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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/12/2025, n. 3904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3904 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Quarta Civile Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini UE
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 8828/2024 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Riconoscimento cittadinanza italiana”
VERTENTE
TRA
C.F. nata il [...] in Parte_1 C.F._1
Brasile ed ivi residente, , C.F. Parte_2 C.F._2
nata il [...] in [...] ed ivi residente, , Parte_3
C.F. nata il [...] in [...] ed ivi residente, C.F._3
minorenne rappresentata dai genitori e Parte_2 CP_1 [...]
, , C.F. nata il Parte_4 Parte_5 C.F._4
14/07/1990 in Brasile ed ivi residente, , C.F. Controparte_2
pagina 1 di 8 nato il [...] in [...] ed ivi residente, C.F._5
minorenne rappresentato dai genitori e Parte_5 [...]
C.F. Parte_6 Parte_7
nata il [...] in [...] ed ivi residente, C.F._6 [...]
, C.F. nata il [...] Controparte_3 C.F._7
in Brasile ed ivi residente, C.F. Controparte_4
nato il [...] in [...] ed ivi residente, C.F._8
, C.F. nato il [...] in Controparte_5 C.F._9
Brasile ed ivi residente, minorenne rappresentato dai genitori Controparte_4
e e , C.F.
[...] Persona_1 Persona_2
nato il [...] in [...] ed ivi residente, C.F._10
rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni De Micco Padula
-Ricorrenti-
E
Controparte_6
-Resistente contumace-
E
, in persona del Procuratore della Repubblica Controparte_7
presso Tribunale di Firenze
-Interveniente-
pagina 2 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281-decies cpc depositato in data 24.7.2024, i ricorrenti di cui in epigrafe, cittadini brasiliani, evocavano in giudizio innanzi a questo
Tribunale il chiedendo il riconoscimento della Controparte_6
cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto discendenti diretti di
[...]
nato a [...], provincia di Lucca il 3 Giugno 1873 Persona_3
Maggio 1884, in seguito emigrato in Brasile dove ha vissuto senza rinunciare alla cittadinanza italiana.
Non si costituiva il del quale pertanto veniva Controparte_6
dichiarata la contumacia.
Gli atti venivano comunicati al PUBBLICO MINISTERO.
La causa, documentalmente istruita, veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies co III cpc all'udienza del 2.12.2025, fissata con modalità di svolgimento cartolare e rituale deposito di nota scritta ex art. 127-ter cpc contenente le conclusioni rassegnate da parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita accoglimento.
1) L'interesse ad agire
Al riguardo va osservato che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. pagina 3 di 8 Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 cpc).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È «frutto di equivoco processuale ritenere Controparte_6
che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato»(Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, ricorrendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto nei termini di durata massima del procedimento
(previsto in 730 gg dall'art. 3 del DPR 362 del 1994 che il D.P.C. 33/2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza).
Nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire attesa la sostanziale paralisi in cui versano i in Brasile i quali non garantisce alcuna certezza Parte_8
in ordine alla definizione delle richieste dei ricorrenti nei tempi previsti dalla legge e comunque entro una tempistica ragionevole.
pagina 4 di 8 Dai documenti allegati al ricorso si evince infatti come risulti praticamente impossibile ottenere un appuntamento presso gli uffici competenti, se non a distanza di oltre dieci anni(doc. 24).
2) Il merito
Al fine di delibare la domanda attorea occorre verificare: a) il fatto acquisitivo della cittadinanza e b) la continuità della linea di trasmissione.
Ebbene, alla stregua della documentazione prodotta risulta che i ricorrenti sono discendenti diretti di nato a [...], Persona_3
provincia di Lucca il 3 Giugno 1873, cittadino italiano(doc. 1).
Inoltre, dalla documentazione in atti emerge che:
- il capostipite contraeva matrimonio con Persona_3 Pt_9
e dalla loro unione il 29/11/1908 nasceva che nel
[...] Persona_4
1929 sposava (doc. 3); dall'unione di questi ultimi Persona_5
veniva generata il 21/03/1945 che nel 1960 sposava Persona_6 Per_7
(doc. 4);
[...]
è madre di: Persona_6
a) (padre: , nata il [...]; nel 1985 Controparte_8 Persona_7
sposa dal quale in seguito divorzia (doc. 5): Persona_8
- dal loro matrimonio il 30/08/1985 nasce (doc. 6) Parte_2
che dalla relazione con da genera: CP_1 Parte_4
➢ , nata il [...] (docc. 7 e 8). Parte_3
b) (padre: ), nata il [...], che Parte_7 Persona_9
nel 2004 sposa (docc. 9, 10 e 11), mentre dalla Persona_10
precedente relazione con genera: Parte_10
➢ , il 03/05/1991 (doc. 12 e 13); Controparte_3
pagina 5 di 8 ➢ , il 26/08/1988 (doc. 14 e 15). Dalla relazione Controparte_4
con nasce il 13/03/2012 (doc.16): Persona_1 Controparte_5
c) (padre: , nata il [...]; nel Parte_1 Persona_7
1980 sposa dal quale successivamente divorzia (doc. Persona_11 CP_4
17);
- dal loro matrimonio nascono:
➢ , il 06/06/1981 (doc. 18); Persona_2
➢ , il 14/07/1990 (doc. 19); dalla relazione avuta Parte_5
con nasce il 15/10/2013 da Parte_6 Controparte_2
CP_2
(doc. 20).
Tutto quanto sopra premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che
«in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 25317/2022).
pagina 6 di 8 Risulta peraltro provato che il capostipite non Persona_3
perse mai la cittadinanza italiana, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana(doc. 2).
In ogni caso è da precisare che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti» ( Cass. SS.UU. n. 25317/2022).
Conclusivamente, il ricorso va accolto.
3) Le spese processuali
Non si ritiene di dover emettere una pronuncia di condanna alle spese processuali, ai sensi dell'articolo 91 cpc., nei confronti del resistente CP_6
atteso che non vi è alcuna soccombenza, in considerazione dell'atteggiamento non oppositivo della parte e della sentenza di mero accertamento emessa.
Né d'altra parte è applicabile il principio di causalità sotteso alla norma sulla soccombenza, tenuto conto del numero di richieste amministrative di pagina 7 di 8 riconoscimento della cittadinanza italiana che hanno determinato una oggettiva difficoltà per i consolati di gestire le relative procedure, dato riscontrabile altresì dal numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza italiana presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese, accerta che i ricorrenti sono cittadini italiani;
ordina al , e per esso all'Ufficiale di Stato Civile Controparte_6
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nel
Registro di Stato Civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
niente per le spese.
Firenze, 2.XII.2025
Il Giudice
-dott. Massimo Maione Mannamo-
pagina 8 di 8
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 8828/2024 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Riconoscimento cittadinanza italiana”
VERTENTE
TRA
C.F. nata il [...] in Parte_1 C.F._1
Brasile ed ivi residente, , C.F. Parte_2 C.F._2
nata il [...] in [...] ed ivi residente, , Parte_3
C.F. nata il [...] in [...] ed ivi residente, C.F._3
minorenne rappresentata dai genitori e Parte_2 CP_1 [...]
, , C.F. nata il Parte_4 Parte_5 C.F._4
14/07/1990 in Brasile ed ivi residente, , C.F. Controparte_2
pagina 1 di 8 nato il [...] in [...] ed ivi residente, C.F._5
minorenne rappresentato dai genitori e Parte_5 [...]
C.F. Parte_6 Parte_7
nata il [...] in [...] ed ivi residente, C.F._6 [...]
, C.F. nata il [...] Controparte_3 C.F._7
in Brasile ed ivi residente, C.F. Controparte_4
nato il [...] in [...] ed ivi residente, C.F._8
, C.F. nato il [...] in Controparte_5 C.F._9
Brasile ed ivi residente, minorenne rappresentato dai genitori Controparte_4
e e , C.F.
[...] Persona_1 Persona_2
nato il [...] in [...] ed ivi residente, C.F._10
rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni De Micco Padula
-Ricorrenti-
E
Controparte_6
-Resistente contumace-
E
, in persona del Procuratore della Repubblica Controparte_7
presso Tribunale di Firenze
-Interveniente-
pagina 2 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281-decies cpc depositato in data 24.7.2024, i ricorrenti di cui in epigrafe, cittadini brasiliani, evocavano in giudizio innanzi a questo
Tribunale il chiedendo il riconoscimento della Controparte_6
cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto discendenti diretti di
[...]
nato a [...], provincia di Lucca il 3 Giugno 1873 Persona_3
Maggio 1884, in seguito emigrato in Brasile dove ha vissuto senza rinunciare alla cittadinanza italiana.
Non si costituiva il del quale pertanto veniva Controparte_6
dichiarata la contumacia.
Gli atti venivano comunicati al PUBBLICO MINISTERO.
La causa, documentalmente istruita, veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies co III cpc all'udienza del 2.12.2025, fissata con modalità di svolgimento cartolare e rituale deposito di nota scritta ex art. 127-ter cpc contenente le conclusioni rassegnate da parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita accoglimento.
1) L'interesse ad agire
Al riguardo va osservato che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. pagina 3 di 8 Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 cpc).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È «frutto di equivoco processuale ritenere Controparte_6
che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato»(Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, ricorrendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto nei termini di durata massima del procedimento
(previsto in 730 gg dall'art. 3 del DPR 362 del 1994 che il D.P.C. 33/2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza).
Nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire attesa la sostanziale paralisi in cui versano i in Brasile i quali non garantisce alcuna certezza Parte_8
in ordine alla definizione delle richieste dei ricorrenti nei tempi previsti dalla legge e comunque entro una tempistica ragionevole.
pagina 4 di 8 Dai documenti allegati al ricorso si evince infatti come risulti praticamente impossibile ottenere un appuntamento presso gli uffici competenti, se non a distanza di oltre dieci anni(doc. 24).
2) Il merito
Al fine di delibare la domanda attorea occorre verificare: a) il fatto acquisitivo della cittadinanza e b) la continuità della linea di trasmissione.
Ebbene, alla stregua della documentazione prodotta risulta che i ricorrenti sono discendenti diretti di nato a [...], Persona_3
provincia di Lucca il 3 Giugno 1873, cittadino italiano(doc. 1).
Inoltre, dalla documentazione in atti emerge che:
- il capostipite contraeva matrimonio con Persona_3 Pt_9
e dalla loro unione il 29/11/1908 nasceva che nel
[...] Persona_4
1929 sposava (doc. 3); dall'unione di questi ultimi Persona_5
veniva generata il 21/03/1945 che nel 1960 sposava Persona_6 Per_7
(doc. 4);
[...]
è madre di: Persona_6
a) (padre: , nata il [...]; nel 1985 Controparte_8 Persona_7
sposa dal quale in seguito divorzia (doc. 5): Persona_8
- dal loro matrimonio il 30/08/1985 nasce (doc. 6) Parte_2
che dalla relazione con da genera: CP_1 Parte_4
➢ , nata il [...] (docc. 7 e 8). Parte_3
b) (padre: ), nata il [...], che Parte_7 Persona_9
nel 2004 sposa (docc. 9, 10 e 11), mentre dalla Persona_10
precedente relazione con genera: Parte_10
➢ , il 03/05/1991 (doc. 12 e 13); Controparte_3
pagina 5 di 8 ➢ , il 26/08/1988 (doc. 14 e 15). Dalla relazione Controparte_4
con nasce il 13/03/2012 (doc.16): Persona_1 Controparte_5
c) (padre: , nata il [...]; nel Parte_1 Persona_7
1980 sposa dal quale successivamente divorzia (doc. Persona_11 CP_4
17);
- dal loro matrimonio nascono:
➢ , il 06/06/1981 (doc. 18); Persona_2
➢ , il 14/07/1990 (doc. 19); dalla relazione avuta Parte_5
con nasce il 15/10/2013 da Parte_6 Controparte_2
CP_2
(doc. 20).
Tutto quanto sopra premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che
«in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 25317/2022).
pagina 6 di 8 Risulta peraltro provato che il capostipite non Persona_3
perse mai la cittadinanza italiana, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana(doc. 2).
In ogni caso è da precisare che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti» ( Cass. SS.UU. n. 25317/2022).
Conclusivamente, il ricorso va accolto.
3) Le spese processuali
Non si ritiene di dover emettere una pronuncia di condanna alle spese processuali, ai sensi dell'articolo 91 cpc., nei confronti del resistente CP_6
atteso che non vi è alcuna soccombenza, in considerazione dell'atteggiamento non oppositivo della parte e della sentenza di mero accertamento emessa.
Né d'altra parte è applicabile il principio di causalità sotteso alla norma sulla soccombenza, tenuto conto del numero di richieste amministrative di pagina 7 di 8 riconoscimento della cittadinanza italiana che hanno determinato una oggettiva difficoltà per i consolati di gestire le relative procedure, dato riscontrabile altresì dal numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza italiana presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese, accerta che i ricorrenti sono cittadini italiani;
ordina al , e per esso all'Ufficiale di Stato Civile Controparte_6
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nel
Registro di Stato Civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
niente per le spese.
Firenze, 2.XII.2025
Il Giudice
-dott. Massimo Maione Mannamo-
pagina 8 di 8