Sentenza 24 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 24/02/2022, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/02/2022
N. 00336/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01387/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1387 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Mercurio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, ex lege , dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliato;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulle sentenze n. -OMISSIS-del Tribunale di Brindisi, Sezione Lavoro, e n.-OMISSIS-della Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2022 il dott. Andrea Vitucci e udito l’avv. L. Mercurio per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Dagli atti della causa emerge quanto segue.
1.1) Con sentenza n. -OMISSIS-il Tribunale di Brindisi, Sezione Lavoro, così provvedeva: “ dichiara il diritto della ricorrente al conseguimento dell'indennizzo ex l. 210/1992 nella misura corrispondente all'VIII categoria della Tabella A Allegata al DPR 834/81 e per l'effetto condanna il Ministero convenuto al pagamento del dovuto con decorrenza dal 1° giugno 2010, oltre interessi o rivalutazione sino al soddisfo; condanna il Ministero al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e cap come per legge con distrazione in favore del procuratore costituito per dichiarato anticipo”, cioè dell’avv. C. Nigro (v. epigrafe sentenza).
1.2) La Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro, con sentenza n. -OMISSIS-, ormai definitiva, confermava la sentenza di primo grado e condannava il Ministero della Salute “ al pagamento, in favore di -OMISSIS-, delle spese di lite di questo grado di giudizio nella misura di € 1.889,00, oltre rimborso spese forfetarie del 15%, IVA e CAP come per legge” .
1.3) Le sentenze di primo e secondo grado venivano notificate, con formula esecutiva, al Ministero della Salute, rispettivamente nelle date 11 settembre 2019 e 2 luglio 2021.
1.4) Col gravame in esame, notificato il 13 ottobre 2021, parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al giudicato, anche per la parte relativa alle spese di lite.
1.5) Alla camera di consiglio del 16 febbraio 2022, il legale di parte ricorrente rinunciava, a verbale, alla domanda di ottemperanza relativa alle spese legali liquidate nelle suddette sentenze.
2) Ciò premesso in fatto, osserva il Collegio quanto segue.
2.1) Va preliminarmente dichiarata l’improcedibilità del ricorso per la parte relativa alla domanda di ottemperanza relativa alle spese legali liquidate nelle sentenze sopra indicate, in quanto, non risultando in atti il mandato speciale previsto dall’art. 84, comma 1, c.p.a., la rinuncia dichiarata a verbale dal difensore di parte ricorrente integra sicuramente, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
2.2) Per la restante parte del ricorso, ritiene il Collegio che vada sancito l’obbligo del Ministero della Salute di dare esecuzione al giudicato formatosi intorno alle sentenze del Tribunale di Brindisi, Sezione Lavoro, n.-OMISSIS-, e della Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro, n. -OMISSIS-, provvedendo al riconoscimento, in favore di parte ricorrente, dell’indennizzo e dei relativi conseguenti pagamenti così come contemplati nella cit. sentenza n. -OMISSIS-, il tutto se e nella misura sia ancora dovuto, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, D. L. n. 669/96 conv. in L. n. 30/1997.
2.3) Ai fini dell’ottemperanza appare congruo assegnare al Ministero della Salute il termine di giorni 90 (novanta), decorrenti dalla notificazione/comunicazione della presente sentenza.
2.4) Qualora il Ministero della Salute non provveda nel termine indicato, si nomina, quale commissario ad acta, il Direttore Generale della Direzione Generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure, presso il Ministero della Salute, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere a porre in essere gli atti sostitutivi entro l’ulteriore termine di 90 (novanta) giorni, senza maturare alcun diritto al compenso.
3) Con riguardo, invece, alla richiesta della parte ricorrente di applicazione della misura prevista dalla disposizione dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. – secondo la quale il giudice “ salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo ” –, ritiene il Collegio che la stessa non meriti di essere accolta, non risultando comportamenti dilatori del debitore pubblico (la cui “specialità” non può certamente essere ignorata, “ con specifico riferimento alle difficoltà nell’adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici ”, cfr. C.d.S., Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15). Del resto, la condanna ad adempiere entro un termine determinato e la previsione della successiva nomina di un commissario ad acta tutelano sufficientemente l’interesse azionato, senza bisogno di utilizzare lo strumento sanzionatorio invocato (sul punto, cfr. T.A.R. Lecce, 4 febbraio 2021, n. 187).
4) Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, in parte lo dichiara improcedibile, in parte lo accoglie, nei termini e per gli effetti di cui in motivazione, e in parte lo respinge.
Condanna il Ministero della Salute al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate in euro 700,00 (settecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.