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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 25/07/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Chiara Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3555/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Andrea Flore Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Andrea Controparte_1 C.F._2
Flore
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Regolamento dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 6 Le parti hanno proposto una domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nella quale hanno esposto:
“1. Il SI. e la SI.ra sono i genitori dei minori Parte_1 Controparte_1 Persona_1
nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...].
[...] Per_2
2. L'unione sentimentale tra i ricorrenti ha avuto inizio nel 2003 per poi concretizzarsi nella convivenza di fatto a far data dal 2015 per poi terminare il 03.012.2023 stante la comune presa di coscienza della conclusione dei reciproci affetti.
3. A seguito della cessazione della relazione sentimentale il SI. ha trasferito il suo Pt_1
domicilio e residenza in Quartu Sant'Elena alla Via Diaz n. 171/A presso l'abitazione dei suoi genitori;
mentre il resto del nucleo familiare così costituito è tuttora residente presso l'abitazione in Maracalagonis alla Via F. Petrarca n. 9, con contratto di locazione a nome della SI.ra CP_1
4. Stante l'ottimo rapporto instauratosi tra i ricorrenti che da quasi un anno gestiscono congiuntamente l'educazione e vita dei due figli minori non è stato intrapreso un percorso di mediazione.
5. I ricorrenti intendono tuttavia ottenere la regolamentazione dei rapporti personali ed economici nei riguardi dei due figli minori.
NOTIZIE RELATIVE AI FIGLI MINORI
6. Come evidenziato i due minori hanno residenza stabile con la madre presso l'abitazione da sempre occupata in Maracalagonis: gode di ottima salute e frequenta con Persona_1
profitto la seconda elementare presso l'Istituto di Maracalagonis dal lunedì al venrdì dalle
Per_ 8.30 alle 13.30 con eccezione del mercoledì dalle 8.30 alle 16.30 con mensa inclusa;
invece è affetta da alcune patologie mediche importanti anche se gestibili quali la celiachia e
Pag. 2 a 6 il diabete mellito di tipo 1 che comportano un grado di costante e particolare attenzione sia sulla dieta alimentare che assunzione di farmaci fortunatamente circoscritti al diabete di
Per_ natura poco invasiva (infusore epidermico di durata settimanale). frequenta regolarmente la Scuola Materna comunale di Maracalagonis dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.
7. Il padre trascorre con i figli tre giorni alla settimana il lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore
14.30 fino alle ore 20. Inoltre capita spesso che nei week end i bambini stiano con il padre sia il sabato che la domenica. Come detto i buoni rapporti tra i genitori fanno si che il tempo sia equamente distribuito tra i genitori e così anche i rispettivi impegni.
8. Il SI. svolge attività imprenditoriale autonoma nel campo dell'edilizia quale operaio Pt_1
specializzato mentre la SI.ra ha da poco sottoscritto un contratto lavorativo quale CP_1
impiegata di concetto.
NOTIZIE RELATIVE AI RISPETTIVI PROFILI REDDITTUALI.
9. Sotto il profilo economico attualmente la SI.ra percepisce le seguenti entrate: CP_1
assegno pensionistico per la patologia della minore di Euro 527,00 oltre Euro 52,00 per la celiachia;
a ciò si aggiunga l'integrale assegno unico pari ad Euro 500,00 per complessivi
Euro 1.077,00 mensili oltre il proprio reddito da lavoro;
il SI. riesce ad incassare Pt_1
mediamente un assegno mensile di Euro 1.000,00.
10. Sotto il profilo dei rapporti patrimoniali i ricorrenti hanno raggiunto un accordo relativo ai seguenti beni mobili ceduti alla SI.ra autovettura RAV4 Toyota per la quale hanno CP_1
pattuito il passaggio di proprietà entro 30 giorni dal formale accordo di regolamentazione nanti l'Ill.mo Tribunale adito;
cessione del contratto d'affitto; cessione alla SI.ra di CP_1
n. 2 apparecchi televisivi, una lavatrice, una pompa di calore, mobile bagno, scaldino di marca
Ariston, mobili e arredi vari.
11. Vi è da precisare che la SI.ra dal dicembre 2023 ad oggi ha usufruito della somma CP_1
depositata presso il conto corrente acceso ai fini del ricevimento del trattamento pensionistico
Pag. 3 a 6 di circa Euro 12.000,00 e ad oggi con residuo di € 600,00 circa, il SI. ha inoltre Pt_1
corrisposto alla SI.ra dal dicembre 2023 ad oggi mediamente la somma di Euro CP_1
500,00 mensili e ciò durante il suo periodo di disoccupazione.
12. Il SI. fino ad oggi non ha potuto sostenere i costi di affitto ed è tuttora ospite dai Pt_1
genitori, circostanza che determina l'impossibilità di offrire un contributo mensile complessivo per entrambi i figli minori superiore ad Euro 250.00.
13. La SI.ra attualmente sopporta le spese del contratto di locazione per Euro 450,00 CP_1
mensili.
Tutto ciò premesso, poiché i ricorrenti vivono ormai separati da quasi un anno e la loro relazione sentimentale non avrà più seguito, come sopra rappresentati e difesi
Fanno istanza
All'Ill.mo Tribunale adito perché voglia fissare l'udienza di comparizione personale al fine di pronunciare le seguenti
Conclusioni
1. dichiarare responsabilità genitoriale di entrambi i genitori nei confronti dei figli minori
Per_
e con affido congiunto i quali avranno la residenza prevalente e il Persona_1
domicilio con la madre;
2. disporre a carico del SI. il pagamento della somma di € 250,00 al mese a Parte_1
titolo di mantenimento per entrambi i figli (Euro 125,00 cadauno) da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 30 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e/o postale soggetto a
Per_ rivalutazione ISTAT, posta la somma derivante dal trattamento pensionistico della minore e assegno unico integrale per complessive Euro 1.077,00 interamente destinato alla SI.ra per esplicita rinuncia da parte del SI. ; CP_1 Pt_1
3. disporre quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre le seguenti modalità: il padre potrà tenere i figli minori ogni giorno, previo accordo con la madre, compatibilmente
Pag. 4 a 6 con i loro impegni scolastici, stato di salute e attività extrascolastiche inclusi i pernottamenti ove possibile quando il SI. reperirà idoneo alloggio;
disporre che i minori trascorrano Pt_1
weekend con la madre e uno con il padre in alternanza (dal venerdì pomeriggio, sabato e domenica fino alle ore 21 in inverno / fino alle ore 24 in estate) sempre compatibilmente alla disponibilità di un alloggio idoneo da parte del padre, così pure le feste comandate (la viglia con un genitore, mentre il giorno di festa con l'altro genitore ecc. poi anno successivo inverso);
durante l'estate ciascun genitore potrà tenere con se i minori per 14 giorni anche non consecutivi in base al piano di ferie individuale e preventivamente concordato entro il 15 luglio di ogni anno;
il compleanno sarà festeggiato insieme ad entrambi i genitori e in caso di disaccordo si applicherà il criterio dell'alternanza anno per anno;
durante il weekend ciascun genitore dovrà comunicare all'altro gli spostamenti effettuati con i bambini nonché la permanenza in casa o nel luogo di soggiorno consentendo all'altro genitore colloqui telefonici con i minori;
4. disporre tra i genitori la suddivisione al 50 % per ciascuno delle spese straordinarie che dovranno essere concordate preventivamente”.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra Parte_1
e Controparte_1
Gli accordi intervenuti tra e devono essere omologati non Parte_1 Controparte_1
essendo in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
1) Accoglie il ricorso e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle
Pag. 5 a 6 parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi
Cagliari, 30.06.2025
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
Pag. 6 a 6