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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 15/07/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice ET ER OZ ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2266 del ruolo generale dell'anno 2022, cui risulta riunita la causa
R.G. n. 2274/2022, promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Pomezia via Roma n. 198/A, presso lo Parte_1 studio del procuratore Avv. Raimondo Morbinati, che lo rappresenta e difende
OPPONENTE
CONTRO
, con sede in Roma, in persona del procuratore Controparte_1 speciale , elettivamente domiciliata in Reggio Calabria via Crisafi n. 34, presso lo CP_2 studio del procuratore Avv. Giuseppe Mazzotta, che la rappresenta e difende
OPPOSTA
NONCHE'
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_3
CONVENUTO/CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 28 aprile 2022, ha rappresentato di aver Parte_1 ricevuto il 2 marzo 2022 la notifica dell'intimazione di pagamento n. 097202290036084000, relativa, tra l'altro alla cartella esattoriale n. 09720130292083705000, avente ad oggetto anche un credito per contributi IVS somme aggiuntive 2008, per € 2.659,45. Il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento, affermando la prescrizione del credito previdenziale, la decadenza dall'imposizione, la mancata notifica del titolo impositivo;
ha CP_ quindi convenuto in giudizio e , chiedendo che il giudice Controparte_1 annulli l'intimazione di pagamento ricevuta, relativamente alla cartella esattoriale n.
09720130292083705000.
1.1. Si è costituita in giudizio che ha eccepito il difetto Controparte_1 della propria legittimazione passiva e chiesto, nel merito, il suo rigetto. CP_
1.2. L pur a seguito di regolare e tempestiva notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio e con all'udienza del 10 gennaio 2023 è stato dichiarato contumace.
2. Alla medesima udienza del 10 gennaio 2023, il giudice ha disposto la riunione al presente fascicolo della causa avente R.G. n. 2274/2022, incardinata su domanda proposta dal ricorrente nei CP_ confronti di (contumace) e (costituita), volta ad ottenere Controparte_1
l'annullamento della medesima intimazione di pagamento, limitatamente alla cartella esattoriale n.
09720090221402157000, emessa per contributi “DM10” del 2009, per € 7.406,88.
2.1. All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
3. ha affermato che le cartelle di pagamento presupposte della Parte_1 intimazione oggetto di causa non sarebbero state notificate, mentre Controparte_1
ha sollevato una eccezione di inammissibilità dell'opposizione, per tardività.
[...]
3.1. , al riguardo, ha depositato prova: Controparte_1 della notifica della cartella di pagamento n. 09720130292083705000, ricevuta da familiare del ricorrente, il 3 aprile 2014, con prova della spedizione della raccomandata informativa (doc. 2 della memoria depositata nel fascicolo R.G. n. 2266/2022); della notifica della cartella di pagamento n. 09720090221402157000, eseguita il 18 maggio
2010, mediante deposito nella casa comunale e relativo avviso (doc. 3 della memoria depositata nel fascicolo R.G. n. 2274/2022).
3.2. All'udienza del 10 gennaio 2023, parte ricorrente ha contestato genericamente la documentazione depositata.
3.2.1. L'art. 60 comma 1 lett. b-bis) d.p.r. 600/1973 prevede: “se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”.
3.2.2. Nel caso di specie, ha depositato prova della Controparte_1 spedizione di raccomandata informativa della notifica della cartella di pagamento n.
09720130292083705000, eseguita a persona diversa dal destinatario, e pertanto deve affermarsi la sua regolarità.
Quanto alla cartella di pagamento n. 09720090221402157000, rilevata la completezza del procedimento notificatorio, se ne deve parimenti affermare la regolarità della notifica.
3.3. Quanto alla eccepita tardività dell'opposizione, ove il ricorrente in opposizione a intimazione di pagamento eccepisca fatti estintivi del credito contributivo allegando i dati relativi al decorso del termine prescrizionale dalla data di maturazione del credito e fino alla notifica dell'atto di intimazione, nonché quelli relativi al decorso del termine prescrizionale in epoca successiva alla, sia pure contestata, notifica della cartella di pagamento, devono ritenersi proposte due distinte domande ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la prima in funzione recuperatoria della opposizione ex art. 24 del D.Lgs. n. 46 del 1999 e la seconda come volta, in via subordinata, a far valere fatti estintivi del credito successivi alla notifica (ove accertata) della cartella, con conseguente obbligo giudiziale di pronuncia su ciascuna di esse e, a fronte “della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615
c.p.c. per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata, senza essere soggetto a termini di decadenza” (Cass. ord. 2 settembre 2020 n. 18256).
3.3.1. Ne deriva che deve essere affermata la ammissibilità dell'opposizione avverso l'intimazione di pagamento, in relazione alle cartelle citate, in quanto volta ad accertare la maturata prescrizione dei crediti, in epoca successiva alla notifica del titolo.
Deve invece essere dichiarata la inammissibilità di ogni contestazione relativa alla decadenza dell' dalla riscossione e alla prescrizione del diritto in data precedente la notifica delle CP_4 cartelle, in quanto in difetto di opposizione i crediti portati nei titoli sono divenuti irretrattabili.
4. Essendo stata eccepita da parte del ricorrente la prescrizione del debito, occorre ricordare che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale del credito fatto valere con cartella di pagamento, in quanto “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di CP_3 pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, CP_4 conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” (Cass. SS.UU. 17 novembre 2016, n. 23397).
4.1. ha depositato, al riguardo, copia: Controparte_1
della intimazione di pagamento n. 09720169022665165000, con notifica eseguita il 13 giugno 2016 nelle mani familiare convivente e spedizione di raccomandata informativa (doc. 3 della memoria del fascicolo R.G. n. 2266/2022);
della intimazione di pagamento n. 09720179002191707000, notificata il 26 gennaio 2017, a mezzo pec all'indirizzo (doc. 4);
Email_1
della intimazione di pagamento n. 097201890222670490000, notificata il 10 aprile 2018, a mezzo pec all'indirizzo (doc. 5);
Email_1
della intimazione di pagamento n. 09720199026384205000, notificata il 20 marzo 2019, a mezzo pec all'indirizzo (doc. 6);
Email_1
della intimazione di pagamento n. 09720199081566660000, notificata il 10 ottobre 2019, a mezzo pec all'indirizzo (doc. 7).
Email_1
L'intimazione di pagamento n. 09720229003608446000, opposta nel presente giudizio, è stata notificata telematicamente il 2 marzo 2022 (doc. 8).
4.1.1. All'udienza del 10 gennaio 2023 parte ricorrente ha contestato genericamente la notifica della intimazione di pagamento n. 09720179002191707000 (doc. 3 di parte resistente) e della intimazione di pagamento opposta, in quanto mancanti del CAN, ma la contestazione appare inconferente, in quanto le notifiche risultano telematiche e, in particolare, quella della intimazione opposta è dedotta nei ricorsi (come perfezionatasi il 2 marzo 2022) e non contestata.
4.2. Sulla base di tale documentazione, rileva l'Ufficio che, affermata l'applicabilità della prescrizione quinquennale:
i crediti portati nella cartella di pagamento n. 09720130292083705000, notificata il 3 aprile
2014, non si sono estinti per prescrizione, non essendo trascorso un periodo di tempo superiore a cinque anni dalla notifica del titolo a quella dei successivi atti interruttivi della prescrizione;
i crediti portati nella notifica della cartella di pagamento n. 09720090221402157000, notificata il 18 maggio 2010, diversamente, si sono estinti per prescrizione, essendo trascorso un periodo di tempo superiore a cinque anni dalla notifica del titolo a quella del successivo atto interruttivo della prescrizione, eseguita il 13 giugno 2016.
5. Tanto premesso, in parziale accoglimento del ricorso, l'intimazione di pagamento n.
097202290036084000 deve essere annullata, limitatamente alla cartella esattoriale n.
09720090221402157000, emessa per contributi “DM10” del 2009, per € 7.406,88.
6. In relazione alla regolamentazione delle spese di lite, considerata la parziale fondatezza CP_ dell'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi, l' titolare del credito e soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, secondo la liquidazione operata in dispositivo sulla base del d.m. 10 marzo 2014 n. 55 e in relazione al valore dei crediti prescritti, con distrazione.
Le spese di lite tra parte ricorrente e carente di Controparte_1 legittimazione passiva in relazione al motivo di ricorso ritenuto fondato, devono essere compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, in parziale accoglimento dei ricorsi, annulla l'intimazione di pagamento n.
097202290036084000, limitatamente alla cartella esattoriale n. 09720090221402157000, emessa per contributi “DM10” del 2009; rigetta nel resto i ricorsi;
CP_
condanna l' in persona del legale rappresentante, al pagamento dei compensi di lite in favore di liquidati in € 1.865,00, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, Parte_1 da distrarsi;
nulla sulle spese di lite tra parte ricorrente e . Controparte_1
Velletri, 15 luglio 2025
Il giudice
ET ER OZ