sono uscito e ho visto a terra;
la dinamica non l'ho vista… Pt_1 rispetto al campo si trovava sul limite destro dell'area di rigore lato spogliatoi;
a specifica domanda, ha poi precisato “…lì si svolgono due o tre partite al giorno da sempre, capitano infortuni come distorsioni ma sono normali incidenti di gioco…non abbiamo ricevuto lamentele riguardo alle condizioni del terreno di gioco…il tappeto è stato sostituito per la normale usura e per essere più competitivi, è stato sostituito l'ultima volta nel 2022, quello che abbiamo messo ora è di nuova generazione…prima della sostituzione del campo erano state effettuate delle sostituzioni per alcune parti dello stesso, quando c'era qualche anomalia la mettevamo a posto come nel caso dell'area di rigore, su sui abbiamo fatto una manutenzione nel 2020, cambiando una piccola parte di quella zona per renderla sicura.”.
Orbene, le dichiarazioni rese dai predetti testi, sono inidonee a provare che sia Parte_1
caduto proprio a causa delle irregolarità del terreno di gioco, irregolarità emerse, oltre che dalle dichiarazioni dei testimoni, anche dalle foto prodotte da parte attrice.
Non può infatti escludersi che il danno sia stato causato dallo stesso autonomamente, essendo Pt_1 emerso che l'infortunio si è verificato quando questi è uscito dalla porta effettuando una scivolata, non potendo escludersi che l'infortunio sia stato determinato proprio dall'azione di gioco.
Nell'ambito delle attività sportive, che implicano, in ragione del dinamismo del gioco, il rischio di infortuni, per aversi il risarcimento occorre la prova che la lesione non sia stata causata da una normale azione di gioco ma, appunto, dalle condizioni non regolari del campo, essendo onere della parte provare il relativo nesso di causalità (Cass. civ. sez. 6 ord. n. 7172 del 2022).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa dichiarato in citazione, con importo contenuto nei minimi, stante l'assenza di particolare complessità, in punto di diritto, delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice dr.ssa Valentina Del Rio, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta la domanda proposta da parte attrice;
Parte_1
- condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dalla Parte_1 Controparte_3 che si liquidano in complessivi € 7.052,00 per compenso professionale
[...] dell'avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Così deciso in Sciacca, il 10 giugno 2025
Il Giudice
Valentina Del Rio