Articolo 9 della Legge 26 gennaio 1963, n. 91
Articolo 8Articolo 10
Versione
13 marzo 1963
Art. 9.
Resta salva, ai sensi e nei limiti dei rispettivi statuti o delle relative norme di attuazione, la competenza attribuita alle Regioni a statuto speciale, rispetto ai compiti demandati al Club alpino italiano di cui all'articolo 2 della presente legge.
Entrata in vigore il 13 marzo 1963