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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 4278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4278 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n. 70158/2021 R.G. il 30.11.2021 e vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Grazia Iannarelli, giusta procura in Parte_1
calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 27.9.2022
OPPONENTE
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Pascazi, giusta procura in calce Controparte_1
alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato data 12.11.2021, la sig.ra proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 16656/2021 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Roma
in data 15.9.2021, con cui le veniva ingiunto il pagamento, in favore del sig. Controparte_2
del complessivo importo di € 292.400,00 oltre alle spese di procedura, e chiedeva disporsene la revoca;
si costituiva in giudizio il sig. che, nel contestare in toto la domanda Controparte_2
avversa, ne chiedeva l'integrale rigetto, formulando in via preliminare istanza ex art. 648 c.p.c. In corso di causa, autorizzata la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con il deposito delle relative memorie, venivano disattese le istanze istruttorie di parte opponente e precisate le conclusioni all'udienza del
11.10.2024 allorquando la causa, trattenuta a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., a seguito dello scambio degli scritti conclusionali tra le parti, è stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.
Preliminarmente all'esame del merito della presente controversia, si rileva l'inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata in via subordinata da parte opponente soltanto in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c. e non formulata nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
ed infatti, in atto introduttivo l'odierna opponente aveva chiesto in via principale di
“…ritenere e dichiarare infondata sia in fatto che in diritto la pretesa creditoria del convenuto per
inesistenza e/o inefficacia del titolo legittimante il credito…” (senza, peraltro, formulare istanza di revoca del decreto ingiuntivo opposto) ed aveva, in via subordinata, rassegnato le seguenti,
incomprensibili conclusioni “…via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi che la
pretesa avanzata dal ”. Pt_2
Nemmeno alla prima difesa utile successiva alla costituzione in giudizio dell'opposto, ossia in sede di note di trattazione scritta depositate in data 6.7.2022, l'odierna opponente provvedeva a correggere e/o integrare le conclusioni rassegnate in atto di citazione mentre, all'udienza del
1.2.2023, si riportava al proprio atto introduttivo (e, quindi, alle conclusioni ivi rassegnate) per poi introdurre soltanto con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. una articolata domanda riconvenzionale del seguente tenore letterale “…accertare e dichiarare che la somma prestata
dal sig. alla sig.ra ammonta ad Euro 85.000,00; accertare e dichiarare che il CP_2 Pt_1
sig. alla data del 5 giugno 2023 è debitore della sig.ra della somma di Euro CP_2 Pt_1
12.075,00 oltre interessi e rivalutazioni a far data da ogni singola scadenza sino ad effettivo
soddisfo…”.
Si tratta, con evidenza, di una domanda assolutamente nuova ed avulsa dalla originaria materia del contendere, come cristallizzata nelle conclusioni di cui agli atti introduttivi e nelle prime difese utili svolte dalle parti;
è, del resto, noto che “…la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande "già proposte", ma non di proporre
le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni
formulate dal convenuto…” (cfr. Cass. Civ. Sez. 6, Ord. n. 30745 del 26.11.2019) e, a maggior ragione, le domande che non sono nemmeno conseguenza delle eccezioni svolte dal convenuto ma che bene avrebbero potuto essere formulate in atto di citazione.
Ristretta alle sole domande ritualmente formulate dalle parti nei rispettivi atti introduttivi la materia del contendere che perviene alla presente decisione, si rileva che la pretesa creditoria azionata in via monitoria dall'odierno opposto trova il proprio fondamento nelle pattuizioni di cui all'accordo fiduciario del 23.2.2018 e, sul presupposto della violazione da parte della fiduciaria
(sig.ra dell'obbligo di porre in vendita una o entrambe le unità immobiliari site in Roma, Parte_1
alla via Panaro, n. 25, ha ad oggetto la richiesta di pagamento della penale ivi pattuita, per il complessivo ammontare di € 292.400,00, di cui all'opposto decreto ingiuntivo.
Le censure che parte opponente muove all'avversa pretesa creditoria attengono,
essenzialmente, al rilievo della mancanza di qualsivoglia violazione dell'accordo fiduciario del
23.2.2018 da cui possa derivare l'applicazione della penale ivi prevista, e della annullabilità della detta scrittura privata per vizio della volontà (presumibilmente per violenza psicologica) ai sensi dell'art. 1457 c.c. (probabilmente richiamato, per mero refuso, in luogo dell'art. 1427 c.c.); si osserva in ogni caso che parte opponente non ha formulato alcuna domanda di annullamento del contratto del 23.2.2018 ai sensi degli artt. 1427 e segg. c.c., essendosi limitata a richiedere la declaratoria della infondatezza della pretesa creditoria del ricorrente “…per inesistenza e/o
inefficacia del titolo legittimante il credito…”.
Sotto tale ultimo profilo si osserva che, in mancanza di pronuncia dichiarativa di annullamento del contratto del 23.2.2018 (pronuncia mai richiesta da parte opponente), non può essere dichiarata, tout court ed a prescindere dal prodromico accertamento dichiarativo dell'annullamento, il rigetto della pretesa creditoria del convenuto per una non meglio comprensibile inesistenza ovvero per l'inefficacia del contratto stesso;
ma, pur volendo accedere alla imprecisa prospettazione difensiva di parte opponente e ritenere che un simile accertamento
(di annullabilità del contratto del 23.2.2018 per un non meglio specificato vizio del consenso) sia stato richiesto implicitamente e quale presupposto per la declaratoria di insussistenza del diritto di credito azionato in via monitoria, si rileva che risulta omessa, prima ancora che la dimostrazione, la stessa allegazione degli elementi costitutivi sui quali una simile domanda dovrebbe trovare il proprio fondamento, non essendo stato descritto né il vizio del consenso che avrebbe alterato l'autonomia negoziale della sig.ra né gli specifici comportamenti che lo Pt_1
avrebbero indotto e determinato: non è sufficiente, con ogni evidenza, la mera e generica descrizione dell'odierno convenuto come soggetto manipolatore e “uomo-padrone” né l'invocato
(e non meglio allegato e dimostrato) “…stato di soggezione morale ed economica…” della odierna opponente che “…su pressione psicologica del sig. ” avrebbe sottoscritto l'accordo Pt_2
(senza alcuna descrizione delle modalità concrete ed effettive in cui tale fantomatica violenza psicologica si sarebbe estrinsecata e realizzata); nemmeno in sede di capitolazione istruttoria parte opponente ha dedotto o allegato alcuno degli elementi costitutivi della (implicita e presupposta) domanda di annullamento del contratto ex art. 1427 e segg. c.c., essendosi limitata alla articolazione di circostanze di prova generiche e del tutto ininfluenti ai fini della dimostrazione di una simile circostanza.
Esclusa, pertanto, ogni ipotesi di annullabilità del contratto del 23.2.2018 (da cui deriverebbe la sua inefficacia), quale accertamento presupposto alla richiesta declaratoria di insussistenza del credito azionato in via monitoria, si rileva che l'altra censura mossa da parte opponente attiene al rilievo della insussistenza di qualsivoglia violazione dell'accordo fiduciario del 23.2.2018, da cui possa derivare l'applicazione della penale ivi pattuita.
In realtà, contrariamente agli assunti della , non trova applicazione nella fattispecie in Pt_1
esame la previsione avente ad oggetto la vendita dell'immobile o delle singole unità e la conseguente divisione del ricavato in quote percentuali tra gli odierni contendenti, dal momento che una tale ipotesi non si è verificata proprio per il diniego opposto dalla odierna opponente.
L'accordo fiduciario del 23.2.2018, avente ad oggetto l'intestazione fiduciaria alla sola sig.ra delle unità immobiliari site in Roma, alla via Panaro, n. 25, in realtà acquistate dagli Pt_1
odierni contendenti nella misura del 50% ciascuno, prevedeva, oltre alla regolamentazione dei rapporti economici fra le parti, anche l'obbligo per la fiduciaria (sig.ra ) di ottemperare Pt_1 senza indugio e previo incasso e/o compensazione degli importi ancora dovuti in suo favore,
all'obbligo di porre in vendita l'appartamento n. 22 (previo frazionamento dello stesso dall'int.
21 cui è stato accorpato) a semplice richiesta del fiduciante (sig. ; trova, pertanto, CP_2
diretta ed immediata applicazione nella fattispecie in esame la previsione contrattuale secondo cui “…il sig. in ogni caso vendere l'appartamento int. 22 che verrà Parte_3
frazionato dall'int. 21 e ripristinato come all'origine, ricevendo o versando le necessarie somme
di compensazione…in tal caso la sig.ra che ha già con questo accordo Parte_1
espressamente autorizzato, non potrà rifiutare e senza indugio sottoscriverà il necessario atto
notarile avendo già ricevuto, come sopra riportato, tutte le somme necessarie per la vendita…”.
E' in atti la diffida a vendere inviata dall'odierno opposto a mezzo PEC in data 12.1.2021, in cui espressamente faceva richiesta alla sig.ra della vendita di uno o di entrambi gli Pt_1
appartamenti siti in Roma, alla via Panaro, n. 25 e la invitava “…ad adempiere e mettere in
vendita l'immobile al prezzo di mercato con incarico all'agenzia con sede in Roma, Controparte_3
via Panaro, n. 25, o a conferirmi procura speciale per la vendita entro e non oltre 15 giorni dal
ricevimento della presente…”; è pacifico ed incontestato tra le parti l'inadempimento della odierna opponente che, contravvenendo agli obblighi assunti con il patto fiduciario del
23.2.2018, non poneva in essere quanto richiestole con la diffida ad adempiere del 12.1.2021.
Trova, pertanto, applicazione la penale contrattuale di cui all'ultimo capoverso dell'accordo fiduciario del 23.2.2018, a mente del quale “…in caso di violazione del presente accordo, il
prestito delle somme parti ad euro 252.500,00 più il 50% delle rate pagate alla banca per il
mutuo dovrà essere immediatamente restituito, oltre al risarcimento del maggior danno…”;
com'è noto, la clausola penale assolve alla funzione di predeterminazione, in via preventiva e forfettaria, del risarcimento del danno derivante dall'inadempimento (o dal ritardo nell'adempimento), esonerando il creditore dalla prova del danno che ne è conseguito.
L'inadempimento della fiduciaria alle obbligazioni derivanti dall'accordo del 23.2.2018 è idoneo a sbilanciare definitivamente e gravemente (in danno del fiduciante) l'intero assetto negoziale
(non si ravvisa, in realtà, alcuna sproporzione tra gli obblighi delle parti, in considerazione dell'intestazione dell'intera unità immobiliare in favore della sig.ra a fronte dell'acquisto Pt_1 effettivo in ragione del 50% in favore di ciascuno degli odierni contendenti) e legittima l'applicazione della penale contrattuale, oggetto dell'opposto decreto ingiuntivo.
Del tutto irrilevanti, ai fini della presente decisione, le censure mosse da parte opponente in relazione all'effettivo ammontare delle somme versate dall'una o dall'altra parte per l'acquisto degli immobili o in riferimento ai rapporti personali tra le parti, dal momento che la stipula del contratto fiduciario del 23.2.2018 (del quale non è ravvisabile alcun profilo di invalidità) assorbe e supera le pregresse questioni economiche che hanno determinato la libera autonomia delle parti ad adottare il regolamento pattizio ivi contenuto;
del tutto inconferente, infine, il richiamo ripetutamente ribadito dall'opponente (ancora in sede di scritti conclusionali) alla circostanza secondo cui la violazione dell'accordo sarebbe ravvisabile soltanto in caso di vendita dell'immobile senza reinvestimento in altri due immobili in favore dei figli, ipotesi non verificatasi nel caso di specie e del tutto irrilevante, dal momento che l'applicazione della penale trova fondamento nel rifiuto della fiduciaria di vendere l'immobile int. 22 a seguito di espressa richiesta in tal senso da parte del fiduciante.
Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto dell'opposizione (rigetto nel quale restano assorbite le subordinate domande riconvenzionali spiegate da parte opposta), con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, sono poste a carico di parte opponente, in ragione della sua piena soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1
con atto di citazione notificato in data 12.11.2021 nei confronti di , ogni Controparte_2
altra istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione, con integrale conferma del decreto ingiuntivo n. 16656/2021 emesso dal Tribunale di Roma in data 15.9.2021 per il complessivo importo di € 292.400,00;---
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €
11.230,00 in favore di controparte, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.--- Roma, 17.3.2025
Il Giudice
dr.ssa Andreina Gagliardi